AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.56
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00056
MB/DC/nh
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 15 giugno 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 15 giugno 2000, avente effetto dal 1 maggio 2000 la Cassa cantonale
di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta di __________
tendente all'assegnazione di una prestazione complementare mensile, in quanto i
redditi di cui l'assicurato dispone supererebbero le spese necessarie al
proprio mantenimento.
1.2 Con
tempestivo ricorso 12 luglio 2000 __________, rappresentato dal figlio, ha
impugnato la decisione amministrativa, sollevando le seguenti censure
"
Sostanza
Nella tabella di calcolo PC come Deposito a
risparmio e contanti è stato inserito l'importo di Fr. 36'035.00 mentre il
saldo del conto presso la __________ (vedi estratto al 30.06.2000) è di Fr.
3'540.50 ‑ allegato _.
Reddito non privilegiato
Sostanza computabile di Fr. 1'103.00 deve venire cancellata.
Interesse da deposito a risparmio, titoli,
ecc. di Fr. 468.00 è da annullare.
Usufrutto, vitalizio, altre conv. analoghe: in allegato vi trasmetto i due estratti censuari delle particelle
__________e __________Fondo No. _ RFD __________ sulle quali non risulta
nessuna servitù e nessun onere fondiario ‑ Allegato _ e _‑
Per vostra informazione vi comunico che la PPP
__________è stata venduta a __________ il 24.10.1985 con un diritto di
abitazione e usufrutto che sono stati cancellati il 30.04.1991. La PPP
__________è stata venduta a __________ l'08.01.1991, con un diritto di
abitazione cancellato in data 30.06.1999 (data ricovero in casa per anziani del
padre).
Mio padre abitò inizialmente la PPP __________
(sita al Pianoterra) in seguito traslocò nella PPP __________ (sita nel
seminterrato) nella quale abitò fino al ricovero in casa per anziani a
__________.
Per i motivi sopracitati l'importo di Fr.
7'200.00 non deve venire considerato
Altri redditi: si
tratta del residuo del prestito verso i coniugi __________, rimborsabile in
rate mensili di Fr. 1'200.00 attuale saldo Fr. 10'800.00 (estinzione totale
aprile 2001).
Fabbisogno
Spese di manutenzione fabbricati: per i motivi sopra elencati non deve essere considerata.
Retta per degenti in istituto: in allegato vi trasmettiamo copie delle fatture della Casa per
Anziani dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2000 ‑ Allegato
_."
1.3 In data 26
ottobre 2000 l'avvocato __________ ha assunto il patrocinio del ricorrente ed
ha evidenziato che
"
Dalla diagnosi del medico si notano, oltre ai
vari disturbi, un dato importante, ossia che al signor __________ è stato
amputato l'arto inferiore della gamba destra: con un'amputazione del genere ben
difficilmente il signor __________ avrebbe potuto far uso del potenziale
diritto d'usufrutto nell'appartamento a suo tempo goduto al luogo di domicilio.
Il ricovero in casa di cura non è pertanto stata
una decisione libera di rinuncia al diritto ma bensì un obbligo fisico.
Per questo motivo i ricorrenti ritengono che il
fatto che l'amministrazione cantonale calcoli ancora il diritto d'usufrutto sia
un errore ed il calcolo debba essere rifatto senza la potenzialità
dell'usufrutto: a quel momento la prestazione complementare, secondo i
ricorrenti, va concessa."
1.4 Con risposta
17 novembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti
motivazioni:
"
La documentazione pervenuta e la verifica degli
atti all'incarto permettono la modifica del capitale, dai precedenti fr.
36'035.‑ agli attuali 3'540.‑.
La resistente non può per contro aderire alla
richiesta di stralcio dell'importo di fr. 7200.‑ in quanto, come previsto
dall'art. 3c cpv. 1 lett. g., i redditi determinanti devono comprendere anche
le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Nel caso specifico, come giustamente fatto
rilevare dal ricorrente in sede ricorsuale, le volontà espresse e sancite nei
rispettivi istrumenti notarili dell'avv. __________ (__________ 1985 e
___________ 1990) sono state volutamente cancellate a seguito delle rispettive
vendite. Per questo motivo lo stralcio richiesto non può essere attuato.
