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Numero d'incarto:
32.2002.132
Data decisione, Autorità:
23.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.132
RG/sc
Lugano
23 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 5 settembre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto che
a partire dal 1. agosto 2000 è titolare di una mezza rendita per un grado
d’invalidità del 50% (doc. AI _);
-
dal 1.
ottobre 1981 egli aveva già beneficiato di una rendita di pari grado (doc. AI
_), la quale è stata in seguito soppressa a partire dal mese di novembre 1990
in esito ad una procedura di revisione sfociata con provvedimento 4 settembre
1990 (doc. AI _); inoltre, una nuova domanda presentata nell'agosto 1999 è
stata respinta con decisione 17 novembre 1999 non essendo a tale momento
trascorso l'anno di carenza ai sensi dell'art. 29 LAI (doc. AI _);
-
con
istanza 8 maggio 2002 l'assicurato ha presentato una domanda di revisione della
rendita in corso adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute
(doc. AI _) e producendo al riguardo un certificato del medico curante (doc. AI
_);
-
per
decisione 5 settembre 2002 l'UAI ha comunicato all'assicurato la non entrata in
materia non risultando documentato un peggioramento dello stato di salute (doc.
AI _);
-
contro la
decisione amministrativa l'assicurato - rappresentato dall'avv. __________ - ha
interposto ricorso ("cautelativo"), chiedendo che l'amministrazione,
sulla scorta della refertazione medica prodotta a sostegno della richiesta di
revisione e di ulteriori atti medici che l'insorgente si è riservato di
trasmettere al TCA, abbia ad entrare nel merito della domanda litigiosa;
-
con
risposta di causa 10 ottobre 2002 l’amministrazione, producendo le annotazioni
del medico AI, ha proposto di respingere il gravame, osservando che la
certificazione medica prodotta con la domanda di revisione non giustifica una
entrata nel merito della stessa;
-
nelle
more della procedura l'insorgente ha prodotto della certificazione medica (V),
di cui si dirà nei considerandi successivi;
-
con
osservazioni 23 gennaio 2003 l'UAI, allegando una nota del medico AI, ha preso
posizione sulla documentazione prodotta da controparte, confermando la propria
richiesta di reiezione del gravame (VII);
considerato in
diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
in lite è
la liceità o meno del provvedimento con cui l'UAI non è entrato nel merito
della domanda di revisione presentata dall'assicurato, già beneficiario di una
mezza rendita dal 1. agosto 2000 per un grado d'invalidità del 50%;
-
con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale
legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la
giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto
di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 5
settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002;
- l'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag.
216ss);
- secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido;
- se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137);
- la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28
giugno 1994 nella causa P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29
aprile 1991 nella causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V
369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, Losanna 1985, pag. 268; Meyer-Blaser,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, BG über die
IVG, Zurigo 1997, pag. 258);
-
per
quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda
dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità
ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (EVGE 1963 157 consid.
1; DTF 109 V 114 consid. 2b; ZAK 1983 398 consid. 1; SVR
2002 IV Nr. 26; Valterio, op. cit., pag. 270);
-
nell’evenienza
concreta, in occasione della precedente domanda di prestazioni, sulla scorta di
una perizia eseguita dal dr. __________ concludente per un'incapacità al lavoro
del 50% nella precedente attività svolta dall'assicurato (piegatore nel settore
della metalcostruzione) - che all'epoca presentava una pluripatologia
dell'apparato locomotorio composta da una sintomatologia lombare, da una
gonartrosi a varo a sinistra e da esiti di una pregressa frattura del carpo a
destra con artrosi secondaria intracarpale in presenza di una pseudoartrosi
dell'os navicolare - l'amministrazione ha riconosciuto a __________ il diritto
ad una mezza rendita AI (doc. AI _);
-
con la
domanda di revisione in oggetto, presentata nel maggio 2002, l'assicurato ha
addotto un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI _). Al
riguardo con certificato 19 giugno 2002 il medico curante dr. __________,
chirurgo - che in occasione della cennata precedente procedura aveva già
giudicato l'assicurato incapace al lavoro al 100% (doc. AI _) - ha dichiarato
che l'assicurato
"
si è presentato alla mia consultazione il
04.04.2002 lamentando forti dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale
con irradiazione agli arti inferiori, e una gonartrosi bilaterale in stato da
meniscectomia artroscopica. Inoltre lamenta dolori al piede sinistro per stato
dopo amputazione del V dito del piede con plastica cutanea causa infortunio del
27.07.1998. Inoltre il paziente lamenta dolori ad ambedue le mani e dichiara
che negli ultimi mesi i disturbi sono aumentati notevolmente d'intensità e non
riesce a svolgere alcuna attività." (Doc. AI _)
-
nelle
more della presente procedura l'insorgente ha inoltre prodotto due ulteriori
certificati del medico curante datati 22 ottobre 2002 rispettivamente 10
gennaio 2003. Nel primo, il sanitario ha in sostanza attestato un peggioramento
a partire dal 27 luglio 1998 (dopo l'amputazione del dito), precisando che a
causa dei dolori alle ginocchia, alla colonna lombare e al pugnetto nonché a
causa di una depressione nervosa provocante uno stato di malessere generale,
l'assicurato non può svolgere la sua attività neppure in misura del 50% (doc.
