AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2002.160
Data decisione, Autorità:
13.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.160
RG/sc
Lugano
13 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2002
di
contro
la decisione del 30 ottobre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
provvedimento 19 agosto 2002 l'UAI ha riconosciuto a __________, classe 1945,
garzone di cucina (lavapiatti e addetto alla pulizia in cucina), la copertura
dei costi relativi all'intervento di cataratta all'occhio destro (doc. AI _).
Con
istanza 18 settembre 2002 l'assicurato ha chiesto l'assunzione da parte dell'AI
delle spese relative all'intervento di cataratta all'occhio sinistro.
1.2. Esperita
l'istruttoria, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi
di diritto, per decisione 30 ottobre 2002 l'UAI, confermando il precedente
progetto di decisione 7 ottobre 2002, ha respinto la richiesta di prestazioni
motivando:
"
In virtù dell'art. 12 della legge federale
sull'assicurazione invalidità, l'AI prende a carico un provvedimento sanitario,
se questo trattamento è in grado di migliorare in modo importante e duraturo la
capacità di guadagno o la possibilità di svolgere gli atti abituali o di
preservarli da una diminuzione notevole.
Esiste un'invalidità allorché il danno alla
salute fisica o mentale provoca un'incapacità di guadagno presunta permanente o
di lunga durata. Una totale capacità al lavoro esclude l'invalidità.
L'articolo 8, cpv. 1 LAI precisa anche che gli
assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità imminente hanno diritto ai
provvedimenti integrativi che sono necessari e atti a ristabilire la loro
capacità di guadagno, a migliorarla, a salvaguardarla o a favorirne lo
sfruttamento. Questo diritto deve essere determinato per tutta la durata probabile
dell'attività.
È considerata imminente quando si può prevedere
un'incapacità al guadagno in un prossimo avvenire (di regola entro un anno). Se
l'insorgenza dell'invalidità è semplicemente possibile o che il momento
dell'insorgenza resta incerto, non si può parlare di invalidità imminente.
La sua affezione oculare, considerato il suo
carattere unilaterale, non minaccia attualmente, né in un prossimo futuro,
l'esercizio della professione; perlomeno non in misura tale da causare una
diminuzione della capacità di guadagno o nello svolgimento dei lavori abituali.
La cura della sua cataratta non può pertanto
essere a carico dell'AI, poiché non riveste carattere di provvedimento
integrativo ai sensi della LAI.
Abbiamo preso atto del certificato medico del 18.10.2002
tuttavia, lo stesso non permette di giungere ad una differente valutazione
infatti, non si ritiene che l'attività di cuoco-ausiliario necessiti di una
buona visione binoculare." (Doc. AI _)
1.3. Avverso la
decisione amministrativa l'assicurato ha interposto tempestivo ricorso col
quale chiede la presa a carico da parte dell'UAI del provvedimento sanitario
richiesto.
Nel suo
gravame egli fa in particolare valere:
"
Nella controversa decisione, si precisa che "l'affezione
oculare, considerato il suo carattere unilaterale, non minaccia attualmente né
in un prossimo futuro, l'esercizio della professione: perlomeno non in misura
tale da causare una diminuzione della capacità al guadagno o nello svolgimento
dei lavori abituali".
L'Ufficio Assicurazione Invalidità parte infatti
dall'assunto che, per il solo intervento all'occhio destro, si debba entrare
nella logica di un riconoscimento di provvedimenti sanitari LAI.
Nel certificato medico redatto il 18.10.2002 dal
dott. Med. __________, oculista FMH, in __________, si precisa per contro che "tramite
l'operazione di un solo occhio il paziente non aveva la possibilità di
riprendere il suo lavoro al 100% siccome avrebbe rischiato incidenti sul
lavoro". E pertanto "le operazioni di entrambi gli occhi"
devono essere accettate "come intervento integrativo" da parte
dell'Ufficio Assicurazione Invalidità.
Nel rapporto medico, redatto dallo stesso
specialista all'attenzione dell'assicuratore malattia La __________, ci si
riferisce inequivocabilmente ad una diagnosticata "cataratta
bilaterale" oggetto di analogo intervento.
Per questi motivi, è richiesto il riesame della
fattispecie invalidante e, di conseguenza, l'accettazione di provvedimenti
sanitari AI anche per l'occhio sinistro." (Doc. _)
1.4. Con la
risposta di causa l'UAI chiede la reiezione del gravame osservando:
"
Nel febbraio del corrente anno l'assicurato ha
inoltrato una richiesta volta ad ottenere la copertura dei costi legati ad un
intervento chirurgico all'occhio destro, resosi necessario a causa del
progredire della cataratta.