Stessa sorte avviene per la pos. 34 della tabella
di calcolo PC (fr. 14'400.‑) in quanto la stessa deriva da una espressa
volontà prevista dall'atto notarile del 19 dicembre 1990 che al p.to 2. b) stabilisce:
"Fr. 150'000.‑
(einhundertfünfziggtausend), für diese Summe wird ein zinsloses, in monatlichen
Raten von je Fr. 1'200.‑ abzahlbares Darlehen gewährt, erste Rate am
31.1.1991".
In considerazione di ciò anche questo importo
deve pertanto essere, senza alcun dubbio, riconfermato.
Per quanto riguarda le spese riconosciute alle
persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un
ospedale le stesse prevedono, all'art. 3b cpv. 2 LPC, una tassa giornaliera ed
un importo per le spese personali. Fanno inoltre parte delle spese riconosciute
i costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b cpv. 3 LPC.
Il decreto esecutivo concernente la legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'Al (LPC) stabilisce tuttavia
all'art. 2 che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della
prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permeanti o per
periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di fr. 75.‑.
L'importo considerato nel calcolo alla pos. 57 della tabella di calcolo PC è
dunque corretto e va pure riconfermato.
In conclusione, fatte le debite considerazioni e
malgrado la rettifica operata per quanto concerne l'ammontare del deposito a
risparmio, la prestazione complementare risulta sempre respinta e il nuovo
superamento del limite di reddito ammonta a fr. 4'833.‑ contro i
precedenti fr. 6'404.‑".
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile a
__________, residente in casa per anziani a seguito dell'amputazione di una
gamba.
Per
l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:
a. la
prestazione complementare annua versata ogni mese
b. il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).
2.2. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a.tassa giornaliera;
b.importo per le spese personali (cpv. 2).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.3. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi,
per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a
rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.4 In via
preliminare va rilevato che, pendente causa, la Cassa ha dato seguito alla
richiesta del ricorrente di computare, a titolo di "deposito a
risparmio", l'importo di fr. 3'540, invece di fr. 36'035.
L'ammontare
di questa parte della sostanza non è quindi più litigioso in questa sede.
2.5 Per quanto
riguarda l'importo computabile a titolo di "Interessi di deposito a
risparmio", per fr. 468, di cui l'assicurato chiede lo stralcio in seguito
alla modifica del saldo computabile della sostanza, si rileva quanto segue:
"
Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, di regola, per il
calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto
nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio
dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la
sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono
essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi
cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui
si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna
modifica della situazione economica dell'assicurato".
Secondo
l'art. 25 lett. c OPC/AVS-AI la PC va modificata:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i
nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente
alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120
franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Poiché
nel caso in esame la Cassa ha ammesso la riduzione dell'ammontare della
sostanza dal mese di giugno 2000, dev'essere riconosciuta anche la riduzione
degli interessi maturati su questa sostanza, tenuto conto del nuovo importo ai
sensi dell'art. 25 OPC succitato.
2.6 Va poi
esaminato se l'importo computato dalla Cassa a titolo di retta per degenti in
istituti è corretto, in quanto non corrisponde alla retta effettivamente pagata
dall'assicurato.
Per
l'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC
"
i cantoni possono limitare le spese prese in
considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale."
Per
l'art. 2 del Decreto esecutivo cantonale concernente la LPC all'AVS/AI del 18
novembre 1998,
"
La retta giornaliera massima computabile per il
calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti
permanenti o per periodo di lunga durata in case per anziani o di cura è di fr.
75."
Questo
importo è peraltro tuttora invariato (cfr. Decreto esecutivo concernente la
legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre
2001 [FU 2/2001 pag. 3-4]).
In
proposito va rilevato che i costi degli istituti di cura variano da casa a
casa. Gli istituti privati di livello elevato pretendono ad esempio tasse alte,
che non possono né devono venire finanziate dalle prestazioni complementari.
Per questo motivo il legislatore federale ha autorizzato il Cantone a limitare
i costi. Di questa possibilità hanno praticamente fatto uso tutti i Cantoni.
(Carigiet/Koch, supplement, p. 114; cfr. per una panoramica relativa alle tasse
dei diversi cantoni, AHIpraxis 1999 p. 67ss).
