AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.137
Data decisione, Autorità:
08.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.137
cr/sc
Lugano
8 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 16 settembre 2002
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1962, ha lavorato in qualità di muratore presso la ditta __________
dal maggio 1992 al gennaio 2000.
In data 12 ottobre 2000 egli ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. AI _).
1.2. Esperiti gli accertamenti di
natura medica ed economica, tra cui una valutazione da parte della consulente
in integrazione professionale e una perizia reumatologica, con progetto di
decisione 10 luglio 2002, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto
la domanda dell’assicurato in quanto:
"
(…)
Dalla documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr.
__________, si evince che l'assicurato non è più in grado di svolgere la
professione di muratore tuttavia, sono esigibili in misura completa attività
generiche leggere non richiedenti qualifiche professionali specifiche e che
rispecchiano le indicazioni mediche.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per
fissare il grado d'invalidità che, essendo inferiore al 40%, non dà diritto a
rendita.
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 55'785.00
con attività 35'154.00
perdita di guadagno / grado d'invalidità 20'631.00
= 37.00%
======
Non vi sono i presupposti per l'applicazione di
provvedimenti professionali.
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è
respinta." (Doc. AI _)
Non avendo ricevuto
dall’assicurato osservazioni in merito al progetto di decisione, con
provvedimento formale 16 settembre 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della
domanda di rendita (cfr. doc. _).
1.3. Contro la decisione
amministrativa è tempestivamente insorto __________, rappresentato dall’avv.
__________, postulandone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento di una
mezza rendita d'invalidità, nonché, in via eventuale, l’esecuzione di una
perizia.
Sostanzialmente egli ha
contestato la valutazione economica, rilevando quanto segue:
"
(…)
- __________,
nato nel 1962, cittadino __________, risiede in Svizzera dal 1985.
Dal 1985 al 1992 ha lavorato, sempre
quale muratore, presso la ditta __________, poi, dal maggio 1992 al gennaio
2000 (in maniera effettiva, perdurando il rapporto di lavoro formale pure in
epoca successiva) presso la ditta __________.
II ricorrente ha svolto quattro
anni di scuola elementare in __________.
Durante i primi quattro anni di
attività lavorativa alle dipendenze del primo datore di lavoro ha appreso
l'attività quale muratore a cagione delle sue spiccate doti e volontà.
Sulla base del questionario dell'AI
del datore di lavoro del
26 ottobre 2000, risulta che il
salario mensile lordo nel corso del 2000 era di fr. 4'445.00,
pari a fr. 57'785.00 annui, rispettivamente
di fr. 58'119.00, se riteniamo la paga
oraria di fr. 25.25 oltre alla 13a mensilità
(fr. 25,25 x 13/12 x 52,14 sett./anno x 40,75 ore/sett.).
- II ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa il
18.1.2000.
Da allora più non lavora ed é, come
vedremo di seguito, ritenuto univocamente incapace al lavoro nell'attività
edile sino ad ora svolta.
La diagnosi (cfr. rapporto medico all'AI
del dott. __________ del 4/7.12.2000), fa stato di una discopatia L4/5-L5/S1,
con lesione dell'anulo fibroso a livello L4/5, con
ernia laterale a sinistra ed una protrusione mediale L5/S1.
Questa comporta una sindrome
lombovertebrale con dolori irradianti alla gamba sinistra in sede
posterolaterale sino al tallone. Altre menomazioni e dolori verranno esaminate
qui di seguito.
Nel formulario complementare dell'AI
relativo alle possibilità reintegrative e del diritto alla rendita (datato 4. /
7.12.2000), il medico accerta che l'attività sino ad allora svolta non era
proponibile; che il rendimento in un'altra professione sarebbe stato al massimo
in ragione dell'80%, che il rendimento in un'altra attività sarebbe stato in
misura superiore o uguale al 70% di quelle da attendersi e che l'occupazione
lavorativa non poteva in tutti i casi essere superiore alle 6 ore al giorno.
Dette conclusioni rispecchiano
peraltro quanto discusso nel proprio referto.
