AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.69
Data decisione, Autorità:
20.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00069
FP
Lugano
20 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Pozzi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 25 luglio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 25 luglio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa)
ha respinto, con effetto dal 1. febbraio 2000, la richiesta presentata da
__________ (cfr. doc. _ e _) tendente all'assegnazione di una prestazione
complementare (doc. _).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata, rappresentata dalla figlia, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale postula:
" …
·
Il ricorso è accolto;
·
L'Ufficio Cantonale di Stima è invitato a voler
concordare con i ricorrenti la data per l'attuazione di una nuova perizia;
·
La stessa dovrà tener conto dei parametri
edificatori, ma pure della particolare situazione della ricorrente." (Doc.
_)
L'assicurata
ha motivato l'impugnativa come segue:
"
…
L'assicurata é degente da molto tempo ormai presso la Casa
anziani di __________ e non ha mai potuto usufruire della sostanza in quanto
gravemente ammalata;
Nella precedente domanda, la PC era stata negata a seguito della
rivalutazione del valore di stima della proprietà fondiaria, in quanto le stime
dei Comune di __________ risalgono al 1977. Questa procedura però ha inciso
molto pesantemente sull'assicurata, in quanto questa rivalutazione ha portato
alla cessazione della Prestazione compIementare, caricando interamente l'onere
delle spese di degenza presso la Casa anziani interamente a carico della figlia
con conseguenze facilmente immaginabili.
La Prestazione complementare é destinata, principalmente, al
sostentamento delle persone anziane, la cui rendita AVS é insufficiente; di
conseguenza il possesso di sostanza dovrebbe avere un carattere neutro, sulla
determinazione della stessa, in quanto gli stabili di proprietà di assicurati
degenti in case per anziani sono, per la maggior parte abitati da parenti degli
assicurati stessi e quindi, visto anche le precarie condizioni di salute in
cui, la maggior parte dei degenti in Casa anziani, versa i diritti di usufrutto
e d'abitazione sono delle mere menzioni a registro fondiario il cui valore
effettivo é praticamente nullo.
Se consideriamo poi che, nel caso specifico, la differenza fra il
fabbisogno ed il reddito si riduce a Fr. 500.‑, la penalizzazione a
carico dell'assicurata é ancora maggiore.
Il TCA ha già avuto modo di stabilire i criteri, con i quali i
funzionari dell'Ufficio Stima, devono valutare la sostanza; questi criteri
possono essere così riassunti:
·
Importanza delle località in cui sorge la proprietà da stimare,
in rapporto alla situazione geografica e lo sviluppo residenziale;
·
Prezzi pagati nelle contrattazioni di compra‑vendita;
·
Valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, il genere e
la tipologia della costruzione.
__________ é un Comune ubicato in fondo alla Valle __________,
l'appetibilità dello stesso é pertanto relativa, in funzione del traffico che
incide notevolmente sui tempi di percorrenza per raggiungere __________;
La frazione di __________ é ubicata nella parte bassa del Comune,
d'inverno é praticamente priva di sole;
Lo stabile in questione é stato edificato parecchi anni or sono e
non ha mai subito grossi lavori di riattazione, si tratta in buona sostanza di
una piccola abitazione bifamigliare, decorosa ma non tale da essere valutata in
Fr. 270'000.‑." … (Doc. _)
1.3. Con risposta
25 ottobre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso adducendo le
seguenti motivazioni:
"
…
La ricorrente si trova degente definitivamente presso la Casa per
anziani __________ dal 16 marzo 1992.
Dall'esame della documentazione agli atti osserviamo inoltre che,
con atto notarile No. __________dell'avv. __________ del __________ 1998, la
ricorrente procedeva ad una donazione immobiliare e divisione ereditaria
parziale. In particolare dallo stesso si rileva quanto segue:
"La Signora
__________ dona alla Signora __________, che accetta, la sua quota di
comproprietà di 1/2 (un mezzo) del
seguente fondo sito nel Comune di __________:
Particella no. __________ (milletrecentosessantuno)
ubicazione __________.
A. abitazione mq. 99
B. cantina mq. 61
C. giardino mq.363
D. terrazza mq. 16
Totale mq.539
Contestualmente le parti procedevano alla divisione parziale della
Comunione Ereditaria proprietaria dell'altra quota di comproprietà di 1/2 (un mezzo) del predetto immobile. La
proprietà di tale quota viene quindi ceduta, senza conguaglio, dalla Signora
__________ alla Signora __________, che accetta, divenendo così proprietaria
dell'intera particella".
In sostanza la ricorrente ha quindi donato alla figlia, senza
controprestazione alcuna, una casa d'abitazione con cantina, giardino e
terrazza per cui il valore secondo gli artt. 17 cpv. 4 e 17a cpv. 1 OPC va
computato. A tal proposito gli stessi recitano:
art. 17 cpv. 4 OPC
"La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al
richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata
al valore corrente.
Art. 17a cpv. 1 OPC
L'importo computabile delle parti alle quali si è rinunciato (art.
