AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.152
Data decisione, Autorità:
19.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.152
BS/tf
Lugano
19 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2002
di
rappr. da: ___________
contro
la decisione del 25 ottobre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1959, operaio, è portatore di affezioni reumatiche (doc. AI _) e
psichiche (doc. AI _).
Il 21/22 ottobre 2000 egli ha chiesto di essere posto al beneficio di
prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia
multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), con
progetto di decisione 30 aprile 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI)
ha accolto la domanda dell’assicurato nel senso di accordargli una mezza
rendita dal 1° novembre 1999.
Quale motivazione l’amministrazione ha rilevato quanto segue:
"
Dalla documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia medica eseguita presso
il Servizio Accertamento Medico AI di Bellinzona, risulta che nell'ultima
attività lavorativa da lei svolta come pure in qualsiasi attività medio-leggera
presenta un'inabilità lavorativa parziale dal novembre 1998.
Trascorso l'anno d'attesa (dettato dall'art. 29
cpv. 1 lett. b LAI) a decorrere dal 1.11.1999 viene conseguentemente erogata
una mezza rendita d'invalidità, con grado AI del 50%." (doc. AI _)
Il 22 maggio 2002 l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha
presentato delle osservazioni, contestando in particolare la valutazione
psichiatrica eseguita dal dr. __________ per conto del SAM (doc. AI _).
Mediante decisione del 25 ottobre 2002 l’amministrazione ha confermato
l’erogazione della mezza rendita, unitamente alle rendite per la moglie e per i
due figli.
In merito alle censure esposte dall’interessato, l’UAI ha precisato:
"
Preso atto delle osservazioni presentate al
progetto di decisione del 30.04.2002, abbiamo richiesto conferma al Servizio
Accertamento Medico AI circa l'influsso della patologia psichiatrica sulla
capacità lavorativa.
I periti indicano che, come specificato nel
rapporto a pagina 10 punto 7, l'attività è esigibile nella misura del 50%
intesa come intera giornata lavorativa ma con rendimento ridotto.
Non possiamo pertanto discostarci da quanto
esposto nel progetto di decisione." (doc. AI _)
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorto al TCA,
sempre rappresentato dall’avv. __________, postulando in via principale,
l’erogazione di una rendita intera e, in subordine, il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
Ribadendo le contestazioni in merito alla perizia del dr. __________, il
ricorrente ha puntualizzato quanto segue:
"
Invero il referto medico del dott. __________
pare d'acchito molto superficiale. Le indagini di natura psichiatrica si sono
limitate ad una sola consultazione che, stante il sostanziale mutismo con cui è
solito presentarsi l'assicurato (ben noto allo scrivente ed a cui accenna pure
il medico) e la difficoltà nell'espressione verbale in lingua italiana, ci si
chiede in che cosa essa sia consistita. Nei fatti non vi è motivo per non
ritenere che questa si sia limitata ad un'osservazione dell'assicurato,
rispettivamente degli atti medici di questo. Ciò è peraltro quanto appare.
Inoltre non è data ragione del motivo per il
quale dall'assicurato sia esigibile un'attività lavorativa in ragione del 50%,
quantunque poco pesante ed impegnativa da un profilo mnemonico, attenzionale,
responsabilità, ecc. Nella propria perizia non ci si attarda nel richiedere
quale sia la reazione dell'assicurato dinanzi alla regolarità richiesta al lavoratore,
la necessità di impegnarsi in modo comunque autonomo. Siamo vieppiù convinti
che l'osservazione che ha condotto alla perizia in questione non fosse
sufficiente a dare siffatte risposte, che contrasta con le conclusioni cui è
giunto il curante.
In effetti dott. __________, che lo ha in cura da
alcuni anni, conferma l'assoluta impossibilità nello svolgere un'attività
lavorativa. Se il perito la pensava diversamente specifichi le motivazioni e
specifichi pure perché non ha ravvisato, quale diagnosi, il sussistere di una
depressione recidivante, sempre fatta propria dal curante. Se la sindrome non
fosse che una modalità con cui questa si manifesta, ci scusiamo nell'intrusione
nella sfera di competenza del medico. Sarebbe comunque opportuno che le diagnosi
mediche siano quantomeno intelligibile al profano.
Ne discende in termini evidenti che la perizia in
questione non rispetta i canoni di chiarezza, motivazione ed approfondimento
richiesta dalla nostra giurisprudenza.
Si chiede pertanto in via principale in
conferimento di una rendita intera, che dovrebbe passare gioco forza attraverso
l'allestimento di un ulteriore referto, in subordine al rimando dell'incarto
all'AI per al completazione ai sensi dei considerandi." (doc. _)
Contestualmente
egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Mediante
risposta di causa 9 dicembre 2002 l’UAI ha proposto di respingere il ricorso,
osservando:
"
7.