- Con scritto
dell'8.5.2001, l'UAI richiede al dott. med. __________, reumatologo, che abbia
a rispondere a talune domande, volte in particolare a determinare l'eventuale
rendita.
Previa conferma della diagnosi del
dott. __________, il perito, da un profilo valetudinario, accerta (nel proprio
referto del 25.5.2001, pp. 7 a 9) che:
il ricorrente deve
evitare di portare pesi oltre i 10 - 15 kg in maniera ripetuta;
deve comunque evitare di restare con la schiena piegata a
più di 90° per più di 15 minuti o di flettere frequentemente la schiena;
non deve rimanere in piedi per un
periodo prolungato, ma deve potersi sedere in media ogni ora per qualche
minuto;
dati
questi presupposti potrebbe a mente del perito lavorare sull'arco dell'intera
giornata.
Circa le affermazioni dell'assicurato
- che peraltro il perito, come tutti i medici, non ritengono in alcun modo
essere simulante, bensì persona fedefacente - il dott. _________ accerta le
seguenti affermazioni:
a letto può stare
cambiando posizione;
seduto può stare talvolta 3 - 4 ore di fila; altre volte
dopo 3/4 d'ora deve alzarsi;
in piedi può stare
talune volte 2 ore consecutive; altre deve sdraiarsi dopo 3/4 d'ora.
ha dolori nell'atto di
sollevare il proprio figlio del peso di 12 kg.
Per parte sua, nel referto del
23.5.2000 (oltre due anni orsono), il reumatologo __________ accerta, oltre
agli impedimenti ipotizzati dal dott. __________, che in generale:
non può lavorare in posizioni difficili per la schiena (in
particolare sotto l'altezza di un tavolo).
Gli altri certificati medici agli
atti non risultano essere sostanziali poiché datati o riassunti da quelli riportati.
- Sulla scorta
di quanto precede, la consulente dell'integrazione professionale, ritiene che
l'attività lavorativa dell'assicurato comporti una resa inferiore del 20% in
un'attività comunque leggera a motivo delle limitazioni ergonomiche. Ribadisce
altresì che un'ulteriore riduzione del 20% poteva essere applicata ai salari
esigibili fondati sui dati statistici.
Ritenendo un reddito da valido di fr. 55'785.00 ed uno da invalido di fr. 35'154.00,
il discapito sarebbe del 36,99%, ciò che non dà diritto ad alcuna rendita.
La decisione impugnata ha fatto proprie dette conclusioni.
- Una prima
censura riguarda i redditi, da valido ed invalido ritenuti, quindi a
prescindere dalle altre conclusioni di natura medica e funzionale di cui
diremo.
Nel 2000 il datore di lavoro ha
notificato un salario mensile di fr. 4'445.00, pari a fr. 57'785.00 annui (moltiplicando il reddito mensile per 13).
Se riteniamo il salario orario il reddito sarebbe più elevato.
Nell'edilizia nel 2001 l'aumento
salariale é stato di fr. 0.90 all'ora, pari a fr. 160.00 mensili, quindi a 59'865.00 annui per il 2001. Per il
2002 l'aumento é stato di fr. 0,45 all'ora, quindi di fr. 80.00 al mese. II salario sarebbe quindi stato di fr. 60'905.00.
Contrariamente a quanto riferito dal
consulente all'integrazione, codesto Tribunale ha ritenuto nel contesto
applicativo dell'Al nelle proprie sentenze a tutt'oggi i salari disposti nella
Tabella 139.2 (contenuti in "La vie économique" 2/2002)
segnatamente nella tabella TA 13, che prevede, per il settore privato, un
salario di
fr. 50'498.00 per
il 2001 per gli uomini. Nel 2002 l'aumento di cui fa stato l'indice federale
dei prezzi al consumo é stato dello 0,5%. Quindi nel 2002 il salario sarebbe di
fr. 50'750.00.
