AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.101
Data decisione, Autorità:
12.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00101
MA/nh
Lugano
12 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2000
di
contro
la decisione del 14 novembre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
novembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha
respinto la domanda di __________ di poter beneficiare della prestazione
complementare, con effetto dal 1° aprile 2000 (doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso (doc. _) l’assicurato ha impugnato la decisione
dell’amministrazione, motivando:
"
Motivazioni: Vedasi
i contenuti del mio ricorso del 21 aprile u.s.
-
Dalla C.E. non percepisco
nessun utile (1/5)
-
Gli
importi stabiliti dalla CC AVS, come da decisione, non coprono le spese
esistenziali.
-
Dall'aprile
1996 al dicembre 1998 ero disoccupato.
-
La
tassazione intermedia, avvenuta dopo la mia cessazione d'attività indipendente,
ha alterato la reale situazione fiscale. Se la mia attività non fosse crollata,
non avrei dovuto abbandonare il mio lavoro, mentre ho dovuto umiliarmi ed
adattarmi alla qualifica di disoccupato.
-
L'attività
di mia moglie è di ordine ausiliario e, come dichiarato, comporta utili bassi.
-
Per
questa situazione di disagio, esiste domanda di condono delle imposte CA - CO -
FE tuttora inevasa."
1.3. Nella sua
risposta del 6 dicembre 2000 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere
l’impugnativa con le seguenti motivazioni:
"
Dalla documentazione agli atti rileviamo che il
ricorrente è titolare di diverse particelle possedute in comunione ereditaria,
in ragione di 1/6, site nei comuni di __________, __________ e __________.
Per quanto riguarda la valutazione della sostanza
immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" Ia
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata la valore corrente".
Nel caso concreto si verifica quanto previsto dal
citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie circostanziate
delle sostanze possedute in comproprietà.
Per questa valutazione è stato dato mandato
all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di
stabilire un importo complessivo di fr. 197'900.- (1/6 di fr. 1'187'400.‑)
quale valore commerciale delle comunioni ereditarie a cui appartiene (pos.
46.02 della tabella di calcolo PC). Per questa ragione l'importo di fr.
197'900.‑ deve, senza alcun dubbio, essere riconfermato.
Circa i parametri utilizzati per valutare la
sostanza la resistente non può che allinearsi a quanto stabilito dall'Ufficio
cantonale di stima in quanto desunto da perizie specificatamente richieste. A
tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi
amministrativa.
A titolo informativo si fa inoltre osservare al
ricorrente che la prestazione complementare, a cui lo stesso ha fatto
richiesta, è una prestazione di diritto subordinata alla situazione economica
del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari,
spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali)
e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della
sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni
complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno,
oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo
esaustivo dall'art. 3b LPC.
Alla luce di quanto precede la resistente ha
quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
E' quindi chiaro che, in mancanza di documenti
che comprovino una situazione economica diversa da quella notificata, il
calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello
notificato in data 14 novembre 2000.
Visto quanto precede e tutto ben considerato si
chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ,
di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (doc.
_)
1.4. In data 16
dicembre 2000 il ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore
(doc. _):
"- In aggiunta
alle motivazioni di novembre, elenco ulteriori prove:
‑ Il
1/6 della C.E. é composto da terreni agricoli per la maggior parte, situati in
posizioni non ideali e per di più incolti ed imboschitisi.
Per
il fabbisogno esistenziale, mica posso razzolare tra erbe e sterpaglie.
‑ La
perizia dell'ufficio cantonale di stima, non corrisponde alle cifre elencate
nel modulo 134 delle tassazioni.
‑ I
valori dichiarati (miei e di mia moglie) confermano la difficoltà per la quale
ho interposto ricorso.
Visto quanto precede e tutto reale ed effettivo,
chiedo a codesto lodevole Tribunale delle assicurazioni, di voler accettare il
ricorso e di voler respingere le motivazioni espresse dalla Cassa AVS."
1.5. Il 10
gennaio 2001 (doc. _) la Cassa, invitata dal TCA a formulare le proprie
osservazioni allo scritto succitato (cfr. consid. 1.5.), si è riconfermata
nella sua risposta di causa.
