AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.155
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.155
ZA/sc
Lugano
4 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 ottobre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1955, di professione restauratore di immobili indipendente, presenta fra
l’altro un'ernia discale cervicale C4/C5 e soffre di una cervico-brachialgia
destra iperalgica e deficitaria (cfr. rapporto 2 aprile 1998, dr. Med
__________, doc. _).
Il 14 settembre 1999 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
(doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui un esame medico presso
il Servizio Medico Regionale dell'AI a cura del dr. __________, con progetto di
decisione 3 settembre 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto
la domanda di prestazioni in quanto:
"
(…)
La sua pratica d'invalidità ha necessitato della
documentazione medica, della visita presso il nostro Servizio Medico Regionale,
come pure l'acquisizione dei dati economici e professionali.
Nella sua attività quale restauratore
indipendente ha una capacità lavorativa teorico-medica del 50 % invece in
attività adeguate l'esigibilità lavorativa raggiunte il 90%.
Nel caso specifico potrebbe capitalizzare la sua
esperienza lavorativa affermandosi quale:
venditore di mobili antichi presso un antiquario
o formatore di corsi per adulti o curatore di mostre in modo di
completare/diversificare l'entrata economica:
oppure svolgere attività non qualificate o semi
nel settore del vetro, delle arti grafiche, della carta, dei gioielli quale
addetto alla produzione alla lavorazione alla progettazione allo sviluppo di
prototipi.
Il forte senso estetico, l'arte, il creare, il
fare che lei dimostra di possedere è la dimostrazione che è in grado d'incidere
il Mercato del Lavoro.
In particolare a quei settori che si occupano
"indirettamente" dell'arte come per esempio: il turismo, la
formazione, la cultura, la produzione industriale "artistica".
La forma lucrativa "mista" (attività
artigianale e un'altra complementare), è il compromesso che spesso le
personalità "creative" accettano di sostenere.
A mente del consulente in integrazione
professionale vi è un'attività che lei è in grado di svolgere senza alcuna
limitazione: il venditore.
In questa professione potrebbe abbinare la
funzionalità completa all'esperienza, per esempio occupandosi delle seguenti
fasce merceologiche:
a. artistica:
mobile antico o moderno (da design), l'orologio, il quadro, il libro, il sopra
mobile artistico o moderno;
b. produzione: attrezzi o macchine per la
lavorazione del legno;
c. tempo libero: fai da te, cartoleria.
Dal punto di vista economico potrebbe conseguire
un reddito presumibile annuale in attività non qualificate o semi di Fr.
51'709.-- (fonte ESS2001 con le relative deduzioni).
Quale venditore, nello specifico settore/merce
(vedi descrizione), potrebbe conseguire un reddito presumibile annuo di almeno
Fr. 39'000.--.
Per concludere, considerato il salario che
avrebbe ricavato senza il danno alla salute (circa FR. 44'900.-- annui /
dichiarazione NT) e quello ancora attualmente conseguibile in attività non
qualificate
Fr. 51'709.-- annui e quale venditore Fr.
39'000.-- annui, il pregiudizio economico che ne deriva non dà diritto al
versamento di una rendita d'invalidità.
Giusta l'art. 17 della legge federale per
l'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto ad una riformazione in una
nuova attività, se questo provvedimento è reso necessario dall'invalidità e se,
in tal modo, la capacità di guadagno può essere presumibilmente mantenuta o
notevolmente migliorata.
Il diritto alla riformazione non può essere
riconosciuto se la perdita di guadagno che l'assicurato subisce o subirebbe
durevolmente, svolgendo attività ritenute esigibili, non raggiunge il 20%.
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è
respinta." (Doc. AI _)
Con osservazioni
17 settembre 2002, il rappresentante di __________, avv. __________, ha chiesto
che venga emessa la decisione formale.
Con decisione 15 ottobre
2002 l’UAI ha confermato il rifiuto di erogare delle prestazioni assicurative
(doc. AI _).
