AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.34
Data decisione, Autorità:
31.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00034
BS/cd
Lugano
31 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 20 gennaio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 16 gennaio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI)
ha assegnato a __________, classe 1949, una rendita intera per un grado
d'invalidità dell’80% ed una rendita completiva per la moglie, entrambe con
effetto dal 1° giugno 1993.
Con la
suddetta decisione, l’amministrazione ha inoltre compensato le rendite
arretrate con un credito di restituzione di prestazioni fornite dalla
__________ ( in seguito: __________) per complessivi fr. 11'164,75.
1.2. Con
tempestivo ricorso inoltrato all’UFAS, da quest’ultimo trasmesso per competenza
al TCA, l’assicurato ha contestato la compensazione effettuata
dall'amministrazione.
Avendo redatto il gravame in lingua francese, a seguito del decreto di
traduzione (doc. _), in data 18 marzo 2002 l’insorgente ha prodotto il testo in
italiano.
Dopo aver contestato l’importo da restituire alla __________, l’assicurato ha
aggiunto:
"
(…)
Nella mia lettera sopraccitata all'UFAS non mi
sono espresso per esteso, ma vorrei ora precisare un argomento che ritengo
importante per la presente vertenza e cioè:
Il punto B4 - Prestazioni di terzi pto. 2 delle
"Condizioni generali d'assicurazione della __________ recita in
particolare:
· "Qualora
non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione
statale o aziendale, la __________ corrisponde l'indennità giornaliera
assicurata sotto forma di versamento anticipato, a condizione però che l'assicurato
dia alla __________ il suo accordo
scritto, affinchè questa possa richiedere dagli assicuratori di cui sopra il
rimborso di quanto da essa versato a titolo d'anticipo".
· Faccio
cortesemente osservare di non avere mai firmato qualsiasi accordo scritto in
tale senso alla __________ e quindi la rivendicazione compensativa della
__________ diventa caduca e priva d'oggetto." (Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 12 aprile 2002 l’UAI propone di respingere il gravame.
Esposti i dettami di legge e di giurisprudenza applicabili alla fattispecie,
l’amministrazione ha osservato che:
"
(…)
Le richieste di versamento retroattivo inoltrate
da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura
in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza
eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di
anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la
rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui
è emanata la decisione non viene compensata.
Nel caso specifico, l'ufficio ha correttamente
seguito l'iter procedurale compensando e riversando l'importo richiesto della
__________ ossia fr. 11'164.-, importo comunicato con il predetto formulario e
corrispondente al periodo in cui la rendita è stata pagata retroattivamente.
Va inoltre precisato che non è compito
dell'ufficio AI, verificare gli importi dei conteggi ricevuti. Infatti, secondo
le disposizioni vigenti, l'ufficio ha l'obbligo di effettuare un'unica
verifica, ossia che il periodo della compensazione corrisponda al periodo di
rendita arretrata."
(Doc. _)
1.4. Durante
l’istruttoria il TCA ha chiesto alla __________ delle informazioni riguardo
alla compensazione litigiosa (doc. _), ricevendo risposta il 27 giugno 2002
(doc. _).
Le
risultanze sono stati intimate alle parti per una presa di posizione: le
osservazioni del ricorrente datano 6 luglio 2002 (doc. _), quelle dell’UAI l’8
luglio 2002.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'ammissibilità della compensazione operata dall'UAI di rendite
arretrate e scadute con pretese di restituzione vantate dalla __________ nei
confronti dell'assicurato.
Secondo
l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997),
applicabile anche all'assicurazione invalidità (cfr. 50 cpv. 1 LAI), possono
essere compensati con delle prestazioni scadute:
- i
crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett.
a ):
-
i
crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
-
i
crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF,
LADI, LAMAL (lett. c).
Questa
norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non
solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di
procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206
consid. 2a, RCC 1986 pag. 304 consid. 3b, RCC 1971 pag. 478, RCC 1961 pag. 117
consid. 1).
La
possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di
debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal
punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla
prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, RCC 1956 pag. 194;
Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag.
235 e 237).
