Nullity of AI decision issued by incompetent authority

32.2007.234Outro Tribunal18 de jul. de 2007Granted

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Resumo Omnilex

The cantonal social insurance court dealt with an appeal against a decision by the AVS compensation fund suspending an AI pension for the appellant’s son. After the fund itself acknowledged that it had issued the decision in error, the court held that pension decisions belong to the AI office, not the compensation fund. Because the decision emanated from an incompetent authority, the court did not examine the merits and declared the challenged decision null. No court fee was charged, and the costs were borne by the State.

Sumário Omnilex

Arts. 57 and 60 LAI; competence to decide on AI pensions and legal effect of an act issued by an incompetent authority. The AI office is the authority empowered to decide on AI benefits; compensation funds merely collaborate in the assessment, calculate and pay the benefits, unless the law or directives provide otherwise. A decision rendered by an authority lacking subject-matter competence is void ab initio and must be treated as null; the social insurance judge then examines only nullity, not the merits of the dispute (consid. 2-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2007.234

Data decisione, Autorità: 18.07.2007, TCA

Titolo: Incompetenza della Cassa di compensazione AVS a statuire sul diritto alla rendita.

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.234

RG/sc

N° AVS __________

Lugano 18 luglio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2007 di

RI 1

contro

la decisione del 30 maggio 2007 emanata da

Cassa di compensazione AVS CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione 30 maggio 2007, notificata al legale di RI 1 (doc. B), la Cassa di compensazione AVS CO 1 ha sospeso il versamento della rendita AI per il figlio __________;

  • con ricorso 25 giugno 2007 RI 1 personalmente ha impugnato suddetta decisione contestando i motivi posti a fondamento della sospensione;

con scritto 5 luglio 2007 la Cassa, invitata dal Tribunale, ai fini dell’esame della ricevibilità del gravame, a voler fornire alcune precisazioni, ha dichiarato di aver erroneamente emanato il querelato provvedimento il quale avrebbe dovuto in realtà essere reso dal competente Ufficio AI (VI);

giusta l'art. 57 LAI gli Uffici AI hanno il compito di accertare i presupposti assicurativi, valutare le possibilità di reintegrazione, garantire l’orientamento e il collocamento, determinare i provvedimenti d’integrazione e sorvegliarne l’attuazione, valutare il grado d’invalidità, decidere le prestazioni e informare il pubblico;

  • l'art. 60 LAI prescrive che i compiti che incombono alla Cassa di compensazione sono quelli di collaborare all’accerta-mento dei presupposti assicurativi, calcolare l’importo delle rendite e delle indennità giornaliere, versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi;

  • la cifra 9002 delle Direttive sulle rendite a sua volta precisa che la decisione in materia di rendite e di assegni per grandi invalidi dell’AI è di competenza degli Uffici AI, ritenuto che le Casse di compensazione redigono le decisioni e le comunicano agli Uffici AI per l’emanazione, riservati i casi in cui gli Uffici AI decidono direttamente;

  • stante quanto sopra, nella fattispecie autorità competente a emanare la decisione concernente la rendita AI per il figlio __________ - e meglio la sua sospensione

  • non è la Cassa di compensazione AVS CO 1 bensì l'Ufficio AI (per la competenza territoriale cfr. art. 55 LAI);

  • secondo dottrina e giurisprudenza una decisione è da ritenere nulla se emanata da un’autorità incompetente. In questi casi il giudice delle assicurazioni sociali non può entrare nel merito del ricorso, se non per accertare la nullità della decisione (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 69 N. 38s; DTF 122 I 99, 114 V 327; RCC 1986 p. 572);

  • la decisione 30 maggio 2007, emanata da un'autorità incompetente, deve pertanto essere dichiarata nulla.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La decisione 30 maggio 2007 della Cassa di compensazione AVS CO 1 é nulla per incompetenza dell’autorità che l’ha emessa.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

social insurancecompetencenullityinvalid decisionAI pensionadministrative authoritycosts

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Questão jurídica principal

Whether the Cassa di compensazione AVS was competent to issue the decision suspending the AI pension

Decisão extraída

No. The competent authority was the AI office, so the decision was issued by an incompetent body and is null.

Fundamentação extraída

Under Arts. 57 and 60 LAI, the AI office decides on benefits, while the compensation fund only collaborates in assessment, calculates and pays benefits. The cited directives likewise assign pension decisions to the AI offices. A decision issued by an incompetent authority is null.

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