Ritenendo la riduzione del 20% a
cagione della minor resa e dell'ulteriore 20% per le qualità personali
dell'assicurato fatte proprie dal consulente all'integrazione professionale
dell'Al il salario sarebbe di fr. 32'480.00 {80% (80% [fr. 50'750.0])}. Questo sarebbe il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire quale invalido ai sensi della LAI.
La perdita di guadagno sarebbe dunque
del 46,67 % (32'480.00/50'498.00).
Già per tale motivo il ricorrente
avrebbe diritto ad un quarto di rendita.
- L'Ufficio AI
ritiene che la riduzione, non concessa nel caso di specie, dell'ulteriore 5%
del reddito conseguibile, sia possibile soltanto nella misura in cui
l'assicurato non possa più svolgere la propria attività, quantunque più
leggera, a tempo pieno.
A prescindere dalla circostanza che il
dott. __________, nel proprio referto del 7.12.2000, sopra esaminato, ritiene
che il tempo di lavoro del ricorrente non dovrebbe essere superiore al 75% (6
ore al giorno), ancora in una recente giurisprudenza il Tribunale federale ha
avuto modo di confermare che non vi sono criteri di per sé univoci e formali
che permettono la riduzione del salario conseguibile secondo i criteri
statistici, la riduzione deve avvenire sulla base di criteri generali, quali la
natura del danno alla salute, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità, il
tipo di permesso di dimora ed il grado di occupazione (DTF 126 V 75 ss).
Dati salienti circa la personalità
dell'assicurato sono, a non averne dubbio, la natura diffusa del danno alla
salute, la nazionalità straniera e conseguente integrazione minima, la
circostanza che nel corso degli anni ha sempre e soltanto svolto un'attività
lavorativa unica, la resa non a tempo pieno anche in un'attività leggera, la
scolarità, praticamente assente.
In simili circostanza non vi é motivo
di non ritenere una riduzione del 25%.
Di transenna, sia detto, che i dati
statistici ritenuti sono comunque irrealizzabili nella realtà ticinese, a
prescindere dalla situazione del mercato del lavoro.
Sulla scorta di detto correttivo, il
reddito da invalido sarebbe di fr. 30'450.00, la perdita
di guadagno del 50,001% (30'450.00 / 60'905.00).
Quindi per questi motivi si richiede
che venga riconosciuta una mezza rendita a favore della ricorrente.
- Nella
denegata ipotesi che codesto Tribunale non giunga a riconoscere il diritto ad
una mezza rendita sulla scorta di quanto più sopra riferito, si tratterà di
indagare l'ultimo aspetto che andremo qui di sotto ad esporre.
La documentazione medica versata agli
atti giunge pressoché tutta alle medesime conclusioni.
L'unico aspetto che presenta taluni
punti interrogativi é legato all'esigibilità che il ricorrente abbia o meno a
svolgere la propria attività sull'arco dell'intera giornata lavorativa, oppure
meno.
Su tale punto le conclusioni del dott.
__________ e del dott. __________ divergono. Quest'ultimo ritiene che
l'attività lavorativa non sia possibile che sull'arco di 6 ore al giorno, con
le limitazioni ergonomiche e nel portar pesi
note. Inoltre il dott. __________ non ha ritenuto, nella propria valutazione
funzionale, la circostanza che in talune occasioni i dolori insorgono sia in
posizione seduta che eretta dopo breve, con conseguente necessità di riposo.
Invero
soltanto un periodo di osservazione, e non una semplice visita di controllo,
avrebbe permesso di ravvisare le limitazioni cui soffre il ricorrente in
concreto sull'eventuale posto di lavoro.
Sia
detto che tale aspetto, stante la circostanza che il diritto o meno ad una
mezza rendita potrebbe giocarsi su pochissimi punti percentuali, od addirittura
su alcuni centesimi di punto, diventa estremamente rilevante.
In
buona sostanza si ritiene che alla luce degli accertamenti svolti, un'attività
sull'arco dell'intera giornata non sia ragionevolmente esigibile né
sufficientemente sondata. A fronte delle limitazioni ravvisate é facile
prevedere una resa in un'attività leggera non superiore ai 2/3 di quella
completa.
