AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.86
Data decisione, Autorità:
03.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.86
BS/sc
Lugano
3 febbraio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2003
di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 16 ottobre 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel febbraio
1997 __________, nata nel 1945 e di professione operaia nell'assemblaggio di
componenti elettronici, ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere una
rendita d'invalidità. Tale richiesta è stata respinta con decisione 18 giugno
1997 dall'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito UAI) in quanto:
"
Nell’attività svolta prima dell’insorgere del
danno alla salute l’assicurata potrebbe conseguire un reddito annuo di fr.
31'200 (valori 1995). In altre attività ritenute esigibili a livello medico,
senza formazione professionale specifica, il reddito conseguibile è di fr.
24'000.--.
Il confronto fra questi redditi permette di
fissare il grado d’incapacità al guadagno al 22,5% e tale grado non dà diritto
ad una rendita d’invalidità." (Doc. _)
1.2. In 23/26
novembre 1998 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni
assicurative (doc. _).
Dopo aver
proceduto ad accertamenti economici e medici, tra cui una perizia reumatologica
a cura del dr. __________, con decisione 2 marzo 2000 l’UAI ha nuovamente
respinto la domanda dell’assicurata, sostenendo che: "dopo un attento
riesame della documentazione medica in atti, si costata che nel presente caso
esiste una completa capacità al lavoro e di conseguenza al guadagno"
(doc. _).
1.3. Con sentenza
20 dicembre 2000 questo Tribunale ha rigettato il tempestivo ricorso inoltrato
dall’interessata contro la succitata decisione amministrativa, poiché sia dal
profilo somatico che psichico il danno alla salute non provocava un’invalidità
pensionabile.
Riguardo in particolare all’aspetto psichico il TCA aveva ritenuto che dal
rapporto 21 febbraio 2000 del capo del servizio psico-sociale di __________ e
dal certificato 5 aprile 2000 del medico curante non poteva essere dedotta
un’affezione invalidante vigente al momento della resa della decisione
contestata (inc. 32.2000.28, cfr. doc. _).
Adito dall’assicurata, per il tramite dell’avv. __________, mediante giudizio
31 maggio 2001 il TFA, in accoglimento del ricorso di diritto amministrativo e,
di conseguenza, annullata la sentenza cantonale, ha ordinato il rinvio degli
atti all’amministrazione per l’espletamento di un accertamento medico di natura
psicologica.
In particolare, l’Alta Corte ha precisato quanto segue:
"
E' vero che il certificato 5 aprile 2000, pur
potendo essere correlato al rapporto reso in precedenza dallo stesso servizio,
può essere ritenuto insufficiente o poco attendibile, non contenendo esso
alcuna indicazione più precisa. Tuttavia, proprio questa constatazione, presa
insieme alla conclusione del perito che reputava opportuno l'allestimento di
una perizia psicologica, doveva muovere le istanze cantonali a più dettagliati
accertamenti, in ossequio al principio inquisitorio che informa la procedura
del diritto delle assicurazioni sociali e secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio, riservato l'obbligo di collaborazione dell'assicurato, devono essere
accertati d'ufficio (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Allo stato
attuale, gli atti dell'incarto non consentono di accertare in modo
sufficientemente chiaro se e in quale misura sia da ammettere una incapacità
lucrativa a dipendenza di una inabilità psichica. Avendo prolato un giudizio di
diniego senza avere preventivamente fatto esperire tutte le necessarie
verifiche, l'amministrazione e il primo giudice si sono distanziati senza
valido motivo dalla chiara sollecitazione del perito di procedere a un'indagine
psicologica e hanno quindi istruito la causa in maniera incompleta. Non potendo
escludere che i disturbi menzionati nel rapporto del servizio psico-sociale, le
cui cause vengono fatte risalire indietro negli anni, abbiano creato una
incapacità di guadagno già al momento della decisione amministrativa querelata,
si deve ritenere che la documentazione prodotta dalla ricorrente in parte in
sede cantonale, pur essendo posteriore al provvedimento amministrativo
impugnato, è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore all'atto stesso (cfr. consid. 1c),
segnatamente aspetti che meritano ulteriore ed accurata analisi e che
potrebbero giustificare una differente valutazione delle potenziali
ripercussioni dei disturbi di cui soffre l'insorgente sulla sua capacità
lucrativa. Alla luce di quanto esposto, si rendono pertanto necessari ulteriori
accertamenti onde stabilire al di là di ogni possibile dubbio se, da quando e
in quale misura la ricorrente presenti una incapacità lucrativa a dipendenza di
un danno psichico che eventualmente le conferisca il diritto a una rendita.
