AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.72
Data decisione, Autorità:
05.12.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.72
BS/cd
Lugano
5 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1959, aiuto cameriera ai piani, il 22 gennaio 1999 si è infortunata
procurandosi una distorsione alla caviglia sinistra.
Le
conseguenze dell'infortunio sono state prese a carico dalla __________, agente
quale assicuratore infortuni, sino al 12 luglio 1999, giorno in cui è stata
considerata pienamente abile al lavoro (cfr. incarto LAINF, doc. AI _).
1.2. Il 29 maggio
2000 essa ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI).
Con proposta di decisione l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto all’assicurata un quarto di rendita dal 1° gennaio 2000 poiché:
"
(…)
Nel suo caso concreto, preso atto della
documentazione medica specialistica ed economica acquisita in sede di
istruttoria della domanda di prestazioni, le possiamo riconoscere un grado di
invalidità del 40 % al massimo, ciò che le consentirà di beneficiare di rendita
a partire dal 01.01.2000, ossia dopo un periodo di attesa di un anno in
incapacità lavorativa e lucrativa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Osserviamo che il danno invalidante è
esclusivamente connesso allo stato di salute psichico.
Un assicurato che presenta un grado d'invalidità
situato tra 40 e 50 % e che si trova in una situazione economicamente precaria,
ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita.
Dunque, a partire dal 01.01.2000, lei avrà
diritto al quarto di rendita e, se assolverà le condizioni economiche del caso
di rigore, alla mezza rendita." (cfr. doc. AI _)
Con scritto 4 marzo 2002 l’interessata ha contestato la proposta di decisione
(doc. AI _).
Ritenute tali osservazioni ininfluenti (doc. AI _), mediante provvedimento
formale 14 maggio 2002 l'amministrazione ha confermato il quarto di rendita dal
1° gennaio 2000 (doc. AI _).
1.3. __________,
rappresentata dall’avv. __________, ha tempestivamente contestato la decisione
amministrativa, postulando l'annullamento della stessa ed il riconoscimento di
un grado d’invalidità almeno del 50%.
L'assicurata ritiene infatti la perizia psichiatrica del dr. __________
lacunosa per quel che concerne la valutazione dell’incapacità al lavoro. Essa
ritiene altresì che l’aspetto reumatologico ed ortopedico necessiti di un
approfondimento.
1.4. Mediante
risposta 18 giugno 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame.
Evidenziando come la perizia del dr. __________ soddisfi pienamente i requisiti
essenziali, fissati dalla giurisprudenza, che una perizia psichiatrica dovrebbe
contenere, riguardo alla problematica fisica l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Per quanto attiene all'aspetto fisico, il
reumatologo curante, dottor __________, ha chiaramente affermato non sussistere
alcun impedimento.
L'obesità è stata inoltre espressamente
classificata fra le patologie senza ripercussione sulla capacità lavorativa
(cf. doc. n. _ inc. AI).
L'amministrazione dal canto suo non aveva ragione
alcuna di mettere in discussione tale valutazione.
In via abbondanziale, ed in linea generale, giova
comunque ricordare che all'obesità in quanto tale non è riconosciuto carattere
invalidante (cf. Direttiva concernente l'invalidità e la grande invalidità,
marg. 1013)." (cfr. doc. _)
1.5. Il 2 luglio
2002 il legale della ricorrente ha ribadito la propria tesi ricorsuale,
chiedendo l’assunzione testimoniale di due medici (doc. _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento o meno a __________ di una rendita d'invalidità
maggiore a quella assegnata mediante il provvedimento in lite.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Al fine di
accertare lo stato di salute dell’assicurata dal punto psichiatrico, nonché le
eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, l'UAI ha incaricato il dr.
__________ di esperire una perizia specialistica.
Dopo aver esposto una dettagliata anamnesi e proceduto ad una completa
valutazione psichiatrica, con rapporto 28 novembre 2001 lo specialista in
psichiatria e psicoterapia ha posto la seguente diagnosi:
¨
“Sindrome mista ansioso depressiva
(ICD-10:F41.2) di entità medio-lieve.
¨
Sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4).
¨
Eventi stressanti di altro tipo che riguardano
la famiglia (ICD-10:Z63.7).
¨
Problemi correlati alle circostanze economiche
(ICD-10:Z59)” (Doc. AI _ pag.5).
Dal lato
psichiatrico, a giudizio del perito, la capacità lavorativa è valutabile al 60%
almeno, con una prognosi di peggioramento psichico non sfavorevole. Egli ha
inoltre sostenuto che un eventuale trattamento psichiatrico-ambulatoriale non
porterebbe delle modifiche clinicamente importanti
sull’elaborazione-sintomatologica (cfr. doc. AI _ pag. 5/6).