Tale
aspetto dovrà dunque necessariamente ulteriormente essere sondato, giacché la
documentazione agli atti non pare univoca su tale punto e comunque non
sufficientemente sondato il quesito medesimo.
In
via subordinata, si richiede pertanto che codesto Tribunale abbia a rinviare,
su tale punto, l'incarto all'UAI, chiedendogli che abbia ad effettuare
ulteriori accertamenti, oppure previa redazione di un referto peritale da parte
di codesto Tribunale.
Ritenuto
quanto sopra riferito, richiamato in particolare l'art. 28
LAI, si richiede venga riconosciuto al ricorrente il diritto ad una mezza
rendita da parte dell'Al. In subordine si richiede vengano esperiti gli
accertamenti sopra riportati." (Doc. _)
1.4. Mediante risposta di causa 4
novembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, osservando che:
"
(…)
In corso d'istruttoria l'interessato è stato sottoposto a perizia
reumatologica, effettuata dal dottor __________ (doc. n. _ inc. AI). Questi ha
giudicato che se l'attività lucrativa originaria può essere svolta in misura
ridotta, professioni adeguate restano per contro pienamente
esigibili, il rendimento risultando quindi essere del 100%, e non
dell'80%, come sostenuto nell'allegato di ricorso.
Dall'usuale paragone dei redditi è in seguito emerso che
l'assicurato presenta un grado di invalidità pari al 37%.
Ritenuta l'improponibilità di provvedimenti professionali, con
decisione 16 settembre 2002 la richiesta di prestazioni è stata respinta.
Prontamente insorto, l'assicurato postula l'assegnazione di una
mezza rendita di invalidità. In subordine chiede che l'amministrazione proceda
ad un complemento istruttorio.
Contestata risulta essere essenzialmente la valutazione economica.
Orbene, per quanto attiene al reddito presumibile senza
invalidità, l'ultimo datore di lavoro ha dichiarato che l'interessato avrebbe
potuto percepire nel 2000 uno stipendio pari a fr. 57'785.-
annui.
Aggiornando l'importo al 2001 secondo un indice del 2,4% (cf. La
vie économique, 4/2002, p. 77) otteniamo un salario di fr. 59'171.85.
Per quel che concerne il secondo termine di paragone la consulente
in integrazione professionale, considerato che l'assicurato può svolgere
attività semplici e ripetitive, ha stabilito un reddito da invalido pari a fr. 43'943.- (Tabelle ISS, categoria 4,
primo quartile, anno 2001) (cf. doc. n. _ inc. AI).
II Tribunale cantonale tuttavia determina sì il reddito da invalido
sulla base delle Tabelle ISS, categoria 4, ma basandosi
sempre ed esclusivamente sul secondo quartile anziché sul
primo.
In tal senso è quindi giustificato partire da tale base di
calcolo, ritenendo di conseguenza un salario pari a fr. 51'710.-
(anno 2001).
La consulente ha poi ridotto il salario base del 20%, considerando
che l'assicurato può svolgere solo attività leggere ed ergonomicamente
favorevoli. Ne risulta quindi un reddito di fr. 41'368.-.
In merito a quest'ultimo punto, è vero che la giurisprudenza
permette una riduzione nella misura massima del 25%. E' però compito esclusivo
del consulente in integrazione professionale giudicare se far uso o meno di
tale facoltà, e se del caso in quale misura. L'amministrazione rimette in
discussione l'operato del funzionario specializzato solo se appare palesemente
insostenibile.
Nella fattispecie non si ravvede alcuna ragione per la quale ci si
dovrebbe scostare dal giudizio espresso dalla consulente.
Dal paragone dei due termini scaturisce infine un grado di
invalidità pari al 30%. Il rifiuto di assegnazione di rendita è quindi
corretto.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso." (Doc. _)
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è il riconoscimento a __________ di una mezza rendita AI.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale
legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la
giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto
di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del
9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).
