AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.72
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00072
RS/FP/sc
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2000 di
contro
la decisione del 25 luglio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
titolare di una rendita AVS, nel 1999 beneficiava di una prestazione
complementare di fr. 426.-- mensili.
Lo stesso
importo è stato assegnato per il 2000.
A seguito
della revisione periodica, con decisione 25 luglio 2000, con effetto dal 1°
marzo 2000, la cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha
soppresso la prestazione complementare erogata all'assicurato, in quanto i
redditi determinanti superano il fabbisogno (cfr. doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 18 agosto 2000, indirizzato al TCA, __________ ha impugnato
la decisione della Cassa. Egli ha così argomentato l'impugnativa:
"
(…)
A partire dal primo di marzo 2000 mi avete tolto
il diritto della prestazione complementare versandomi un totale mensile di Fr.
1'158.--.
Ora vi rispecchio la mia situazione
economica-finanziaria:
Spese fisse:
Contributi: Imposta Federale Fr. 49.25
" Cantonale Fr. 318.
" Comunale Fr. 528.
" Parrocchiale Fr. 25.
" Patriziale Fr. 25.
Totale Fr. 944.25 Fr. 944.25
Tasse: Fognatura Fr. 91.
Rifiuti " 50.
Acqua potale " 75.
__________ (6 mesi) " 282.55
Elettricità (economia
dom.) " 1'681.55
Cassa malati
(250 x 12) Fr. 3'000.--
Totale Fr. 5'180.-- Fr. 5'180.10
Assicurazioni: Stabili Fr. 392.70
Fr. 112.20
Totale Fr. 504.90 Fr. 504.90
Assicurazione R.C. Fr. 377.90 Fr. 377.90
Tassa circ. auto Fr. 266.
-- Fr. 266. --
Controllo C.O. " 100.
-- Fr. 100. --
Spese manutenzione (benzina,
olio, gomme, ecc.) Fr. 748.80
lascio a vostra competenza calcolare i costi per
mancanza di dati.
Riepilogando le spese ordinarie dell'anno in
corso abbiamo un totale di Fr. 7'378.05.
Partendo dal mese di marzo 2000 la Cassa AVS mi
ha versato un mensile di Fr. 1'158.-- con un ammanco di Fr. 426.-- di PC.
Ora Egregi sigg. lascio a voi l'incombenza di
analizzare la mia situazione economica a trarne le dovute conclusioni.
Dalla vostra tabella di calcolo PC alla posizione
"sostanza" nr. 41 risulta un deposito a risparmio di Fr. 56'540.--
ridotto a tutt'oggi a causa prelevamenti per sopravvivenza e spese generali per
manutenzione stabile ad una esigua somma necessaria un domani alle spese
funerarie." (Doc. _)
1.3. Con risposta
6 ottobre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso adducendo le
seguenti motivazioni:
"
La prestazione complementare è una prestazione
di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene
conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo.
Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese
di vitto e alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art.
3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente
ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
È quindi chiaro che nell'impossibilità di poter
dedurre le spese elencate dal ricorrente in sede ricorsuale, in quanto non
contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione
complementare non può essere diverso da quello notificato in data 25 luglio
2000. A titolo informativo facciamo inoltre osservare al ricorrente, visto
l'esiguo superamento del limite di reddito che lo esclude dal diritto alla PC,
che qualora la sua situazione finanziaria fosse mutata in modo considerevole lo
stesso ha la possibilità di ripresentare una nuova domanda di PC giustificando
in modo dettagliato l'eventuale consumo di capitale.
Alla luce di quanto precede e tutto ben
considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il ripristino di una prestazione complementare precedentemente
erogata a __________. La Cassa ha modificato la prestazione, in quanto ha
computato a titolo di proprietà fondiaria al valore commerciale l'importo di
fr. 49'170.-- e ha conteggiato quale sostanza mobiliare l'ammontare di un conto
deposito di fr. 56'540.-- (cfr. doc. _).
L'assicurato
per contro asserisce che non sono state tenute in considerazione diverse spese
a cui deve far fronte mensilmente e che il conto bancario si è ridotto a
seguito di prelevamenti per il suo sostentamento, per la manutenzione dei
fabbricati, oltre a un'esigua somma da conservare per le spese funerarie (cfr.
consid. 1.2.).
Scopo
della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost e disp. Transitoria all'art. 112 Cost. (34 quater v.
Cost; RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e
pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Secondo
l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che:
" a)
ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS;"
2.3. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.4. Per quanto riguarda
le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che,
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14860 franchi e al massimo 16460 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 2001 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari
16'880.-- per persone sole, 25'320.-- per coniugi, fr. 8’850.-- per il primo e
per il secondo figlio o orfano, fr. 5'900.-- per il terzo e per il quarto
figlio o orfano e fr. 2'950.-- per il quinto e successivi figli o orfani (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000; Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 6 dicembre 2000).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi,
per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a
rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari
del diritto di famiglia."
