AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2002.6
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00006
BS/cd
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 12 dicembre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1946, piastrellista indipendente, il 28 agosto 1999 ha subito un infarto
cardiaco.
In data 23 settembre 2000 egli ha presentato all’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito accertamenti medici e dopo aver richiamato dalla Cassa malati
__________ l’incarto aperto a nome dell’assicurato, con progetto di decisione
25 settembre 2000 l’UAI gli ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° agosto
2001.
Quale motivazione l’amministrazione ha rilevato che:
" L'assicurato
è stato attivo quale piastrellista indipendente fino al mese di agosto 1999.
Questa attività ha dovuto essere interrotta a causa dell'insorgenza di
un'affezione cardiaca. Secondo il parere dei medici questo tipo di lavoro
risulta non essere più confacente all'attuale situazione clinica. Per contro,
l'assicurato potrebbe ancora svolgere un'attività leggera, in misura del 50 %.
Nell'attività indipendente , durante il biennio che ha preceduto la malattia,
il guadagno annuo conseguito ammonta a Frs. 48'000. In un'attività che non
richiede sforzi fisici di rilevanza, il reddito ottenibile lavorando al 50 %
ammonta a Frs. 17'253. Sulla base di questi parametri si ottiene una perdita di
guadagno del 64 %, con conseguente diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
Giusta l'art. 29, lett. b LAI il diritto alla rendita nasce dopo un anno di
attesa, ovvero il 1 agosto 2000. Da questa data in poi versiamo pertanto una
mezza rendita d'invalidità con un grado del 64 %.
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 48000
con invalidità 17253
perdita di guadagno/grado d'invalidità 30747 =
64%"
====
(Doc. _ pg.2)
Con
scritto 12 settembre 2001 l’assicurato ha sostenuto che il suo stato di salute
non gli permette di esercitare un’attività leggera ed ha quindi chiesto una
rivalutazione del suo caso (doc. AI _).
Ritenute le osservazioni dell’assicurato ininfluenti (doc. AI _) con decisione
formale 12 dicembre 2001 l’amministrazione ha confermato la mezza rendita dal
1° agosto 2001 (doc. AI _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, postulando il
riconoscimento di una rendita intera.
In particolare egli sostiene:
" Come
ho già potuto precisare in sede di osservazioni al progetto di decisione non
sono più in grado di svolgere nessuna attività neanche leggera. A tale
proposito faccio riferimento al certificato medico allegato alle osservazioni
alla proposta.
I danni alla salute non mi permettono più purtroppo di svolgere
nessuna attività, tantomeno una attività al 50%.
Per quanto concerne il raffronto dei redditi faccio presente che
come lavoratore dipendente secondo le tabelle 2001 (DOC _) sarei in grado se
potessi lavorare al 100% di percepire un salario lordo di fr. 60.000 quale piastrellista
qualificato.
Facendo il raffronto dei redditi il grado di invalidità derivante
dalla perdita di guadagno sarebbe superiore al 67%.
Trovo penalizzante usare come parametro il mio reddito derivante
da attività indipendente in quanto lo stesso era già condizionato da uno stato
di salute instabile che non mi permetteva di svolgere al pieno la mia attività.
Inoltre tale reddito è condizionato da altri fattori extra
lavorativi."
(Doc. _)
1.4. Mediante
risposta 30 gennaio 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame poiché:
"
(…)
Per quanto attiene all'aspetto medico, sia il cardiologo
__________ (cf. rapp. 20.3.2000, inc. CM), sia il dottor __________ (rapp.
11.2.2000, inc. CM), ritengono che l'assicurato possa ancora svolgere
parzialmente attività fisicamente non impegnative.
Ed è su tale base che lo scrivente Ufficio ha fondato la propria
presa di posizione.
E' sì vero che il medico di fiducia, dottor __________, ha
espresso parere divergente, ritenendo l'assicurato totalmente inabile in qualsiasi
attività.
I certificati stilati da quest'ultimo non forniscono però valide
motivazioni che giustificherebbero una totale inabilità. A buon diritto si
poteva quindi concludere che il parere espresso da quest'ultimo non fosse atto
a sovvertire quello espresso dai colleghi __________ e __________.
Per quanto attiene alla determinazione del reddito presumibile
senza invalidità si rileva quanto segue.
Se prima dell'insorgere del danno alla salute l'assicurato
esercitava un'attività indipendente, il reddito che potrebbe essere conseguito
al momento attuale dev'essere stabilito ipotizzando lo sviluppo economico
dell'attività: "pour évaluer le revenu hypothétique d'un indépendant, on
détermine quel aurait été le développement probable de son entreprise, s'il n'était
pas devenu invalide" (Valterio, Droit et pratique de l'Al, p. 205 e seg.).