Ne
consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 16 settembre
2002, gli articoli di seguito citati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. A norma dell'art. 4 cpv. 1
LAI l'invalidità, nel senso della legge, è l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Le rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che,
secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera
se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
La misura dell'incapacità
di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che
l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro,
ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente
pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti l'art. 28 cpv. 2
LAI prevede che:
" l'invalidità è
determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR
1996 IV Nr. _ e giurisprudenza citata).
Ne consegue che
l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno
effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità di
guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore
di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della
circostanza opposta.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nel caso in
esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al Dr.
Med. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia, al fine di
accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali
ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Nel
rapporto 25 maggio 2001 lo specialista in reumatologia, dopo aver compiutamente
proceduto ad una dettagliata anamnesi ed alla visita del ricorrente, ha posto
la seguente diagnosi: sindrome lombo-vertebrale cronica con anamnesticamente
possibile irritazione radicolare L5/S1 bilaterale predominante a sinistra in
presenza di ernia discale L4/L5 sinistra; ernia discale S1 mediana e
spondilartrosi L4/S1 bilaterale; sindrome cervicale subacuta in presenza di
discopatia C6/C7, tendomiosi multiple dei muscoli trapezi in particolare a
destra e ipertensione arteriosa (cfr. doc. AI _ pag. 7).
Dopo aver
proceduto ad una dettagliata discussione medica, in merito alla capacità
lavorativa dell’assicurato il Dr. __________ è giunto alle seguenti
conclusioni:
"
(…)
Il paziente lamenta quindi importanti dolori al rachide lombare,
in presenza di una doppia discopatia lombo-sacrale sia alla TAC che alla RMN,
con delle ernie discali in vero di moderata entità. La funzionalità del rachide
così come l'esame clinico sono invece relativamente blandi.
Sulla base di queste constatazioni, e pur ammettendo una ridotta
capacità lavorativa in presenza di una doppia discopatia (senza tuttavia
evoluzione radiologica evidente nelle ultime radiografie) si può ammettere che
il paziente possa, con le limitazioni enunciate in seguito (essenzialmente
evitare di portare carichi pesanti superiori ai 15 kg in maniera ripetuta)
effettuare in maniera parziale anche il suo lavoro attuale, questo naturalmente
unicamente dal punto di vista medico-teorico. In effetti la limitazione di
sollevare frequentemente carichi medio-pesanti (15 kg), può essere
pregiudizievole nel suo lavoro di muratore. Se queste limitazioni non dovessero
essere rispettate la sua incapacità lavorativa risulterebbe invece totale a
sapere in misura del 100%. In un'attività più leggera, in cui non debba spesso
piegare la schiena, non debba lavorare con la schiena continuamente piegata e
non debba portare carichi superiori ai 15 kg in maniera ripetuta la sua
capacità lavorativa risulta completa a sapere del 100%." (Doc. AI _, pag.
7)
L’UAI ha
poi disposto una valutazione economica affidata alla consulente in integrazione
professionale.
Con
rapporto 8 luglio 2002 la consulente, ritenuto che l’assicurato è da
considerare inabile al 100% nella sua attività di muratore, ma pienamente abile
in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte dal
perito, ha rimarcato quanto segue:
"
(…)
Attitudine alla reintegrazione
Ho incontrato l'assicurato per spiegare nel dettaglio le modalità
di applicazione dei provvedimenti professionali dell'Assicurazione invalidità
quando e a che condizioni possono essere applicati tali provvedimenti; ho
chiesto delle sue prospettive occupazionali. Il signor __________ è parecchio
centrato sulle problematiche personali, sulle difficoltà economiche; il vissuto
soggettivo della sua malattia ha fatto sperare e credere nell'attribuzione di
una rendita d'invalidità, così da permettergli un miglioramento della
situazione finanziaria; è deciso a rientrare in Patria definitivamente.
Dal colloquio con il signor __________ non sono emersi particolari
interessi per una riqualifica professionale di base, d'altronde non ve ne sono
nemmeno le premesse sia a causa della scarsa scolarità di base che
dell'attitudine non progettuale, egli è estremamente focalizzato
sull'impossibilità a lavorare e sui problemi funzionali.
