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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.14
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.14
rg/gm
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 20 gennaio 2003
interposto da
rappr. da: __________
contro
la decisione del 3 dicembre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 10 marzo 2003 con cui
l'Ufficio dell'assicurazione invalidità, alla luce delle nuove informazioni
ottenute e considerata la necessità di meglio approfondire la questione a
sapere in quale misura l'assicurata avrebbe la possibilità di reperire un posto
quale gerente consono alle proprie limitazioni, ha postulato la retrocessione
degli atti per complemento istruttorio, annullando di conseguenza la decisione
qui impugnata (cfr. Doc. _);
richiamato lo scritto 18 marzo 2003
dell'avv. __________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili
(cfr. Doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le
parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
§) gli
atti vengono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità affinché
proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
- non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria;
- intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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