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorto al TCA,
sempre rappresentato dall’avv. __________, chiedendo l’erogazione di un quarto
di rendita:
"
(…)
5.- Si
rileva innanzitutto come il diniego di una rendita AI pone il ricorrente in una
posizione di particolare disagio. Da un lato, infatti, la sua capacità
lavorativa è incontestabilmente pregiudicata. Dall'altro, però, il signor
__________ non solo più non riceve le indennità dell'assicurazione privata ma
egli, in futuro, non potrà stipulare alcun contratto a copertura della perdita
di guadagno conseguente all'infermità che oggi l'affligge.
Prove:
Si richiama l'incarto AI.
6.- È
indubbio che il ricorrente sia affetto da una menomazione del suo stato di
salute che rende particolarmente difficile lo svolgimento della sua attività
lavorativa. Il signor __________, infatti, non può più provvedere al trasporto,
alla consegna ed allo spostamento in genere dei mobili. Per la sua attività di
restauratore egli impiega il doppio del tempo, dovendo dilazionare le sue
prestazioni onde evitare o, quantomeno limitare, le insostenibili conseguenze
dell'ernia discale cervicale.
Incontestata
la menomazione, l'Ufficio cantonale nega che la stessa, nel caso concreto, si
traduca in una effettiva riduzione della capacità di guadagno tale da
soddisfare il concetto, sostanzialmente economico di invalidità.
Orbene,
pur riconoscendo l'obbligo del ricorrente di sfruttare una sua eventuale
residua capacità lavorativa anche in settori diversi rispetto alla sua attuale
attività, così da ridurre la sua incapacità di guadagno, non si possono
certamente accettare le considerazioni relative ad una eventuale riqualifica
professionale contenute nella decisione impugnata.
In
sostanza, l'Ufficio consiglia al signor __________ di porre fine alla sua
attività artistica, di artigiano altamente qualificato per andare a fare il
"venditore", consiglio che, a prescindere dallo scarso rispetto
dimostrato dal consulente per la dignità umana è comunque inaccettabile, anche
senza tener conto delle attuali difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma valutate nell'ipotesi di un mercato equilibrato, così come definito da
dottrina e giurisprudenza.
In effetti :
-
l'attività di venditore si svolge prevalentemente in
piedi e in continuo movimento, necessità che mal si consigliano con gli effetti
di un'ernia discale cervicale;
-
i negozi di antiquariato sono scarsi e gestiti
generalmente dal titolare; quelli nel settore del fai da te o della cartoleria
fanno capo a personale giovane o a collaboratrici;
-
un uomo di 47 anni, gravato da un'invalidità
medico-teorica del 50% riconducibile ad una menomazione che causa
insopportabili dolori non ha assolutamente nessuna possibilità su qualsivoglia
mercato del lavoro, sia esso equilibrato o meno.
Non consegue che il
caso del signor __________ sia quindi da valutare tenendo unicamente conto
delle sue concrete possibilità di svolgere l'attuale attività.
Il reddito che il
ricorrente avrebbe conseguito senza il danno alla salute, è stato indicato,
nella sentenza impugnata, in Fr. 44'900.-- ca., importo che, sostanzialmente e
mediamente, corrisponde ai valori di reddito indicati nelle dichiarazioni di
imposta per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001. Sennonché, tra le poste
generatrici del reddito figurano anche le indennità per perdita di guadagno
pagate nello stesso periodo dalla __________, indennità che ammontano
complessivamente a Fr. 71'000.-- corrispondente ad una media annua di Fr.
17'750.--. Se computando nel reddito le indennità assicurative incassate gli
introiti del ricorrente corrispondono a quelli che egli avrebbe conseguito in
condizioni normali, è lecito affermare che l'incapacità di guadagno del signor
__________ è cifrabile in Fr. 17'750.-- il che, raffrontato al reddito porta ad
un tasso di invalidità del 39,44% ossia, arrotondato, del 40% il che giustifica
il riconoscimento di una rendita pari ad un quarto di una rendita intera."
(Doc. _)
1.4. Mediante
risposta di causa 28 novembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso.