2.6. Con il
ricorso __________ contesta la valutazione del dr. __________ posta a
fondamento del giudizio impugnato.
In particolare essa dissente dalla valutazione psichiatrica fatta dallo
specialista in merito alla residua capacità lavorativa al 60%, sottolineando
nelle osservazioni 2 luglio 2002 quanto segue:
"
(…)
L'impressione è che il tasso di inabilità al
lavoro accertato del 40 % sia frutto di una ponderazione personale, in quanto
tale comunque arbitraria. Così come è stata accertata del 40%, poteva esserlo
pure del 50%, nel qual caso il presente gravame non avrebbe avuto motivo
d'essere.
Il medico deve dettagliare in che cosa consiste
la capacità al lavoro residua.
Egli avrebbe potuto motivare la propria risposta
accertando che l'attività lavorativa sull'arco dell'intera giornata non era
esigibile, che bisognava comunque permetterle di disporre di un tempo
sufficiente di riposo. Oppure che la carenza di concentrazione, l'emotività o
quant'altro le impongono un sostanziale rallentamento. O ancora che la sua
situazione personale è tale che dev'essere presa in conto una sostanziale
assenza dal posto.
Tutte queste valutazioni sono assenti. Il tasso
di inabilità al lavoro pare frutto del libero arbitrio. In quanto tale la
decisione è immotivata."
(cfr. doc. _)
2.7. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;
cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.8. Relativamente
all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare
che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607;
VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC
1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998,
nella causa S. F. (I 148/98), pag. 10 consid. 3b. ).
Inoltre, in una sentenza del 19 gennaio 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 26,
il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in
cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale
intatto (cfr. STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista nella materia che
qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurata.
Conformemente ai criteri sull’affidabilità di una perizia psichiatrica elencati
al considerando precedente, lo specialista ha posto una diagnosi secondo la
classificazione ufficiale e si è pronunciato sulla gravità dell’affezione, giudicata
di entità medio-lieve. Egli ha proceduto ad una dettagliata valutazione
psichiatrica, tenendo conto del carattere premorboso della peritanda, della
cronicità dell’affezione, descrivendo inoltre i sintomi e la loro evoluzione
(cfr. punto no. 3 della perizia, doc. AI _ pag. 4).
Quanto alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. _________ ha
rilevato:
"
(…)
La perizianda, da pochi anni, presenta una
sintomatologia psichiatrica in relazione con fattori psicotraumattizzanti
esterni che hanno creato e creano tuttora in essa un'apprensione-preoccupazione
costante con visione di un futuro incerto-negativo per la possibilità di
riapparizione di disturbi sia quelli della figlia quanto quelli del marito. Ciò
provoca nella perizianda il "dolore" con l'"immobilità"
dandole così la possibilità di avere con questi famigliari un contatto e
controllo permanente e riavvicinato.
Questa dinamica reattivo-psicogena con i suoi
sintomi quali ansia, depressione e somatizzazione non è però di entità tale da
compromettere in maniera significativa la sua capacità di lavoro."
(cfr. doc. AI _ pag. 5)
Del resto
il perito ha espresso che “la prognosi, per quanto concerne la possibilità
di un peggioramento psichico futuro, non è così sfavorevole”, escludendo
nel contempo un miglioramento (cfr. perizia punto no. 5, doc. AI _).
Orbene,
riguardo all’incapacità di lavoro, quantificata dallo specialista nella misura
del 40 %, non può essere argomentato che tale valutazione sia da ritenere
arbitraria, poiché basata, come visto, su una valutazione chiara e precisa.
Tanto meno può essere asserito che il dr. __________ non abbia motivato le sue
conclusioni. In definitiva, l’entità medio-lieve dell’affezione (l’assicurata,
ad esempio, non presenta disturbi della sfera della percezione psicosensoriale,
dell’orientamento e della memoria; l’attenzione sia volontaria che spontanea
non risulta essere compromessa in maniera clinicamente significativa; vi è una
lieve compromissione della sfera volitiva nel senso della diminuzione delle forze:
cfr. perizia punto no. 3, doc. AI _), hanno convinto lo specialista in
psichiatria e psicoterapia a ritenere i sintomi di ansia depressiva e di
somatizzazione non idonei a compromettere in maniera significativa la capacità
lavorativa della ricorrente, per cui la valutazione di un’abilità al 60% appare
ragionevole e giustificata. Né l’assicurata ha d’altronde prodotto alcun atto
medico atto a mettere in discussione le conclusioni del perito.