2.6. Nel ricorso
l'assicurato sostiene di dover far fronte annualmente a diverse spese, come le
imposte, la tassa rifiuti, la tassa per l'acqua potabile, l'elettricità, il
telefono, l'assicurazione RC dell'auto, la tassa di circolazione e i costi auto
(cfr. consid. 1.2.).
Al
proposito va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo
della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC è esaustiva e che le
disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
concreto non possono pertanto essere computati quali costi specifici a carico
della PC quelli relativi all'automobile, al rincaro dei beni di consumo,
all'assicurazione auto e per la casa e alle imposte.
A tutto
quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il
fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse
telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea
1998).
2.7. Per
quanto riguarda i premi dell'assicurazione malattia si rileva che, secondo
l’art. 3b cpv. 3 lett. c LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998, vengono
riconosciuti, i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l’assicurazione malattia.
La lett.
d del medesimo articolo precisa tuttavia che, a titolo di spesa, viene
riconosciuto un
" importo
forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
L’importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura
infortuni);"
In
proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione
della PC precisa che:
" Fino
alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di
base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i
premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte
necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno
stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla
riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie
(LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni
malattie non possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni
complementari. Per compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di
reddito stabiliti al vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento
unico il cui importo é determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione
transitoria alla modificazione della LPC).
A partire dal 1997,
i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.
Tale correzione deve
essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si
prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale
annuo forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio
cantonale. questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può
prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera
facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata
o privata."
L’art. 3a
cpv. 7 lett. i LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la
coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 2000
dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle
prestazioni complementari il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è
pari a fr. 2'976.
L’importo
computato dalla Cassa è pertanto corretto e va confermato.
2.8. Va, inoltre,
osservato, che nell'ambito delle prestazioni complementari, la pigione è
riconosciuta quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a
persone che vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o
un diritto di domicilio nell'abitazione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni
complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr.
Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87).
Giusta
l'art. 16a LPC:
"
nei confronti di persone che abitano un immobile
di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv.
1).
Il capoverso 1 si applica pure alle persone che
beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione
sull'immobile che esse abitano (cpv. 2).
L'ammontare annuo del forfait è di 1'680
franchi" (cpv. 3)
Sulla
base di quest'ultimo capoverso, dunque, oltre al valore locativo dell'immobile,
possono essere riconosciute spese al massimo fino a concorrenza degli importi
massimi stabiliti dai Cantoni per le spese di pigione, pari per tutti i
Cantoni, fino al 31 dicembre 2000 a fr. 12'000.-- per le persone sole e
fr.13'800.-- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a
una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, op. cit. pag. 87).
Dal 1°
gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.-- per le persone
sole, rispettivamente a fr. 15'000.-- per i coniugi (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.9. L'assicurato
fruisce di un diritto di abitazione sull'immobile part. __________RFD di
__________ in cui abita, pertanto quale spesa deve essergli riconosciuta pure
la pigione (cfr. consid. 2.8.).
Giusta
l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal
subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del cantone di domicilio (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag.
100).
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale
federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue istallazioni, in quanto esse rispondano
ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,
L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997:
"
il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la
stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione
delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un
valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle
pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il
valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli
appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se
l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col
principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle
pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile
ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni
individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Quando ai fini del valore locativo si fa
riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore
prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione
delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).
Le istruzioni
1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla
Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999)
precisano inoltre che
"2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è
entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato,
all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
si applica:
- il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo
applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in
presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di
riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).
per la
determinazione del valore locativo precisano inoltre che
"2.2. per
i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in
vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato,
all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo
valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale
1997/98 si applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il
6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione:
se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un
valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri
fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui
stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di
una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le
usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Secondo
la LPC inoltre per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC).
2.10. In concreto
dal documento "Elementi della tassazione" del 29 marzo risulta che il
valore locativo dell'immobile di proprietà dell'assicurato è pari a fr.
6'200.-- (cfr. atti dell'amministrazione).
Il
medesimo risultato si ottiene effettuando il calcolo partendo dal valore di
stima dell'immobile abitato dal ricorrente.
Infatti
la revisione generale delle stime del Comune di __________ è entrata in vigore
il 1° gennaio 1995 (cfr. Indicazioni 1999-2000 per la compilazione della
dichiarazione di imposta), di conseguenza, giusta le norme transitorie della
Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, il
valore di stima deve essere ridotto del 30%.
Inoltre,
come esposto sopra, l'allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999)
prevede per il calcolo del valore locativo che nei comuni con revisioni
generali entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 si applica il 6.25% al
valore di stima ridotto, invece del 5%.
Pertanto
il valore locativo dell'abitazione in cui vive l'assicurato, considerato nella
decisione impugnata, pari a fr. 6'200.-- non è censurabile.
