AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2002.103
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.103
RG/sc
Lugano
10 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2002 di
contro
la decisione del 14 agosto 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Per
decisione 14 agosto 2002 l'UAI ha assegnato a __________ una rendita per un
grado d'invalidità del 50% con effetto dal 1. gennaio 2000. Contestualmente
l'amministrazione ha operato la compensazione delle rendite AI arretrate con prestazioni
fornite dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) per fr.
15'821.--.
1.2. Con
tempestivo ricorso 23 agosto 2002 __________ ha impugnato la decisione
amministrativa, contestando sia il grado d'invalidità riconosciutogli dall'UAI
che la compensazione operata a favore dell'USSI.
Queste le
motivazioni del gravame:
"
È dal gennaio del 2000, a oggi, che vivo
d'assistenza, (con 650 franchi al mese per mangiare e per vestirmi). È dal
allora che sono invalido. È stato stabilito che lo sono al 50%. Ma su questa
decisione non sono d'accordo. Il mio psichiatra (il quale mi sta curando da
tempo, ormai), ha spedito all'AI un certificato nel quale si specifica la mia
reale condizione di salute. In effetti è da due anni e mezzo, che non sono in
grado di lavorare. E non lo sarò neanche prossimamente.
Purtroppo, negli ultimi mesi, il mio equilibrio
psichico è peggiorato notevolmente. Oltre al panico, che ho di base, ho delle
contrazioni involontarie ai muscoli della gola, che mi fanno letteralmente
soffocare. Sono stato al pronto soccorso, nei momenti più brutti. Ho dovuto far
venire il medico di picchetto di notte, a casa. Il mio psichiatra ha dovuto
aumentarmi la dose di psicofarmaci.
Lo stato attuale è l'espressione morbosa di un
periodo di profondo disagio morale e fisico, (che ha preceduto quello dal 2000,
a oggi) durato circa 9 anni.
Per 9 anni, infatti, ho vissuto fuori dalla
realtà e nella quasi indigenza.
È difficilissimo riassumere. Spiegare. Quello che
posso dire è che sono stato, per quel periodo così lungo, il burattino di una
persona: mia madre.
Mia madre si faceva passare per una sensitiva,
una santona, con una missione importante a favore dell'umanità. Può sembrare
assurdo (ora, anche a me), ma io le credevo, e le sono stato accanto, (perché
lei così voleva), servendola, vivendo quasi nella povertà (non solo io, ma
anche le mie due sorelle, e un'amica di mia madre), mentre lei spendeva fino
all'ultimo franco in telefonate, giurandoci che, attraverso certi contatti che
lei aveva stabilito con uomini d'affari, avrebbe guadagnato somme vertiginose,
in grado di aiutare non solo noi (che, intanto, accumulavamo debiti di tutti i
tipi), ma anche tanta altra gente.
Poi ho scoperto, insieme alle mie sorelle, che
quella madre di cui tanto mi fidavo, che tanto avevo amato da piccolo, era una
mitomane, una schizofrenica, e, al contempo, una persona molto cattiva, che mi
aveva lavato il cervello e che faceva leva in continuazione sul senso di colpa,
per avermi in suo potere.
Sono passato da anni di vivere di niente, ad
oggi, che i soldi sono pochi.
Dopo tutto questo tempo, che mi sembra
un'eternità, avrei veramente bisogno di una vacanza. E non per un superficiale,
generico desiderio di "divertirmi".
Ma per non ammalarmi ulteriormente. Vivendo con questi
pochi soldi non riesco a riprendermi dalla botta tremenda che la mia esistenza
ha subito.
La mia vita è un circolo vizioso. Molti pensano
che io stia bene, perché non ho l'apparenza di una persona malata, e sembro
anche più giovane. Ma io ho i nervi letteralmente rotti. Lo sa bene mia sorella
che vive con me.
Ho tantissima paura di andare avanti così, e che
la mi continua tensione nervosa si somatizzi ulteriormente, facendomi ammalare
di cancro. Ho davvero paura.
