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Numero d'incarto:
32.2004.53
Data decisione, Autorità:
23.09.2004, TCA
Titolo:
ricorso per ritardata giustizia. Emanazione, pendente lite, di una decisione formale da parte dell'amministrazione. Ritiro del ricorso da parte dell'assicurata. Confermato principio secondo cui un sovraccarico di lavoro dell'amministrazione non può giustificare la lunghezza della procedura
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.53
dc/gm
Lugano
23 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 9 luglio 2004
formulato da
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
visto il ricorso per denegata giustizia del 9 luglio
2004 formulato da RI 1 del seguente tenore:
" Nel
settembre 2000 ho subito un incidente stradale, il mio Dottore __________ di __________
mi ha mandato dai seguenti specialisti:
Dott.
__________ neurologo
Dott.
__________ reumatologo
Dott.
__________ __________ Clinica __________
Dott.
__________ primario Clinica __________
Tutti gli incartamenti sono stati
inviati all'ufficio AI di Bellinzona dal mio medico curante Dott. __________.
Domanda
inoltrata all'ufficio AI 18 ottobre 2001.
Per ordine dell'ufficio AI sono stato
ricoverato presso la clinica __________ in data 28-29 gennaio 2003 che ha poi
trasmesso gli incartamenti medici all'ufficio dell'AI.
Solo a gennaio 2004 fui convocato dal
sig. __________ dell'ufficio dell'AI per una valutazione del caso.
Visto il lungo tempo trascorso (per non
dire lunghissimo) con il presente scritto inoltro ricorso per denegata
giustizia contro l'operato dell'ufficio AI.
Chiedo
che il tribunale ordini all'ufficio AI di emettere al più presto la decisione
sul mio caso.
Ricordo che da 3 anni e 10 mesi non ho
nessuna entrata finanziaria e non ho nemmeno i soldi per comperarmi una protesi
dentaria essendo tuttora sprovvisto (senza denti) a questo punto non so più
come tirare avanti." (cfr. Doc. I)
richiamata la risposta di causa del 19 luglio 2004 nella
quale l'Ufficio assicurazione invalidità rileva:
" Nel mese di ottobre del 2001 l'assicurato ha
avanzato richiesta di prestazioni assicurative.
La pratica non è ancora conclusa.
In data 9 luglio u.s. l'assicurato ha interposto ricorso
per denegata giustizia.
Orbene,
ripercorrendo l'incarto si rileva che il caso, poco dopo l'avvio della
procedura, è rimasto fermo per undici mesi.
Una seconda battuta
d'arresto è avvenuta allorquando la pratica è stata trasmessa al consulente di
integrazione professionale. Prima che quest'ultimo convocasse l'assicurato sono
infatti trascorsi dieci mesi.
L'istruttoria è ora praticamente giunta al termine.
Senza avanzare
alcuna pretesa di scusante, è opportuno specificare che il ritardo accumulato è
addebitabile all'enorme afflusso di domande con le quali l'amministrazione è
stata recentemente confrontata, e che ha appunto determinato evidenti ritardi
nella trattazione delle pratiche.
Lo scrivente
Ufficio non si esprime sulla questione a sapere se la presente fattispecie
possa configurare un caso di denegata giustizia anche perché, indipendentemente
dall'esito della vertenza, non intende in alcun modo negare che i tempi di
attesa che hanno caratterizzato il presente caso sono importanti.
Resta sottinteso
che l'amministrazione emanerà la decisione formale nel più breve termine
possibile." (cfr. Doc. III)
rilevato che in data 10 settembre 2004 l'Ufficio
assicurazione invalidità ha trasmesso al Tribunale uno scritto del seguente
tenore:
" Tramite
il presente rendiamo noto che in data odierna abbiamo inviato all'assicurato la
decisione formale in merito alla richiesta di prestazioni a suo tempo
formulataci." (cfr. Doc. IX)
preso atto della seguente lettera del 15 settembre 2004
dell'assicurato:
" Con
questa lettera ritiro il mio ricorso ai danni dell'AI, visto che ormai non ha
più scopo di continuare avendo ricevuto da loro la risposta in data 14.09.2004.
Vi
ringrazio moltissimo per il lavoro che mi avete fatto e vi saluto
cordialmente." (cfr. Doc. X)
precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, non si può giustificare la lunghezza delle
procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15);
considerato che l'emanazione della decisione da parte
dell'amministrazione ha reso privo d'oggetto, per mancanza d'interesse degno di
protezione, il ricorso per denegata giustizia (cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV
Nr. 11; sul tema della ritardata giustizia da parte di un ufficio AI e di una
commissione di ricorso cfr. DTF 129 V 411);
ricordato peraltro che, per costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una
dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (DTF 119 V 38
consid. 1b e riferimenti), ciò che in concreto è avvenuto;
viste le disposizioni della Legge di procedura del 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata
dai ruoli;
-
non
si percepiscono né tasse né spese;
-
intimazione alle parti
a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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