AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.74
Data decisione, Autorità:
17.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00074
MB/dc/nh
Lugano
17 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele
Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2000 di
contro
la decisione del 25 luglio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In occasione
della procedura di revisione a cui vengono sottoposte usualmente le prestazioni
complementari assegnate agli assicurati, la Cassa cantonale di compensazione
(in seguito Cassa), con decisione 25 luglio 2000, avente effetto dal 1 agosto
2000, ha soppresso la prestazione complementare mensile precedentemente erogata
a __________. La modifica della prestazione è riconducibile al computo, a titolo
di proprietà fondiaria al valore commerciale, di fr. 167'000.
1.2. Con
tempestivo ricorso 25 agosto 2000 __________ ha impugnato la decisione
amministrativa adducendo le seguenti motivazioni
"
Con un'entrata mensile di fr. 2'010.- non posso
certamente sopportare:
-
fr.
1'000.- affitto mensile, luce, riscaldamento, acqua, economia domestica
-
fr.
300.- costi auto, rincaro beni di consumo
-
fr.
200.- assicurazioni auto e casa, imposte
-
fr.
? quanto spende in media una persona la mese per mangiare?
Non
sono più al beneficio di assicurazioni sulla vita da 3 anni;
inoltre
interessi passivi su ipoteche di fr. 147'000 e 18'500.-."
1.3 Con risposta
15 settembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti
motivazioni:
"
La prestazione complementare è una prestazione
di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene
conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno,
oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo
esaustivo dall'art. 3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente
ha quindi riesaminato il calcolo notificato alla ricorrente ed in merito
possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti
disposizioni legali.
E' quindi chiaro che nell'impossibilità di poter
dedurre le spese elencate dalla ricorrente in sede ricorsuale, in quanto non
contemplate dall'attuale legislazione, e accertato come l'assicurazione sulla
vita come pure i debiti ipotecari corrispondono esattamente a quanto dichiarato
dall'assicurata in occasione della revisione periodica (anno 2000), il calcolo
della PC non può essere diverso da quello notificato in data 25 luglio
2000."
1.4 Nessuna
delle parti in causa ha presentato nuovi mezzi di prova. Questa Corte ha
chiesto, ai fini istruttori, alcuni chiarimenti all'assicurata, che ha
trasmesso la documentazione richiesta in data 7 dicembre 2000.
Dal canto
suo la Cassa ha comunicato al TCA che, malgrado le rettifiche eseguite, il
diritto alla PC non è dato.
in
diritto
In
ordine
2.1 La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il ripristino della prestazione precedentemente erogata a
__________.
In particolare
l'assicurata sostiene di non essere in grado di far fronte al proprio
sostentamento con i redditi di cui dispone.
In
proposito va rilevato che le prestazioni complementari perseguono lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. e disposizione
transitoria all'art. 112 Cost (cfr. art. 34 quater vCF; RCC 1992 p. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti
del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per
le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285),
RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).
2.3 Per l'art. 3
LPC le prestazioni complementari comprendono:
a. la
prestazione complementare annua versata ogni mese
b. il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per
i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a
titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr.
8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e
per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o
orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti
per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 25 luglio 2000.
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.7 Nel ricorso
l'assicurata sostiene di dover far fronte mensilmente a fr. 300 per costi auto
e rincaro dei beni di consumo, ed a fr. 200 per l'assicurazione auto, per la
casa e le imposte.
Al
proposito va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo
della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC è esaustiva e che le disposizioni
sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
concreto non possono pertanto essere computati quali costi specifici a carico
della PC quelli relativi all'automobile, al rincaro dei beni di consumo,
all'assicurazione auto e per la casa e alle imposte.
A tutto
quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il
fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse
telefoniche, acqua, luce, ecc.;
cfr. E.
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Koller, Müller,
Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht, U. Meyer-Blaser,
Soziale Sicherheit, Basilea 1998).
Secondo
la giurisprudenza, le spese per i pasti comprese nel fabbisogno minimo sono in
particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono di
fr. 8 (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I).
Quest'ultimo elemento è
invece ad esempio opportunamente considerato in modo esplicito nella Legge
cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) adottata dal Gran consiglio il 5 giugno 2000 e non ancora entrata in
vigore (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. j Laps e Messaggio del Consiglio di Stato del
1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuovo legge sull'armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 11).
Eccezionalmente
e a titolo di spese per il conseguimento del reddito (art. 3b cpv. e lett. a
LPC) possono essere dedotte le spese supplementari dovute al fatto di dover
consumare i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113).
Esse non
entrano però in linea di conto nella fattispecie in esame, in quanto
l'assicurata non esercita attività lucrativa.
2.8 Il canone di
locazione e le spese accessorie vengono invece considerati secondo quanto
previsto dall’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, secondo cui
" la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Per
l’art. 5 LPC
" I
Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b
capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di
-
12’000
franchi per le persone sole,
-
13’800
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita.”
Per
l'art. 16a OPC AVS AI inoltre nei confronti di persone che abitano un immobile
di loro proprietà per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv.
- che è pari a fr. 1'680 annui (cpv. 3).