Confermando la correttezza del calcolo dell’invalidità, l’amministrazione ha
osservato quanto segue:
" nel
mese di settembre del 1999 l'assicurato, attivo quale restauratore di mobili a
titolo indipendente, ha inoltrato richiesta di prestazioni assicurative, causa
la persistenza di una sintomatologia dolorosa localizzata a livello di
cervicali e di spalle.
Sulla base della documentazione sia medica (cf. doc. n. _ inc. AI)
che economica (cf. doc. n. _ inc. AI) agli atti si è potuto concludere che nell'ambito
della propria professione di restauratore la capacità lavorativa non supera il
50%.
Accertato però che nell'ambito di attività maggiormente adeguate
al proprio stato valetudinario l'interessato presenta una quasi totale abilità,
con decisione 15 ottobre 2002 la richiesta di prestazioni è stata respinta.
Prontamente insorto, l'assicurato postula in via principale
l'assegnazione di un quarto di rendita, ed in via subordinata il rinvio degli
atti all'amministrazione, per riesame del caso. II ricorrente ritiene in
sostanza che un cambiamento di professione non sia esigibile, essendo le
possibilità di reinserimento nel mondo lavorativo pressoché nulle.
La perdita di guadagno dovrebbe conseguentemente essere
determinata esclusivamente sulla base della diminuzione degli introiti
registrati nell'ambito della propria professione di restauratore.
Come già rammentato nel testo stesso della decisione, l'invalidità
è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti di integrazione nell'esercizio di un'attività
ragionevolmente esigibile (...), ed il reddito che avrebbe potuto conseguire se
non fosse diventato invalido (art. 28 LAI).
Nello stabilire il reddito teorico da invalido o, detto in altri
termini, il reddito che l'assicurato è ancora in grado di conseguire con il
danno alla salute, l'assicurazione invalidità prende in considerazione l'intero
mercato del lavoro, partendo dal presupposto che l'assicurato deve fare tutto
quanto in suo potere per mettere a profitto nel miglior modo la residua
capacità lavorativa.
II principio di esigibilità configura infatti un aspetto del
principio di proporzionalità. Secondo dottrina e giurisprudenza questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento,
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, p. 71) (STCA 3.5.2002 in re J).
In tal ottica si può quindi anche pretendere che l'assicurato
cambi posto di lavoro o domicilio (DTF 123 V 88, 113 V 28), o che passi da uno
statuto di indipendente ad uno di dipendente (Valterio, Droit et pratique de
I'assurance invalidité, p. 202).
Secondo il parere espresso dal consulente in integrazione
professionale (cf. rapp. 2.8.2002, doc. n. _ inc. AI), la preparazione di base
e l'esperienza accumulata nel settore artistico permettono all'assicurato di
svolgere ancora svariate professioni.
II reddito che potrebbe conseguire in tali ambiti, così come nel
particolare settore della vendita, ritenuto particolarmente idoneo, è di gran
lunga maggiore rispetto al reddito al quale potrebbe ambire continuando la
propria attività di restauratore al 50%.
AI proposito si specifica comunque che la professione di venditore
è perfettamente compatibile con la patologia dell'assicurato. Un'attività che
lo costringe a rimanere sempre in posizione eretta non è infatti controindicata
(conferma. tel. 2.12.2002, dott. __________).
Anche se ininfluente ai fini della vertenza, occorre comunque
notare che il reddito conseguibile in attività idonee, stabilito in base alle
tabelle ESS, è pari a fr. 41'884.-, e non a fr. 51'709.-, come erroneamente
riportato nel testo della decisione (cf. rapp. CIP, doc. n. _- inc. AI).
Nè infine possono essere considerate le eventuali difficoltà che
l'assicurato potrebbe riscontrare nel reperire un impiego adeguato.
Senza voler negare la problematica, si deve evidenziare che
secondo costante giurisprudenza l'assicurazione invalidità risponde unicamente
della perdita di guadagno causata da incapacità lavorativa dovuta a malattia o
infortunio, e non del venir meno del guadagno per altri motivi, segnatamente
per la congiuntura o per la struttura del mercato del lavoro, che non offre
sufficienti possibilità occupazionali (DTF 107 V 20). Ne consegue che un
assicurato non può avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un
posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984, p. 347).