In concreto nell'ambito della perizia 2 aprile
2002 l'anamnesi di __________ è stata acquisita e integrata nella valutazione
dallo specialista psichiatra, discussa con il perito SAM e nel plenum dei vari
periti, quindi pienamente valutata e integrata nella perizia finale. La
modalità d'analisi medica dell'assicurato ha configurato una precisa scelta di
sindrome depressiva recidivante in quanto __________ per i periti non ha
evidenziato i criteri necessari per tale diagnosi.
Di fatto la perizia 2 aprile 2002 costituisce
un'ulteriore e plurima valutazione medica, per giurisprudenza di maggiore
oggettività rispetto al medico curante e comprensiva delle varie componenti
dello stato di salute dell'assicurato. Essa è stata allestita da un istituto
autonomo e specializzato in tale attività, in applicazione delle modalità
medico scientifiche riconosciute. La perizia è stata svolta in modo completo,
approfondito, a conoscenza degli antecedenti dell'assicurato. Essa è inoltre
chiara nell'apprezzamento della situazione medica." (doc. _)
1.5. Dopo aver
raccolto la documentazione giustificativa relativa alla richiesta di assistenza
giudiziaria (V, IX), con decreto 24 giugno 2002 questo Tribunale ha accolto
l’istanza (X).
1.6. Pendente
causa, il TCA ha chiesto al dr. __________ un complemento peritale (XI), a cui
lo specialista ha dato seguito il 5 agosto 2003 (XII).
Le parti hanno poi inoltrato le rispettive prese di posizioni in merito al
succitato accertamento (XIV e XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 25
ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono
al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nel caso
concreto, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.
Dal referto 2 aprile 2002 (doc. AI _) risulta che i periti hanno fatto capo a
due consultazioni esterne: di natura reumatologica e psichiatrica.
Dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, le constatazione obbiettive e
discusso le risultanze delle due valutazioni specialistiche, il SAM ha posto la
seguente diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa:
" Sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD F45.4) in
-
st. dopo trauma cervicodorsale nell’agosto 1991;
-
evidenti turbe statiche, soprattutto a livello
lombare
(rotoscoliosi ds.-convessa).”
2.6.1. Dal punto di
vista reumatico l’assicurato è stato visitato dal dr. __________.
Posta la diagnosi riportata sopra, dal lato strettamente reumatologico lo
specialista ha ritenuto che:
"
L’assicurato potrebbe svolgere la sua precedente
attività lavorativa, evitando però di eseguire lavori particolarmente pesanti
per la colonna vertebrale. Dovrebbe evitare di sollevare ripetutamente pesi
superiori ai 20kg, nonché eseguire movimenti ripetuti di flessione/estensione
del tronco. Sussiste perciò un’incapacità lavorativa per un tale lavoro non
qualificato di circa il 50% (lavoro durante l’intero arco della giornata ma con
mansioni limitate).” (Doc. AI _).
A detta del perito, in attività medie-leggere l’assicurato è tuttavia da
considerare pienamente abile, e ciò pure in lavori semplici e non qualificati.
Il dr. __________ non ha individuato delle possibilità per migliorare la
capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI _).
2.6.2. In merito
alla patologia psichiatrica, il dr. __________ ha individuato una sindrome
somatoforme da dolore persistente, valutando un’incapacità al lavoro del 50%,
evidenziando che:
"
Anamnesticamente l'assicurato presenta da circa
2 anni una depressione reattiva recidivante ed il paziente ha sviluppato una
sindrome somatoforme da dolore persistente sottoforma di un dolore intenso e
penoso che non può essere spiegato da un processo fisiologico nè da una
patologia somatica chiara.
In effetti il reumatologo, Dr. __________
riferisce nel suo recente rapporto che la presenza del tumore benigno al
processo trasverso della vertebra D1 a sinistra incide solo in piccola parte i
sintomi dolorosi presentati dall'assicurato e che addirittura non vi è nemmeno
un'indicazione chirurgica.
Per quel che concerne la sua patologia
psichiatrica, il Dr. __________ ha già sottolineato la presenza di un disturbo
depressivo cronico recidivante con un decorso caratterizzato da una
stazionarietà del quadro depressivo.
Dall'altra parte egli già da diversi anni non
svolge alcuna attività professionale e passa le sue giornate lamentandosi dei
suoi dolori alla schiena e vari altri sintomi sottoforma di somatizzazioni
sparse per tutto il corpo.
Per quel che concerne la sua patologia puramente
psichiatrica attuale si tratta di una sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD.10 F45.4) con una prognosi a medio-lungo termine poco
favorevole, con un'inabilità lavorativa attuale nella misura del 50%.
