AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.68
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.68
ZA/RG/cd
Lugano
4 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2002 di
rappresentata da: __________
contro
la decisione del 13 maggio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurata,
nata nel 1977, in data 6 febbraio 2001 ha presentato una richiesta intesa
all'assegnazione di una rendita AI in quanto affetta da depressione e debilità
mentale (cfr. doc. AI _).
Dal 1994
al 1998 l'assicurata ha svolto una formazione empirica come addetta alla cura
della casa.
Dal mese
di aprile 1999 __________ è in malattia per depressione (cfr. doc. AI _),
mentre dal 30 aprile 1999 si è iscritta alla disoccupazione in cerca di un
impiego quale collaboratrice nell'economia domestica (cfr. doc. AI _).
1.2. In seguito
alla proposta del medico AI e dell'ispettore AI (cfr. doc. AI _), l'UAI ha
ordinato l'esecuzione di una perizia specialistica a cura del dottor __________
presso il Servizio di Psichiatria e psicologia medica di __________. Il Perito
ha concluso come segue:
"
(…)
Conclusioni:
Struttura con chiari segni di limite intellettivo (funzioni
egoiche deficitarie) in cui si assiste alla prevalenza dell'accomodamento come
modalità di funzionamento principale e difensivo.
Evidenti segni di una depressione larvata (più che una depressione
nevrotica conclamata) che si intercala a punte paranevrotiche ma che comunque evidenziano
l'iposimbolismo e la limitata capacità di elaborazione in seno allo psichismo
(cognitiva e affettiva).
Infantilismo, immaturità psico-affettiva, debolezza dell'lo e
deficit strumentale: una discreta povertà del pensiero e interessi limitati.
Non evidenza di marcata disarmonia. Non attualmente segni di
nuclei psicotici o di dissoluzione della struttura psichica basale. Non nevrosi
assicurativa.
D. potrebbe beneficiare di una terapia di sostegno associata a
controlli evolutivi che seguano lo sviluppo di eventuali altri innesti.
- Diagnosi
Ritardo mentale medio (ICD 10: F 70) con disturbi della memoria
operativa. Disturbo di personalità dipendente (ICD 10: F 60.7)
Entrambe queste diagnosi non hanno ripercussioni sulla capacità di
lavoro come ausiliaria.
- Valutazione e prognosi
Si tratta di una giovane donna che presenta una struttura di
personalità infantile e dipendente con immaturità psico-affettiva ed un limite
intellettivo con conseguente limitazione della capacità generale di organizzare
il proprio pensiero e deficit nel rapporto funzionale con la realtà. Presenta
pure una limitata capacità di gestione e modulazione degli affetti come
conseguenza di una scarsa organizzazione del profilo individuativo. Come
conseguenza di questa fragilità psicologica, risulta una forte dipendenza dai
genitori che tendono a trattarla come se fosse ancora una bambina piccola. A
livello clinico e testologico non si sono tuttavia evidenziati dei nuclei
psicotici e anche la sintomatologia depressiva "larvata" sembra al
momento contenuta e non comporta delle ripercussioni rilevanti sullo stato di
salute o una compromissione a livello sociale o lavorativo. Essa è piuttosto la
conseguenza di situazioni di frustrazione allorquando le vengono richieste delle
prestazioni più complesse, che la paziente non riesce ad affrontare.
Pur tenendo presente i limiti intellettivi e personologici,
riteniamo tuttavia che essa sia in grado di svolgere un'attività di ausiliaria,
come aveva fatto antecedentemente, senza limitazioni. II livello intellettivo
è infatti sufficiente per svolgere dei compiti semplici e la paziente ci è
sembrata motivata a riprendere un percorso lavorativo. Anche i genitori la
ritengono in grado di riprendere l'attività lavorativa svolta precedentemente.