_); nel secondo certificato il medico ha precisato che il peggioramento dello
stato di salute, intervenuto a partire dal 20 aprile 2001, è dovuto al
sopraggiungere di una depressione nervosa (doc. _);
-
ora, a
mente di questa Corte le assai generiche e a tratti incongruenti attestazioni
del medico curante - in prima battuta, come visto, egli ha riferito
(limitandosi a riportare le lamentele dichiarate dall'assicurato ed attestando
l'esistenza di patologie per altro già considerate in occasione della
precedente procedura amministrativa) di un aumento dei disturbi ad entrambe le
mani; successivamente egli ha attestato un peggioramento dal luglio 1998 dovuto
all'aumento dei dolori alle ginocchia, alla colonna lombare e al pugnetto oltre
che all'insorgere di una depressione nervosa; infine, nell'ultima sua
certificazione, il sanitario ha attestato l'intervento di un peggioramento
dovuto ad una depressione nervosa subentrata a partire dall'aprile 2001 - non
possono essere ritenute concludenti e idonee a far ritenere siccome accertato,
con il grado di verosimiglianza richiesto, l'intervento di una rilevante
modifica della situazione invalidante dell'assicurato rispetto a quanto
accertato nell'ambito della precedente procedura. Soprattutto per quanto
riguarda l'aspetto psichico - cui il citato sanitario sembra da ultimo
ascrivere l'insorgenza dell'asserito peggioramento - in relazione allo stesso,
come rettamente evidenziato dal medico AI in sede d'osservazioni (doc. _), non
è stato fornito alcun elemento che consenta, né sul piano diagnostico né per
quanto riguarda eventuali elementi terapeutici a sostegno dell'asserita
diagnosi e della relativa evoluzione, di oggettivare l'esistenza di una
patologia psichica avente carattere invalidante e che consenta in particolare
di ipotizzare un'eventuale sua incidenza sulla capacità lavorativa e, di
riflesso, al guadagno dell'interessato e ciò per lo meno in misura superiore al
grado d'incapacità accertato in occasione della precedente procedura;
-
in simili
circostanze, non avendo l'assicurato reso verosimile l'esistenza di una
rilevante modifica del grado d'invalidità precedentemente accertato, è a giusta
ragione che l'UAI ha negato l'esistenza delle premesse giustificanti l'entrata
nel merito della richiesta di revisione tendente all'attribuzione di un grado
d'invalidità conferente il diritto ad una rendita intera;
-
la
decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto;
-
l'esito
del presente gravame, avente per oggetto l'esame delle premesse formali
giustificanti l'entrata nel merito della richiesta di revisione dell'assicurato
tenuto conto della situazione fattuale esistente al momento dell'emanazione del
querelato provvedimento, non esclude tuttavia la possibilità di un esame
materiale del diritto alla rendita dell'assicurato da eseguirsi nell'ambito e
nei termini previsti per una revisione d'ufficio ai sensi dell'art. 87 cpv. 2
OAI (EVGE 1963 157 consid. 1; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, tesi Friborgo 2002, pag. 86s).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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