Perciò, vi chiedo, alla luce di tutto ciò che vi
ho scritto, non so quanto chiaramente, di fare in modo che i 15'000 franchi di
arretrati, non vadano all'USSI, ma a me, che ne ho veramente bisogno."
(Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 9 ottobre 2002 l'UAI ha proposto il parziale accoglimento del gravame
osservando:
" nel
mese di gennaio 2001 l'assicurato ha avanzato richiesta di rendita.
Sottoposto in corso di istruttoria a perizia psichiatrica,
effettuata dal dottor __________ nel marzo del corrente anno (doc. n. _ inc.
AI), è risultato inabile al 100%. II perito ha però proposto di assegnare
soltanto una mezza rendita d'invalidità, e ciò al fine di "non favorire,
da subito, un disinvestimento-cronicizzazione".
Con decisione 14 agosto 2002 l'amministrazione ha pertanto posto
l'assicurato a beneficio di una mezza rendita.
Prontamente insorto, l'assicurato contesta tale presa di
posizione, chiedendo inoltre che gli arretrati destinati a compensare gli
importi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento vengano
versati direttamente a lui.
In merito alla prima obiezione si rileva che il ricorso è fondato.
In effetti, se l'assicurato presenta dal punto di vista medico una
capacità lavorativa nulla in qualsiasi professione, e di riflesso una pari
capacità di guadagno, non appare corretto procedere all'assegnazione di una
mezza rendita soltanto, pur comprendendo le ragioni che hanno spinto il perito
ad esprimere tale giudizio.
L'assicurato ha quindi diritto al versamento di una rendita
d'invalidità intera.
Per quel che concerne invece la questione relativa alla
compensazione, si osserva quanto segue.
Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di
previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato
oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera, possono
essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere
versate retroattivamente per lo stesso periodo.
In linea generale sono considerati anticipi che possono essere
direttamente rimborsati le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa
del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del
rimborso, approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che ha
fornito tali anticipi.
II terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso
deve presentare la sua richiesta per iscritto all'Ufficio AI competente prima
che venga emanata la decisione di attribuzione di rendita. A questo scopo deve
utilizzare unicamente il modulo 318.183 (cf. VSI 1993, p. 89).
Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che
hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le
condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. In
particolare occorre verificare se si tratta effettivamente di anticipi, e se
questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere
pagata retroattivamente.
La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non
viene compensata.
In concreto, effettuando la postulata compensazione l'UAI ha agito
correttamente.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia accogliere parzialmente il ricorso." (Doc. _)
1.4. Su richiesta
del TCA in data 10 gennaio 2003 l'USSI ha trasmesso l'incarto relativo a
__________. Alle parti è quindi stato assegnato un termine per consultare detto
incarto e per presentare osservazioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è da un lato il riconoscimento all’assicurato di una rendita AI
intera, dall'altro la liceità della compensazione operata dall'amministrazione
a favore dell'USSI per fr. 15'821.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.5. Nella
fattispecie in esame, con la risposta di causa l'UAI, senza tuttavia emanare
una nuova decisione nel merito, ha ammesso la fondatezza del gravame per quanto
riguarda la richiesta tendente al riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità. Al riguardo l'amministrazione ha rilevato come in effetti, sulla
base della perizia medica eseguita dal dott. __________, l'assicurato presenta
una completa incapacità lavorativa dovuta a motivi psichici in qualsiasi
professione e come di conseguenza l'incapacità al guadagno di __________
risulti nulla.
Alla luce
degli atti medici all'inserto a tale assunto deve qui essere prestata adesione.