Una psicoterapia di sostegno e d'accompagnamento, con funzioni essenzialmente rassicurative,
è indispensabile almeno nella prima fase del reinserimento. Questo
provvedimento è già stato messo in atto e il rapporto terapeutico con la
Dr.ssa __________ ha indubbiamente contribuito a migliorare le concrete
possibilità di ripresa lavorativa.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
Le menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi
constatati sono legate essenzialmente al disturbo di personalità dipendente e
al ritardo mentale medio. Esse non hanno tuttavia delle conseguenze, al momento
attuale, sulla capacità di lavoro. La paziente può svolgere un'attività di
ausiliaria o come aiuto-cuoca in una casa per anziani, in una mensa, ecc.
Potrebbe senz'altro essere favorevole e motivante un'attività in una struttura
che si occupa di bambini, come da lei desiderato.
C. Conseguenze sulla capacità di integrazione
Non riteniamo utile né ragionevole proporre dei provvedimenti di
integrazione professionale. La paziente può esercitare infatti l'attività di
ausiliaria precedentemente svolta." (cfr. doc. AI _)
1.3. Esperita
quindi l'istruttoria, con decisione 13 maggio 2002 l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI), confermando la propria proposta di decisione 8 febbraio 2001,
ha respinto la domanda di prestazioni AI di __________ con le seguenti
motivazioni:
"
(…)
Dall'esame del rapporto peritale del Dr. __________ si rileva che
il danno alla salute presentato dall'assicurata al momento non incide sulla sua capacità di lavoro.
Infatti l'assicurata é in grado di svolgere senza alcuna riserva l'attività di
ausiliaria precedentemente esercitata. Pertanto non sussiste alcun diritto a
rendita o provvedimenti professionali.
L'Ufficio AI ha inoltre preso atto delle osservazioni presentate
in data 19.04.2002, che non forniscono tuttavia dal profilo medico-clinico,
elementi che possono portare ad un diverso apprezzamento del caso.
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (cfr.
doc. _)
1.4. Tempestivamente
insorta contro la decisione amministrativa l'assicurata, rappresentata dai
genitori, ha postulato dinanzi a questo TCA l'annullamento del provvedimento
impugnato e l'assegnazione di prestazioni AI:
"
(…)
L'assicurazione invalidità prevede il suo intervento per la
perdita di guadagno dell'assicurato, in questo caso nostra figlia può lavorare
con prestazioni ridotte, dovute ai suoi limiti intellettuali e alla patologia
associata, quindi riteniamo che l'assicurazione invalidità deve intervenire a
copertura della differenza del guadagno possibile di __________.
Il perito nominato dall'assicurazione invalidità, Dr. __________, indica un limite intellettuale importante in nostra figlia QI
50 "ritardo mentale", addirittura superiore a quanto indicato dalla
Dr.ssa curante __________:
"ritardo mentale lieve", inoltre riferisce del test
della figura complessa "risultato statisticamente tipico dei bambini di
cinque anni", afferma però che può lavorare dando seguito alla formazione
acquisita.
Non cita la conseguente incapacità di guadagno pieno, né il tipo
di formazione fatta: formazione empirica.
La formazione empirica è una formazione adattata alle capacità del
soggetto, quindi nostra figlia per il fatto di aver concluso la formazione
empirica come "addetta alle cure della casa", non vuol dire ancora
che riesca a realizzare i compiti richiesti in lavori come quelli indicati dal
Dr. __________ presso una mensa, una casa per anziani, ecc. In questi lavori si
può presupporre una maggiore disponibilità dell'altro personale a comprendere
gli atteggiamenti di __________, ma non vuol ancora affermare che questa sia
capace di effettuare un lavoro per il quale possa avere una remunerazione
economica piena.
Il perito nell'anamnesi non ha citato le difficoltà che nostra
figlia ha avuto per poter fare la formazione empirica e che brevemente ci
permettiamo di citare:
-
1991
arriviamo dall'__________, cercando soluzioni al problema di nostra figlia
__________.
-
1992, dopo
un inserimento difficile presso la Scuola Media di __________, ove non avevamo
segnalato le difficoltà, non conosceva la lingua, ci consigliano di segnalarla
al __________, istituzione che si occupa di giovani psicotici o comunque
ragazzi con gravi difficoltà, vista la nostra opposizione chiediamo l'intervento
del Servizio Medico Psicologico.