L'analisi della situazione mi porta ad affermare che non ci sono i
presupposti per un programma di riqualifica professionale secondo l'art. 17 LAI.
Discussione
Il signor __________, malgrado le limitazioni dovute al danno alla
salute, ha sicuramente la possibilità di trovare un collocamento in attività
generiche di tipo leggero in fabbrica, nell'industria, nella logistica, oppure
nei grandi magazzini, (...); in queste attività non viene richiesta nessuna
formazione preliminare.
Conclusioni
La pratica può essere definita da un punto di vista prettamente
teorico; nello specifico, la determinazione del reddito ipotetico d'invalido
non può basarsi su una situazione salariale concreta, poiché il soggetto non è
professionalmente attivo; questo vuol dire che per il calcolo della capacità di
guadagno residua si può far capo ai dati forniti dalle statistiche salariali
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica.
Elementi economici
Se non si fosse manifestato il danno alla salute, l'assicurato nel
2001 avrebbe conseguito uno stipendio pari a fr. 55'785.-
annui.
Dalle statistiche federali RSS, nelle attività non qualificate
semplici e ripetitive, categoria 4 (con le opportune riduzioni per attività leggera
ed ergonomicamente adatta) si giunge a stabilire un livello salariale
ipotetico, con il danno alla salute, pari a fr. 35'154.-
annui.
Calcolo
R2
· 2001 = fr. 35'154.- Inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari
(aggiornata
al 2001),
attività non
qualificate semplici e ripetitive
(categoria 4, primo quartile) fr. 43'943.-
di tipo leggero ed ergonomicamente
adeguate
(riduzione 20%) da
svolgere normalmente
R1
· 2001 = fr. 55'785.-
Muratore presso la ditta _____________
Capacità di
guadagno residua: 63.01% "
(Doc. AI _, pag. 2-3)
2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia,
infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il Dr. __________, specialista delle affezioni
invalidanti di cui il ricorrente è portatore. Infatti, egli ha compiutamente
valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di
accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e
motivate in merito alla totale incapacità di lavoro nella precedente
professione di muratore, rispettivamente alla normale abilità lavorativa in
attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte in sede
peritale (evitare attività in cui occorra lavorare con la schiena continuamente
piegata ed evitare di portare pesi superiori ai 15 chili in maniera ripetuta;
cfr. doc. _).
Inoltre, le conclusioni del perito confermano
quanto già rilevato dagli altri specialisti che hanno avuto modo di visitare
l'assicurato nel corso degli anni.
Infatti, in precedenza il ricorrente è stato
visitato dal Dr. Med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione, il quale, nel referto 23 maggio 2000, era giunto
alle seguenti conclusioni:
"
(…)
Commento
Ancora una volta posso constatare una situazione clinica assai
blanda senza in particolare segni diretti per una compressione radicolare in
atto. Lo stesso fu riscontrato al termine della cura riabilitativa stazionaria
presso la Clinica __________ (fine aprile 2000). Pare comunque che la caricabilità
del rachide sia limitata al punto da non permettere al paziente di svolgere
ulteriormente la sua attività lucrativa di muratore (con 2 prove di lavoro
fallite istantaneamente). In data 22.05.2000 (poco dopo il mio controllo) il
paziente viene esaminato anche dal neurochirurgico Dr. __________ i. Le sue
conclusioni non mi sono note. Credo comunque che l'indicazione
operatoria sia molto relativa, senza la prospettiva di un ritorno al lavoro nel
campo dell'edilizia.
A questo punto bisogna prendere in considerazione un cambiamento
professionale.
Per un'attività lucrativa fisicamente leggera o mediopesante il
signor __________ può essere considerato abile al lavoro in maniera normale
anche a partire da subito.
Il paziente non può alzare pesi
superiori a 15 kg circa, non può effettuare movimenti di flessione ripetitiva
con il tronco, non può lavorare in posizioni corporee difficili per la schiena
(in particolare sotto l'altezza di un tavolo).