La
compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il
credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
2.3. Secondo la
cifra marg. 10052 delle Direttive sulle rendite (DIR) e la cifra marg. 2006
della Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI
con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute
valida dal 1° gennaio 1999 (cfr. cifra marg. 2006 della medesima circolare
nella versione valida dal 1° gennaio 1997), se la richiesta di compensazione
emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione si applicano le
disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.
La cifra
marg. 10052 precisa inoltre che sono considerate casse malati riconosciute solo
quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla
legge federale sull'assicurazione malattie, mentre non è da considerarsi tale
chi concede prestazioni giusta la legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA). Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate dalle
disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.
Pertanto, nel caso in esame, essendo oggetto della compensazione indennità
giornaliere di malattia ai sensi della LCA (cfr. doc. _), le stesse devono
essere considerate come “anticipi verso di terzi” ai sensi dell’art. 50 cpv. 2
LAI.
2.4. L’art. 50
cpv. 2 LAI prevede che, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 della legge
sull'AVS (che stabilisce, salvo eccezioni,
il
principio generale della non cessione e costituzione in pegno del diritto alla
rendita, applicabile anche alla LAI in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv.
1 LAI), le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a
istituzioni terze che hanno accordato anticipi della concessione di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale
disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi.
L'art.
85bis OAI precisa in proposito che:
"
1 I datori di
lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
2 Sono
considerati anticipi di prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco
dal contratto o dalla legge.
3 Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
Per
quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la cifra
marginale 10062 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall’UFAS, prevede
inoltre:
"
Il terzo che ha concesso anticipi e che ne
rivendica il rimborso deve
presentare la sua richiesta per iscritto alla
cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della
decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare
esclusivamente il modulo 318.183." (VSI 1993 pag. 89)
2.5. Nel caso in
esame, con l'atto impugnato l'amministrazione ha posto in compensazione il
pagamento retroattivo di rendite scadute con il credito di restituzione di fr.
11'164,75 vantato dalla __________ nei confronti del ricorrente.
Dalla
documentazione relativa alla richiesta di compensazione formulata dalla citata
assicurazione, mediante il modulo ufficiale 318.183, risulta che quest'ultima ha
anticipato prestazioni dal 1° novembre 2000 al 24 giugno 2001 a seguito
dell’assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (cfr. doc. _ = inc. amm.
all. 5).
Dagli atti risulta inoltre che in data 13 dicembre 2001 la citata assicurazione
ha inviato all’insorgente un conteggio di sovraindennizzo, informando che
l’importo di fr. 11'164,75 sarebbe stato messo in compensazione con la rendita
AI.
A motivazione della restituzione, la __________ ha indicato:
“Secondo l’art. B 4.4 delle Condizioni Generali d’Assicurazione, la
__________ se ha corrisposto l’indennità assicurata potrà richiedere il
rimborso all’assicurazione statale (AI) di quanto essa ha pagato in più, a
partire dal momento in cui viene versata la rendita d’invalidità” (cfr.
doc. _ = inc. amm. all. 5).
Con il
gravame l’assicurato ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione (GCA)
“della nuova Assicurazione collettiva di un’indennità giornaliera in caso di
malattia per il personale “, sottoposta alla legge federale sul contratto di
assicurazione (LCA) (cfr. doc. _).
L'art. B 4 delle CGA, nella versione in vigore dal mese di maggio 1999, dispone
che:
"
(…)
-
Se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di un'assicurazione
statale aziendale, oppure a quelle da effettuarsi da un terzo responsabile, la
__________ integra dette prestazioni - entro i limiti del proprio obbligo di
prestazione - fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità assicurata.
-
Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di
un'assicurazione statale o aziendale, la __________ corrisponde l'indennità
giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato, a condizione però
che l'assicurato dia alla __________ il
suo accordo scritto, affinché questa possa richiedere dagli assicuratori di cui
sopra il rimborso di quanto da essa versato a titolo di anticipo.
-
Nei casi in cui l’indennità viene corrisposta in misura ridotta in
conseguenza del diritto alle prestazioni fatto valere nei confronti di terzi, i
rispettivi giorni contano interamente ai fini del calcolo della dura delle
prestazioni e del termine di attesa.
-
Se la __________ versa delle prestazioni al posto di un terzo
responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura
corrispondente alle prestazioni da essa effettuate."
Dall’art.
