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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.99
Data decisione, Autorità:
12.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.99
BS
Lugano
12 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 12 giugno 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto che
-
con
decisione 12 giugno 2002, preavvisata il 23 maggio 2002 (doc. AI _), l’Ufficio
assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di
prestazioni inoltrata da __________, frontaliera e collaboratrice domestica,
volta all’ottenimento di una rendita per l’invalidità in quanto non presenta un
grado d’invalidità pensionabile (doc. AI _);
-
mediante
ricorso 14 agosto 2002 l’assicurata, rappresentata dal __________, ha
contestato presso il TCA la succitata decisione amministrativa;
-
mediante
atto del 27 agosto 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame
e di confermare la decisione impugnata (III);
-
con osservazioni
23 settembre 2003 il patrocinatore della ricorrente ha ribadito la richiesta di
giudizio (V);
considerato in diritto che
-
con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 12 giugno
2002, gli articoli di seguito citatati corrispondono al tenore in vigore sino
al 31 dicembre 2002;
-
che ai
sensi dell’art. 46 LAI chi pretende le prestazioni assicurative, deve
annunciarsi al competente ufficio dell’assicurazione invalidità (ufficio AI).
Il Consiglio federale disciplina la procedura di richiesta.
Sulla base di questa delega, l’Esecutivo federale ha emanato l’art. 40 OAI il
cui primo capoverso prevede che, di regola, per la ricezione e l’esame delle
richieste è competente ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno
il loro domicilio (lett. a); mentre è competente l’ufficio AI per gli
assicurati residenti all’estero, fatto salvo il capoverso 2, se gli assicurati
sono domiciliati all’estero (lett. b).
Tuttavia per la ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri
è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività
lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione
che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella
zona di frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività
frontaliera. L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica
le decisioni (art. 40 cpv. 2 OAI);
-
nel caso
in esame, siccome prima dell’inoltro della domanda di prestazioni l’assicurata
aveva esercitato in Ticino un’attività lucrativa con lo statuto di frontaliera
(cfr. attestato 7 novembre 2000 del datore di lavoro, doc. AI 8), competente
per la ricezione e l’esame della richiesta è dunque l’UAI (art. 40 cpv. 2
seconda frase OAI).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 40 cpv. 2 terza frase OAI, competente per
notificare le decisioni in tale ambito è l’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (cfr. anche STFA non pubblicata 13 dicembre 2001 nella
causa M, I 294/01; STFA non pubblicata 28 agosto 2001 nella causa B, I 87/99);
-
di
conseguenza non spettava all’UAI emanare la decisione relativa alla richiesta
di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 26 ottobre 2000, ma all’Ufficio AI
per gli assicurati all’estero;
-
secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione è da ritenere nulla se emanata da
un’autorità incompetente ( cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
2a edizione, Berna 1997, § 54 N. 37 pag. 358; DTF 122 I 99, 114 V 327 consid.
4b).
In questi casi il giudice delle assicurazioni sociali non può entrare nel
merito del ricorso, se non per accertare la nullità della decisione (Locher,
op. cit, pag., § 54 N. 38 pag. 342; RCC 1986 pag. 572 consid. 4);
-
essendo
pertanto la decisione 15 luglio 2002 nulla, il ricorso è da dichiarare
irricevibile;
-
gli atti
sono trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati all’estero per competenza
decisionale;
-
in via
abbondanziale va rilevato che nel caso in esame l’autorità di ricorso era la
Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia
superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero, Losanna (art.
200bis OAVS, norma applicabile in virtù dell’art. 89 OAI) e non il TCA.
Inoltre, siccome al momento dell’inoltro del gravame l’assicurata, domiciliata
all’estero, non esercitava più un’attività lucrativa in Ticino (il rapporto
lavorativo è cessato al 30 novembre 1999, doc. AI 8), essa non era
obbligatoriamente assicurata all’AVS, l’art. 200 cpv. 3 OAVS non poteva trovare
applicazione per fondare la competenza decisionale dello scrivente Tribunale.
Tale norma stabilisce infatti che l’autorità di ricorso competente è quella del
Cantone in cui ha sede il datore di lavoro nella misura in cui il ricorrente,
con domicilio all’estero, è assicurato obbligatoriamente all’AVS (riguardo
l’obbligo assicurativo cfr. art. 1 cpv.1 lett.b LAVS).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile per
costatata nullità della decisione
12 giugno
2002.
2.- Gli atti
sono inviati all’Ufficio AI per persone assicurate residenti all’estero,
Ginevra, per competenza decisionale ai sensi dei considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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