Può invece far uso in maniera
normale delle braccia e delle mani, può assumere posizioni corporee monotone
anche per più di 2 ore, può salire e scendere le scale e spostarsi su terreni
piani e sconnessi senza limite.
Quali possibili lavori potrebbe
entrare in considerazione un'attività quale guardia di sicurezza,
accompagnatore di trasporti di valore, aiuto magazziniere (con le riserve
espresse sopra), fattorino, ecc." (Doc. AI _)
L'assicurato è stato visitato pure a più riprese
dal Dr. Med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, che, da ultimo, in
data 7 dicembre 2000 aveva indirizzato all'AI uno scritto del seguente tenore:
" Vi
informo sul soprannominato paziente che personalmente conosco dal 22.02.00.
Trattasi di un paziente sofferente di una sindrome lombovertebrale
da diversi anni, con dolori irradianti alla gamba sinistra in sede
posterolaterale fino al tallone. II paziente è attivo come muratore e dal
18.01.00 non è più abile al lavoro. L'esame clinico evidenzia una dismetria del
bacino, a sinistra più basso. Mobilità del rachide lombare, altrimenti, normale
ed indolente. L'esame neurologico risulta normale, con riflessi mediovivi e
simmetrici. La RM del rachide lombare mostra una discopatia L4/5-L5/S1, con una lesione dell'anulo fibroso a livello L4/5,
con ernia laterale a sinistra. Inoltre, presenza di una protrusione mediale
L5/S1, ma senza conflitto radicolare.
Inizialmente avevo proposto una terapia conservativa con rinforzo
muscolare, eventualmente degente. In effetti, il paziente è stato a Novaggio
per alcune settimane, ma senza effetto positivo. Un tentativo di ripresa del
lavoro è stato interrotto dopo poche ore di attività a causa dei dolori alla
gamba sinistra.
Ho rivisto l'ultima volta il paziente il 12.09.00. In
quest'occasione non accusava dolori lombari particolari o alla gamba sinistra,
ma unicamente alla gamba destra. La risonanza magnetica escludeva, comunque, la
presenza di una patologia laterale a destra.
Malgrado la presenza di una discopatia L4/5-L5/S1 e
di una piccola ernia L4/5, che clinicamente non è rilevante, penso che, tenendo
conto dell'esame clinico che è assolutamente normale, il paziente possa essere
considerato abile al lavoro in misura piena o perlomeno dell'80% in un'attività
confacente, quindi leggera e con ergonomia favorevole. Ovviamente, in qualità
di muratore, l'attività lavorativa sarà fortemente limitata nettamente oltre il
50%." (Doc. AI _)
A mente di questo Tribunale, dunque, è a giusta
ragione che l'UAI ha fondato la propria decisione sul giudizio medico fornito
dal Dr. __________, che ha ritenuto __________ abile al 100% in attività
leggere, tenuto conto delle seguenti limitazioni: evitare di piegare spesso la
schiena ed evitare di portare carichi superiori a 15 kg in maniera ripetuta
(cfr. doc. AI _).
2.9. Ritenuta
dunque una piena capacità lavorativa in attività leggere, la consulente in
integrazione professionale ha dunque proceduto ad una valutazione economica,
elencando tutte le attività lavorative ancora esigibili (cfr. consid. 2.4).
L’assicurato
ha rilevato in sede ricorsuale che nel calcolare il reddito da invalido
l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di una riduzione del 20% a causa
della sua minor resa e di un'ulteriore riduzione del 20% per le sue qualità
personali, come indicato dalla consulente in integrazione (cfr. doc. _).
Al riguardo, occorre innanzitutto notare, come
indicato dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. _), che nella
perizia 25 maggio 2001 il Dr. __________ ha osservato che __________ è
totalmente inabile nella precedente professione di muratore, mentre invece è da
considerare pienamente abile, tenuto conto di alcune limitazioni, in attività
leggere confacenti (cfr. doc. AI _).
La consulente in integrazione professionale, dal
canto suo, ha considerato una riduzione
del 20% del salario teorico statistico dato che l'assicurato può svolgere solo
attività leggere ed ergonomicamente favorevoli (cfr. doc. AI _).