In virtù di quanto sovraesposto è quindi corretto esigere da parte
dell'assicurato che questi sfrutti la residua capacità lavorativa nell'ambito
di un'altra attività." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è accertare se __________ ha diritto ad un quarto di rendita.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 15
ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso
di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre
a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV
Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137
consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L.,
Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità è allora
stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s, Valterio, Droit et pratique
de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V
138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata
limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag.123 consid. 1a).
Nella prassi il metodo
straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa
indipendente.
Nel caso di un
indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima
e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in
maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.7. Nel
caso in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità di __________ i,
restauratore di mobili indipendente, l’amministrazione ha applicato il metodo
straordinario (cfr. consid. 2.6).
A tale scopo l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti eseguita il 26 settembre 2001.
Nel relativo rapporto 28 settembre 2001 l’incaricato, basandosi sulle
dichiarazioni dell’assicurato, ha descritto l’attività svolta dallo stesso
prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute (cfr. punto no. 2 doc. AI _).
Egli ha poi proceduto alla valutazione della capacità al guadagno, comparando
l’esigibilità delle diverse mansioni costitutive la professione di restauratore
di mobili, prima ( lettera A) e dopo il danno alla salute (lettera B), così
come riassunto nel seguente specchietto:
" (…)
- Confronto fra le varie attività
(Per facilitare l'applicazione
dei N. 2142 e segg. delle Direttive
sull'invalidità e sulla grande invalidità)
5.1 Attività da eseguire
A
B
C
Direzione dell’azienda, contatti con clienti, compera materiali stesura di
preventivi e fatture
5%
5%
Trasporto e scarico /carico mobili, ecc.
5%
- lavori
di restauro e riparazioni
90%
45
%
100%
50%
- l'ass. anche per piccoli oggetti non pesanti non è in grado di
trasportarli non avendo il permesso di guida.
A = Percentuale di ogni singola attività
rispetto all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla
salute)
H = Attività ancora possibile dopo l'insorgenza
del danno della salute, valutato dalla persona incaricata
dell' inchiesta (p.es. ancora completa =
alla percentuale di A, ancora metà = percentuale di A)
C = Valutazione
dell'invalidità tramite l'Ufficio Al"
Inoltre, l’ispettore AI ha apportato le seguenti valutazioni suppletive:
"
(…)
5.2 Valutazioni suppletive È sempre in cura c/o il dr. __________ - (controllo ogni 2 mesi) richiedere
evoluzione, poi ev. perizia.
Medicamenti:
Magnesium, non prende altri medicamenti dal momento che ritiene che in passato
non hanno migliorato la situazione.
L'IG versata dalla __________ (50%) è cessata nel
corso del mese di settembre 2001, visita di controllo (v. atti)." (Doc. AI
_)
Dunque, l’incaricato ha valutato globalmente in 50% gli impedimenti riscontrati
dall’assicurato nell’espletamento della propria attività indipendente.
2.8. Nella
fattispecie concreta, per quanto riguarda l’incapacità lavorativa
dell’assicurato, dalla documentazione medica agli atti risulta quanto segue.
In data 7
luglio 1999, il dr. __________, primario di Neurochirurgia presso l'Ospedale
Regionale di __________, ha certificato un'incapacità lavorativa del 50% nella
professione di restauratore di mobili, precisando inoltre:
"
(…)
Trascorso oltre un anno dall'inizio del problema, la situazione
non ha subìto mutamenti sostanziali, anche se i dolori si sono leggermente
attutiti. Il signor __________ continua a presentare dolori molto significativi
nel rachide cervicale ed irradiazioni violente nell'arto sup. destro specie in
occasione di sforzi, fatto che, pur lavorando l'intera giornata, né limita il
rendimento a ca. 50%. Gli unici provvedimenti rivelatisi temporaneamente
efficaci sono quelli di natura chiropratica.
