AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.64
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00064
IR/MA/nh
Lugano
6 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2000 di
contro
la decisione del 25 luglio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 25
luglio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa), in sede
di revisione periodica della PC, ha ridotto la prestazione complementare
erogata a __________ da fr. 250.— mensili al riconoscimento del premio
dell’assicurazione malattia obbligatoria con effetto dal 1° agosto 2000 (doc.
_).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc.
_), nel quale si è così espressa:
"
Ritengo che il valore commerciale delle
comunioni ereditarie esposte al punto 46.02 sia troppo elevato e probabilmente
calcolato in modo inesatto. Inoltre dalla data d'assegnazione di una
prestazione complementare ad oggi, la mia situazione finanziaria non ha subito
dei rilevanti mutamenti.
A seguito di quanto esposto chiedo che la
decisione citata in oggetto venga annullata e che il calcolo della mia
prestazione complementare venga rivisto."
1.3. Nella sua
risposta del 3 ottobre 2000 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere il
ricorso, osservando:
"
Dall'esame della documentazione agli atti
rileviamo che la ricorrente è titolare, oltre che della particella N.
__________nella quale la stessa vive, anche delle particelle N. __________site
tutte in territorio del comune di __________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente".
Nel caso specifico si è verificato quanto
previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato, escludendo la
sostanza primaria, le perizie tendenti a stabilire il valore corrente delle
restanti proprietà immobiliari di proprietà della ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato
all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha fatto sì che il
computo della sostanza al valore corrente, considerato nel calcolo in fr. 35'910.‑ (pos. 46.02 della tabella di calcolo PC),
permettesse il solo riconoscimento del premio dell'assicurazione malattia
obbligatoria.
Circa i parametri utilizzati per valutare la
sostanza la resistente non può che riconfermasi nel valore citato e contestato
in quanto scaturito da perizie specificatamente richieste. A tal proposito
giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben
considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata."
1.4. In data 9
ottobre 2000 la ricorrente, alla quale è stata trasmessa una copia della
perizia, ha fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore (doc. _):
"
Dopo aver preso visione dell'incarto relativo al
calcolo del valore della mia proprietà sita nel comune di __________, osservo
quanto segue: il piccolo stabile sito al mappale no. __________funge da unica
mia stanza da letto, infatti nell'abitazione (mappale no. __________) non è
possibile ricavare una camera.
Per questa ragione ritengo che tale particella
debba ritenersi parte integrante della sostanza che serva da abitazione, perciò
non calcolata nel computo del valore corrente della mia proprietà. Così facendo
tale valore verrebbe ridotto da fr. 35'910.- a fr. 25'910.- .
Alla luce di quanto esposto chiedo che il mio
ricorso del 20.8.2000 venga accolto e che la mia prestazione complementare
venga ricalcolata." (doc. _)
1.5. Il 13
dicembre 2000 la Cassa ha proposto di accordare all’assicurata una PC mensile
di fr. 15.— soltanto a far tempo dal 1° gennaio 2001 (doc. _).
Invitata dal TCA (doc. _)
a formulare le proprie osservazioni, __________ è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag.
143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994
p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione
della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e
9).
2.3. Per l'art.
2a LPC hanno diritto alla prestazione complementare le persone anziane che:
"
a. ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS"
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo
di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr.
8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e
per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o
orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.7. Con il
ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare ai
fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato e sarebbe stato
computato in modo scorretto (doc. _).
Per
l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve da abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.8. Nel caso di
specie, dagli atti dell’incarto emerge che __________ è proprietaria delle particelle
n. __________, __________, __________e __________nonché titolare di un diritto
di sporgenza sul fondo n. __________ RFD di __________.
Nella
decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato complessivamente
fr. 76'015.— a titolo di sostanza immobiliare, di questi frs. 40'105.-- quale
proprietà fondiaria al valore di stima (cfr. doc. _ Pos. 44 e notifica di
tassazione del 16 agosto 1999 per il biennio 1999/2000 agli atti
dell’amministrazione) e frs. 35'910.— quale comunioni ereditarie al valore
commerciale (cfr. doc. _, Pos. 46.02). L’amministrazione ha ritenuto che
soltanto la particella no __________RFD di __________ servisse all’assicurata
quale abitazione primaria.