B 4.4 CGA, citato dall’assicurazione nel suo scritto 13 dicembre 2001, il
diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'assicuratore da parte
dell’AI non può essere "dedotto senza equivoco" ai sensi dell'art.
85bis cpv. 2 lett. b OAI.
Tale
norma, il cui testo ( “Se la __________ versa delle prestazioni al posto di
un terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura
corrispondente alle prestazioni da essa effettuate “), si riferisce alla
surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato nei confronti di un
terzo responsabile, prevista nei casi di regresso, ciò che non corrisponde alla
fattispecie in esame.
Altrettanto
non pertinente per giustificare tale restituzione da parte dell’UAI è l’art. B
4.1 che stabilisce il diritto dell’assicurato di ricevere dalla __________, nei
limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza tra le prestazioni di
un’assicurazione statale aziendale ( o di un terzo responsabile) e l'indennità
giornaliera assicurata pattuita.
Determinante è che l’art. B 4.2 CGA stabilisce che l’assicuratore può chiedere
all’assicurazione sociale il rimborso di quanto versato a titolo di anticipo,
solo previo accordo scritto dell’assicurato. Secondo quanto affermato
dal ricorrente, questo accordo non è mai esistito.
Interpellata dal TCA sull’esistenza o meno di un simile accordo, con lettera 27
giugno 2002 la __________ ha risposto come segue:
" Come
risulta anche dagli atti che sono già in vostro possesso
abbiamo richiesto il rimborso di fr. 11'164.75
alla spettabile Assicurazione Invalidità (AI) in data 13.12.2001. La stessa ci
ha versato fr. 11'164.-- il 16.1.2002.
In effetti non abbiamo fatto controfirmare nessun atto specifico
al signor __________ ma gli abbiamo inviato l'originale del nostro scritto
sopraindicato del 13.12.2001. Non avendo avuto nessuna reazione da parte
dell'assicurato ritenevamo che avesse accettato per atto concludente il nostro
sovraindennizzo.
Bisogna forse ricordare che il calcolo di sovraindennizzo viene
effettuato per evitare un indebito arricchimento da parte della persona inabile
al lavoro. Infatti si vuole evitare che l'assicurato, grazie alla rendita che
lui riceve o che viene concessa ai suoi familiari per via dell'invalidità
dell'assicurato, percepisca un'indennità superiore al salario che avrebbe
ricevuto se non si fosse ammalato.
La invitiamo ad inviarci copia della sua decisione in quanto se
ritenete che l'Al debba ritornare l'importo sopraindicato all'assicurato,
saremmo a nostra volta costretti a rimborsare lo stesso montante
all'assicuratore sociale e di seguito richiederlo al signor __________."
(cfr. doc. _)
Ora,
ricordato che ai sensi dall’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI sono considerati
anticipi di prestazioni versati contrattualmente o legalmente, nella misura in
cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere
dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge, ritenuto che la
__________ al momento di concedere le indennità giornaliere in parola, prima
dell’accertamento del diritto alla rendita AI dell’assicurato, non si è
premunita dell’accordo scritto del ricorrente ai sensi dell’art. B4.2
CGA, le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi
non appaiono adempiute (cfr. consid. 2.4).
Abbondanzialmente, per quanto attiene all’ammontare posto in compensazione,
vero è che la richiesta di compensazione trae origine da un calcolo di
sovraindennizzo (cfr. A3).
Tuttavia va rilevato che non è compito dell’UAI, tantomeno del TCA, di
verificare l’esattezza del relativo calcolo, contestato nel presente gravame,
né il diritto della __________ a richiedere direttamente all’insorgente quanto
versato in eccedenza, circostanza ventilata nello scritto 27 giugno 2002,
poiché si tratta di una questione di natura civilistica, derivante dal rapporto
contrattuale tra assicuratore e assicurato.
Oggetto del contendere è infatti verificare l’esistenza o meno dei presupposti
ex art. 85bis OAI per il rimborso degli anticipi.
Dal momento che tali presupposti non sussistono, la decisione querelata deve
essere annullata per quanto attiene alla compensazione di fr. 11'164,75.-, il
cui importo dovrà essere corrisposto a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi
dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata limitatamente alla compensazione di fr. 11’164.-, il cui importo deve
essere versato a __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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