AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.108
Data decisione, Autorità:
22.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00108
MA/gm
Lugano
22 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2000
di
contro
la decisione del 13 dicembre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha
respinto la domanda di __________ tendente all’assegnazione di una prestazione
complementare mensile, con effetto dal 1° novembre 2000 (cfr. doc. _).
1.2. Contro
questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _),
nel quale si è così espresso:
"
Quand'ero parroco a __________ nel 1975 mio
nipote mi chiese di cercargli una casa di vacanza in quel paese, ma essendo
italiano non gli fu concesso dal Comune.
Allora io, imprudentemente e assolutamente ignaro
delle conseguenze (se l'avessi immaginato!) pensai di acquistarne una a mio
nome.
Nel 1982 lasciai la parrocchia e mio nipote
decise allora di vendere la casa. Evidentemente rappresentai io come il
venditore. Naturalmente fu mio nipote a ritirarne il valore. Un avvocato ci
consigliò di farne il trapasso del valore a titolo di "donazione".
Nella dichiarazione dei redditi l'AVS di __________ pensò che io ero ricco e mi
tolse la prestazione complementare. Siccome avevo solo sette anni di
contribuzioni (dal '66 al '75) mi fu corrisposto da allora 326.- franchi
mensili.
E' da 33 anni che sono in Svizzera reduce
__________ fui parroco in diversi paesi. Dal 1991 sono in questa casa per
anziani e vivo grazie alla carità della __________ e in parte alla __________
di questo Istituto. La mia situazione personale è assai critica: devo far
fronte a diversi obblighi (cassa malati, visite mediche, medicine e con la
precisione di non poter racimolare il necessario per il mio funerale).
In vista di ciò rivolgo a codesto spettabile
Tribunale di Appello la riassegnazione della prestazione complementare per
morire in pace senza lasciare a nessuno di pagare i miei debiti." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 22 gennaio 2001 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere il
ricorso, osservando:
" (…)
Prima di entrare nel merito dei ricorso occorre anzitutto
ricordare che questo lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni si è già
pronunciato più volte sulla questione relativa alla computabilità della
sostanza considerata nel calcolo della rendita straordinaria. Con sentenza
dell'8 aprile 1993 ne confermava la computabilità della sostanza immobiliare
alienata nonché la richiesta di restituzione della somma per prestazioni
percepite a torto. Successivamente in data 15 febbraio 1994 veniva pure
respinta la domanda di condono e dichiarata la negligenza grave dell'insorgente
sul fatto di non aver informato la resistente dell'acquisto nel 1980 della
proprietà immobiliare a __________ in seguito alienata, nel novembre 1986, al
prezzo di vendita di fr. 520'000,
Posteriormente a queste due decisioni il ricorrente in data 19
luglio 1998 inoltrava nuovamente un ricorso con le stesse motivazioni. Con
sentenza del 18 marzo 1999 codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni riconfermava nuovamente che il controvalore della vendita dei
fondi di __________, donato ai nipoti nel 1986, dev'essere computato ai fini
dei calcolo della PC, in quanto configura sostanza alienata ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. g LPC.
Alla luce di quanto precede la resistente, nella determinazione
del calcolo della PC, a giusto titolo ha quindi considerato la sostanza netta
di fr. 440'000.‑, previo ammortamento annuo previsto dall'art. 17a OPC
(fr.440'000.‑ ./. fr. 100'000.‑ = fr. 340'000.‑), ottenuta
dopo la deduzione dal prezzo di compra vendita di fr. 520'000.‑,
dell'importo di fr. 80'000.‑ versato al Credito Svizzero per estinguere
l'onere ipotecario che gravava l'immobile.
Ora, poiché secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g occorre computare le
entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, la resistente
ritiene ampiamente giustificato considerare l'importo di fr. 340'000.‑
scaturito dalle contrattazioni citate.
