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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.73
Data decisione, Autorità:
31.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00073
BS
Lugano
31 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 17 giugno 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
viste le osservazioni 2 luglio 2002
all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo inoltrata dal ricorrente in
cui l’UAI rileva che i presupposti per una modifica del grado d’invalidità non
sono chiaramente adempiuti e propone di retrocedere gli atti per un complemento
istruttorio, specificando inoltre che la decisione contestata è da ritenere
annullata indi per cui l’istanza di ripristino dell'effetto sospensivo diventa priva
di oggetto (doc. _);
richiamato lo scritto 12 luglio 2002 con
cui l'avv. __________ ha dichiarato la propria adesione alla proposta
dell’amministrazione (doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto
conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162), per cui la richiesta del ripristino dell’effetto sospensivo è
da ritenere priva di oggetto
considerato l'esito della procedura, appare
giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr.
1'000.--;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota
alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.
§) gli
atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo
intercorso fra le parti;
-
l’istanza
tendente all’ottenimento del ripristino dell’effetto sospensivo è priva di
oggetto;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
l'Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 1'000 a titolo di ripetibili;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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