Di
conseguenza l'importo di fr. 7'880.-- di cui ha tenuto conto la Cassa (cfr.
consid. 1.2.) appare corretto. Esso, infatti, corrisponde alla somma di fr.
6'200.--, equivalenti al valore locativo dell'usufrutto, e di fr. 1'680.--,
relativi al forfait per le spese accessorie. Dal momento che tale ammontare non
eccede l'importo massimo per le spese di pigione, pari a fr. 12'000.--, esso è
stato inserito totalmente nel conteggio.
2.11. Per quanto
riguarda gli interessi ipotecari e le spese per manutenzione fabbricati va
evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le
spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.
Ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 OPC AVS-AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono
dedotte in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta fissato dal
Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive
(Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al
contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito
concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre
1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC
del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle
Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se
l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo
fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Nel caso
di specie, essendo la costruzione di __________ stata edificata sicuramente
prima dell'anno 1989 (cfr. Richiesta di una prestazione complementare alla
rendita AVS o AI del 30 giugno 1989), a titolo di spese di manutenzione dei
fabbricati vanno computati fr. 1'550.-- (25% del valore locativo), peraltro
correttamente computati dalla Cassa.
2.12. A proposito del valore della sostanza immobiliare si rileva
che secondo l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della
sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1998
"1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata
secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta
del Cantone di domicilio.
-
Se tali regole non esistono, la sostanza computabile deve essere
valutata secondo le regole stabilite per le persone morali dalla legislazione
sull'imposta federale diretta.
-
I Cantoni possono considerare quali determinanti le regole che la
legislazione sull'imposta federale diretta stabilisce per le persone morali.
-
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o
a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere
computata al valore corrente."
Se la
sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1
dell'art. 17 OPC, secondo il quale la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione
sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993,
pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.13. Con effetto
dal 1 gennaio 1999 i capoversi 2 e 3 dell’art. 17 sono stati abrogati, mentre
sono stati aggiunti i capoversi 5 e 6, del seguente tenore
" In
caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore
venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a
elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il
valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore.
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
2.14. Nella
fattispecie nessuno degli immobili appartenenti al ricorrente, tutti siti nel
Comune di __________, serve al medesimo da abitazione, poiché essi sono
costituiti unicamente da prato e bosco (cfr. atti dell'amministrazione).
Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ha computato il valore venale
degli immobili.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione
deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti
dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva
nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale.
Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore
superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA
del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.15. L'Ufficio
stima, con perizia 17 luglio 2000, ha stabilito in complessivi fr. 49'170.-- il
valore venale degli immobili dell'assicurato (cfr. atti dell'amministrazione).
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Questa
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per
la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere
applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24
febbraio 1997 in re L.M).
Visto che
il ricorrente non ha contestato l'esito delle perizie (cfr. consid. 1.2.) e che
non vi sono elementi nell'incarto atti a mettere in discussione la correttezza
della perizia, tale referto può essere posto alla base del presente giudizio.
Del resto
la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito
e giunge a conclusioni logiche, conformemente ai criteri giurisprudenziali
succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
2.16. Il reddito
della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni
complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Da ciò
emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello
dell'usufruttuario e del beneficiario di un diritto di abitazione va computato.
Al
riguardo va rilevato che, come già esposto (cfr. consid. 2.11.), nel caso di
specie il valore locativo dell'immobile in cui vive il ricorrente è di fr.
6'200.--.
2.17. Per quanto
attiene alle censure sollevate dall'assicurato relative al fatto che il saldo
del conto di risparmio sarebbe inferiore all'importo computato dalla cassa, in
quanto è stato parzialmente utilizzato (cfr. consid. 1.2. e 2.2.), va rilevato,
come citato sopra (cfr. consid. 2.10.), che secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC
AVS-AI di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione
complementare annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo
per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno
notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di
calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente
al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).
Nel caso
di specie risulta dagli atti che il conto bancario del ricorrente presso la
__________ ammontava, il 31 dicembre 1999, a fr. 56'540.-- (cfr. atti
dell'amministrazione).
L'assicurato
non ha per contro in nessun modo comprovato e reso credibile la diminuzione
dello stato della sua sostanza mobiliare.
Pertanto
non può trovare applicazione l'art. 23 cpv. 4 OPC AVS/AI, bensì deve essere
presa in considerazione la regola generale enunciata all'art. 23 cpv. 1 OPC
AVS/AI. Determinante ai fini del calcolo della prestazione complementare
dell'assicurato è quindi la sostanza esistente al 1 ° gennaio 2000, come
correttamente considerato dalla Cassa nella risposta di causa del 6 settembre
2000 (cfr. consid. 1.3.).
In simili
condizioni, occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa nella
decisione impugnata (cfr. consid. 1.2.) non può essere censurato.
Di
conseguenza la decisione 25 luglio 2000 della Cassa deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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