1.6. Ai fini
istruttori questo Tribunale ha richiamato agli atti l’incarto AVS no.
__________dell’assicurato nonché le perizie dettagliate dei mappali di
proprietà di __________ siti in territorio di __________, __________ e
__________.
Quest’ultime sono state inviate al ricorrente per osservazioni (doc. _), il
quale, con scritto 27 settembre 2001 (doc. _), si è così espresso:
"
In merito alle perizie esprimo il mio logico pensiero.
Teoricamente mi sembrano ben eseguite, come
s'addice ad uno studio specializzato: e così può sembrare che la proprietà
della C.E. sia gradevole!
‑ In
realtà la proprietà è sparse, incoltivata, molto difficile commercialmente,
onerosa senza profitti alcuni per di più è gravata fortemente da ipoteche. Un
conto è una perizia, un conto è una situazione reale in loco!
Tra
l'altro nel comune di __________, sezione __________ particella __________, non
è più nostro, perchè ceduto in quanto in situazione impervia.
Perdite e profitti del ristorante (casa
d'abitazione ) sono da attribuire alla gerente dell'esercizio stesso, perchè il
sottoscritto non ha niente di niente!
Ribadisco quanto già dichiarato con la
raccomandata del 16 dicembre 2000.
L'unica piccola differenza è stato l'aumento di
ca. 50.‑ fr. mensili dell'AVS, deciso mesi scorsi da Berna."
1.7. In data 3
ottobre 2001 (doc. _) la Cassa, chiamata ad esprimersi in merito (doc. _), ha
riferito quanto segue:
"
(…), malgrado siano emersi nuovi elementi finora
sconosciuti quali la cessione della particella N. __________ (valore peritale
di fr. 2'500.--), le conclusioni dell’atto ricorsuale non cambiano e pertanto
vi confermiamo, in tutto il suo aspetto, quanto già comunicatovi con nostra
risposta di causa del 6 dicembre 2000."
1.8. Pendente
causa questo TCA ha richiamato agli atti l’incarto fiscale per il biennio
2001/2002 dell’assicurato (doc. _).
in
diritto
2.1. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater
vCF (RCC 1992 p. 346) corrispondente all’art. 112 della nuova CF in vigore dal
1° gennaio 2000. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag.
143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari ai sensi dell’art. 2 LPC,
tra l’altro, le persone che
" a)
ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS."
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per
i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a
titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr.
8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755 per il terzo e
per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o
orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti
per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 12 ottobre 2000.
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le seguenti spese:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.4. Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.5. Con il
gravame __________ contesta il valore venale della sostanza immobiliare di
proprietà della CE fu __________, di cui è membro, in quanto sarebbe troppo
elevato (doc. _).
Per
l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton
Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla
giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non sarebbe
infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza
a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di
carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei
proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.6. Nel caso di
specie, poiché l’assicurato risiede in un appartamento sito in via __________,
correttamente la Cassa di compensazione ha computato il valore venale degli
immobili di sua proprietà in ragione di 1/6 (cfr. doc. agli atti
dell’amministrazione e doc. _).
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.7. Con perizia
immobiliare del 20 ottobre 2000 l’Ufficio stima ha stabilito in fr. 197’900.--
il valore venale complessivo degli immobili di proprietà del ricorrente (1/6 di
fr. 1'187'400.--).
Pendente causa
è emerso che la CE fu __________ ha ceduto la Part. N __________RT di
__________ (cfr. doc. _, doc. _), sicché il valore venale complessivo della
proprietà fondiaria deve essere ridotto di fr. 2'500.--. Ne discende che
l’importo computato dalla Cassa ai fini del calcolo della PC del ricorrente a
titolo di “Comunioni ereditarie al valore commerciale” (doc. _) assomma a fr. 197'483.—
e non a fr. 197'900.--. (doc. _, Pos. 46.02).
Ebbene,
secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite
nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono
state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI
U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non
pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per
quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien
conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le
conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo
probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la
designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o
di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29
settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.8. In concreto,
l’assicurato sostiene che il valore venale dei fondi di proprietà della CE
sarebbe troppo elevato e non rispecchierebbe la situazione reale. In
particolare, secondo __________, la proprietà sarebbe “sparsa, incoltivata,
molto difficile commercialmente, onerosa senza profitti alcuni e per di più
fortemente gravata da ipoteche” (doc. _).