-
Dal 1992 al
1997 è seguita da loro, Dr.ssa __________, sig.ra
__________, assistente sociale.
-
1993/94,
provato inserimento presso la Casa __________, si occupano di bambini.
Ciò nel tentativo che frequentasse un ambiente normalizzante e senza patologia
si pensava che ciò avrebbe aiutato nostra figlia. Esperienza non del tutto
positiva.
-
1994, stage
presso una casa per anziani, esperienza che si rivelò disastrosa, __________
riusciva a perdersi fra un piano e l'altro.
1996/1997
dopo un altro periodo presso la Casa __________, inizia e finisce
l'apprendistato empirico.
Forte
di quest'esperienza ha chiuso con il servizio Medico Psicologico e ha provato a
fare un terzo anno di formazione presso un albergo di __________, loro
l'avrebbero anche tenuta però con uno stipendio ridotto alle sue capacità.
Gli altri anni trascorsi da questo momento sono stati un
susseguirsi di difficoltà d'ordine medico e sociale. E' intervenuta nuovamente
la Dr.ssa. __________ su segnalazione dell'Ufficio del Lavoro di __________
perché __________, dopo due anni di disoccupazione era
"incollocabile".
Attualmente con indicazione della Dr.ssa. __________ e con la
collaborazione della sig.ra __________, nostra figlia ha iniziato, per tre ore
il giorno, una collaborazione presso la Casa __________, non è retribuita, il
tentativo era di consentirle nuovamente dei contatti con il mondo fuori.
Purtroppo non si riesce tutti i giorni a farla andare al lavoro, sovente
lamenta paura o ritiene che tutti abbiano verso di lei un atteggiamento ostile.
Per tutto quanto esposto, riteniamo che a nostra figlia __________
debba esserle accordata una prestazione da parte dell'assicurazione invalidità,
che copra la sua perdita di guadagno e la sostenga nella ricerca di un'attività
occupazionale." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
25 giugno 2002, l'UAI si è riconfermato nella propria decisione ed ha chiesto
la reiezione del gravame.
Esso ha
sostanzialmente evidenziato come le considerazioni sulla capacità lavorativa e
di rendimento dell'assicurata poste alla base dell'atto impugnato corrispondano
alle valutazioni e conclusioni emerse dalla perizia psichiatrica effettuata dal
dottor __________:
"
(…)
nel mese di febbraio dello scorso anno l'assicurata ha inoltrato
richiesta di orientamento professionale.
Terminato infatti un apprendistato empirico in qualità di
"addetta alla cura della casa", l'interessata non è al momento
riuscita a reperire una professione.
Nella richiesta di prestazioni veniva indicata la presenza di
depressione, nonché di un lieve ritardo mentale.
La psichiatra curante, dottoressa _________, ha dal canto suo
pronosticato un inserimento in ambiente protetto (cf. doc. n.
inc. AI).
AI fine di meglio definire le risorse lavorative dell'assicurata,
è stata predisposta una perizia psichiatrica, effettuata dal dottor __________
(cf. doc. n._ inc. AI).
Questi, diagnosticando un ritardo mentale di grado medio, nonché
un disturbo da personalità dipendente, ha comunque concluso che la capacità di
svolgere attività lavorative semplici (fra le quali rientra la professione
appresa) non viene limitata.
II perito non ha inoltre ravvisato la necessità di inserire
l'interessata in un ambiente lavorativo protetto.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è
determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro,
ed il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
L'art. 26 cpv. 1 OAI specifica poi che se
l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti
conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non
fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del
valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio
federale di statistica sulla struttura dei salari.
Ora, in applicazione dell'art. 26 cpv. 1 OAI, ed in base alla
fascia d'età dell'assicurata, quale reddito teorico senza invalidità risulta la
somma di fr. 53'200.- (valori al 2001). Considerato come
l'assicurata sia stata ritenuta pienamente abile in attività semplici e
ripetitive, ovvero in attività che non presuppongano una particolare
preparazione di base, ci si è riferiti alle statistiche salariali di cui alle
Tabelle ESS.