All'assicurato
viene pure conteggiato un importo per le spese personali per beneficiari
dell'AVS di fr. 300 mensili (art. 4 lett. a del decreto, art. 5 cpv. 1 lett. c
LPC).
Alla luce
delle suesposte disposizioni federali e cantonali applicabili al caso concreto
questa Corte deve concludere che ai fini di stabilire il diritto alla PC degli
assicurati, nel Canton Ticino non si può considerare l'importo della pensione
effettivamente pagato dall'assicurata, bensì quello previsto dal Cantone
nell'ambito del potere di apprezzamento concessogli dall'art. 5 LPC.
Su questo
punto quindi la decisione della Cassa è corretta e va confermata.
2.7 Il
ricorrente censura pure il computo dell'usufrutto di cui disponeva
sull'immobile di sua proprietà sito a __________.
La
cancellazione di questa pretesa a registro fondiario non è contestata, tuttavia
l'interessato ha dichiarato che il ricovero in casa per anziani e quindi la
rinuncia al diritto in questione è riconducibile all'amputazione di una gamba e
non ad una libera scelta.
A
motivazione della soluzione adottata la Cassa ha dal canto suo dichiarato che
vi è in concreto rinuncia a sostanza e che, quindi, il controvalore
dell'usufrutto va considerato per il calcolo della PC.
Secondo
l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC si deve tener conto delle entrate e delle parti di
sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Per il
calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di
principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di
cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I
1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen,
Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza
che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi
bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF
115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile
nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166
consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353
consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350
consid. 3b).
Il
reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. b LPC
comprende pigioni, canoni d’affitto, diritti di abitazione e il valore locativo
della propria abitazione (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifre
2091-2092; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 112).
Secondo
l’art. 745 cpv. 2 CCS il diritto d’usufrutto attribuisce all’usufruttuario il
pieno godimento della cosa, salvo disposizione contraria. L’usufruttuario ha
diritto al possesso, all’uso e al godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CCS).
Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni
periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (P. H. Steinauer, Les droits
réels, Tome III, Berna 1992, N 2436) appartengono all’usufruttuario dal giorno
in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più
tardi. Egli può inoltre cedere l’esercizio dell’usufrutto, dando ad esempio in
locazione l’oggetto dell’usufrutto contro percezione di un canone di locazione
(art. 758 cpv. 1 CCS).
2.8 In concreto
dagli atti dell'incarto amministrativo emerge che l'assicurato, in data 14
ottobre 1985, ha venduto a __________ la PPP __________ del fondo base no. _ di
__________ e si è fatto costituire un diritto di abitazione vita natural
durante e di usufrutto.
In data 19
dicembre 1990 egli, insieme con la moglie, ha inoltre venduto la PPP
__________del fondo base no. _, riservandosi un diritto di abitazione vita
natural durante, a cui poteva rinunciare in ogni momento per malattia oppure
per suo desiderio.
Dagli estratti
del registro fondiario definitivo di __________ risulta che i diritti succitati
sono stati nel frattempo stati cancellati.
In simili
circostanze questa Corte deve concludere che l'assicurato ha rinunciato, senza
controprestazione adeguata, ai sensi della succitata giurisprudenza, al diritto
di abitazione e di usufrutto di cui beneficiava sulla PPP __________ e al
diritto di abitazione garantitogli sulla PPP __________.
Il TCA
constata comunque che la rinuncia al diritto di abitazione è irrilevante ai
fini del calcolo della PC dell'interessato.
In
effetti dal momento del ricovero in casa per anziani, il diritto di abitazione
di cui beneficiava l'assicurato è divenuto privo di valore economico.
Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile (art. 776 cpv. 2
CCS), l'assicurato non avrebbe potuto in alcun modo trarne vantaggio, ad
esempio, cedendo in locazione l'appartamento, contrariamente a quanto accade
per il diritto di usufrutto (cfr. art. 758 CCS).
Dall'istante
del trasferimento in casa per anziani il valore del diritto di abitazione è
quindi nullo, così come il controvalore del diritto a cui l'assicurato ha in
precedenza rinunciato.
Diverso è
invece il discorso per quanto riguarda il diritto di usufrutto, che non è
personale, e che quindi l'assicurato potrebbe riutilizzare per esempio tramite
la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione.