In considerazione del fatto che l'interessato
presentava una cataratta bilaterale, tramite comunicazione 19 agosto 2002
l'amministrazione ha dato seguito alla domanda (cf. doc. n. _ inc. AI).
Nel corso dello scorso mese di settembre
l'assicurato ha inoltrato analoga richiesta per l'occhio sinistro.
Tramite decisione 30 ottobre 2002
l'amministrazione ha emanato un rifiuto di prestazioni, ritenuto come
nell'ambito della propria professione l'assicurato non necessiti di una visione
binoculare.
Prontamente insorto l'assicurato postula la presa
a carico dell'intervento di cataratta all'occhio sinistro.
A sostegno della propria richiesta cita il parere
del dottor __________, agli atti (cf. doc. n. _ inc. AI), in base al quale
l'interessato non sarebbe in grado di svolgere correttamente la propria
professione qualora non potesse beneficiare di una visione binoculare.
Giusta l'art. 12 LAI l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma
direttamente all'integrazione professionale, ed atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità di guadagno. o ad evitare una diminuzione
sostanziale di tale capacità.
La condizione base è che sussista uno stato di
invalidità, o che tale stato sia perlomeno imminente.
Per quanto attiene in particolare al problema
della cataratta, l'AI non considera sussista invalidità in caso di diminuzione
unilaterale della vista, nella misura in cui l'assicurato non necessita di una
visione binoculare nell'ambito della propria professione. Nel caso di cataratta
bilaterale verrà quindi di norma coperto esclusivamente l'intervento ad un
occhio.
Nel presente caso l'assicurato esercita
l'attività di lavapiatti ed ausiliario di pulizia. Se una visione binoculare
costituisce sicuramente la condizione ideale - come del resto nell'ambito di
qualsiasi altro impiego - la stessa non è però un presupposto essenziale per il
corretto svolgimento della professione.
Occorre infatti precisare che dal punto di vista
medico si ritiene che la perdita non repentina dell'acuità visiva non
costituisca fattore invalidante, in quanto contemporaneamente interviene un
progressivo adattamento a tale stato.
La Direttiva concernente le misure mediche
reintegrative specifica d'altro canto che "il n'y a (…) pas d'invalidité
en cas de diminution unilatérale de la visone (p. ex cataracte ou cicatrice sur
la cornée) lorsque l'autre oeil a une visone normale, dans la mesure où le
métier exercé n'exige pas une visione binoculaire ou si, dans ce métier, un
effet éblouissant n'a pas un effet perturbant (p. ex chauffeur de bus ou
travail sur écran)" (marg. 37).
In concreto il rifiuto di coprire le spese
cagionate dall'intervento all'occhio sinistro è quindi giustificato."
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In data 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA
non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 30 ottobre
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno (SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss., 1996
IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a) e meglio a
a) provvedimenti sanitari;
b) provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi
invalidi;
d) somministrazione di mezzi ausiliari;
e)
pagamento di indennità giornaliere.
I
provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire
un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute,
trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente
arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può
ritenere che, la reintegrazione è necessaria, quando l'assicurato, a causa
della sua invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o
non si può ragionevolmente esigere da lui che eserciti alla lunga una simile
attività (RCC 1970 pag. 521), senza l'applicazione di un provvedimento
reintegrativo.
Va
inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola
non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un
determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC
1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8
cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia
agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati
d'invalidità".
In altre
parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo
futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado
d'invalidità quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono
alla rendita AI) può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già
all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti
d'integrazione.
Nondimeno,
l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei
provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito
"considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (art. 8 cpv. 1
LAI)
Per quel
che concerne in particolare i provvedimenti sanitari, l’assicurato può
pretendere solo quei provvedimenti che sono atti a migliorare notevolmente la
capacità di guadagno o a preservarla da un peggioramento rilevante (DTF
115 V 199 consid. 5a, 101 V 58).
2.4. L'art. 12
LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati
non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione
professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di
guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR
1995 IV Nr. 47 pag. 132).
La norma
persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello
delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa
distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli
esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza
tener conto della durata dell'affezione (Rapporto della Commissione degli
esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966, pag. 31; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s.
consid. 1).
La legge
definisce provvedimenti sanitari, che non sono assunti dall'AI, quelli tesi
alla "cura vera e propria del male". Fintanto che sussiste uno stato
patologico labile, che può essere trattato con provvedimenti sanitari volti
alla cura causale o sintomatica dell'affezione di base o delle sue conseguenze,
essi sono considerati, dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali,
come cura vera e propria del male (Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 30 N 11 p. 173; DTF
120 V 279 consid. 3a). La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato
patologico labile a un danno alla salute, avente carattere di malattia, non
ancora stabilizzato (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, pag.