Dal canto suo __________ censura questa modalità di calcolo rilevando, in
particolare, che l’abitazione primaria si estende pure alla particella no.
__________RFD di __________, che le serve come stanza da letto (cfr. doc. _).
Pendente
causa, a seguito della censura sollevata dalla ricorrente, l’Ufficio stima ha
fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Con riferimento alla vostra richiesta del 20
ottobre 2000, tendente al riesame delle nostre perizie, a seguito del ricorso
del 9 ottobre 2000 contro la decisione di prestazione complementare alla
rendita AVS/AI da parte dell'IAS, abbiamo esperito un incontro con le signore
__________ e __________ (figlia dell'assicurata) il 28 novembre 2000.
Durante l'incontro abbiamo analizzato i vari
aspetti riguardanti le valutazioni espresse nelle nostre perizie e le osservazioni
presentate dalle signore __________, procedendo ad un ulteriore sopralluogo,
per quanto riguarda la particelle no. __________ di __________.
Durante il sopralluogo abbiamo rilevato che
l'abitazione primaria è ubicata nelle tre particelle e più precisamente‑
al piano seminterrato della particella no __________ si trovano la cucina‑soggiorno
e il wc, mentre al piano rialzato della particella no. __________si trova
l'unica camera a disposizione e al piano rialzato delle particelle no.
__________e __________si trova il solaio.
Sulla base dei considerandi è giusto considerare
le particelle no. __________ e __________parte integrante dell'abitazione
primaria.
I valori di stima delle particelle no __________e
__________ ammontano a fr. 10'000 rispettivamente a fr. 4'000.‑‑
(gli stessi sono da ridurre dei 30% secondo gli art. 47148 L stima del
13.11.1996)."
Sulla scorta
di quanto precede, le particelle no. __________e __________RFD di __________
devono essere considerate come parte integrante dell’abitazione primaria
dell’assicurata e computate al loro valore di stima ai sensi dell’art. 17 cpv.
1 OPC (cfr. consid. 2.7.).
Per contro, le particelle n. __________ e __________, non servendole da
abitazione, vanno computate al loro valore venale ai fini del calcolo della PC.
Tale circostanza, del resto, non è più stata contestata dalla ricorrente.
2.9. Per quanto
attiene alle modalità di calcolo del valore commerciale degli immobili di
proprietà di __________ (part. __________e __________RFD di __________) va rilevato
che l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente.
Il TCA ha
infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva
nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale.
Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore
superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
L’Ufficio
stima, con perizia del 7 giugno 2000 ha stabilito in complessivi fr. 20’910.--
il valore venale delle particelle no. __________e __________RFD di proprietà
dell'assicurata (fr. 910.-- particella __________RFD e fr. 20'000.-- particella
__________RFD, cfr. doc. agli atti dell’amministrazione).
A mente della
scrivente Corte, questo valore, peraltro confermato dalla Cassa dopo aver
esperito un sopralluogo in contemporanea presenza della ricorrente, dovrà
essere posto alla base della valutazione della Cassa.
Del resto la
perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito.
Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai
criteri giurisprudenziali succitati.
Per questi
motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che
risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S consid. 2b).
2.10. Alla luce di
quanto precede, fondandosi la decisione impugnata su valori delle proprietà
immobiliari errati la stessa va annullata e gli atti rinviati alla Cassa
affinché provveda a calcolare nuovamente l'eventuale PC alla luce dei mutati
fattori.
Nella sua
valutazione la Cassa riterrà che la particella __________RFD __________ è una
comproprietà coattiva (1/3 in favore della particella
__________e per gli altri 2/3 a favore delle particelle
__________ e __________RFD __________), considererà i valori di stima così come
ritenuti a seguito delle acquisizioni dei sommarioni. Questo TCA rileva infatti
come per le particelle __________, __________ e __________, formanti la
residenza primaria, sia dato un valore di stima di CHF 45'490.- (CHF 31'490.-,
CHF 4'000.- e CHF 10'000.-) mentre che per i mappali __________ed
__________vada ritenuta una sostanza al valore commerciale così come stimata
dai periti ed attribuibile alla ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é
accolto.
La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa per una
nuova decisione nel senso dei considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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