Sulla base di queste constatazioni
e di fronte ad una situazione ormai cronicizzata, non vediamo indicazioni per
il ricorso a provvedimenti invasivi, nè nuove opzioni terapeutiche aldilà di
quelle adottate finora. ln linea di principio il problema dovrebbe leggermente
attenuarsi con l'andare del tempo e ricadute
iperalgiche sono relativamente poco probabili come del resto anche una compressione midollare significativa, nel
senso di una mielopatia cervicale.
Sul piano lavorativo non esistano molte alternative per il signor
__________ aldilà di quella del restauratore di mobili. In tale professione
egli deve essere considerato abile nella misura del 50% (tutta la giornata
alleggerimenti) e questa a nostro modo di vedere a titolo definitivo.
Sperando che queste informazioni possano esserle utili e con i
migliori collegiali saluti." (Doc. AI _)
In data
30 novembre 1999 il dr. __________ ha ancora precisato:
" Questo
paziente era giunto alla nostra osservazione il 30.3.1998 per una
cervico-brachialgia destra iperalgica e deficitaria insorta 6 settimane prima e
rivelatasi resistente ai provvedimenti terapeutici istituiti.
L'esame clinico rivelava allora una paresi assai importante del
muscolo deltoide destro (M3) ed una paresi altrettanto significativa del
bicipite destro (M3/M4-). L'esame di risonanza magnetica rivelava un'importante
compressione C4/C5 medio-laterale destra.
Sulla base di queste constatazioni e tenuto conto del deficit
funzionale significativo, avevamo raccomandato un trattamento microchirurgico.
Se infatti la persistenza di un deficit tanto importante da 6 settimane non
permetteva di affermare con certezza che l'intervento si sarebbe rivelato
risolutivo, il trattamento chirurgico rappresentava comunque l'unica
possibilità di aiutare questo paziente con una probabilità di successo
dell'ordine di almeno 50%.
Il paziente non dava tuttavia seguito alla nostra proposta.
Il signor __________ è stato rivisto su richiesta del Dr.
__________ il 05.7.1999 con le conclusioni seguenti:
trascorso oltre un anno dall'inizio del problema, la situazione
non ha subito mutamenti sostanziali, anche se i dolori si sono leggermente
attutiti. Il signor __________ continua a presentare dolori molto significativi
nel rachide cervicale ed irradiazioni violente nell'arto sup. destro specie in
occasione di sforzi, fatto che, pur lavorando l'intera giornata, nè limita il
rendimento a ca. 50%. Gli unici provvedimenti rivelatisi temporaneamente
efficaci sono quelli di natura chiropratica.
Sulla base di queste constatazioni e di fronte ad una situazione
ormai cronicizzata, non vediamo indicazioni per il ricorso a provvedimenti
invasivi, né nuove opzioni terapeutiche aldilà di quelle adottate finora. In
linea di principio il problema dovrebbe leggermente attenuarsi con l'andare del
tempo e ricadute iperalgiche sono relativamente poco probabili come del resto anche
una compressione midollare significativa, nel senso di una mielopatia
cervicale.
Sul piano lavorativo pensiamo non esistano molte alternative per
il signor __________ aldilà di quella del restauratore di mobili. In tale
professione egli deve essere considerato abile nella misura del 50% (tutta la
giornata con alleggerimenti) e questo a nostro modo di vedere a titolo
definitivo.
Questo Assicurato ha compromesso con il proprio atteggiamento
chance non indifferenti di recupero funzionale e ne deve purtroppo sopportare
le conseguenze.
Tenuto conto della professione particolare esercitata, riteniamo
sia indispensabile sottoporlo ad una valutazione medica da parte Vostra (vedi
punto 1.5) per vedere in che misura egli possa ancora lavorare e quali
alternative esistano in questo campo molto speciale.
(Doc. AI _)
In data 8
luglio 2002, l'assicurato è stato sottoposto ad esame medico da parte del dr.
__________ del Servizio Medico Regionale dell'AI. Il relativo rapporto datato 9
luglio 2002 ha il seguente tenore:
"
(…)
- Valutazione esami paraclinici
L'assicurato porta con sé una
radiografia del 26.06.2000, dove si può constatare una lussazione della spalla
destra e la conseguente riposizione in posizione anatomica.