Vista la sua età relativamente giovane è
auspicabile puntare su la psicoterapia di sostegno e la psicofarmaco-terapia
già in atto presso il Dr.____________ , insistendo sulla sua ripresa lavorativa
graduale nella misura del 50% in un'attività semplice e non pesante
fisicamente." (doc. AI _)
2.6.3. Sulla base di
tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi anche i due succitati referti
specialistici, il SAM ha concluso per una capacità medico-teorica globale
dell’assicurato, quale operaio non qualificato, del 50%, non migliorabile
mediante l’adozione di provvedimenti d’integrazione (doc. AI _ pag. 10).
In particolare i periti hanno evidenziato che:
"
Le menomazioni dovute ai disturbi sul piano
psicologico, mentale, nonché fisico, sono state discusse sopra. Le conseguenze
di queste menomazioni sull'abilità lavorativa sono una ridotta capacità di
sostenere lavori fisicamente pesanti, di concentrazione su attività ripetitive
(l'A. necessita di maggior tempo per l'attuazione di queste attività), la
ridotta velocità di esecuzione delle attività richieste, anche se semplici
(inibizione psicomotoria), di autonomia ed autogestione durante il lavoro.
Riteniamo pertanto che l'attività da ultimo
svolta dall'A. sia ancora proponibile, ma con un grado di capacità lavorativa
sul piano medico teorico ridotta nella misura del 50%. Di nuovo, dal 27.07 al
2.09.2000 (degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________) vi è stata
una totale incapacità lavorativa. Possiamo quindi confermare che lo sviluppo
della capacità lavorativa non abbia presentato grossi cambiamenti, rimanendo
negli ultimi anni sempre nella misura del 50%." (doc. AI _ pag. 11)
2.7. Va
ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Nell'evenienza
concreta, il ricorrente contesta la valutazione psichiatrica, rilevando fra l’altro
come il suo psichiatra curante (dr. __________) abbia riscontrato, a dispetto
del dr. __________, anche una sindrome depressiva acuta, ritenendolo inabile
all’80% in qualsiasi attività lucrativa.
A titolo di complemento peritale, questo Tribunale ha rivolto al dr. __________
delle domande (XI), a cui lo specialista ha risposto il 5 agosto 2003 (XII)
come segue:
"
1)
Per quale motivo lei ha diagnosticato unicamente una sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD:10 F45.4) nonostante che nelle conclusioni vi sia
indicato che “l’assicurato presenta da 2 anni una depressione reattiva
recidivante”?
Quest’ultima affezione è da considerare “inglobata” nella sindrome somatoforme
da dolore persistente?
Al momento della mia valutazione, che fra
l'altro ripeto che è stato difficile ottenere informazioni dal paziente a causa
delle sue scarse conoscenze della lingua italiana ed è stato necessario
l'intervento del figliastro, ma per fortuna aveva a disposizione una completa
anamnesi famigliare e patologica redatta dal Dr. __________ e le informazioni
dal punto di vista reumatologiche del Dr. __________, FMH reumatologia di
__________.
Dunque al momento della mia valutazione non ho
avuto criteri sufficienti per poter confermare una depressione acuta ma ho
confermato la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente che fra
l'altro anche lo psichiatra curante aveva accennato.
La depressione reattiva recidivante veniva
considerata inglobata nell'insieme dei disturbi che potevano essere conclusi
sottoforma di sindrome somatoforme da dolore persistente.
Se le due patologie sono da considerare separatamente, quale è la sua
valutazione circa l’abilità lavorativa, ritenuto che l’assicurato, prima del
danno alla salute, svolgeva l’attività di operaio non qualificato presso la
__________ con un mansionario di tipo pesante (doveva infatti trasportare
sacchi di cacao pesanti fino a 70 Kg)?
Per quel che concerne la sua abilità lavorativa puramente dal punto di vista
psichiatrico al momento della valutazione per i disturbi presentati
dall'assicurato era nella misura del 50% e nella documentazione a mia
disposizione i colleghi reumatologhi proponevano di evitare di sollevare
ripetutamente pesi superiori ai 20 kg; ragion per la quale accennavo nel mio
rapporto ma a questo proposito non è mia competenza esprimermi sulla quantità
di peso che egli poteva alzare.
Quale è la ragione per cui lei ha ritenuto l’assicurato inabile al 50%,
disconstandosi quindi da quanto sostenuto dal dr. __________ (80% d’inabilità
lavorativa), medico curante dell’assicurato?
Il Collega __________
aveva certificato un'inabilità lavorativa nella misura dell'80% sicuramente nei
periodi che egli presentava importanti sintomi o aggravazioni che giustificano
un'inabilità lavorativa completa ma, ritengo che al momento della valutazione
non ho constatato dei gravi sintomi depressivi tali da poter giustificare
un'inabilità lavorativa completa e nemmeno una rendita d'invalidità completa.