Solo tale verifica permetterà, in un secondo tempo e se del caso, di concludere
con la necessaria cognizione di causa se eventualmente non è stato rispettato
il periodo di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI."
1.4. Conformemente
alla summenzionata sentenza federale di rinvio, l’UAI ha disposto
l’accertamento psichiatrico affidando al dr. __________ l’incarico di esperire
una perizia.
Sulla base del referto 12 dicembre 2002 reso dal succitato specialista in
psichiatria e psicoterapia, con decisione 3 marzo 2003 l’amministrazione ha
respinto la domanda di prestazioni assicurative, poiché:
"
(…)
· In considerazione
degli atti medici specialistici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla
salute riguardante la patologia reumatologica non compromette né l'attività di
operaia in fabbrica, attività prevalentemente svolta in passato, né altre
attività generiche.
· La patologia psichiatrica
comporta una limitazione massima del 30% e controindica provvedimenti
professionali.
· Essendo il grado
d'invalidità inferiore al 40% non vengono aperti diritti a rendita AI, come
pure non sono aperte prestazioni di carattere reintegrativo non essendo indicati
provvedimenti professionali. (…)" (Doc. _)
1.5. A seguito
dell'opposizione dell’assicurata (doc. _), in data 16 ottobre 2003 l’UAI ha
emanato una decisione su opposizione, confermando la decisione 3 marzo 2003
(doc. _).
1.6. Con
tempestivo ricorso __________, sempre patrocinata dall’avv. __________, ha
postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento di
una rendita intera.
Fra
l’altro essa ha fatto valere quanto segue:
"
(…) La ricorrente esercita quindi la sola
attività ammissibile con riguardo al suo stato di salute organico e psichico /
eventualmente, sia detto altrimenti, la ricorrente esercita attualmente la sola
attività ammissibile con riguardo al suo stato di salute psicosomatico cronico
invalidante (con intense integrazione circolare con la sintomatologia
somatica: cfr. pag. 17 ad 1.1. del rapporto 12.12.2002).
L'attuale attività viene inoltre identificata
quale la sola possibile e ammissibile con riguardo ai soli disturbi psichici,
ai quali si devono ancora aggiungere quelli organici che dalla seconda metà
degli anni '90 determinano un grado di invalidità AI del 22,5 % con riferimento
a un salario annuo (valore anno 1995) di fr. 31'200.-- (cfr. per tutti
decisione AI del 24.03.1997 agli atti). La ricorrente conseguentemente anche a
voler considerare i criteri di reddito applicati dall'Ufficio AI la ricorrente
sarebbe comunque invalida almeno per il 52,5% (30% decisione 3.03.2003 + 22,5%
decisione AI 24.03.1997).
Oggi e a far tempo da almeno un anno lo stato di
salute della ricorrente ha ancora subito un peggioramento dovuto a problemi
insorti al piede destro che limitano la capacità lavorativa dalla ricorrente in
particolare per quanto riguarda la deambulazione e la posizione eretta (cfr.
certificato medico 3.11.2002 dr. med. __________).
In queste condizioni e circostanze, alla luce
anche dell'accertamento medico vuoi organico vuoi psicologico, e dei precedenti
accertamenti AI, in ordine all'invalidità medico teorica, ritenuti anche solo i
dati salariali del 1995 (cfr. decisione AI 24.03.1997) ma tanto più quelli
attualizzati, la situazione della ricorrente è quella di una persona invalida
per almeno il 90%. (…)" (Doc. _, pag. 6-7)
Infine,
contestualmente all’atto ricorsuale, __________ ha chiesto di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.7. Con risposta
5 dicembre 2003 l’UAI ha proposto di respingere il ricorso adducendo le
seguenti motivazioni:
"
(…)
La ricorrente contesta a torto la mancata somma
al suo disturbo psichico di una patologia somatica di carattere invalidante.