- Diagnosi con influsso sulla CL
• Ernia
discale medio-laterale C4/C5 a destra, con cervico-brachialgia a destra e
limitazione dolorosa funzionale della spalla e del braccio destro.
- Diagnosi senza influsso sulla CL
• Stato da lussazione spalla destra giugno
2000
• Ipercolesterolemia sotto terapia con
statine
- Discussione
Assicurato 47enne, restauratore di
mobili, indipendente dal 1982, che dal febbraio 1998 ha un'ernia discale medio
laterale destra C4/C5 con compressione della radice C5. L'assicurato è limitato
nell'uso del braccio destro, perché presenta una diminuzione della forza,
l'insorgere di dolori e di crampi se esegue con il braccio destro, lavori che
richiedono forza, oppure lavori ripetitivi. Riesce con difficoltà ad
alzare/spostare pesi oltre i 25kg. Ciò comporta una diminuzione del rendimento
nell'uso degli attrezzi del suo mestiere (pialla, raspa, carta vetrata) perché
deve interrompere l'attività dopo 5-10-20min.
a dipendenza dei giorni per interporre delle pause di 5-10min. Deve ricorrere
inoltre all'aiuto di altre persone per spostare mobili o oggetti che pesano
oltre i 25kg e non può eseguire nemmeno con l'aiuto di altri, il trasporto di
mobili pesanti. L'attività attuale è esigibile dall'assicurato ad orario
completo, ma il rendimento è da fissare in media al 50% e a dipendenza dei
giorni può essere superiore o inferiore. Lavorando come indipendente, può
organizzare il lavoro in base ai dolori.
La
situazione è da ritenersi stabile negli ultimi tre anni, a parte i due mesi di
inabilità lavorativa completa dopo la lussazione alla spalla destra nel giugno
del 2000. L'assicurato non ha notato un peggioramento né una diminuzione della
capacità lavorativa.
In
attività lavorativa, in cui non deve eseguire movimenti ripetitivi forzati come
nella sua attività attuale, la capacità lavorativa può essere ritenuta
superiore. In quest'attività l'assicurato non dovrebbe alzare o spostare
ripetutamente pesi oltre i 10kg, eseguire ripetutamente flessioni o rotazioni
del collo, lavorare ripetutamente con le braccia sopra l'altezza delle spalle e
usare con il braccio destro macchine vibranti. In un'attività del genere
l'assicurato avrebbe una capacità lavorativa del 90%, il 10% di inabilita
lavorativa è dato dalla presenza anche in queste condizioni di dolori al
braccio destro ed al collo. L'assicurato non è limitato negli spostamenti a
piedi, né dal salire o scendere le scale.
- Conclusioni
L'assicurato
ha una capacità lavorativa del 50%, inteso come rendimento diminuito a tempo
pieno, nella sua attività attuale, per i motivi sopra indicati. Questo a
partire dal febbraio 1998. Lavorando come indipendente, egli ha la possibilità
di gestire al meglio questa sua capacità lavorativa ridotta, aumentando o
diminuendo il lavoro a dipendenza dei dolori.
La
situazione è stazionaria, non è da prevedere un peggioramento, dovuto
all'attività lavorativa svolta. In attività, con i limiti sopra descritti, in
cui la sollecitazione del braccio destro e del collo è minore, la capacità
lavorativa è aumentata rispetto a quella nell'attuale professione e può essere
calcolata al 90% se le sollecitazioni al braccio destro ed alla regione
cervicale sono molto ridotte. In base a queste indicazioni, bisogna valutare se
sia più indicato a continuare nell'attività attuale o chiedere all'assicurato
di svolgere un'attività confacente ai suoi limiti.
Dal
punto di vista medico, non è possibile migliorare la capacità lavorativa con
altre misure terapeutiche. L'assicurato continua le sue terapie come finora,
peraltro abbastanza sporadiche salvo in caso di importante esacerbazione."
(Doc.
AI _)
2.9. Va ricordato
che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;
cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a) cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.10. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti sia il dottor __________ che il dr. __________.