Dal paragone dei due redditi otteniamo un grado di invalidità pari
al 30%, che non apre il diritto a rendita.
Eventuali provvedimenti professionali, considerate le
particolarità del caso, non entrano inoltre in linea di conto.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso." (cfr. doc. _)
1.6. In data 9
luglio 2002 l'assicurata ha ancora osservato:
"
(…)
Ribadiamo i concetti della lettera del ricorso e ci sembra che sia
il perito sia gli incaricati dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità si
contraddicano, da una parte danno per accettate le osservazioni del perito:
ritardo mentale di grado medio, disturbo da personalità dipendente, dall'altro
la ritengono in grado di un guadagno pari a
Fr. 37'000.00.
Dicono anche che "eventuali provvedimenti professionali,
considerate le particolarità del caso, non entrano in linea di conto". Ora
non si capisce bene a che particolarità si riferiscano, visto che il perito
dice: non capisce, è disturbata ma può lavorare... Sembrerebbe quindi una
situazione semplicissima.
Stà di fatto che nostra figlia non è in grado, per i suoi limiti
di comprensione, per la complessità della sua problematica psicologica: é
interpretativa, non accetta osservazioni, non riesce ad uscire da casa
regolarmente per andare al lavoro (attuale attività di tre ore di tipo
occupazionale), quindi ci sembra giustificata la richiesta
di una prestazione invalidità in modo da consentirle un
avvicinamento, non al mondo del lavoro come persona abile, bensì avvicinamento
al mondo del lavoro assistito, tramite un laboratorio protetto su altre misure
che possano essere disponibili da parte dell'assicurazione Invalidità."
(cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'attribuzione a __________ di una rendita d'invalidità. Con
l'atto querelato l'UAI ha infatti negato l'assegnazione di una rendita
d'invalidità, ritenendo l'assicurata in grado di svolgere in misura completa la
precedente attività di ausiliaria (addetta alla cura della casa). In sede di
risposta di causa l'amministrazione ha d'altra parte osservato come in
applicazione dell'art. 26 OAI - norma applicabile al calcolo dell'invalidità
degli assicurati senza formazione professionale - il tasso d'incapacità al
guadagno dell'assicurata debba essere cifrato al 30% con conseguente non
riconoscimento del diritto ad una rendita.
Dal canto
suo l'insorgente, richiamando in particolare le valutazioni del medico curante,
esclude la possibilità di un impiego nella misura sopra indicata. L'assicurata
chiede inoltre di poter beneficiare di un lavoro assistito tramite un
laboratorio protetto associato ad altre misure che dovessero risultare
necessarie.
2.3. Perchè sia
possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce infatti l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
· la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre,
quindi, che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche
della circostanza opposta.
2.5. Secondo l'art.
28 cpv. 3 LAI
"
3 Il
Consiglio federale definisce il reddito determinante ed emana prescrizioni
completive sulla determinazione dell’invalidità, in particolare per gli
assicurati che prima di essere invalidi non esercitavano alcuna attività
lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli studi."
Per
l'art. 26 OAI, intitolato assicurati senza formazione professionale:
"
Se l'assicurato non ha potuto, a cagione
dell'invalidità acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito
lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso
percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno
secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei
salari (cpv. 1).
Dopo … anni compiti Prima
… anni compiti Tasso in per cento
21 70
21 25 80
25 30 90
30
100
Se l'assicurato non ha potuto, a cagione
dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli
si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio
di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."
Secondo
la giurisprudenza il capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure
invalidi precoci che non hanno potuto, a causa del danno alla salute,
acquisire delle conoscenze professionali sufficienti (STFA dell'11 febbraio
1993 in re B. p. 9; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c, (I 358/85);
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 207; direttive UFAS
sull'invalidità e la grande invalidità N 3035-3039). Con questo concetto si
intende il conseguimento di una formazione professionale conclusa (STFA del 6
maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1 sancisce in pratica il
principio dell'accertamento generale e astratto del reddito da valido sulla
base delle tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. p. 9).