Come ha chiarito la decisione su opposizione il danno alla salute
dell'assicurata di carattere invalidante è psichico e determinato dal perito
psichiatra nella misura del 30%. Allo stesso non si somma quindi alcun altro
danno somatico. Relativamente a tale aspetto si è espressa la perizia del Dr.
__________ escludendo un'incapacità lavorativa. La valutazione del perito
psichiatra Dr. __________ del danno alla salute di carattere psichico con
un'incapacità lavorativa del 30% determina una capacità lavorativa del 70%
nella effettiva attività lavorativa attuale dell'assicurata, ritenuta idonea,
ma svolta solo nella misura del 20%. Contrariamente a quanto scrive il
ricorrente e cioè che il perito nn dice che l'assicurata può svolgere l'attuale
attività al massimo nella misura attuale del 20%, bensì che tale attività in
questa misura non è compromessa, che altre attività comparabili sono possibili
per l'assicurata e che o spetta al perito psichiatra valutare l'incidenza del
danno alla salute somatico sulla capacità lavorativa.
Relativamente a tale aspetto come detto si è
espressa la perizia del Dr. __________. La ricorrente sottolinea che il Dr.
__________ indica un'inabilità al lavoro del 30% per motivi psichiatrici e intensa
interazione circolare con la sintomatologia somatica. Si tratta di un danno
alla salute psichica e meglio dolori (sintomatologia) di origine psichica
(somatoformi), influenti sulla capacità lavorativa nella misura di una
contemporanea comorbidicità psichiatrica (cfr. AHI-Praxis 3/2000, p. 159 e
Circolare UFAS sull'invalidità e la grande invalidità, marginale 1018) e
relativamente ai quali la giurisprudenza ha potuto chiarire che risulta
decisivo se la persona interessata malgrado i dolori sopportati, dal punto di
vista della sua situazione psichica, valutata oggettivamente sulla base di
accertamenti medicospecialistici, è in condizione di svolgere, almeno
parzialmente il suo lavoro (cfr. Locher, Grundriss des
Sozialversichrungsrechts, Bern 2003, p. 127). Nel caso qui in esame il perito
psichiatra, tenuto presente l'intero quadro psichico dell'assicurata e
l'interazione psico-somatica (v. p.to 1.2, p. 17), ha definito un'incapacità
lavorativa del 30%. Le citate perizie, complete e corrette, hanno piena forza
probatoria. La valutazione della decisione su opposizione risulta dunque
corretta. (…)" (Doc. _, pag. 4)
1.8. Ricevuta
dalla ricorrente la documentazione pertinente alla domanda di assistenza
giudiziaria (VIII), con decreto 7 gennaio 2004 il Vicepresidente del TCA ha
accolto l’istanza (IX).
1.9. Con scritto
21 gennaio 2004 __________ ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria
(X).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Secondo
costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio
le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve
essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)
ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza,
si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata: in casu 16 ottobre 2003 (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b).
Nel presente caso non sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal
1° gennaio 2003, poiché determinante - come verrà meglio esposto al consid. 2.8
- è il momento della resa della prima decisione amministrativa contestata, vale
a dire quella del 2 marzo 2000 (cfr. STCA 4 febbraio 2003 nella causa R. K.,
consid. 2.11, inc. 32.2002.63; STCA 11 giugno 2002 nella causa M. P. D.,
consid. 2.6, inc. 32.2002.02), motivo per cui fanno stato gli articoli della
LAI validi sino al 31 dicembre 2002.
Parimenti non determinanti sono le nuove norme di legge introdotte a seguito
della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Infine,
va detto che le norme formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), in assenza di
disposizioni transitorie contrarie, sono invece immediatamente applicabili con
l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto contro tutte le decisioni
intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la facoltà di inoltrare opposizione ai
sensi dell’art. 52 LPGA (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; cfr. anche Kieser,
ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1).
L’UAI ha quindi rettamente seguito l’iter procedurale sancito dall’art. 52
LPGA.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita
d'invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è
determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va rilevato che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi
sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio
del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però
essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 41
LAI, art. 86ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Al proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla
rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura
corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.