Infatti,
essi hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a
conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta capacità di lavoro
dell'assicurato, rispettivamente alla normale abilità lavorativa in attività
leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte in particolare dal
Dr. __________ (evitare di sollevare e portare pesi superiori ai 10 chili,
eseguire ripetute flessioni o rotazioni del collo, lavorare ripetutamente con
le braccia sopra l'altezza delle spalle ed usare con il braccio destro macchine
vibranti). Quale restauratore indipendente i medici hanno ipotizzato una
capacità lavorativa teorica nell'ordine del 50% (attività esigibile ad orario
completo ma con rendimento limitato al 50%). Tuttavia in un'attività dove non
deve eseguire movimenti ripetitivi forzati la sua capacità lavorativa può
raggiungere il 90%.
La
sintomatologia limita quindi la funzionalità lavorativa globale nell'ordine del
10%.
Agli atti
non sono per il resto ravvisabili elementi o concreti indizi che permettano di
giungere a diversa conclusione (cfr. anche rapporti dr. __________ sub doc. AI
_)
2.11. Ritenuta
dunque una capacità lavorativa in attività leggere nell'ordine del 90%, il
consulente in integrazione professionale ha proceduto ad una valutazione
economica.
Va qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di
stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora
possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per
l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità
ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi
fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti
di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli
assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15
–18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare
la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
caso in esame il consulente IP ha concluso che l'assicurato potrebbe utilizzare
la sua esperienza lavorativa affermandosi quale:
"
(…)
venditore di mobili antichi presso un antiquario o formatore di
corsi per adulti o curatore di mostre in modo di completare/diversificare
l'entrata economica;
oppure svolgere attività non qualificate o semi nel settore dei
vetro, delle arti grafiche, della carta, dei gioielli quale addetto alla
produzione alla lavorazione alla progettazione allo sviluppo di prototipi.
II forte senso estetico, l'arte, il creare, il fare che l'A
dimostra di possedere, è a mio avviso, la dimostrazione che l'A è in grado
d'incidere il Mercato del Lavoro. Penso in particolare a quei settori che si
occupano "indirettamente" dell'arte come per esempio: il turismo, la
formazione, la cultura, la produzione industriale "artistica".
La forma lucrativa "mista" (attività artigianale e
un'altra complementare), è il compromesso che spesso le Personalità
"creative" accettano di sostenere.
A mio avviso, vi è un'attività che l'A è in grado di svolgere
senza alcuna limitazione: il venditore. In questa professione l'A potrebbe
abbinare la funzionalità completa all'esperienza, per esempio occupandosi delle
seguenti fasce merceologiche:
a. artistica: mobile antico o moderno (da design),
l'orologio, il
quadro, il libro, il sopra mobile
artistico o moderno (da design);
b. produzione: attrezzi o macchine per la
lavorazione del legno;
c. tempo libero: fai da te, cartoleria.
Dal punto di vista economico l'A potrebbe conseguire un reddito
presumibile annuale in attività non qualificata o semi di Fr 51'709 (Fonte:
ESS2001 !, Cat. 4, semplice e ripetitivo, privato, mediana, + rincaro 4/2002 Vie
economique). Le riduzioni:
a. 10% indicazioni mediche teoriche;
b. 10% per lavoro leggero. Ne consegue che l'A può guadagnare
un reddito presumibile di fr. 41'884.
Quale venditore, nello specifico settore/merce (vedi descrizione
nel rapporto), l'A potrebbe conseguire un reddito presumibile annuo di almeno
fr 39'000 (+ % cifra d'affari definita con il DL). In questa fascia d'attività
lucrativa non propongo alcuna riduzione." (Doc. AI _)
Il
consulente IP ha comunque stabilito che l'assicurato potrebbe svolgere senza
limitazione l'attività di venditore. (cfr. doc. AI _)
contesta in sostanza la valutazione del consulente IP soprattutto per quanto
concerne i proprio reinserimento nel mondo del lavoro quale venditore.