3c cpv. 1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10'000.‑ franchi".
Nel caso specifico si verifica quanto previsto dai citati articoli
per cui la resistente ha ordinato, considerato come la stessa non rappresentava
più l'abitazione primaria della ricorrente poiché la stessa si trovava già
degente definitivamente dal 16 marzo 1992 alla Casa per anziani, la perizia
tecnica circostanziata atta a stabilire il valore corrente della sostanza
immobiliare alienata.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale
di stima il quale, a perizia conclusa, ha fatto sì che il computo della
sostanza al valore corrente, considerato nel calcolo in fr. 226'250.‑
(3/4 di fr. 330'000.‑./. fr. 11'250.‑ di debiti ipotecari
rispettivamente fr. 10'000.‑ quale ammortamento annuo previsto dall'art.
17 cpv. 1 OPC), precludesse all'assicurata il diritto alla PC.
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la
resistente non può che riconfermasi nel valore citato e contestato in quanto
scaturito da una perizia specificatamente richiesta. A tal proposito giova
inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa".
(doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile a
__________ con effetto dal 1. febbraio 2000. L'assicurata censura in
particolare gli importi computati a titolo di sostanza immobiliare alienata e
chiede l'allestimento di un'ulteriore perizia (cfr. doc. _).
Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag.
143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994
p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione
della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e
9).
2.2. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
"a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e
le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Con il
ricorso l’assicurata, per il tramite della figlia, contesta il valore venale
della sostanza immobiliare alienata computato ai fini del calcolo della PC, in
quanto sarebbe troppo elevato (cfr. consid.1.2.).
L’art. 3a
cpv. 7 lett. b LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999
" La
valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole
stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio
(cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è
determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi
patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore
venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un
immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante
per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.5. Per il
calcolo della prestazione complementare vengono inoltre presi in
considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente
ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni. Scopo delle prestazioni
complementari è infatti quello di garantire un reddito minimo (AHI Praxis 1995
p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch
auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
In ambito
LPC è pertanto rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi
necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha
condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Questo
principio non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato
a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, o se dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata
sostanza e non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350
consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure se, per motivi di cui è
responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa
ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350
consid. 3b).
Di regola
la giurisprudenza si è limitata ad ammettere l’applicabilità dell’art. 3 cpv. 1
lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Il TFA ha infatti ribadito ripetutamente che le prestazioni complementari
non permettono di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato
e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di
sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet,
Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).
Il TFA ha
inoltre precisato che non è ammissibile dedurre un obbligo di agire da persona
responsabile precedentemente alla concretizzazione del rischio assicurato se
non nella misura in cui l’assicurato non era autorizzato a rinunciare a
elementi della sostanza (DTF non pubbl. dell’8 febbraio 1993 P 4/91 citata in
Pratique VSI 1994 p. 226).
In conclusione,
quindi, lo scopo, dell’art. 3 cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto
nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni
a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito
che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia
l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per
migliorare il livello di vita egli dispone della sua libertà personale, di
conseguenza l’art. 3 cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
2.6. Dagli atti risulta che, con rogito del __________ 1998,
__________ ha donato la propria quota parte di 1/2 del fondo part. no.
__________RFD di __________ alla figlia, __________. Contestualmente è stata
sciolta la comunione ereditaria __________ che ha comportato la cessione da
parte dell'assicurata alla figlia, a titolo gratuito, di metà dell'altra quota
di comproprietà (cfr. doc. all. _ e _). L'intera part. no. __________RFD di
__________ è stata quindi attribuita a __________. Dal rogito risulta infatti
che:
"…
La Signora __________
dona alla Signora __________ a, che accetta, la sua quota di comproprietà di 1/2 (un mezzo) dei seguente fondo sito nel
Comune di __________:
Particella no. __________ (milletrecentosessantuno) ubicazione
__________.
A. abitazione mq. 99
B. cantina mq. 61
C. giardino mq. 363
D. terrazza mq. 16
Totale mq. 539
Contestualmente le parti procedevano alla divisione parziale della
Comunione Ereditaria proprietaria dell'altra quota di comproprietà di 1/2 (un mezzo) dei predetto immobile. La
proprietà di tale quota viene quindi ceduta, senza conguaglio, dalla Signora
__________ alla Signora __________, che accetta, divenendo così proprietaria
dell'intera particella. …" (cfr. Doc. _)
L'Ufficio stima ha stabilito il valore venale dell'immobile
donato in fr. 330'000 (cfr. doc. all. _). La Cassa ne ha computato
fr.
226'250.--, ammontare corrispondente ai 3/4 della sostanza alienata dedotti i
debiti ipotecari e l'ammortamento annuo (cfr. doc. _).
Alla luce
della succitata giurisprudenza si deve quindi ammettere che l'assicurata ha
rinunciato a sostanza senza controprestazione.
Correttamente
quindi è stata computata al valore venale la quota parte di 3/4 del fondo no.