Visto quanto precede e tutto ben considerato si chiede a codesto
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso
confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.4. Pendente
causa il TCA ha richiamato agli atti gli incarti AVS ______ e ______ nonché
l’inc. no. __________ del ricorrente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Avantutto, è
utile rilevare che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire
un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali"
ai sensi dell'art. 34 quater vCF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112
della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e
pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che, tra l’altro, ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono pure
riconosciute le spese seguenti:
"a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A norma
dell’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Oggetto del
contendere è il computo, ai fini del calcolo della PC, dell’importo di fr.
340'000.— (cfr. Pos. 49, doc. _) a titolo di sostanza immobiliare alienata.
Con il
gravame, l’assicurato asserisce di non essere mai stato il proprietario dell’immobile
in questione, né tantomeno il beneficiario del ricavo della sua vendita, che,
per donazione, sarebbe passato direttamente nelle mani del nipote (cfr. doc.
_). Dal canto suo, la Cassa si limita a ribadire la computabilità della
sostanza alienata, poiché ripetutamente decretata da questo TCA (cfr. STCA
dell’8 aprile 1993, STCA del 15 febbraio 1994 e STCA del 18 marzo 1999, doc.
_).
Come
detto, scopo della PC è quello di garantire un reddito minimo (cfr. Pratique
VSI 1994 p. 225). Pertanto, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato,
vengono presi in considerazione, di regola, solo quegli attivi che egli ha
effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis
1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der
Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È
infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi
necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha
condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi
in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non
è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera che vi è rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I
1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).
In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste
avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei
suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il
reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia
l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per
migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza
l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
2.6. In concreto,
per quanto riguarda la computabilità della sostanza immobiliare alienata, dai
fascicoli processuali degli incarti AVS __________, __________nonché
__________, richiamati pendente causa dal TCA per far luce sulle censure
ricorsuali, ed in particolare dalle sentenze 8 aprile 1993 rispettivamente 18
marzo 1999, entrambe cresciute in giudicato, emerge quanto segue:
" Dagli
atti emerge che __________ ha acquistato con atto pubblico __________ 1980 del
notaio Avv. __________ mapp. ni. __________, __________e __________, nel comune
di __________. Questi fondi unitamente al mapp. no. __________sono poi stati
oggetto di un diritto di compera, in seguito esercitato.
Il prezzo di vendita
è stato fissato in fr. 520'000.-- di cui fr. 440'000.-- sono stati incassati
dall'alienante, mentre il residuo di fr. 80'000.-- è stato rimesso nelle mani
del __________, a valere quale estinzione dell'onere ipotecario che gravava i
beni alienati.
Con contratto di
donazione __________ 1986 l'assicurato ha poi donato ai nipoti __________ e
__________, rispettivamente ai pronipoti __________ e __________ la somma
complessiva di fr. 380'000.--. Su tale donazione è poi stata soluta la relativa
imposta cifrata dall'Ufficio cantonale di imposte di successione e donazione in
fr. 51'490.--.
La proprietà
immobiliare, così come i proventi derivati dalla sua vendita, non sono però mai
stati dichiarati alla Cassa di compensazione. Nelle varie tabelle di calcolo
della rendita straordinaria, allestite nel corso degli anni per adattare
l'importo della prestazione, di questa sostanza non si fa cenno alcuno.
Il ricorrente
sostiene che la sostanza donata costituirebbe in realtà la restituzione di
importi precedentemente concessi dal nipote __________ per l'acquisto e la
riattazione della proprietà di __________.
...
Alla luce delle
emergenze fattuali la tesi esposta dal ricorrente non può essere avallata da
codesta Autorità.
Infatti agli occhi
dei terzi e dei pubblici uffici unico proprietario e intestatario dei beni
risultava essere __________: al momento dell'acquisto della proprietà, così
come al momento della sua alienazione, risulta che egli abbia sempre agito a
nome suo e non per conto del nipote. Non vi è, in altre parole, nelle modalità
d'acquisto o di vendita alcun indizio che lasci intravvedere che l'assicurato
abbia agito per conto del nipote.