Per
l'Alta Corte federale l'art. 26 cpv. 2 OAI è invece l'unica eccezione al citato
principio. La disposizione presuppone in particolare che l'invalido abbia
cominciato una determinata formazione ed esistano indizi concreti secondo cui
l'interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella
formazione. La sola dichiarazione d'intenti in tal senso oppure
"Mutmassungen" non bastano (STFA del 11 febbraio 1993 in re B consid.
5b).
Nelle
direttive UFAS no. 340 al citato articolo si legge inoltre che
"
L'expression "formation envisagée" se
réfère à la situation d'une personne jeune ayant des projets concrets en
ce qui concerne sa formation mais qui devient invalide peu avant de commencer
cette formation."
2.6. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(cfr. DTF 125 V 261 consid. 4; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V
314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Il grado
d'invalidità di un assicurato non può quindi essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.7. Nella
presente fattispecie, l'amministrazione ha sottoposto l'assicurata ad perizia
medica da parte del dott. __________ presso il Servizio di psichiatria e
psicologia medica di __________.
Con
rapporto 4 dicembre 2001 il sanitario, posta la diagnosi qui riportata al
considerando 1.2, ha in particolare evidenziato come i limiti intellettivi e
personologici non le impediscono di svolgere l'attività di ausiliaria come ha
fatto in passato e senza limitazioni. Il sanitario non ha inoltre ritenuto
necessari provvedimenti di integrazione in quanto __________ può esercitare
l'attività di ausiliaria precedentemente svolta.
Questo
TCA non intravvede motivi per scostarsi da tale valutazione specialistica.
2.8. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag 108
consid. 3a; Pratique VSI 3/1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M,
I 162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;
cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore
del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.9. In relazione
all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare
che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607;
VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC
1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998,
nella causa S. F. (I 148/98), pag. 10 consid. 3b. ).
Inoltre, in una sentenza del 19 gennaio 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 26,
il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in
cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale
intatto.
2.10. Nel caso in
esame, dopo attenta disamina degli atti, questa Corte non può che conferire
alla perizia specialistica a cura del dottor __________ del Servizio di
Psichiatria e psicologia medica di __________ forza probatoria piena.
Conformemente
ai criteri giurisprudenziali sopra ricordati, il referto indicato sopra é
infatti completo, approfondito, chiaro nell'esposizione, logico e motivato
nelle conclusioni. Come abbiamo visto quindi la perizia in parola ha
chiaramente ritenuto l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% nel
lavoro precedentemente svolto di ausiliaria, come pure in altre attività
lavorative semplici, quali per esempio aiuto cuoca in una casa per anziani o in
una mensa o in attività in una struttura che si occupa di bambini (cfr.
perizia, doc. _).
Sulla
scorta del referto peritale é pertanto da ritenere siccome provato con l'alto
grado di verosimiglianza valido nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. SVR
1996 KV N° 85 pag. 269, SVR 1996 CPC N° 22 pag. 263 ss.; DTF 121 V 108 consid.
6a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5) che
l'assicurata all'epoca della decisione impugnata - in casu l'8 febbraio 2001 -
era totalmente abile al lavoro per attività di ausiliaria o in altre attività
semplici.
3.1. Come è già stato
rilevato in precedenza la valutazione dell'invalidità non va stabilita
unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V
207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla
capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
Nella
fattispecie l'attività ancora praticabile dall'assicurata è stata qualificata
dal dottor __________ come semplice, ovvero attività che non presuppone una
particolare preparazione. Il perito, come visto, ha quindi precisato che,
tenendo conto dei limiti intellettivi e personologici, l'assicurata è "in
grado di svolgere l'attività di ausiliaria come aveva fatto antecedentemente
senza limitazioni" (cfr. perizia, doc. AI _).
Considerata
la piena capacità lavorativa senza restrizione alcuna nella precedente attività
intrapresa, nella specie non può essere ravvisata una perdita di guadagno
giustificante l'erogazione di una rendita.
