AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.17
Data decisione, Autorità:
08.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00017
MB/sc
Lugano
8 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 23 febbraio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 23 febbraio 2000, con effetto dal 1. febbraio 2000, la Cassa
cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha assegnato a __________,
beneficiario di una rendita dell'assicurazione invalidità e separato dalla
moglie, una prestazione complementare mensile di fr. 1'307 (doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 23 marzo 2000, indirizzato al TCA, l’assicurato, rappresentato
dall'avvocato __________, ha contestato la decisione dell’amministrazione,
chiedendone l'annullamento ed il riesame. A motivazione della proprio gravame
l'interessato ha precisato quanto segue:
"
(…)
Ad ogni modo il signor __________ contesta la
decisione che lo pone in una chiara situazione di indigenza.
Con poco più di 28'000.-- franchi annui egli non
è manifestamente in grado di far fronte ai propri bisogni elementari.
Non va peraltro dimenticato che la rendita è
stata erogata a favore del signor __________ e che, attualmente, chi ne
beneficia maggiormente è la propria famiglia che si compone della moglie, di 2
figli di 5 anni e di una figlia che sta frequentando un tirocinio professionale
e che percepisce un salario di fr. 1'300.-- mensili.
Non va, fra l'altro, disatteso che con la
prestazione complementari AI il signor __________ riesce unicamente a pagare
l'affitto (fr. 1'300.-- mensili comprensivo di ogni e qualsiasi spesa
accessoria).
Alla luce di quanto precede il ricorrente chiede
che si proceda ad un riesame della sua situazione, che porti ad un
riconoscimento di una prestazione complementare superiore e più idonea alla sua
situazione.
E' inoltre importante tener presente che, per la
patologia di cui è afflitto il ricorrente, occorre che egli disponga della
serenità d'animo necessaria per potersi occupare correttamente della propria
salute, senza essere angustiato da problemi di carattere finanziario."
(Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 28 aprile 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le
seguenti motivazioni:
"
Il signor __________ è titolare di una rendita
semplice d'invalidità di fr. 1'065.-- mensili.
A seguito della separazione legale, decretata dal
Segretario assessore avv. __________, la prestazione complementare è quindi
stata ricalcolata in base all'art. 1 cpv. 1 OPC nonché al marginale 2037 delle
direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) il quale recita:
" se,
in caso di separazione, a uno dei coniugi domiciliato nello stesso Cantone o in
un altro è pagata una rendita completiva, ogni coniuge ha un diritto proprio a
una PC. I loro redditi determinanti e le loro spese sono calcolati
separatamente, applicando a ogni parte l'importo per fabbisogno vitale valido
per le persone sole.
La rendita è attribuita
come reddito al coniuge avente diritto a una rendita, mentre la rendita
completiva è attribuita come reddito all'altro coniuge."
A tal proposito va inoltre ricordato che la
prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla
situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno
(sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev.
contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI,
pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti
dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).Inoltre il limite legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di
fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale
fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di viario genere
definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.
Alla luce di quanto precede la resistente ha
quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
E' quindi chiaro che, in mancanza di documenti
che comprovino una situazione economica diversa da quella notificata, il
calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello
notificato in data 23 febbraio 2000." (Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare più elevata a
__________ rispetto a quella attribuitagli dall'amministrazione con la
decisione impugnata.
Alla luce
delle circostanze del caso concreto il ricorso non può tuttavia essere accolto
in quanto l'assicurato non dimostra in alcun modo che i costi computati dalla
Cassa per stabilire l'ammontare della prestazione erogata non sono conformi
alla realtà.
Al
riguardo va rilevato che, scopo della prestazione complementare è quello di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione
è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag.
143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994
p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione
della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e
9).
2.3. Secondo
l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’art. 2 gli
invalidi che:
" a)
hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."
Per
l'art. 2d LPC i coniugi separati e le persone divorziate che ricevono una
completiva dell'AVS o dell'AI hanno diritto alle prestazioni giusta l'art. 2
LPC.
2.4. Per il
capoverso 1 e 4 dell'art. 1 OPC:
"
1Se una
rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione
per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per
l'invalidità è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis
capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS) o l'articolo 34 capoverso 4 della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), ciascuno dei coniugi ha un diritto
proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.
4I coniugi
sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2:
a. se la separazione è stato pronunciata con una decisione
giudiziaria o
b. se è in corso un'istanza di divorzio o di
separazione, o
c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un
anno, o
d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà
relativamente a lungo."
2.5. Per l'art. 3
LPC le prestazioni complementari comprendono:
"
a. la prestazione complementare annua versata
ogni mese;
b. il rimborso
delle spese di malattia e invalidità (art. 3d LPC)."
2.6. Secondo
l’art. 3a LPC
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).
Le
spese riconosciute riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle
persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che
vivono in economia domestica comune sono sommati (cpv. 4).
Per il
capoverso 6 non si tiene inoltre conto dei figli i cui redditi determinanti
superano le spese.
2.7. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che,
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
- per le persone
sole, almeno 14 860 franchi e al massimo
16 460 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630.
Per
i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e
per
ogni altro figlio un terzo;
Questi
dati valgono con effetto dal 1 gennaio 1999.
Sono
inoltre riconosciute le spese per:
" b. la pigione
di un appartamento e le relative spese accessorie.
In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione.
Per le persone che
vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre
riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.8. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
" a. le
entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi
per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di
due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.9. Secondo
l'art. 3a cpv. 7 lett. a LPC il Consiglio federale disciplina:
"a. la somma delle spese riconosciute e dei redditi
determinanti dei membri della stessa famiglia. Esso può prevedere eccezioni
all'addizione, in particolare per i figli che hanno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI."
2.10. In concreto
dagli atti emerge che le parti hanno avviato una procedura di separazione
legale nel 1999 e che l'interessato vive separato dalla moglie dal 31 dicembre
dello stesso anno. Di conseguenza, correttamente, in virtù delle disposizioni
sul calcolo delle PC per persone separate, che vanno considerate persone sole,
la Cassa ha stabilito separatamente l'ammontare della PC dovuta ai coniugi
__________.
Il
calcolo effettuato dall'amministrazione risulta inoltre conforme alle spese
sopportate dall'assicurato e alle disposizioni federali in vigore in materia.
Per
quanto riguarda in particolare la pigione si rileva che può essere tenuto conto
unicamente di un ammontare massimo, pari a fr. 12'000 annui per persone sole,
come precisato dalla Cassa nella decisione e nella risposta di causa. Di
conseguenza se, in concreto l'ammontare del canone supera questo importo, non se
ne tiene conto.
Al
riguardo va precisato che secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, in vigore dal
- gennaio 1998, per il calcolo della PC si tiene conto della pigione, senza
deduzione di alcuna franchigia e delle spese accessorie. L’art. 5 LPC precisa
inoltre che
"
I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di
pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un
anno, di
12’000 franchi per le persone sole,
- 13’800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita."
In simili
condizioni la pigione annua sopportata dall'assicurato pari a fr. 15'600 non
può essere computata integralmente nel calcolo della PC. La decisione della
Cassa è pertanto corretta ed
il
ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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