AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.80
Data decisione, Autorità:
26.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.80
BS/sc
Lugano
26 aprile
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2003
di
rappr. da: ____________
contro
la decisione del 6 agosto 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità 65001 Bellinzona 1 caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1969, a seguito di una grave sindrome di Guillain-Barré manifestatasi
nel 1999, ha dovuto cessare la sua attività di cuoco. Egli è pure affetto da
dolori toraco-scapolari e da una sindrome lombo-vertebrale (cfr. certificato 22
maggio 2001 dr. __________, doc. _).
Nel mese
di febbraio 2001 egli ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
volta segnatamente all’ottenimento di una riformazione professionale,
eventualmente di una rendita (doc. _).
Dopo aver
predisposto i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 8
maggio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato
una riformazione professionale quale esercente albergatore (doc. _), erogando
nel contempo le indennità giornaliere prescritte dalla legge (doc. _).
Nel
dicembre 2002, dopo il superamento di un esame di riparazione, __________ ha
conseguito il certificato professionale di capacità per esercenti di tipo 1
(doc. _).
1.2. Con scritto
7 febbraio 2003 __________ ha chiesto all’UAI di poter beneficiare di
un’ulteriore riqualifica professionale, quale apprendista di commercio, in
quanto con l’attestato di capacità professionale conseguito non può trovare un
lavoro confacente alle sue condizioni di salute (doc. _).
Disposte
le verifiche del caso, tra cui una valutazione a cura del consulente in
integrazione professionale (doc. _), con decisione 17 febbraio 2003
l’amministrazione ha respinto la domanda, motivando come segue:
"
(…)
Secondo i nostri accertamenti lei è integrato in
modo confacente. Ulteriori provvedimenti professionali non sono necessari.
I certificati medici non oggettivano un peggioramento
dello stato di salute rispetto alle valutazioni precedenti le quali hanno
portato alla scelta del provvedimento professionale idoneo. (…)" (Doc. _)
A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato (doc. _), rappresentato dall’avv.
__________, mediante decisione su opposizione 6 agosto 2003, l’amministrazione
ha confermato il diniego di ulteriori prestazioni ritenendo l’interessato
adeguatamente reintegrato (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso __________, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha
postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente
riconoscimento di una seconda riqualifica professionale quale apprendista di
commercio. In via subordinata egli ha chiesto che gli venga riconosciuta una
mezza rendita ed, in via ancor subordinata, la retrocessione degli atti all’UAI
affinché esamini se sono dati i presupposti per l’erogazione di una rendita in
ragione del 50%.
Egli
ritiene che, nonostante la riqualifica professionale terminata, può trovare sul
mercato del lavoro un’occupazione quale esercente solo se svolge
contemporaneamente l’attività di cuoco, mansione che non è in più in grado di
eseguire viste le sue condizioni di salute, motivo per cui egli chiede di poter
beneficiare di una seconda riformazione professionale in qualità di apprendista
di commercio che gli permetterebbe di avere maggiori possibilità di
collocamento.
Al
riguardo egli ha precisato:
"
(…)
La Cassa ha tuttavia commesso un evidente errore
nel ritenere che la riqualifica già portata a termine dal ricorrente gli
permette di essere reintegrato e di conseguire un guadagno pari al precedente.
Così come sbaglia ritenendo che la professione di esercente non sia
esercitabile a causa della congiuntura. La Cassa dimostra così di non aver compreso
il significato effettivo della medesima professione. Come già indicato nelle
sedi precedenti, la stessa non è praticabile come tale, non a causa del mercato
del lavoro, ma per sua stessa natura. Ogni esercente svolge in parallelo
un'altra mansione, vuoi come cuoco, vuoi come cameriere, vuoi come
amministratore. Non è vero che la suddetta professione è "praticabile
indipendentemente dalla professione di cuoco". Sarebbe come sostenere, ad
esempio, che una segretaria può scrivere solo al computer, senza occuparsi di
tutti gli altri lavori di segretariato; oppure che una parrucchiera può solo
tagliare i capelli, senza occuparsi del lavaggio, delle tinture e quant'altro;
oppure che un'infermiera può solo praticare le iniezioni, senza occuparsi in
genere della cura dei malati. La professione di esercente, forse, potrebbe
essere praticata da un indipendente nel suo concetto teorico, ma non certo da
un salariato, che non viene assunto, se in parallelo non si occupa d'altro.
E ciò indipendentemente dalla crisi o meno del
settore. Anche in tempi di alta congiuntura, non è possibile essere solo
esercente. (…)" (Doc. _, pag. 3)
L’assicurato,
qualificando come antieconomico il rifiuto di riconoscere una seconda
riqualifica nel settore commerciale, poiché lo porterebbe, una volta esaurite
le indennità di disoccupazione, a diventare un soggetto assistenziale, ha fatto
inoltre presente di soffrire di un’affezione alle ginocchia.