__________di sua proprietà, donata alla figlia nel 1998.
2.7. Stabilita la
modalità di computo della sostanza alienata, dev'essere ancora evidenziato che,
per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la
precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente
del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di
nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995
p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile
calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate
da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.8. L’Ufficio
stima, con perizia immobiliare 21 novembre 1997, ha stabilito in fr. 330'000.--
il valore venale complessivo dell'immobile di proprietà dell'assicurata, ceduto
alla figlia (cfr. doc. all. _).
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.9. L'assicurata sostiene che l'importo computato dalla Cassa a
titolo di valore venale della proprietà immobiliare sita sulla part. no.
__________RFD di __________ da lei alienata è eccessivo, sia per l'ubicazione
della proprietà - in fondo alla valle __________, zona ombrosa, ritenuta
dall'assicurata essere poco ambita e scomoda per giungere a __________ - sia
per la semplicità dello stabile, costituito da una "piccola abitazione
bifamiliare, decorosa ma non tale da essere valutata in Fr. 270'000.--", costruito
parecchi anni or sono e che non avrebbe mai subito grossi lavori di riattazione
(cfr. doc. _).
A mente della ricorrente, pertanto, i valori indicati nei rapporti peritali
sono irrealizzabili (cfr. consid. 1.2.).
Agli atti
non vi è tuttavia alcun indizio secondo cui il valore corrente degli immobili
andrebbe ridotto rispetto a quello stabilito dall'amministrazione.
Dalla perizia (cfr. doc. all. _) si evince che il perito ha
proceduto a valutare il fondo considerando il fabbricato, costruito nel 1970,
proprio al suo stato attuale e che ha tenuto conto delle "medie"
condizioni di manutenzione dell'abitazione, che non ha subito nessuna
riattazione, né ampliamento. La stima del fabbricato (fr. 300.--/mc) e del
terreno (fr. 150.--/mq) conducono ad un valore venale complessivo della
proprietà rispettoso delle particolarità della fattispecie. La perizia ha
infatti sufficientemente considerato gli aspetti (ubicazione, età e stato
dell'edificio, … cfr. doc. _) sollevati dalla ricorrente.
Occorre quindi concludere che non vi sono elementi atti a mettere in
discussione la correttezza della perizia.
Oltre a non
aver contestato i valori immobiliari stabiliti dall'Ufficio stima, la
ricorrente non ha in alcun modo reso verosimile che questi importi sarebbero diversi
da quelli fissati nella perizia.
Del resto
queste ultime si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti
nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo
ambito. Esse giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto
stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
2.10. Dall'immobile
cui l'assicurata ha rinunciato vanno dedotti gli ammortamenti previsti dalla
legge. In proposito va rilevato che ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC, entrato
in vigore il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza
alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di fr. 10’000.-.
Il valore
della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1°
gennaio dell’anno che segue la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (art.
17a cpv. 2 OPC).
Le parti
di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore
dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1. gennaio
1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).
Questa
regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge e alla Costituzione da
parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La
giurisprudenza ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il
- gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1. gennaio
1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.)
Dal 1.
gennaio 1995 è inoltre stato modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC il
quale prevede che
" per il computo della prestazione complementare è determinante
l’importo ridotto della sostanza al 1. gennaio dell’anno in cui la prestazione
è corrisposta”.
Nel caso concreto, l'immobile no. __________RFD di __________ è
stato ceduto nel 1998; gli ammortamenti sono quindi pari a fr. 10'000, come
correttamente ritenuto dalla Cassa (doc. _).
2.11. Nel proprio
ricorso l'assicurata ha chiesto una controperizia tendente a stabilire il
valore corretto ed equo delle sue proprietà immobiliari (cfr. consid. 1.2.).
Il TCA
rileva che la richiesta di un'ulteriore perizia può essere rifiutata quando
tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione corretta del valore
venale di un fondo, alla data decisiva, sono già disponibili nell'incarto per
cui nuovi accertamenti sarebbero superflui (cfr. STFA del 14 luglio 2000 nella
causa M.T., I 35/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 124
V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d; 122 III 223 consid. 3c; 122 II 469
consid. 4a; DTF 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c).
Infatti,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135;
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 13 novembre 2000 nella
causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 CF, corrispondente
all'art. 29 cpv. 2 della nuova CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c e rinvii).
In
concreto la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita
dall'esame degli atti dell'incarto, per cui questo Tribunale rinuncia ad
esperire una controperizia.
2.12. Poiché il
valore venale complessivo della sostanza immobiliare alienata dall'assicurata,
al netto degli ammortamenti e dei debiti ipotecari (cfr. doc. all. _), è pari a
fr. 226'250.--, il totale dei redditi determinanti corrisponde a fr. 34'454.--,
come peraltro correttamente ritenuto dalla Cassa nel calcolo della PC (cfr.
doc. _).
Tenendo
conto che il fabbisogno della signora __________ è di fr. 33'951.--, il TCA non
può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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