In casu ci si è riferiti all'ultima notifica di tassazione.
L'importo ritenuto si situa ad ogni modo nella media di reddito percepita nel
corso degli ultimi anni, quindi anche prima che il ricorrente subisse una
diminuzione della capacità lavorativa dovuta al danno alla salute (incapacità
che lo stesso dichiara essere subentrata solo nel corso del 1999 (cf. formul.
richiesta prest. AI, p.ti 6.6.1 e 7.3, doc. n. _ inc. AI). (Doc. _)
1.5. Con lettera
7 febbraio 2002 l’assicurato ha prodotto della documentazione inerente il
riconoscimento di un’indennità per perdita di guadagno della Cassa malati ed un
certificato medico del dr. __________ (doc. _).
Su richiesta del TCA, il 25 febbraio 2002 l’amministrazione ha presentato la
propria posizione in merito alla nuova documentazione (doc. _).
Pendente causa l’insorgente ha prodotto delle contro-osservazioni (doc. _) ed
un certificato medico (doc. _), trasmessi per conoscenza all’UAI (doc. _).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.4. Nel caso in
esame, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua
professione di piastrellista, ma abile al 50% in attività leggere e questo
sulla base della rapporto 24 ottobre 2000 del cardiologo dr. __________.
Nel citato referto lo specialista ha infatti ritenuto che il paziente non può “riprendere
il proprio lavoro di piastrellista al 100”, evidenziando comunque che in “lavori
che non comportino sforzi fisici, ad es. lavori d’ufficio, lavori di magazzino,
in questo caso potrebbe lavorare al 50%” (doc. AI _).
La medesima valutazione è stata fatta dal dr. __________ nel rapporto 20 marzo
2000 steso per conto della Cassa malati __________ (cfr. incarto cassa malati
in doc. AI _).
Anche il dr. __________ ritiene che l’assicurato sia ancora in grado di
esercitare parzialmente un’attività lavorativa fisicamente non impegnativa.
L’11 febbraio 2000 egli ha fatto presente alla _________ di aver parlato “
col Dr. __________ che riferisce di una funzione ventricolare sx leggermente
diminuita che esclude prestazioni fisiche massime e perciò egli ritiene il paz.
abile solo nella misura del 50% dal profilo medico-teorico. Mi associo a questa
valutazione e propongo di rivedere la situazione tra tre mesi” (cfr.
incarto cassa malati in doc. AI _).
Nel rapporto 20 novembre 2000 il medico curante, dr. ________, sostiene
invece che al paziente non sono proponibili altre attività, poiché “ non
riesce e non può fare sforzi”, senza comunque motivare compiutamente quanto
scritto (cfr. certificato 20 novembre 2000, doc. AI ). Questo atto medico
non è quindi idoneo a mettere in dubbio la valutazione dello specialista dr._______,
il quale ha ritenuto l’assicurato abile al 50% in attività in cui non debba
compiere sforzi.
Va inoltre ricordato che, secondo la generale esperienza della vita, il giudice
deve tener conto del fatto che, in dubbio, il medico di fiducia attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
Le altre attestazioni del medico curante contenute agli atti non sono del resto
determinanti, in quanto confermano ciò che qui non è contestato, ossia la
totale inabilità nell’attività di piastrellista (cfr. incarto Cassa malati,
doc. AI _,).
Pendente
causa l’assicurato ha trasmesso il rapporto 17 settembre 1999 del dr.
__________, primario di cardiologia al __________, relativo alla degenza dal 4
al 17 settembre 1999 a seguito dell’attacco cardiaco.
Questo rapporto, tuttavia, non contiene alcuna indicazione in merito alla
capacità lavorativa (doc. _).
L’insorgente ha anche prodotto due atti della Cassa malati __________: la
decisione 28 aprile 2000 e lo scritto 19 maggio 2000.
Con il primo, la __________ ha ritenuto l’assicurato inabile nella sua
professione di piastrellista, ma abile al 50% in attività di tipo medio
leggere, fisicamente non impegnative, riconoscendo quindi il 65% dell’indennità
giornaliera (doc. _).
Mediante il secondo scritto, la Cassa malati, procedendo ad una rivalutazione
del caso, ha annullato la decisione 28 aprile 2000 (“…. con la presente le
comunichiamo che abbiamo rivalutato l’intero incarto medico e, considerata la
sua situazione (età, formazione, ecc.) annulliamo la nostra decisione di
riduzione di prestazioni al 65% a partire dal 27.08.2000, cfr. doc. _).