In effetti la precisazione espressa dal perito, il quale - dopo aver attestato,
sulla base di un approfondito e completo esame dello stato di salute,
un'incapacità al 100% (valutazione a cui qui non può che essere attribuita
forza probatoria piena, cfr. DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 31, 212; STFA del
14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; RAMI 1993 p. 95; ZAL 1986 p. 188; per quanto
riguarda in particolare la valenza probatoria di perizie psichiatriche cfr. DTF
127 V 294, VSI 2000 pag. 152) - ha consigliato di "assegnare al
periziando rendita AI parziale, del 50% per non sfavorire da subito un
disinvestimento-cronicizzazione". Ora tale precisazione non può essere
ritenuta valutazione idonea a giustificare in concreto il riconoscimento di
un'invalidità del 50%, quando si consideri il chiaro ed inequivocabile giudizio
espresso dal medesimo sanitario secondo cui "da un punto di vista
psichiatrico l'attuale capacità lavorativa del periziando è 0%… La prognosi,
date le diagnosi [sindrome da attacchi di panico (ansia episodica parossistica
/IDC 10:F41.0), disturbi di personalità (ICD-10:F61.0) e insonnia non organica
(ICD-10:F51.0),ndr] e l'entità dei suoi disturbi, non si presenta
favorevole…" e per il quale "i disturbi psichici del
periziando…compromettono nella misura totale la sua capacità di lavoro-guadagno
o d'apprendimento" (cfr. doc. AI _).
Stante
quanto sopra, a __________ deve essere riconosciuta una completa incapacità al
guadagno e il conseguente diritto ad una rendita intera d'invalidità.
2.6. Per l'art.
50 cpv. 1 LAI:
"
Gli articoli 20 e 45 della legge sull'AVS sono
applicabili, per analogia, all'impiego delle prestazioni e alla loro
compensazione."
L'art. 50 cpv. 2 LAI precisa che, in deroga all'articolo 20
capoverso 1 LAVS - secondo cui il diritto ad una rendita non può essere ceduto,
costituito in pegno né soggetto a esecuzione forzata - le prestazioni arretrate
possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato
anticipi della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del
versamento a terzi.
Il
versamento di prestazioni a terzi, invece che all'assicurato, configura quindi
un'eccezione al divieto generale della cessione di prestazioni previsto
all'art. 20 cpv. 1 LAVS (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p. 289 ;
DTF 118 V 88 consid. b per il periodo in cui la disposizione summenzionata non
era ancora entrata in vigore).
L'art.
85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:
"
1 I datori di
lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
2 Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3 Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
Per
quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la cifra
marginale 10062 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall’UFAS, prevede
inoltre:
"
Il terzo che ha concesso anticipi e che ne
rivendica il rimborso deve
presentare la sua richiesta per iscritto alla
cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della
decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare
esclusivamente il modulo 318.183." (VSI 1993 pag. 89)
Il
succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di
una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrato in vigore nel
1994, è stato dichiarato conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima
istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Esso codifica in particolare la prassi
amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza,
secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su
richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi
presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli
anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni
rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto
al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer- Blaser, p. 289; STFA non pubbl.
del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4).
Da un punto
di vista temporale la nuova disposizione si applica - secondo la giurisprudenza
- anche a pagamenti retroattivi che riguardano periodi precedenti l'1 gennaio
1994 (DTF 123 V 30 consid. 3c; Meier-Blaser, p. 289).
2.7. Nel caso in
esame dagli atti dell'incarto risulta che il versamento di prestazioni
arretrate AI assegnate all'assicurato ai sensi dell'art. 85bis OAI è stato
chiesto dall'USSI per un importo complessivo di fr. 45'010 (cfr. richiesta di
compensazione 28 giugno 2002, inc. Cassa) e riconosciuto dall'UAI in ragione di
fr. 15'821, importo corrispondente alla totalità delle rendite arretrate di
spettanza dell'assicurato (fr. 6'036 per l'anno 2000 e fr. 9'785 dal 1. gennaio
2001 al 31 luglio 2002).
Alla luce
delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata al considerando
precedente va quindi anzitutto esaminato se, in concreto, sono dati i
presupposti per procedere al versamento delle rendite AI direttamente all'USSI
a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b
OAI, la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entrando per contro in linea
di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall'USSI si
fondano sulla legge cantonale sull'assistenza e non si tratta quindi di
prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. in proposito DTF
123 V 31 consid. 5; cfr. anche STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 nella causa
K., I 282/99, consid. 4b).