Come già accennato dal
Dr. __________, egli presentava una depressione reattiva recidivante che
significa che ci sono anche dei periodi di benessere ed una certa stabilità
psichica accompagnata da periodi in cui egli presenta delle riesacerbazioni dei
suoi sintomi depressivi che al momento della mia valutazione, come già
accennato, non ho constatato.
Inoltre l'assicurato
era al beneficio di un'importante psicofarmacoterapia ed avendo solamente 43
anni speravo che potesse migliorare e, con l'aiuto dei suoi curanti recuperare
almeno il 50% della sua abilità lavorativa, come aveva già proposto anche il
Dr. __________ con una eventuale riformazione professionale presso il Centro di
__________."
Orbene,
da quanto riportato sopra risulta che il perito ha effettivamente avuto delle
difficoltà nell’ottenere dal ricorrente, per via delle sue scarse conoscenze
linguistiche, le necessarie informazioni, difficoltà che sono state comunque
superate grazie alla collaborazione del figliastro. Inoltre, il dr. __________
ha avuto a disposizione la completa anamnesi soggettiva e patologica redatta
dal SAM e dal dr. __________ e quindi ha potuto procedere alla sua valutazione
specialistica.
Per quel che concerne la diagnosi, il perito ha altresì spiegato di non aver
avuto sufficienti criteri per riscontrare una depressione acuta,
confermando tuttavia una sindrome da dolore somatoforme in cui è stata
“inglobata” la depressione reattiva recidivante (“Dunque al momento della
mia valutazione non ho avuto criteri sufficienti per poter confermare una
depressione acuta ma ho confermato la diagnosi di sindrome somatoforme da
dolore persistente che fra l'altro anche lo psichiatra curante aveva accennato.
La depressione reattiva recidivante veniva considerata inglobata
nell'insieme dei disturbi che potevano essere conclusi sotto forma di sindrome
somatoforme da dolore persistente”, sottolineatura del redattore, cfr.
scritto 5 agosto 2003 riportato poc’anzi).
Vero che nel referto 26 marzo 2003 lo specialista ha parlato di una ripresa
lavorativa del 50% in un’attività semplice e non pesante fisicamente, questo
perché, come evidenziato nello scritto 5 agosto 2003, “nella mia
documentazione a mia disposizione i colleghi reumatologici proponevano di
evitare di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20 kg, ragion per la quale
accennavo nel mio rapporto” (XII).
Tale aggiunta non inficia tuttavia la validità della perizia, poiché il dr.
_________ ha inequivocabilmente fatto riferimento ad una capacità lavorativa
del 50% dal punto di vista psichiatrico, non avendo in particolare costatato
dei gravi sintomi depressivi tali da giustificare un’inabilità lavorativa
completa e una rendita intera (cfr. anche lo status psichico riportato nella
perizia a pag. 3).
Del resto, egli ha spiegato che (la sottolineatura è del redattore):
"
come già accennato dal dr. __________ egli (il
ricorrente) presentava una depressione reattiva recidivante che significa
che ci sono anche dei periodi di benessere ed una certa stabilità psichica
accompagnata da periodi in cui egli presenta delle riesarcerbazioni dei suoi
sintomi depressivi che al momento della mia valutazione, come già accennato,
non ho costatato” (XII).
Pertanto, il referto del dr. __________ non può essere considerato superficiale
e non motivato.
Va inoltre rilevato come i due referti specialistici (reumatologico e psichiatrico)
siano stati in seguito oggetto di una ponderata valutazione globale da parte
dei periti SAM, i quali hanno concluso per un’inabilità lavorativa del 50% dal
mese di novembre 1998 (cfr. 2.6.3).
Al riguardo va segnalato che in una sentenza del 4 settembre 2001, pubblicata
in RDAT I 2002 pag. 485 seg., il TFA ha stabilito che per determinare il grado
d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati.
L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi
di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una
problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in
discussione.
In conclusione, ritenendo la perizia multidisciplinare completa, dettagliata e
approfondita, secondo il TCA, alla stessa deve essere attribuita forza probante
piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid.
2.7).
Pertanto, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b;
SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211) che le affezioni di cui __________ è portatore, per le quali è da
ritenere che non sussistano realistiche possibilità di miglioramento, provocano
nell’attività di operaio un'incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno,
del 50%.
Ne consegue che rettamente l’UAI ha riconosciuto all’assicurato, dopo la
decorrenza dell’anno di carenza prescritto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, una
mezza rendita dal 1° novembre 1999.
2.9. L'assicurato
ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria.
Al
proposito si osserva che l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF
122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dal punto di vista medico, per
cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.
Sulla scorta del considerando precedente, la decisione va confermata e il
ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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