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Numero d'incarto:
32.2002.19
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00019
rg/fz
Lugano
26 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 28 gennaio 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7.01.02 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 7 febbraio 2002
dell'UAI, del seguente tenore:
"Valutata
come casalinga a tempo pieno l'assicurata non presenta un grado di inabilità
minimo affinchè le sia riconosciuto un diritto a rendita. Vi è però che, come
visto, attualmente l'interessata esercita a tempo parziale un'attività
lucrativa. Dalla documentazione in atti non emerge, tuttavia, con sufficiente
chiarezza in quale misura l'assicurata avrebbe lavorato senza danno alla
salute, né se l'attuale grado di occupazione, rispettivamente il genere di
attività svolta, risultano esegibili dal punto di vista medico.
Si ritiene
pertanto opportuno chiedere un rinvio degli atti, al fine di procedere ad un
complemento istruttorio nel senso sopradescritto."
richiamato lo scritto 19 febbraio 2002 con
cui la ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (VII);
atteso che l'accordo intervenuto tra le
parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
§) gli
atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo
intercorso fra le parti.
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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