1.4. In data 29
settembre 2003 il ricorrente ha prodotto il certificato 22 settembre 2003 del
dr. __________, specialista in reumatologia, attestante la nuova sintomatologia
al ginocchio (B).
1.5. Con risposta
di causa 3 ottobre 2003 l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del ricorso,
osservando:
"
(…)
Il ricorrente conferma che l'impedimento per una
sua attività lavorativa nella professione di esercente per la quale è stato
riformato è l'inesistenza di tale attività disgiunta dalla contemporanea
attività di cuoco. A torto.
È semplicemente evidente che la professione di
esercente esiste come tale. Si osserva che gli esempi di attività citati nel
ricorso rappresentano funzioni di una medesima professione, parte integrante
della stessa professione e formazione. La professione di cuoco per contro è
indipendente ed eventualmente aggiuntiva a quella di esercente.
Si osserva che per le possibilità di impiego
occorre fare riferimento al concetto, astratto, di un mercato del lavoro in
equilibrio e si richiama la valutazione del Consulente in integrazione
professionale (doc. _) inc. AI) competente del caso in esame, il quale, sulla
scorta della competenza specifica e della lunga esperienza, precisa che
l'attività di esercente come tale esiste, p.e. in strutture di una certa
dimensione. Infatti la riformazione è stata intrapresa in vista di una concreta
possibilità.
Pertanto le difficoltà dell'assicurato nel
trovare un posto di esercente sono in realtà di origine congiunturale, ciò che
risulta confermato nel certificato 7.3.2003 del Dr. __________ (doc. _ inc.
AI).
L'assicurato è quindi da ritenere validamente
reintegrato ai sensi della LAI.
Relativamente al certificato 22.9.2003 del Dr.
__________ (allegato _ al ricorso) si osserva che nel periodo precedente la
decisione su opposizione l'assicurato non presentava problematiche al ginocchio.
Le stesse fanno quindi oggetto di una eventuale diversa procedura di richiesta
di prestazioni. (…)" (Doc. _)
1.6. Il 20
ottobre 2003 __________ ha inoltrato un’istanza d’assistenza giudiziaria (VII),
la quale è stata accolta dal TCA con decreto 22 ottobre 2003 (VIII).
1.7. Da ultimo,
l’assicurato ha prodotto un certificato medico rilasciato dal servizio
psico-sociale di __________ (doc._); con scritto 28 novembre 2003
l’amministrazione ha preso posizione in merito (XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non
applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a
revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se __________ ha diritto, quale provvedimento professionale
completivo, al finanziamento da parte dell’UAI della formazione di apprendista
di commercio.
2.4. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente
conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la
capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo
l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità."
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V
110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
La
nozione di “ equivalenza approssimativa” si riferisce in primo luogo, non tanto
al livello di formazione, quanto alle aspettative di guadagno dopo la
riformazione ( VSI 2000 pag. 27; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb, RCC 1988 pag. 497
conisd. 2c).
Di regola
è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo
integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad
una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze
medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 128;
DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e
sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e
deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il
risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 130/131).
Vengono
in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di
tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per
stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto
fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non
pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b;
Meyer-Blaser, op. cit., pag. 131).
Secondo
la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione
per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti
completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di
percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti
supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a
quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente
attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia
raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20 %: DTF 124 V 110
consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione
professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00, VSI 2000 31
consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967
pag. 108).
Nel caso
in cui la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve
sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio
1995 in re F consid. 2b).
2.5. Nella
fattispecie in esame, incontestato è che la prima riqualifica professionale,
conclusasi con l’ottenimento del certificato di esercente di tipo 1, è da
ritenere idonea alle condizioni di salute ed alle attitudini dell’assicurato
(cfr. rapporto 12 aprile 2002 del consulente in integrazione professionale,
doc. _).
Con il
ricorso in oggetto, __________ sostiene di non riuscire a trovare sul mercato
del lavoro un impiego quale esercente, poiché necessita della contemporanea
mansione di cuoco.
Vero che
il ricorrente, per motivi di salute, non può più continuare la sua precedente
professione di cuoco, motivo per cui l’amministrazione ha finanziato una
riformazione professionale.
Tuttavia,
come rettamente rilevato dall’UAI, la professione di esercente esiste come tale
e non deve essere giocoforza congiunta con quella di cuoco.