Come rettamente osservato dall’amministrazione il 25 febbraio 2002 (doc. _),
l’assicuratore malattia ha basato la propria valutazione su motivazioni
d’ordine sociale e quindi non rilevanti per il caso in esame. Infatti, dalla
documentazione che la __________ ha inviato il 24 ottobre 2000 all’UAI non
risulta alcun atto medico che permette di giustificare la rivalutazione
eseguita dall’assicuratore malattia (doc. AI _).
Nello
scritto 3 marzo 2002 al TCA il ricorrente ha affermato che i regolari controlli
dal dr. __________ vanno bene poiché attualmente non lavora ed il suo tenore di
vita è tranquillo. Egli ha poi rimarcato:
"
…. anche se mio malgrado ho provato un paio di
volte a fare dei lavori a mio modo di vedere abbastanza leggeri, come ad
esempio tagliare l’erba di un prato verde, dopo una decina di minuti mi sono
dovuto ricredere avendo avuto dei capogiri e un annebbiamento della vista, di
questo può darvi conferma il mio medico di famiglia Dott. __________ …” (Doc.
_).
A
prescindere dal fatto che quanto sostenuto non è suscettibile a modificare l’esito
della presente vertenza, determinante è che l’assicurato non ha comprovato un
peggioramento del suo stato di salute, intervenuto tra l’ultimo rapporto
specialistico del dr. __________ (24 ottobre 2000) e la resa della decisione
contestata (12 dicembre 2001; decisiva
è infatti la situazione fattuale esistente al momento in cui è stata emanata
l'impugnata decisione, cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a,
112 V 93 consid. 3, 99 V 102), tale da ritenerlo totalmente inabile in attività leggere.
Infatti, con scritto 19 marzo 2002 l’insorgente ha trasmesso un certificato del
cardiologo dr. __________, in cui questi ha attestato l’intervento subito dal
ricorrente in data 12 ottobre 1999, senza comunque porre una valutazione sulla
capacità lavorativa residua (doc. _).
In conclusione, tenuto conto della suesposta documentazione medica, è da
ritenere dimostrato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante
vigente nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a;
DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag.
263ss RAMI 1994 pag. 210/211), che ___________ è da ritenere abile al 50% in
attività leggere.
2.5. Al fine di determinare il grado d’invalidità,
occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3.
Per quel che concerne il reddito da valido, l’assicurato
sostiene che quale piastrellista nel 2001 avrebbe potuto percepire, senza il
danno alla salute, un salario lordo di fr. 60'000.—.
Tale importo corrisponde alla retribuzione prevista dal contratto collettivo di
lavoro per un piastrellista qualificato (doc. _) e non può essere preso come
reddito di riferimento essendo il ricorrente di professione piastrellista
indipendente.
Rettamente l’amministrazione ha tenuto conto di un importo di fr. 48'000.—
(cfr. rapporto 3 settembre 2001 del Consulente in integrazione professionale
(CIP), doc. AI _) pari alla media dei redditi aziendali risultanti dalle
notifiche di tassazioni 1995/96, 1997/98 e 1999/2000 (doc. AI _) relativi anche
a periodi antecedenti la diminuzione della capacità lavorativa a seguito
dell’infarto occorso nel 1999.
Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in
mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc).
In
applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21
questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali
pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la
structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in
attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima
di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo
al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA
inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato
(rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per
gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑
) per le donne.
Nel citato rapporto 3 settembre 2001 il CIP, riferendosi alle tabelle salariali
del 1998, ha tenuto conto di un reddito di
fr. 46'008.--, già adeguato al 2001. Tale dato tuttavia non è più attuale.
Infatti, recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto
all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo
tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una
media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique”
2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per
un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr 50’498.--
(fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8
x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico
l’ammontare è di fr 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr.
36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e
pubblico).
Nella fattispecie concreta, per calcolare il
reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve quindi
partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato ( cfr.”….
in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore
privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348). Il menzionato importo deve inoltre
essere adeguato al 2001, anno in cui è stata emessa la decisione contestata, conformemente
alla tabella B. 10.2 ( tasso del 2,4%, cfr. “ La vie économique, 4/2002” pag.
77).
Partendo
da un salario rivalutato di fr. 51'710 e , ammettendo la riduzione di rendimento massima del 25%, si giunge ad
un importo di fr. 38’782.--.
Ritenuta un’esigibilità del 50% in siffatte attività, il salario da invalido
ammonta a fr. 19'391.--. Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello di
fr. 48'000.--, corrispondente al reddito ipotetico che verosimilmente l'assicurato
avrebbe percepito senza invalidità nel 2001, l’incapacità al guadagno è del 59,60
% (48’000 – 19'391 x 100 : 48’000) che apre il diritto ad una mezza rendita.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata
ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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