2.9 Nel caso
concreto sono stati computati fr. 7'580, composti di fr. 5'900 annui a titolo
di canone di locazione e fr. 1'680 per spese di riscaldamento.
Poiché
l'assicurata è proprietaria dell'appartamento in cui vive va computato il
valore locativo dell'immobile.
Secondo
l'art. 12 OPC, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario è
valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia
di imposta federale diretta.
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale
federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue istallazioni, in quanto esse rispondano
ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,
L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997:
"
il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la
stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione
delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un
valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle
pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il
valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli
appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se
l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col
principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle
pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile
ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni
individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Quando ai fini del valore locativo si fa
riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore
prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991.
Nei
comuni in cui la revisione generale delle stime è entrata in vigore prima del
- gennaio 1991, si applicherà il valore succitato per i fabbricati nuovi la
cui stima è entrata in vigore dal 1 gennaio 1991 e il contribuente ha
presentato la domanda di ridurre il valore di stima.
Le istruzioni
1999/200 per la determinazione del valore locativo precisano inoltre che
"2.2. per
i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in
vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato,
all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo
valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale
1997/98 si applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il
6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione:
se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un
valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri
fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui
stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di
una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le
usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.10 Secondo
l'art. 23 OPC AVS-AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare
sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e
lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
2.11 In concreto
dagli atti fiscali del biennio 1999/2000 richiamati agli atti d'ufficio dal TCA
risulta che il valore locativo dell'immobile di proprietà dell'assicurata è
pari a fr. 5'900.
Alla luce
delle disposizioni legali applicabili e della giurisprudenza l'importo
computato dalla Cassa a titolo di canone di locazione e spese accessorie è
pertanto corretto.
2.12 Per quanto
riguarda gli interessi ipotecari e le spese per manutenzione fabbricati va
evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le
spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.
Ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 OPC AVS-AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono
dedotte in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta fissato dal
Cantone di domicilio.
In base
alla circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza
della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% delle pigioni lorde o del valore
locativo se l’immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell’inizio del
periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25 % (RTT 1985, 312).
2.13 In concreto
la Cassa ha computato a titolo di interessi ipotecari e di manutenzione
fabbricati un importo leggermente inferiore (pari a fr. 8'548), al controvalore
dell'importo considerato a titolo di reddito della sostanza dei due immobili di
proprietà dell'assicurata (fr. 9'000, fr. 5'900 valore locativo di __________,
VIII, fr. 3'100 valore locativo di __________, cfr. atti amm.).
L'amministrazione
ha in particolare conteggiato fr. 2'250 quali spese per manutenzione
fabbricati (pari al 25% del reddito della sostanza (limite massimo).
A titolo
di interessi ipotecari la Cassa ha invece considerato fr. 6'298, pari a fr.
5'171.15, maturati sull'ipoteca relativa all'immobile di __________ nel 1999 e
fr. 1'126 a titolo maturati nel 1998 sull'ipoteca dell'immobile sito a
__________.
Nel 1999
gli interessi relativi a quest'ultimo fondo risultano essere di fr. 860.70.
Alla luce
dei dati sovraesposti il computo effettuato dalla Cassa è corretto.
La somma
degli interessi ipotecari e delle spese per manutenzione fabbricati è infatti
inferiore all'importo computabile a titolo di reddito della sostanza. Quindi
solo il valore effettivo, pari a fr. 8'281.85, va ritenuto, ai fini del calcolo
della PC.
2.14 Con il
gravame l'assicurata sostiene pure di non essere più in possesso di
un'assicurazione sulla vita da quattro anni.
A
dimostrazione della propria allegazione l'interessata ha prodotto lo scritto 1
ottobre 1999 dell'assicurazione __________, secondo cui l'assicurazione è stata
annullata anticipatamente con effetto dal 1 ottobre 1999.
Il valore
di riscatto, a cui sono state sommate le eccedenze, risulta pari a fr. 7'224.90.
L'importo è stato versato all'interessata.
Visto
quanto sopra l'affermazione della ricorrente risulta fondata e non è stata
contestata dall'amministrazione, che pendente causa ne ha stralciato il
computo. L'errore commesso è in particolare riconducibile al fatto di aver
tenuto conto, per le PC del 2000, della tassazione 1999/2000 dell'assicurata,
che considera la sostanza al 1 gennaio 1999, malgrado che nel frattempo la
situazione era mutata (cfr. art. 23 e 25 OPC AVS/AI).
L'importo
di fr. 13'500 pari al valore della polizza dell'assicurazione vita al 1 gennaio
1999 deve quindi essere stralciato.
A titolo
di sostanza computabile quale reddito va quindi considerato l'importo di fr.
9'049. I redditi computabili sono quindi pari a fr. 42'169.
Il
mancato computo del controvalore dell'assicurazione vita è però irrilevante ai
fini dell'esito del ricorso, in quanto anche tenendo conto di questa modifica i
redditi superano il fabbisogno (fr. 35'564), come indicato dalla Cassa con
scritto 14 dicembre 2000.
Poiché
l'assicurata non ha diritto alla PC, il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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