Basti
pensare ai diversi esercizi pubblici in cui il gerente, provvisto del
necessario certificato di capacità, non svolge altre mansioni che quelle di gestire,
appunto, l’esercizio pubblico; lo può svolgere sia a titolo dipendente che
indipendente.
Non a
caso il relativo iter formativo è diverso da quello previsto per la formazione
di cuoco (per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale quale
esercente cfr. art. 18 ss della Legge cantonale sugli esercizi pubblici, RL
11.3.2.1).
A giusta
ragione l’amministrazione ha fatto presente che gli esempi portati
dall’assicurato nel ricorso rappresentano diverse funzioni di una medesima
professione. Infatti, una segretaria deve saper scrivere al computer ed
occuparsi degli altri lavori di segretariato; la parrucchiera oltre a tagliare
i capelli deve essere a capace a provvedere anche al lavaggio degli stessi,
della tintura ecc., mentre, come detto, quella di esercente è una professione
indipendente ed eventualmente aggiuntiva a quella di cuoco.
Al
riguardo va fatto riferimento alla valutazione 12 febbraio 2003 del consulente,
il quale ha pertinentemente rilevato:
"
(…)
Come consulente d'integrazione professionale devo
distinguere i vari ruoli professionali, in sintonia con le associazioni di
categoria che hanno distinto e regolamentato le varie funzioni settoriali.
In particolare esiste la professione del cuoco
(l'assicurato è cuoco anche se non può praticare dovendo evitare lo sforzo
fisico necessario, ma conserva le conoscenze e l'esperienza professionale) e
quella dell'esercente (l'assicurato è abilitato) o del gerente con le relative
preparazioni.
Posso credere che con qualche piccolo esercizio
pubblico si preferisca assegnarlo a collaboratore polivalente, ma con una
struttura più grande (ristorante con cucina, pensione, albergo, ristorante o
bar senza cucina) il cumulo dei ruoli su una sola persona diventa
insostenibile.
La preparazione dell'assicurato mirava alla sua
integrazione in quest'ultima situazione professionale alberghiera e/o della
ristorazione, di media importanza, come da lui stesso prospettato agli inizi
della riqualifica.
Ricordo che il provvedimento è stato voluto e
portato avanti con impegno dall'interessato che ben conosceva il settore di
destinazione visto che, nel medesimo, aveva già lavorato per anni ed esprimeva
pure concrete opportunità d'impiego, alle quali, in buona fede abbiamo creduto
(gestione di un motel).
Comprendo le difficoltà di collocamento ma
ritengo che le medesime appartengono più alla situazione difficile del mercato
del lavoro che non all'inadeguatezza della riqualifica appena conclusa.
(…)"
(Doc. _)
Vero che,
come sostenuto dal consulente nel succitato rapporto, in esercizi pubblici di
piccole dimensioni può essere richiesto un collaboratore polivalente (gerente e
cuoco e magari anche cameriere), mentre che in strutture più grandi e
diversificate un cumulo di tali mansioni in una persona sicuramente non è sostenibile.
Non si
può quindi sostenere che, in un mercato equilibrato del lavoro, il ricorrente
non possa essere collocato quale gerente, tant’è che, come rimarcato dal
consulente, la riformazione professionale in discussione è stata concepita con
lo scopo di ottenere un’opportunità d’impiego, segnatamente in una gestione di
un motel.
Quindi, a mente del TCA, le difficoltà riscontrate dall’assicurato nel trovare
un posto di lavoro sono piuttosto da far risalire più al presente difficile
momento congiunturale che a motivi legati all’invalidità.
Abbondanzialmente
va rilevato che, alla luce del certificato 22 settembre 2003 del dr. __________
(cfr. consid. 2.6), la chiesta ulteriore riformazione risulterebbe non adeguata
alle mutate condizioni fisiche dell’assicurato. Avendo infatti lo specialista
in reumatologia certificato che l’assicurato si è rivolto a lui “ a causa
della persistenza di importanti dolori alla colonna vertebrale, nonché a causa
di fastidiosi dolori al ginocchio dx, soprattutto quando resta a lungo
seduto (ad esempio in automobile) “ (sottolineatura del redattore), un’attività
prettamente sedentaria, come quella d’impiegato commerciale, non appare di
primo acchito confacente al ricorrente.
In queste
condizioni, dunque, rettamente l’amministrazione ha considerato l’assicurato
pienamente reintegrato, ritenuto del resto che da un punto di vista economico,
l’attività di gerente tipo 1 imparata dall’interessato gli permette di
migliorare la propria capacità di guadagno rispetto alla precedente professione
di cuoco (cfr. nota 13 febbraio 2003 del segretario ispettore, doc. _).
Ne
consegue che la decisione contestata merita conferma.