P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V
116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
2.6. Nel caso in
esame, a seguito della STFA di rinvio, l’UAI ha incaricato il dr. __________ di
accertare lo stato di salute psichico di __________ e un’evenutale incapacità
lavorativa.
Nel
rapporto 12 dicembre 2002 lo specialista in psichiatria e psicologia, dopo aver
avuto due colloqui con la peritanda ed eseguito due test psicodiagnostici, ha
stilato una dettagliata anamnesi ed una valutazione oggettiva completa, ponendo
quale diagnosi un disturbo di personalità istrionico (ICD-10 F60.4), un
disturbo di ansia in forma in forma di sindrome ipocondriaca, oltre ad indizi
di episodio depressivo (ICF-10 F32.01) (cfr. doc. _).
Egli ha ritenuto
l’assicurata inabile al lavoro dal punto di vista puramente psichiatrico nella
misura del 30%, con intensa interazione circolare con la sintomatologia
somatica, escludendo nel contempo l’adozione di provvedimenti per aumentare la
capacità lavorativa.
Riguardo alle ripercussioni del danno alla salute sull’occupazione attualmente
svolta, il perito ha evidenziato:
"
L’attività attuale consiste nella distribuzione
di pasti a delle persone anziane, un’occupazione circa al 20% che non è
compromessa. Un lavoro a tempo pieno, continuamente a confronto con i dolori e
le corrispondenti ansie e preoccupazioni, è invece impensabile "(cfr.
punto 2.1 della perizia),
precisando
inoltre che l’interessata può svolgere “lavori semplici, con la possibilità
di interruzione e di gestione autonoma del loro ritmo, come lavori casalinghi o
l’attuale attività summenzionata…” (cfr. punto 2.2. della perizia).
Il dr.
__________ ha poi sottolineato che la peritanda può svolgere le menzionate
attività confacenti al suo stato di salute, dovendo tuttavia "valutare
combinando le menomazioni somatiche e psicologiche (probabilmente 3-4 ore al
massimo )" (cfr. perizia punto 3.2.).
Tenuto
conto dell’incapacità al lavoro psichiatrica del 30%, in assenza di
un’inabilità dal punto di vista somatico, così come è risultato dalla perizia 9
settembre 1999 del dr. __________ eseguita nella precedente procedura,
l’amministrazione non ha riscontrato un grado d’invalidità pensionabile.
2.7. Con il
presente ricorso, l’assicurata sostiene che all’affezione psichica vada
aggiunta anche la patologia somatica invalidante.
Dalla
perizia psichiatrica è risultato che la ricorrente presenta un’inabilità
lavorativa del 30%, che l’attuale attività di distribuzione dei pasti,
esercitata nella misura del 20%, è da considerare confacente al suo stato di
salute e che da escludere è qualsiasi lavoro a tempo pieno
Si tratta dunque di una valutazione meramente di natura psichiatrica “ con
intensa interazione circolare con la sintomatologia somatica “ (cfr.
perizia pag. 17, punto 1.1.).
Orbene, giustamente nella risposta di causa l’UAI ha sostenuto che non vi è
alcuna affezione invalidante di natura somatica da “sommare”.
Va al
riguardo ricordato che nella precedente sentenza questo Tribunale, conferendo
valore probatorio pieno alla citata valutazione specialista del dr. __________,
aveva confermato la natura non invalidante delle affezioni somatiche accusate
dalla ricorrente (cfr. STCA 20 dicembre 2000 consid. 2.8).
Con
referto 9 settembre 1999 il succitato perito aveva infatti riscontrato nella
paziente dei "dolori generalizzati della regione cervico-scapolare e
toracica, come pure dell'emicostato inferiore sinistro, estremamente importanti
soggettivamente ma che contrastano con dei reperti oggettivi molto
scarsi", precisando che "anamensticamente non ci sono indizi
particolari per giustificare uno scompenso così importante dei dolori di questi
ultimi anni, se si eccettua forse la problematica sociale con il marito ed il
figlio " cfr. doc. _).