Tale
critica non può essere condivisa. Se da una parte si può ben comprendere il
disappunto del ricorrente, che da un'attività indipendente dovrebbe
teoricamente passare ad una dipendente quale venditore (quindi da un punto di
vista squisitamente professionale risulta essere meno gratificante di quello di
un restauratore, il quale oltre ad una certa manualità impiega creatività
artistica), d'altra parte, come indicato dall'amministra-zione e in parte
riconosciuto dall'assicurato, in
relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑
conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle
assicurazioni sociali ‑ , all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire
il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
A
mente di questa Corte, dall’esame degli atti è ipotizzabile che l’assicurato
possa svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata.
Come indicato dal consulente IP, le attività che l'assicurato potrebbe svolgere
sono numerose; oltre a quelle di venditore, il consulente ha elencato altre
possibili attività che possono sfruttare anche il talento artistico
dell'assicurato (curatore di mostre, insegnamento, ecc.; cfr. doc. AI _).
Va ancora qui ricordato come il compito dell’orientatore
professionale sia quello di stabilire, in base alle informazioni del medico
riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora
concretamente ammissibili per l’invalido (cfr. consid. 2.11).
In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al
guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito
ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute dal consulente
siccome proponibili.
2.12. Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art.
28 LAI (cfr. consid. 2.5), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute, quale restauratore
di mobili indipendente (reddito da valido) con quello risultante dalle attività
leggere (reddito da invalido).
Al proposito va rilevato che, secondo una recente sentenza del TFA pubblicata
in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.12.1. Per
quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati
riportati dall’Ufficio AI in sede di valutazione economica relativa al 2001
(cfr. doc. AI _), appare corretto far riferimento ad un importo di fr.
40'000.-- corrispondente alla metà (l'utile aziendale viene infatti suddiviso
in ragione del 50% tra i due soci (semplici) della ditta Antico Restauro) della
media dei redditi aziendali conseguiti negli ultimi tre anni prima
dell'insorgenza del danno alla salute (febbraio 1998, cfr. doc. AI _), ossia
nel 1995, 1996 e 1997 (cfr. bilanci e dichiarazioni fiscali allegate, doc. AI
_).
Tenuto conto di
un'ipotetica progressione dell'utile nel corso del 1998 e 1999, tale cifra può
essere fissata, per il 1999 in fr. 48'000.--.
2.12.2. Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata
in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête
suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998
conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone
Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono
arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e,
soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato
su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato
(rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per
gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑
) per le donne.
Va al
proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di
questo Tribunale nell’applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali
suddivise per ragioni geografiche (TA 14), ritenendo che non esiste un
principio in cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali
(Tabella TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica
regionale (cfr. TFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01).
Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha
proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno
2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino,
riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La
vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a
fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr.
2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore
privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12)
per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr.
Tabella TA 13 privato e pubblico).
Come detto al consid. 2.12, determinante per il
raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto
alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato
partirebbe dal febbraio 1999 (inabilità lavorativa al 50% dal febbraio 1998,
cfr. doc. AI _), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a
quell'anno.
Per calcolare il reddito da invalido, sulla base
dei dati statistici del 1998, si deve partire da un salario di fr. 45'390.--
riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i
rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag.
348). Adeguato al 1999 il salario ammonta a fr. 45'464.-- (45'390 : 1832 x
1835; cfr. “La vie économique” 9/2003”, Tabella B10.3).
Tenuto conto inoltre di un’esigibilità del 90%,
nonché di un'ulteriore riduzione del 10% - ammessa in
sede di valutazione economica (cfr. doc. AI _) - si giunge ad un reddito da invalido di fr. 36'826.--.
Ora,
anche volendo considerare - per pura ipotesi di lavoro - un reddito da valido,
nel 1999, situato tra i 50'000.-- e 60'000.-- fr. (cfr. consid. 2.12.1) dal
raffronto di quest'ultimo con il reddito da invalido di fr. 36'826.-- non
emerge un tasso d'invalidità conferente il diritto ad una rendita.
Per il resto dagli atti all'inserto non emergono
elementi o concreti indizi che permettono di ipotizzare una rilevante modifica
dei redditi di riferimento dopo il 1999 e sino all'emanazione del querelato
provvedimento (cfr. consid. 2.12).
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il
ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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