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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.31
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.31
BS
Lugano
26 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2003
interposto da
ora Comunione ereditaria fu __________,
composta dall’erede unica __________
rappr. da: __________
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo
2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ed ora sull'istanza di rettifica del
dispositivo relativo alla sentenza del TCA datata 29 aprile 2003;
ritenuto - che con
sentenza 29 aprile 2003 il TCA, statuente a Giudice unico, ha dichiarato nulla
la decisione 6 febbraio 2003 di rifiuto di erogare all’assicurato un assegno
per grandi invalidi AVS per incompetenza dell’autorità che l’ha emessa e
disposto la trasmissione degli atti alla Cassa di compensazione, Bellinzona,
per ragioni di competenza;
-
che con
scritto 29 aprile 2003 la signora __________ ha comunicato al TCA il decesso
del marito, conferendo, quale unica erede, procura all’assistente sociale
__________ (II);
-
che
mediante istanza di rettifica 15 maggio 2003 l’amministrazione ha trasmesso
copia della decisione 6 febbraio 2003 emessa dalla Cassa di compensazione,
anziché dall’Ufficio assicurazione invalidità come erroneamente menzionato
nella decisione su opposizione 20 marzo 2003.
Essa ha pertanto chiesto di modificare il dispositivo della STCA 29 aprile 2003
nel senso di annullare la decisione su opposizione 23 marzo 2003 anziché quella
formale del 6 febbraio 2003 (IV);
-
che
l'art. 43 bis LAVS, secondo il testo in vigore dal 1° gennaio 2003, prescrive:
"
1 Hanno
diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al
godimento di una rendita di vecchiaia.
2 Il diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno
del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal
momento in cui l’assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un
anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale
le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
3 L’assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80 per
cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell’importo
minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34 capoverso 5.
4 Il grande
invalido, beneficiario di un assegno dell’assicurazione per l’invalidità fino
alla fine del mese in cui ha raggiunto l’età di pensionamento, riceve un
assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.
4bis Il
Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all’assegno per
grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la
grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.
5 Le
disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per
l’invalidità (LAI) sono applicabili per analogia alla valutazione della grande
invalidità. Spetta agli uffici per l’assicurazione invalidità di
determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.
Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.”
- che
l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS, infine, precisa che uno dei compiti che incombe
alla Cassa di compensazione è quello di fissare gli assegni per grandi
invalidi.
Del resto anche le direttive dell'UFAS sulle rendite precisano che
"
l'assegno per grandi invalidi va fissato e
pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la
prestazione complementare (no. 2022)";
-
che
l'assicurato, nato nel 1916, al momento della richiesta dell'assegno (24
gennaio 2003) beneficiava di una rendita AVS;
-
che con
la citata istanza di rettifica l’amministrazione ha trasmesso copia della
decisione 6 febbraio 2003 con cui la Cassa di compensazione ha rifiutato al
ricorrente l’assegno per grandi invalidi AVS (IV/2);
-
che
siccome la pronunzia 6 febbraio 2003 non è stata emanata dall’Ufficio
assicurazione invalidità, così come erroneamente indicato nella decisione su
opposizione 20 marzo 2003, la stessa non deve essere annullata in quanto
deliberata da un’autorità competente;
-
che tuttavia
ai sensi dell’art. 52 LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, le decisioni
su opposizione sono liquidate dall’autorità che ha emesso la decisione formale
(cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 52 N. 8 pag. 520);
-
che
pertanto nel caso in esame la decisione su opposizione 20 marzo 2003 doveva
essere pronunciata dalla Cassa di compensazione e non dall’Ufficio AI;
-
che
secondo dottrina e giurisprudenza, generalmente una decisione è da ritenere
nulla se emanata da un’autorità incompetente ( cfr. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N. 37 pag. 358; DTF 122
I 99, 114 V 327 consid. 4b);
In questi casi il giudice delle assicurazioni sociali non può entrare nel
merito del ricorso, se non per accertare la nullità della decisione (Locher,
op. cit, pag., § 54 N. 38 pag. 342; RCC 1986 pag. 572 consid. 4);
-
che di
conseguenza la decisione su opposizione 20 marzo 2003 va considerata nulla
poiché emessa da un’autorità incompetente.
Ne consegue che l'incarto deve essere trasmesso alla Cassa cantonale di
compensazione, Bellinzona, per ragioni di competenza;
-
che, in
accoglimento dell’istanza 15 maggio 2003, la STCA 29 aprile 2003 va rettificata
nel senso che la decisione da dichiarare nulla è quella su opposizione
erroneamente emessa il 20 marzo 2003 dall’UAI, per il resto la sentenza è da
confermare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
dispositivo no. 1 della sentenza del 29 aprile 2003, intimata il 30 aprile
2003, è rettificato come segue:
" 1.- La
decisione su opposizione 20 marzo 2003 emessa dall’Ufficio
AI
è nulla per incompetenza dell’autorità che l’ha emessa."
2.- Invariati
rimangono per contro gli altri punti del dispositivo.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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