A titolo di
reddito a cui l'assicurato ha rinunciato va quindi computato il controvalore
dell'usufrutto della PPP __________.
Dalla decisione
impugnata non risulta se il reddito della sostanza computato dalla Cassa
considera solo la PPP __________o anche la PPP __________.
Su questo
punto il ricorso dev'essere quindi accolto e l'incarto rinviato alla Cassa,
affinché, per il calcolo della PC dell'assicurato tenga conto unicamente del
controvalore dell'usufrutto a cui l'assicurato a rinunciato sulla PPP
__________.
2.9 Per quanto
riguarda il computo di fr. 14'400 a titolo di "altri redditi"
l'assicurato precisa che si tratta del residuo del prestito accordato ai
coniugi __________, il cui saldo è di fr. 10'800.
Il
controvalore di un prestito, in quanto pretesa giuridica, va computato a titolo
di sostanza (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC): essa comprende infatti l'insieme dei
beni valutabili in denaro, compresi i diritti (Werlen, Der Aspruch auf
Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 104).
Secondo
l'art. 17 cpv. 1 OPC AVS/AI la valutazione della sostanza computabile dev'
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Secondo
un principio generale del diritto fiscale vengono considerati sostanza, i
risparmi di ogni tipo, le azioni estere e interne le obbligazioni, le vincite
alla lotteria, le eredità, i valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e
il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e
capitali di vecchiaia), auto gioielli, partecipazioni a cooperative, immobili e
prestiti (E. Carigiet/U. Koch, Ergänzugsleistungen zur AHV/IV, Supplement,
Zurigo 2000, p. 96; Werlen, op, cit., 116)
Secondo
l'art. 41 della legge tributaria cantonale
" 1Sono imponibili tutti gli attivi
mobiliari e immobiliari.
2La sostanza
è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.
Alla luce
delle disposizioni summenzionate questa Corte ritiene che il controvalore
residuo del prestito a cui ha ancora diritto il ricorrente va computato, al 1
giugno 2000, quale sostanza e non quale reddito.
Il fatto
che la restituzione del prestito avvenga a rate inoltre, è irrilevante da
questo punto di vista in quanto, questo modo di procedere configura unicamente
una modalità di pagamento del prestito e non ne modifica la natura.
A
sostegno di questa tesi va ancora evidenziato che i versamenti ricevuti per
estinguere il debito non sono sussumibili, quale reddito, in nessuna delle
categorie di cui all'art. 3 LPC, non trattandosi né di entrate provenienti da
attività lucrativa, né di redditi della sostanza (di regola gli interessi,
Werlen, op. cit.,120), né di rendite o pensioni, né prestazioni derivanti da un
contratto di vitalizio, né di entrate a cui l'assicurato ha rinunciato, né di
pensioni alimentari (cfr. Werlen, op. cit., p. 116).
Gli
ammortamenti del debito non vengono peraltro riconosciuti quali spese
trattandosi di un beneficiario la PC. Non è quindi corretto che vengano
computati quali redditi dall'altra parte.
Ai fini
del calcolo della PC, è infine irrilevante stabilire l'importo esatto del
prestito, in quanto esso è comunque inferiore all'importo non considerato di
fr. 25'000 (in luglio il saldo era infatti di fr. 10'800).
2.10 Alla luce
delle considerazioni esposte nei considerandi precedenti il ricorso va
parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.
L'incarto
è, quindi, rinviato alla Cassa affinché stabilisca il diritto alla prestazione
complementare di __________ con effetto dal 1. giugno 2000, omettendo di
computare "altri redditi" per fr. 14'400, stralciando la posizione
"sostanza computabile 1/10", fissando nuovamente gli interessi
relativi al "deposito a risparmio" maturati nel 2000 e considerando a
titolo di usufrutto solo il reddito relativo alla PPP __________.
2.11 Visto l'esito
della procedura la Cassa verserà all'assicurato
fr. 300 a
titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2.- L'incarto è
rinviato alla Cassa affinché stabilisca il diritto alla prestazione
complementare di __________ con effetto dal 1 giugno 2000 conformemente al
considerando 2.10.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
di compensazione verserà all'assicurato fr. 300 a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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