AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.105
Data decisione, Autorità:
12.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00105
MA/sc
Lugano
12 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2000
di
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
novembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha
respinto la domanda di __________ tendente all’assegnazione di una prestazione
complementare, con effetto dal 1° maggio 2000 (doc. _).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
(doc. _) nel quale il suo rappresentante legale si è così espresso:
"Premessa
: a mia madre __________ ‑ domiciliata a __________ ‑ e degente
presso la casa anziani di __________ è stata respinta la richiesta di
prestazione complementare (vedi decisione del 24.11.2000 annessa). contro la
stessa, in rappresentanza di mia madre, ora incapace di intendere presento
RICORSO
Motivazioni: la
stima della proprietà fondiaria è eccessiva ritenuto che la stessa si riferisca
in particolare al mappale No. __________‑ rispettivamente
all'interessenza di ½ al No. __________.
Lo stabile non è accessibile da una
strada carrozzabile ed è contiguo all'edificazione sul mappale __________di
altra proprietà (vedi planimetria acclusa).
L'abitazione di vecchia costruzione è
composta da 3 locali (cucina e due camere) posti su tre piani
In concreto si chiede:
la revisione del valore di stima della proprietà fondiaria e la riduzione
dello stesso al valore reale con una nuova perizia
in subordinato: a
nuova valutazione avvenuta. che si ritiene inferiore a quella stabilita, la
concessione della prestazione complementare." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 25 gennaio 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere il
ricorso, osservando:
"
(…)
La ricorrente si trova degente definitivamente presso la Casa
Anziani __________ dal 27 aprile 2000.
Dall'esame del catastrino fiscale, allegato alla richiesta di
prestazione complementare, rileviamo che la Signora __________ é titolare e
comproprietaria di parecchie particelle site in territorio del comune di
__________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare
l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce: "la sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente".
Nel caso specifico si è verificato quanto previsto dal citato
articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie immobiliari tendenti a
stabilire il valore corrente della sostanza immobiliare di proprietà della
ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale
di stima che ha valutato le proprietà della ricorrente in fr. 199'500.‑
quale proprietà fondiaria al valore commerciale e fr. 6750.‑ di comunioni
ereditarie al valore commerciale. Questi valori precludono purtroppo la
prestazione complementare della ricorrente.
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la
resistente non può che riconfermarsi nei valori citati e contestati, in quanto
scaturiti da perizie specificatamente richieste. A titolo informativo giova
inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato non possiamo
far altro che confermare l'esattezza della nostra decisione e chiedere, a
codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere
il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.4. In data 30
gennaio 2001 il TCA ha notificato alla ricorrente copia delle perizie,
assegnandole un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni
scritte (doc. _).
__________,
e per essa il suo rappresentante legale, sono tuttavia rimasti silenti.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e
pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC, tra l’altro, le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
"
L'importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi determinanti (cpv. 1)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2)."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.5. Con il
ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare ai
fini del calcolo della PC (cfr. doc. _, Pos. 44.02 e 46.02), in quanto sarebbe
troppo elevato.
Per
l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.6. Nel caso di
specie, gli immobili dell'assicurata non le servono da abitazione, in quanto
risiede in casa per anziani. Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione
ha computato il valore venale degli immobili di sua proprietà. Il fatto non è
del resto contestato.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.7. L’Ufficio
stima, con perizie immobiliari dell’8 novembre 2000 (cfr. documentazione agli
atti dell’amministrazione), ha stabilito in complessivi fr. 199'500.— ( di cui
frs. 130'000.— particella no. __________RFD, frs. 4'500.— particella No.
__________RFD e frs. 65'000.— particella No. __________RFD, cfr. doc. _) il
valore venale complessivo dei fondi di esclusiva proprietà dell'assicurata ed
in frs. 6’750.— (1/2 di frs. 13'500.--, part. No. __________RFD) la sua quota
parte alla comunione ereditaria (cfr. doc. _ e doc. _).
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.8. Nel caso che
ci occupa, la ricorrente non ha contestato le conclusioni peritali a cui sono
giunti gli esperti durante l’istruttoria. Del pari, ella è rimasta silente
all’invito del TCA di presentare le proprie osservazioni scritte sulle perizie
immobiliari (doc. _, doc. _).
A parere
del TCA, nell'incarto non vi sono elementi atti a mettere in discussione la
correttezza dei referti peritali, che hanno tenuto conto delle censure
ricorsuali della ricorrente.
__________,
dal canto suo, non ha in alcun modo provato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269;
SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211) che
i valori immobiliari sarebbero inferiori a quelli stabiliti dai periti. In
simili condizioni questo referto può pertanto essere posto alla base del
presente giudizio.
Del resto
la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito.
Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai
criteri giurisprudenziali succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
2.9. Con il
ricorso l’assicurata ha chiesto l’assunzione di una nuova perizia volta a
stabilire il “valore reale” della sua proprietà fondiaria (cfr. doc. _ e
consid. 1.2.).
Al
riguardo, il TCA rileva che questa richiesta può essere rifiutata allorquando
tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione corretta del valore
venale di un fondo, alla data decisiva, sono già disponibili nell'incarto per
cui nuovi accertamenti sarebbero superflui (cfr. STFA del 14 luglio 2000 nella
causa M.T., I 35/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 124
V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d; 122 III 223 consid. 3c; 122 II 469 consid.
4a; DTF 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c).
Infatti,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr.
pure STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF
120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art.
4 cpv. 1 CF, corrispondente all'art. 29 cpv. 2 della nuova CF (DTF 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto,
la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita dall'esame
degli atti formanti l'incarto, per cui si rinuncia ad esperire una nuova
perizia.
2.10.In siffatte circostanze, richiamata la giurisprudenza federale e
cantonale citata, questa Corte non può che respingere il gravame e confermare
la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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