Inoltre, nel complemento peritale 25 ottobre 1999, reso dopo un successivo
accertamento eseguito dal reumatologo curante dr. __________, il dr. __________
aveva evidenziato che le ulteriori indagini eseguite “ non hanno premesso di
confermare la sindrome infiammatoria né messo in evidenza risultati anormali a
livello biologico. Anche la scintigrafia ossea è risultata normale.
Questo complemento d’indagine permette così di scartare una fibromialgia
secondaria nel contesto di un’affezione organica, confermando l’origine
funzionale di questi disturbi” (doc. _).
Quanto alla valutazione della capacità lavorativa, il perito evidenziava che:
"
Dal punto di vista somatico non si può ritenere
in questa paz. un limite di esigibilità per quanto riguarda l'attività
prevalentemente svolta in passato, cioè quella di operaia in fabbrica, né per
quanto riguarda altre attività generiche." (Doc. _)
Vero che
in occasione della prima domanda di rendita, l’UAI ha fatto riferimento al
referto 2 giugno 1997 del dr. __________, in cui lo specialista in medicina
infortunistica aveva valutato un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività di
operaia esercitata a quell’epoca dalla ricorrente.
Tuttavia, come visto, nella precedente procedura amministrativa, l’assicurata è
stata sottoposta ad un accurato e completo esame peritale da parte del dr.
__________, specialista in reumatologia, il quale si è avvalso anche della
collaborazione del reumatologo curante, motivo per cui alla perizia 9 settembre
1999 – del resto più recente del rapporto del dr. __________ - va data la
preferenza.
Non si
vuol comunque negare l’esistenza di una sintomatologia somatica, la quale però,
come detto poc’anzi, non costituisce un impedimento della capacità lavorativa
della ricorrente.
Per questi motivi, non è dunque necessario (sull’apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii),
dare seguito alla richiesta avanzata il 21 gennaio 2004
dall’assicurata di esperire una perizia multidisciplinare per accertare le
"concrete conseguenze del nefasto concorso tra le cause organiche e
psichiche sul grado d’invalidità della ricorrente" (X).
Né può essere sommata all’incapacità psichica del 30% il grado d’invalidità del
22,5% definito dall’UAI, mediante il raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.4),
con la decisione 18 giugno 1997.
Infine va rilevato che l’aspetto extra-psichiatrico, in particolare l’assenza
di qualsiasi inabilità dovuta alle affezioni somatiche, non è stato oggetto del
ricorso di diritto amministrativo al TFA.
In queste circostanze, dunque, tenendo in considerazione unicamente
l’incapacità lavorativa psichiatrica e procedendo alla determinazione
dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.4), nella decisione
su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito
annuo da invalido, l’importo di fr. 22'947,80 corrispondente al 70% del salario
annuo (fr. 32'782,55) relativo all’attuale attività di distribuzione di pasti,
proporzionalmente calcolato sulla base del certificato di salario per la
dichiarazione d’imposta 2003.
Dal
raffronto tra quest’ultimo importo con il reddito di
fr. 33'415,20, corrispondente al salario (aggiornato al 2002) che la ricorrente
avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute nell’originaria attività di
operaia, l’incapacità al guadagno risulta essere del 31,3%, non sufficiente per
aprire il diritto alla rendita, ritenuto che in ogni caso, alla luce degli atti
all’inserto, nulla permette con ogni verosimiglianza di giungere a diversa
conclusione prendendo in considerazione i redditi determinanti al momento
dell’eventuale inizio del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4 in fine), che
in casu si situerebbe comunque in epoca successiva all’emanazione dell’iniziale
decisione amministrativa contestata (cfr. punto 2.7 della perizia psichiatrica
in cui il dr. ___________ ha indicato che dal 2000 il danno alla salute provoca
una limitazione alla capacità di lavoro almeno del 20%, ciò che corrisponde
all’inizio della decorrenza dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI).
2.8. Allegato al
ricorso, __________ ha prodotto il certificato 3 novembre 2003 redatto dal suo
medico curante, dr. __________ del seguente tenore:
"
Seguo la summenzionata in qualità di medico di
famiglia.
Il 9 aprile 2003 si è presentata nel mio studio
perché accusava problemi al piede destro (presente circa da 1 anno), la cui
intensità è aumentata nelle settimane precedenti, erano presenti inoltre
disturbi all'anca.