Al
medesimo risultato si giungerebbe d'altronde anche volendo considerare - per
pura ipotesi di lavoro - l'assicurata quale persona priva di formazione
professionale a causa dell'invalidità giusta l'art. 26 OAI (cfr. consid. 2.5) e
procedere quindi al calcolo dell'invalidità secondo il raffronto dei redditi.
In tale ipotesi infatti raffrontando il reddito senza invalidità calcolato
secondo il citato disposto d'ordinanza (fr. 55'200, valore applicabile a
partire dal 1° gennaio 2002) con il reddito conseguibile nel 2001 (senza quindi
considerare eventuali aumenti per l'anno 2002) in attività semplici, cifrabile
in fr. 37'240, l'incapacità al guadagno che ne risulterebbe (32.5%) non
raggiungerebbe il minimo pensionabile (40%).
Per
quanto riguarda il summenzionato reddito da invalido, con sentenza 4 settembre
2000 in re. N. R. (32.1999.113) questa Corte, tenuto conto di quanto stabilito
dal TFA in materia di calcolo del reddito da invalido (cfr. DTF 126 V 75 e
segg.), ha stabilito che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des
salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari (quali la limitazione addebitabile al danno alla salute,
l'età, gli anni di servizio, la nazionalità, il tipo di permesso di dimora e
grado di occupazione), che possono arrivare al massimo al 25%
(DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio
2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr.
45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore
pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente
fr. 33'725.--) per le donne.
Recentemente
l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati
statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario
mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore
settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella
B9.2, p. 88), per un’attività
semplice e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr.
4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x
41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e
pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA
13 privato e pubblico).
Adeguato,
conformemente alla giurisprudenza
federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a) al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La
vie économique 8/2002, Tabella B10.3, p. 93), il
reddito riferito al settore privato
(”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel
settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348) ammonta
quindi a fr. 37'240.- ( 36'328 x 2245 : 2190).
Tale importo, riferito ad un genere d'attività rientrante di certo in linea di
conto nel caso in esame e non suscettibile in concreto di ulteriori riduzioni, deve quindi essere ritenuto determinante ai fini
del presente giudizio.
In simili
circostanze, la decisione impugnata, laddove nega il diritto ed una rendita
d'invalidità, merita di essere tutelata.
3.2. L'assicurata
chiede inoltre di poter beneficiare di un lavoro assistito tramite un
laboratorio protetto associato ad altre misure che dovessero risultare
necessarie.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art.
18 cpv. 1 LAI).
Tuttavia,
non sempre è possibile stabilire a priori se l’integrazione preconizzata sia
possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive
dell'assicurato.
Pertanto
la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere
dei provvedimenti di accertamento (RCC 1988, pag. 191).
Questi
sono provvedimenti intesi a stabilire le attitudini e le predisposizioni
professionali. In particolar modo se dall'orientamento professionale
ambulatorio non è possibile valutare concretamente tali attitudini,
l'assicurato sarà indirizzato ad un Centro specializzato per un soggiorno di
osservazione.
Tale
soggiorno di accertamento, secondo la costante prassi amministrativa, non
dovrebbe - di regola - durare più di tre mesi.
In
particolare l'art. 16 LAI prevede:
"
Prima formazione professionale
1 Gli
assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a
cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima
formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se
tale formazione confà alle loro attitudini.
2 Sono
parificati alla prima formazione professionale:
a. la preparazione a un lavoro ausiliario o a
un’attività in un laboratorio protetto;
b. la formazione in una nuova professione per gli
assicurati, i quali, dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa
inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata;
c. il perfezionamento professionale, in quanto
possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno."
L'art. 16
cpv. 2 lett. a LAI parifica quindi alla prima formazione professionale la
preparazione ad un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio
protetto.
Orbene,
ritenuto che, come visto, l'assicurata presenta dal profilo medico una completa
capacità nello svolgimento dell'attività di ausiliaria (o in altre attività
semplici) in cui si è formata portando a termine un apprendistato empirico in
qualità di "addetta alla cura della casa", nella specie l'adozione di
eventuali misure di natura professionale non si giustifica.
Per
questi motivi anche la seconda richiesta ricorsuale deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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