2.6. __________
ha fatto valere dei disturbi alle ginocchia, producendo con il ricorso un
certificato medico del dr. __________ datato 22 settembre 2003 avente il
seguente tenore:
"
Certifico di aver nuovamente ricontrollato il
summenzionato paziente il 19.09.2003.
Egli si è ripresentato a causa della persistenza
di importanti dolori alla colonna vertebrale, nonché a causa di fastidiosi
dolori al ginocchio sx, soprattutto quando resta a lungo seduto (ad esempio in
automobile).
Clinicamente ho potuto rilevare un ginocchio sx
privo di segni infiammatori, senza versamento intraarticolare, senza segni per
una meniscopatia acuta, ben mobile; è comunque possibile evocare dolori
abbastanza intensi nella regione soprapatellare; il test di Zohlen è positivo,
ad indizio per una possibile condropatia retropatellare oppure per una
tendinopatia all'inserzione del quadricipite al polo superiore rotuleo. Egli
presenta inoltre dolori abbastanza diffusi alla muscolatura paravertebrale in
presenza di una buona generale mobilità del rachide; nessun segno per una
radicolopatia acuta.
I problemi alla colonna vertebrale sono quelli
già più volte riscontrati in occasione di precedenti visite, i quali sono
verosimilmente di origine multifattoriale. I dolori al ginocchio sx sono invece
molto probabilmente dovuti ad una tendinopatia inserzionale del quadricipite od
evtl. ad un'incipiente condropatia retropatellare.
Nella valutazione della residua capacità
lavorativa del paziente bisognerà tenere in considerazione anche queste due
patologie al sistema locomotore, che potrebbero almeno parzialmente limitare al
suo grado d'abilità." (Doc. _)
Come
ricordato al consid. 2.1, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo impugnato (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b),
motivo per cui il dolore al ginocchio destro, attestato dopo l’emissione
della decisione su opposizione contestata, non rientra nell’esame di questa
procedura.
Da
ultimo, pendente causa il ricorrente ha prodotto il certificato 11 novembre
2003 del Servizio psico-sociale di ___________ , in cui è stato rimarcato che:
"
Con il presente si certifica che il paziente a
margine presenta disturbi ansioso-depressivi da correlarsi essenzialmente alla
sua situazione sociolavorativa-economica, per cui da parte nostra è auspicabile
che egli possa iniziare a lavorare o procedere ad una seconda riqualifica
professionale in modo tale che egli possa, in seguito, entrare nel mondo del
lavoro." (Doc. _)
A
prescindere dal fatto che tale atto è stato reso dopo la decisione contestata,
lo stesso non è comunque idoneo a modificare le conclusioni delle presente
vertenza.
Pur comprendendo come l’inattività lavorativa possa compromettere lo stato
psico-sociale dell’assicurato, va comunque fatto presente che i provvedimenti
professionali complementari non vengono assegnati per ragioni di "terapia
medica".
Visto che __________ non ha diritto ad ulteriori provvedimenti d’ordine
integrativo, occorre tuttavia verificare se ricorrono gli estremi per
l’erogazione di una rendita d’invalidità, così come è stato chiesto dal
ricorrente stesso in via subordinata.
Va innanzitutto ricordato, secondo la giurisprudenza del TFA, nella procedura
giudiziaria amministrativa possono essere oggetto di esame e di giudizio, di
principio, solo quei rapporti giuridici in merito ai quali l'autorità
amministrativa competente si è in precedenza pronunciata in maniera vincolante
sotto forma di decisione, di modo che tale decisione determina l’oggetto della
lite che può essere impugnato in via di ricorso, per contro, nella misura in
cui nessuna decisione è stata emanata, manca l’oggetto della lite
e un giudizio sul merito non può essere pronunciato (cfr. DTF
125 V 414 consid. 1a; STFA 3 febbraio 2004 nella causa A.; H 16/03, cfr. anche
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003 pag.
482).
Nel caso
in esame, sul tema del diritto alla rendita d’invalidità – rendita richiesta
dall’assicurato, in alternativa ai provvedimenti professionali, con la domanda
di prestazioni del febbraio 2001 (doc. _) -, non oggetto della presente lite
(cfr. consid. 2.3.), il TCA non può determinarsi, mancando nel merito una
decisione impugnabile. Su tale punto, quindi, il ricorso è da dichiarare
irricevibile.
Sarà tuttavia compito dell’UAI, a cui vanno trasmessi gli atti, a disporre i
necessari accertamenti per potersi pronunciare in merito ad un eventuale
diritto alla rendita, tenendo in particolare conto anche della nuova
sintomatologia al ginocchio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.- Gli atti
sono trasmessi all'UAI conformemente al consid. 2.6.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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