2.10. Per quel che
concerne le affezioni fisiche, nel rapporto 25 luglio 2001 il dr. __________
non ha ravvisato alcuna limitazione alla capacità lavorativa. In particolare,
lo specialista in reumatologia ha diagnosticato, quale affezioni senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, un’instabilità dell’articolazione
tibioastragalica o sotto astragalica a seguito del trauma discorsivo subito nel
1999 ed obesità, riscontrando che “la problematica che ha portato
all’inabilità lavorativa attestata dal medico curante non può essere dunque
sostenuta con le patologie reumatologiche-ortopediche riscontrante. Le cause
per un’eventuale inabilità lavorativa sono a mio avviso da ricercare in una
eventuale patologia psichiatrica valutabile da uno specialista in materia”
(doc. AI ), ciò che poi è stato fatto dal dr. _________.
La
valutazione del dr. __________ si è basata in particolare sugli esiti della
visita effettuata il 22 marzo 2001 dall’assicurata presso il servizio di
ortopedia della Clinica __________. Accertata un’instabilità dell’articolazione
tibio-tarsale (Sprunggelenk), accentuata dall’adiposità, il dr. __________
della Clinica __________ ha in particolare consigliato un intervento di
artrodesi dell’articolazione sottostragalica solo se le proposte terapeutiche
(infiltrazioni al sinus tarsi e riduzione del peso) non avessero sortito alcun
effetto. Non vi è per contro alcuna valutazione sulla capacità lavorativa (cfr.
rapporto 22 marzo 2001 allegato al doc. AI _).
Va del resto rilevato che, a seguito della visita 7 luglio 1999, il medico
fiduciario dell’assicuratore infortuni (__________), dr. __________, ha
ritenuto l’assicurata pienamente abile dal 12 luglio 1999 in quanto la
distorsione della caviglia sinistra, avvenuta il 22 gennaio 1999, è stata
ritenuta guarita (cfr. incarto LAINF in doc. AI _).
Questa valutazione è sostanzialmente confermata dalla perizia specialistica del
22 aprile 1999 eseguita per conto della __________ dall’ortopedico dr.
__________, il quale ha consigliato di chiudere “il caso retroattivamente
alla fine della prima settimana del mese di marzo” (cfr. incarto LAINF in
doc. AI _).
Vero che lo specialista aveva consigliato l’escissione del tumore
antero-laterale della caviglia, con un’infiltrazione di corticoidi in
corrispondenza dello sperone calcaneare.
Ma è altrettanto vero che l’intervento operatorio è stato proposto dalla
clinica __________ solo nella misura in cui il trattamento conservativo non
avesse dato esito favorevole (cfr. rapporto 22 marzo 2001 allegato al doc. AI
_). Tale intervento non è stato eseguito poiché il dr. __________ ha rilevato
come la prima delle infiltrazioni proposte dalla clinica ortopedica __________
abbia portato ad una netta diminuzione dei sintomi (doc. AI _).
In queste circostanze, dunque, visto l’evolversi dello status
reumatologico-ortopedico dell’assicurata, tenuto conto inoltre del rapporto 25
luglio 2001 del dr. __________, rettamente l’amministrazione ha ritenuto che
l’aspetto somatico non necessita di ulteriori accertamenti. Altresì rettamente
l’UAI ha concluso che le patologie reumatologiche e ortopediche riscontrate non
hanno alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa, ciò che vale anche per
l’obesità (su quest’ultimo punto, cfr. marg. 1013 delle Direttive concernente
l’invalidità e la grande invalidità, edite dall’UFAS, nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2000).
In conclusione, alla luce delle risultanze della perizia dr. ________ - cui non
può che essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati
parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8, ) - è da ritenere dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V
208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996
LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’affezione psichica di cui
__________ - è portatrice - e per il quale è da ritenere non sussistano
realistiche possibilità di miglioramento - provoca un'incapacità al lavoro,
rispettivamente al guadagno, del 40% non sufficiente per l’erogazione di una
rendita.
2.11. Quali mezzi
di prova l'assicurata ha chiesto l’audizione testimoniale di due medici.
In particolare essa ha precisato che:
"
- il dottor __________ abbia ad esprimersi
al soggetto della
motivazione
(in concreto) dell'incapacità al lavoro dell'assicurata da lui riconosciuta;
che il dott. __________ abbia a motivare se la situazione concreta della
signora __________ da lui conosciuta motivava un'incapacità al lavoro da un
profilo reumatologico - ortopedico. Se si, per quale motivo." (cfr. doc.
_)
Al
proposito si osserva che l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, almeno per quel che concerne
la situazione fattuale presente al momento della decisione contestata, per cui
non appare necessario procedere all’audizione del perito dr. __________ né del
dr. __________.
Sulla scorta dei precedenti considerandi, la decisione contestata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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