Va qui
ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80).
Dall’altra
parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati
invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI),
necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la
capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
caso in esame tale accertamento, a cui va data piena adesione, è stato eseguito
l'8 luglio 2002. Se da un lato l’orientatrice ha escluso l’adozione di
provvedimenti professionali (vista la scarsa scolarità di base dell'assicurato
e la sua attitudine), dall’altro le attività proposte (attività leggere in
fabbrica, nell'industria, nella logistica oppure nei grandi magazzini; cfr.
doc. AI _), oltre a rispecchiare la valutazione peritale, non necessitano di
una particolare formazione.
Inoltre, secondo questo TCA, l’esperienza specifica
della consulente è una garanzia che le attività professionali da lei indicate
sono presenti sul mercato equilibrato del lavoro e che le stesse rispecchiano
le limitazioni funzionali dell’assicurato.
2.10. Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario
dell’art. 28 LAI (cfr. consid. 2.5), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute, quale muratore
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere (reddito da
invalido).
Per quel che concerne il salario da valido, dalla decisione
contestata risulta che l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo
annuo di fr. 57'785.--, corrispondente al guadagno di fr. 4'445.-- mensili
relativo all'anno 2000 comunicato dall'ex datore di lavoro, ditta __________
(cfr. doc. AI _).
Al riguardo, questo Tribunale rileva che la
consulente in integrazione professionale non ha adeguato tale importo al 2002
(momento della decisione contestata); operando l'adeguamento in questione, il
salario da valido ammonterebbe a fr. 60'296.-- (57'785 + 2.5% tasso di rivalutazione
2001 + 1.8% tasso 2002 evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista “La
vie économique 6/2003”, pubblicata dal Seco).
Riguardo
al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione
di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b,
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata
in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha
precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998"), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in
attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima
di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo
al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA
inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.--
(rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Recentemente l’Ufficio federale di
statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi
all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in
Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore
privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e
fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato).
Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x
41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le
donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Nella
fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei
recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito
al settore privato (cfr. “… in primo luogo sono applicabili i rilevamenti
salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr.
126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei
salari nominali (cfr. “La vie économique 1/2003”, Tabella B10.3, p.95), ammonta a fr.
51'750.-- (50'498 x 1902 : 1856).
Per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in
casu 24 aprile 2002: determinanti sono quindi i redditi
aggiornati al 2002.
Pertanto,
adeguando ulteriormente il reddito
da invalido al 2002 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 6/2003”, Tabella B10.3,
p.99), si giunge ad un importo di fr. 52'593.-- (50'498 x 1933 : 1856).
Tenuto
conto di una riduzione del 20% ammessa dalla consulente
in integrazione professionale ed indicata nelle tabelle di calcolo allegate al rapporto 8 luglio 2002 (cfr. doc. AI
_) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile
di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili
validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata
del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) - si giunge ad un reddito da invalido di
fr. 42'074.--.
Da un raffronto di tale dato con un reddito da
invalido di fr. 60’296 .-- risulta un’incapacità al guadagno del 30,22%
(60’296 – 42’074
x 100 : 60’296).
Per inciso, occorre rilevare che questo risultato
non cambierebbe nemmeno tenendo conto del salario da valido indicato
dall'assicurato in sede ricorsuale, pari a fr. 60'905.--, ottenuto sulla base
degli aumenti salariali operati nell'edilizia nel 2001 e nel 2002.
Di
conseguenza, al ricorrente non può essere riconosciuta una mezza rendita
d'invalidità, come richiesto in sede ricorsuale, visto che il risultato al
quale si è appena giunti risulta inferiore al 40%, tasso minimo d'invalidità
necessario per poter riconoscere il diritto ad una rendita d’invalidità.
2.11. L'assicurato
ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria (cfr. doc. I).
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario
procedere ad una perizia giudiziaria.
Sulla
scorta dei precedenti considerandi, essendo confermata la decisione contestata,
il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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