D'altro canto, la
circostanza secondo cui i proventi della vendita siano poi stati versati ai
nipoti e pronipoti, non già a titolo di donazione ma a valere quale
restituzione della somma anticipata per l'acquisto e la ristrutturazione della
casa, non appare verosimile alla luce del contratto di donazione __________
1986. Non si vede infatti per quale ragione il ricorrente avrebbe dovuto
scegliere la forma del contratto di donazione per restituire degli anticipi
ricevuti dal nipote.
Per di più, se
effettivamente si fosse trattato di una restituzione di somme anticipate
anziché di una donazione, l'operazione non soggiaceva al pagamento della
relativa imposta, il cui importo, peraltro non indifferente, ammonta a fr.
51'490.--.
Nè, d'altro canto,
le parti avrebbero accettato una simile conseguenza.
Tutta questa serie
di indizi oggettivi non possono, a mente di questo Tribunale, essere inficiati
dalla dichiarazione 3 novembre 1992, allestita dal nipote __________ a sostegno
della tesi dell'assicurato.
Questo documento,
non sorretto nè accompagnato da alcun elemento concreto, non è munito di una
forza probatoria tale da sovvertire tutta la serie di elementi concreti che
militano a favore della tesi contraria. Peraltro, il nipote stesso ammette nel
citato scritto di non essere in grado di provare con dati di fatto quanto da
lui affermato.
Da
quanto precede risulta molto verosimile che il versamento della somma di fr.
380'000.-- sia avvenuta a titolo di donazione e non quale rimborso di somme
precedentemente anticipate. A titolo abbondanziale giova rilevare che la
soluzione fatta propria dell'amministrazione e dal TCA è anche la più
favorevole per l'assicurato."
2.7. Con il
ricorso, l’assicurato non ha reso verosimile alcun fatto nuovo atto a mettere
in discussione le circostanze su cui si sono fondate le precedenti decisioni.
Tali circostanze, del resto, sono pure determinanti ai fini del presente
giudizio (cfr. consid. 2.6).
In simili
condizioni, anche in questa sede si deve concludere che il controvalore della
vendita dei fondi di __________, donato ai nipoti nel 1986, dev’essere
computato ai fini del calcolo della PC di __________, in quanto configura
sostanza alienata ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
2.8. Ora, per
quanto attiene alle modalità di calcolo, è bene rilevare che ai sensi dell’art.
17a cpv. 1 OPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1990, l’importo computabile
delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di
fr. 10’000.-.
Il valore
della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1°
gennaio dell’anno che segue la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (art.
17a cpv. 2 OPC).
Le parti
di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore
dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1. gennaio 1990
(cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).
La
giurisprudenza ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il
- gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1. gennaio
1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.).
Dal 1.
gennaio 1995 è inoltre stato modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC il
quale prevede che
" per il computo della prestazione complementare è determinante
l’importo ridotto della sostanza al 1. gennaio dell’anno in cui la prestazione
è corrisposta”.
La
regolamentazione è stata inoltre dichiarata conforme alla legge e alla
Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
In concreto,
poiché il ricorrente ha rinunciato a sostanza nel 1986 (cfr. consid. 2.6.), il
diritto all'ammortamento decorre soltanto dal 1° gennaio 1991 ed assomma a fr.
100'000.--.
Il calcolo operato dalla Cassa risulta quindi corretto e va confermato.
2.9. Alla luce di
tutto quanto precede, la sostanza immobile alienata e computabile ai fini del
calcolo della PC dell’assicurato ammonta a fr. 340'000.— (cfr. doc. _) e
corrisponde al ricavo della vendita dell’immobile (fr. 520'000.—, cfr. consid.
2.6.) meno l’importo destinato all’estinzione dell’onere fondiario gravante i
beni alienati (fr. 80'000.--, cfr. consid. 2.6.) e gli ammortamenti legali per
un importo pari a fr. 100'000.-- ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC (cfr.
consid. 2.8).
In
siffatte circostanze, poiché i redditi determinanti dell’assicurato eccedono il
suo fabbisogno vitale, questo TCA non può che confermare la decisione impugnata
e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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