A causa del persistere della sintomatologia l'ho
inviata per valutazione specialistica dal dottor __________ che ha constatato
un appiattimento dell'arco anteriore nettamente più pronunciato a destra con un
dolore specifico alla palpazione plantare della metatarso-falangea IIa,
IIIa, IVa a destra, appoggio patologico a questo livello,
diminuzione dell'appoggio fisiologico sulla Va e Ia
metarsale.
È presente inoltre una limitazione della motilità
delle anche dovuto a una periartropatia, che potrebbe essere secondaria.
I disturbi sopracitati provocano una limitazione
della capacità lavorativa della paziente, in particolare per quanto concerne la
deambulazione e la posizione eretta.
Il presente certificato è scritto su richiesta
della paziente." (Doc. _)
In
merito, nella risposta di causa l’UAI ha fatto valere quanto segue:
"
(…)
Il problema al piede indicato dal certificato
medico 3.11.2003 del Dr. __________ prodotto con la risposta (doc. _ inc. TCA)
non configura un danno alla salute di carattere comprovatamente invalidante e
rilevante per il presente giudizio. Si tratta di un problema attestato
successivamente alla decisione su opposizione e mai sollevato prima, come
sarebbe stato dovere dell'assicurata, per permettere una corretta valutazione
del suo stato di salute in vista della decisione su opposizione. Ciò in pratica
dimostra che non era invalidante prima della certificazione medica in oggetto
ed infatti non è addotto né dimostrato dalla ricorrente di essere stata in
qualche modo impedita nello svolgimento dell'attività lavorativa, ciò che per
il periodo passato, segnatamente precedente alla decisione su opposizione,
configura una generica indicazione medico teorica smentita dalla situazione di
fatto." (Doc. _, pag. 4)
Occorre
innanzitutto sottolineare che per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 127 V 251 consid. 4d,
121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Nel
caso in esame, come riportato al consid. 2.1., non è
rilevante la situazione fattuale esistente al momento della resa della
pronunzia qui contestata.
Va
ricordato che la presente procedura giudiziaria ha per oggetto la decisione 2
marzo 2000 con cui l’amministrazione ha rifiutato all’assicurata una rendita d’invalidità
ed è stato quello il momento determinante per la valutazione eseguita dal TCA e
dal TFA mediante sentenze del 20 agosto 2000, rispettivamente del 31 maggio
2001.
Vero che
la decisione amministrativa e la sentenza cantonale, rese entrambe nel 2000,
sono state annullate dall’Alta Corte, ma è altrettanto vero che mediante la
decisione su opposizione qui contestata, l’amministrazione ha unicamente dato
seguito agli accertamenti ordinati dal TFA e riguarda la medesima procedura
iniziata nel 2000.
Dal punto di vista dei fatti è quindi determinante il momento della resa della
prima decisione amministrativa contestata (cfr. STCA 4 febbraio 2003 nella
causa R. K., consid. 2.11, inc. 32.2002.63; STCA 11 giugno 2002 nella causa M.
P. D., consid. 2.6, inc. 32.2002.02).
Ne consegue che il succitato atto medico non può essere preso in
considerazione, poiché attesta una situazione di fatto posteriore al 2 marzo
2000.
Ciononostante,
ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente
il giudice può anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla
decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
In
casu, il rapporto medico in discussione non è
sufficiente per poter stabilire in modo completo e preciso in merito
all’eventuale natura invalidante dei dolori accusati al piede destro (presenti,
a detta del dr. __________, dal 2002) e delle limitazioni motorie alle anche a
causa di una periartropatia.
Va
comunque sottolineato che durante l’istruttoria amministrativa l’assicurata
avrebbe dovuto segnalare all’amministrazione il succitato peggioramento
(sull’obbligo di collaborare in ambito dell’assicurazioni sociali cfr, fra le
tante, DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti) e l’UAI avrebbe potuto
procedere ad una completa valutazione della situazione medica ai fini del
riconoscimento di un’eventuale prestazione assicurativa.
Ora,
invece, spetta alla ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita
ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ai nuovi
disturbi somatici.
In
conclusione, sulla scorta dei precedenti considerandi, la decisione su
opposizione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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