217). Pertanto tutti i provvedimenti che tendono alla cura, rispettivamente
alla guarigione di malattie evolutive non rientrano nel campo dell'AI (DTF
104 V 81 consid. 1; SVR 1995 IV Nr. 34 pag. 90 consid. 1a).
Di regola
l'AI assume unicamente provvedimenti tesi direttamente all'eliminazione o
correzione di un difetto stabile oppure di un deficit funzionale, nella
misura in cui, dalla prognosi, si possa presumere un notevole successo reintegrativo.
Quest'ultimo, preso a sé, non costituisce un criterio determinante nel quadro
dell'art. 12 LAI, poiché, praticamente, ogni provvedimento sanitario che abbia
esito positivo influenza favorevolmente la capacità lucrativa (DTF 120 V
279 consid. 3a con riferimenti). Se quindi un provvedimento serve a curare una
malattia, non può essere assunto dall’AI neppure se migliora la capacità di
guadagno (SVR 1995 IV Nr. 34 pag. 90).
Se vi è
possibilità di miglioramento duraturo e sostanziale della capacità al guadagno
va esaminato da un punto di vista del caso concreto (DTF 115 V 199
consid. 5a; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e
Francoforte 1994, pag. 152). Sostanziale è l’effetto del provvedimento se, in
un determinato lasso di tempo, raggiunge un grado rilevante (DTF 115 V
199 consid. 5a, 98 V 211).
Entro un
certo lasso di tempo minimo il risultato ottenuto, da un punto di vista della
capacità di guadagno, deve raggiungere una certa importanza minima; la
rilevanza dipende anche dalla gravità dell’affezione e dal tipo di attività
esercitata o che potrà esserlo dopo l’avvenuta integrazione. Miglioramenti
esigui non vengono invece presi in considerazione (DTF 115 V 199 consid.
5a).
Di
conseguenza l’AI non si assume provvedimenti sanitari se la capacità lavorativa
viene migliorata solo in misura minima. In questo ambito la legge non prevede
infatti dei provvedimenti che perseguono lo scopo di mantenere un piccolo e
insicuro residuo di capacità lavorativa (DTF 115 V 200 consid. 5c, 101 V
52 consid. 3c). Ciò è spesso il caso per coloro i quali percepiscono una
rendita intera con un grado di invalidità di almeno 2/3.
2.5. Nella
fattispecie in esame l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, poiché
l'affezione oculare di cui l'assicurato è portatore non compromette l'esercizio
della sua professione in misura tale da provocare una diminuzione della
capacità al guadagno.
L'insorgente
censura in sostanza le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione,
sostenendo, sulla scorta delle certificazioni del proprio medico curante, che
per l’espletamento della sua attività lucrativa egli necessita della visione
binoculare e ciò soprattutto ai fini di evitare incidenti sul lavoro.
Secondo
la giurisprudenza del TFA, i trattamenti di operazione della cataratta non
mirano alla guarigione di un processo patologico labile, ma hanno lo scopo di
combattere il dolore che, abitualmente, si attenua spontaneamente e si
stabilizza dopo l’asportazione del cristallino divenuto opaco, divenuto non più
funzionante. Pertanto, di principio, l’operazione di cataratta può essere
qualificata come provvedimento integrativo (Pratique VSI 2000 pag. 302; DTF
105 V consid. a; RCC 1980 pag. 252 con riferimenti).
Tuttavia l’AI deve assumere i costi di tale intervento solo se sono dati gli
altri presupposti integrativi ex art. 12 LAI (invalidità presente o futura,
miglioramento duraturo e sostanziale della capacità al guadagno).
In merito alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita
funzionale di un occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI
1986 pag. 258 e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (sottolineature del
redattore):
"
(…)
Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt
aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder
Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die ophtalmlogische Erfahrung zeige aber,
dass dieser Mangel durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert werden
könne. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens
sei unterschiedlich in verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage
sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut
den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit.
Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen Tätigkeiten
rechtfertigen. Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit
(auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung
verweist der Versicherer auf ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes
Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach würden medizinische Sachverständige seit
längerem darauf hinweisen, dass sich der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend
und benachteiligend auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt
sei. Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit
durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller
Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist
fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch Ueberanstrengung
zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit geringere
Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim Blick in die Nähe
praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse sie sich durch eine
leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen sei nicht unbedingt mit
Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tiefenlokalisation diene auch die scheinbare
Grösse der betrachteten Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung,
die Verteilung von Licht und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen Angewöhungszeit
auch beim Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren
Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren.
Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein
gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit
am Fliessband oder Aehnlichem. Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen,
mittleren und hohen Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart,
als vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle
spielten. (…)"
In una
successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'Alta
Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione
monoculare, ha precisato (sottolineature del redattore):
"
(…)
3.‑ Au cours de la procédure judiciaire
cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert indépendant,
le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie. Dans des rapports des 30 mai
et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon l'expérience, les personnes
présentant une vision monoculaire sont en mesure d'effectuer la plupart des métiers
et qu'il est fréquent que le travail à l'écran permette à des personnes possédant
une acuité visuelle fortement réduite d'être encore productive, les documents pouvant
être aggrandis à volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance
en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement
être résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"
2.6. Nella
fattispecie in esame, dal certificato 18 ottobre 2002 del dr. __________,
oculista FMH, emerge che __________ - già sottopostosi ad intervento di
cataratta all'occhio destro assunto dall'AI quale provvedimento sanitario (cfr.
doc. AI _) - é affetto da cataratta all'occhio sinistro (doc. AI _). Al
riguardo il citato specialista ha dichiarato che "l'assicurato aveva
una cataratta molto forte in entrambi gli occhi con limitazione evidente del
campo visivo" e che "tramite l'operazione di un solo occhio il
paziente non aveva la possibilità di riprendere il suo lavoro al 100% siccome
avrebbe rischiato incidenti sul lavoro", suggerendo quindi
l'assunzione da parte dell'AI delle operazioni ad entrambi gli occhi.
Dagli atti
all'inserto si evince quindi che l'assicurato presenta attualmente una visione
normale dell'occhio destro e che la sua affezione oculare all'occhio sinistro
ha quindi carattere unilaterale.
Ora,
conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5)
generalmente una visione monoculare permette di effettuare la maggior parte
delle professioni (“Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die
Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur
etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach
Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle”, RAMI
1986 pag. 258 s; cfr. anche STFA 8 luglio 1999 nella causa A.F.), in
particolare se si considera che per sua natura la cataratta è un'affezione che
si sviluppa progressivamente lasciando all'assicurato un tempo sufficiente per
adattarsi al suo handicap (Pratique VSI 2000 pag. 300s.).
Inoltre, nella medesima sentenza pubblicata in RAMI 1986 pag. 258s, il
TFA, facendo riferimento ad una perizia medica, ha accertato che, a seguito del
progressivo adeguamento alla visione monoculare, l’assicurato poteva continuare
la sua professione di muratore, anche se doveva spostarsi sulle impalcature (“Im
vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten)
sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984)“, cfr. consid. 2.5). Del
resto, continua il TFA, in persone di media età la perdita della visione
binoculare viene largamente compensata. Al massimo, in attività con cambiamenti
repentini della posizione di lavoro vi è un deficit visivo, come ad esempio in
lavori al nastro trasportatore o simili. (”Selbst Patienten im mittleren Lebensalter
vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens
bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser
Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am
Fließband oder Ähnlichem“, cfr. consid. 2.5).
Nella
seconda sentenza citata al consid. 2.5, il TFA non ha riscontrato una riduzione
lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica
dovuta ad un incidente, di un assicurato disegnatore ed architetto il quale
faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che
l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti
utilizzati e che mediante una correzione ottica adeguata poteva risolvere i
problemi di vista dovuti da ipermetropia e da presbiopia.
Da
ultimo, in una recente sentenza del 4 novembre 2002 non pubblicata nella causa
C (I 412/02), il TFA ha ritenuto che un assistente di storia antica non
necessiti di una visione binoculare per esercitare la sua professione o
adempiere ai lavori abituali, anche se ciò costituirebbe una certa comodità (“En
l'occurrence, l'intimée n'a pas besoin d'avoir une vision binoculaire pour
exercer sa profession d'assistance en histoire ancienne ou accomplir ses
travaux habituels, bien que cela puisse représenter un confort certain”)
per cui l’intervento di cheratoplastica non è stato riconosciuto come
provvedimento sanitario.
Alla luce della giurisprudenza citata ai considerandi precedenti questo
Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal medico curante, non ritiene
che l’intervento in questione vada considerato alla stregua di una misura
integrativa.
Infatti nel caso concreto la perdita della visione binoculare, dovuta alla
cataratta all'occhio sinistro, non ostacola l'assicurato nell'esercizio della
sua professione di garzone di cucina.
In tal senso, rettamente il medico dell’UAI ha ritenuto che il tipo di attività
svolto dall’assicurato non richiede necessariamente una visione binoculare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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