In realtà,
della proprietà fondiaria fu __________ non fanno parte soltanto zone boschive
ed impervie, ma anche stalle, fabbricati, manufatti e costruzioni di valore
(Part. no __________, __________, __________, __________, ma soprattutto la
Part. no __________).
Inoltre, dagli
atti non emerge alcun indizio per cui il valore corrente degli immobili
andrebbe ridotto rispetto a quanto stabilito dall’Ufficio stima in sede
peritale. Né l’assunto del ricorrente, peraltro scevro di riscontri probatori,
è sufficiente per mettere in discussione le valutazioni peritali dell’Ufficio
stima. Dalla perizia, infatti, si evince che i fondi di proprietà della CE
__________ sono stati valutati tenendo conto della loro ubicazione (compresi la
forma, i confini, gli accessi, l’insolazione, la vista e l’orientamento, le
servitù e gli oneri fondiari gravanti, le immissioni e la situazione nel PR),
dello stato di conservazione e di manutenzione degli insediamenti che vi
sorgono (cfr. doc. _ agli atti dell’amministrazione). A mente del TCA, quindi,
non vi sono sufficienti elementi atti a mettere in discussione la correttezza
della valutazione peritale che si rivela attendibile.
Del resto la
perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito.
Esse giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito
dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per questi motivi il TCA non ha alcun motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STCA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
2.9. Con il
ricorso l’assicurato contesta pure l’importo di fr. 25'846.—computato dalla
Cassa a titolo di reddito privilegiato (doc. _, pos. 21). In particolare, egli
sostiene che l’attività dipendente della moglie sarebbe “di ordine ausiliario”
e comporterebbe soltanto “utili bassi” (cfr. consid. 1.2.).
Tale assunto,
tuttavia, non può essere condiviso dal TCA.
Infatti,
i redditi determinanti comprendono tutte le entrate in denaro o in natura
provenienti dall’esercizio di un’attività lucrativa (art. 3c cpv. 1 let. a LPC,
cfr. consid. 2.5.). Scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito
minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI di
regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il
reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli
assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge
federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli
organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il cpv.
4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione complementare
annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo per cui essa
chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente
inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo
conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili
determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al
momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).
In concreto,
dagli atti dell’incarto risulta che durante l’anno 1999 la moglie dell’assicurato
ha lavorato presso l’allora __________, percependo un salario annuo di fr.
25'846.— (cfr. certificato di salario del 13 gennaio 2000 agli atti
dell’amministrazione).
Inoltre, dalla documentazione fiscale richiamata
agli atti pendente causa (cfr. consid. 1.8.) risulta che anche durante l’anno
2000 essa ha continuato a lavorare presso la __________, percependo un salario
annuo netto di fr. 23'740.— (cfr. certidicato di salario del 10 gennaio 2001
agli atti fiscali).
In simili condizioni, poiché i redditi
determinanti dell’assicurato – in casu il reddito privilegiato da
attività dipendendte della moglie (cfr. doc. _, Pos. 21) – non sono
notevolmente diminuiti rispetto al reddito ottenuto durante il periodo di
calcolo ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 e 2 OPC, in concreto deve essere escluso
un caso d’applicazione del cpv. 4 della medesima norma.
Ne discende che l’importo considerato
dall’amministrazione pari a fr. 25'846.—, che si riferisce all’anno civile
precedente dell'anno per cui è assegnata la prestazione conformemente alle
disposizioni federali succitate, è corretto e deve essere posto alla base del
presente giudizio.
Il calcolo del reddito privilegiato da attività
dipendente della signora __________ operato dalla Cassa ai fini della PC deve
essere quindi confermato.
2.10. In
conclusione, sebbene il valore venale della proprietà fondiaria di sua
spettanza deve essere ridotto di fr. 2'500.-- a seguito della cessione della
Part. no. __________RT di __________ (cfr. doc. _ e consid. 2.8.), il ricorso
va respinto in quanto i redditi determinanti di __________ eccedono le sue
spese riconosciute.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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