Nell'ipotesi
in esame, per procedere al versamento a terzi, non è pertanto necessario il
consenso dell'assicurato: questo presupposto, infatti, contrariamente a quanto
previsto dalla giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell'art. 85
bis OAI, non è previsto al cpv. 2. lett. b dell'articolo d'ordinanza succitato
(in argomento cfr. BGE 128 V 108).
Del resto
anche l'UFAS ha avuto modo di precisare che il versamento retroattivo può
essere effettuato senza il consenso dell'avente diritto alla rendita.
L'amministrazione consiglia, tuttavia, visto che può essere difficile
determinare il titolo giuridico su cui si fonda la domanda - ciò che non è il
caso nella fattispecie in esame - di chiedere in ogni caso l'autorizzazione
dell'assicurato (Pratique VSI 1994 p. 61).
Nel caso
concreto è quindi irrilevante, per l'applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett.
b OAI, sapere se, con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dall'USSI,
l'assicurato ha dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni a
terzi.
2.8. In casu, la
domanda di compensazione è stata presentata dall'USSI in data 28 giugno 2002
tramite il formulario ufficiale no. 318.183i, e ciò conformemente a quanto
stabilito dall'art. 85bis cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.6; cfr. in proposito DTF
123 V 31 consid. 5).
Va ora
verificato se, in virtù della legge cantonale sull'assistenza l'USSI dispone di
un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti dell'UAI
conformemente all'art. 85bis cpv. 2 lett. b.
Sul
concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" il TFA si è
recentemente pronunciato nella sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa
K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto
privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS
2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener
Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von
diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il
vecchio diritto STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W consid. 2c).
La questione
relativa al concetto del "diritto inequivocabile al rimborso" era
inoltre già stata esaminata, ma solo dal punto di vista dell'arbitrio, in DTF
123 V 31, in quanto in quel caso si trattava di una questione di diritto
cantonale, in particolare dell'applicazione della legge sull'assistenza del
Canton Zurigo. In quel contesto il TFA aveva precisato che:
"
Die im Rahmen vorfrageweiser Prüfung vertretene
Auffassung der kantonale Istanz wonach das zürcherische Gesetz über die
öffentliche Sozialhilfe vom 14. Juni 1981 (Sozialhilfegesetz) kein eindeutiges
Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV
enthalte, ist nicht willkürlich und verletzt daher Bundesrecht nicht (…)."
In quel
caso il diritto era infatti previsto direttamente nei confronti
dell'assicurato.
Nella
sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicato il TFA ha inoltre precisato che
(consid. 5b.bb p. 7):
"
Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die
Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich
gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen
erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtsumstand hatte die
kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die
Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv.
2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische
Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung
nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des
Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art.
85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen
Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen
Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der Oberversicherung ‑
gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche
Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V
176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel
einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich
macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht
veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein
gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter
Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss, damit von einem
'eindeutigen Rückforderungsrecht' gesprochen werden kann. (…)" (la sottolineatura è nostra).
Il TFA ha inoltre
aggiunto (consid. 5c):
"
Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter
gilt, hat auch für privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes
Rückforderungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung
muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden."
2.9. Alla luce
della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso degli enti
indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato,
dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali"
(legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti
dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato).
3.1. Nel Canton
Ticino l'art. 33 della Legge sull'assistenza sociale cantonale, nel suo tenore
in vigore sino al 31 gennaio 2003, prevede che chi, dopo i diciott’anni compiuti, ha ottenuto prestazioni assistenziali,
è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge, si sia impegnato a farlo
e le condizioni per il rimborso siano adempiute, oppure quando la sua
situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano
sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15.
La legge
prevede inoltre la possibilità di procedere al regresso nei confronti del
coniuge, altri parenti secondo l'art. 328 CCS e gli eredi (cfr. art. 36-40
Legge sull'assistenza), non è tuttavia previsto un diritto al rimborso nei
confronti dell'UAI.
In simili
condizioni il diritto al versamento a favore dell'Ufficio del sostegno
sociale delle prestazioni dell'AI dovute all'assicurato non può essere
dato, in quanto il presupposto del diritto inequivocabile al rimborso nei
confronti dell'UAI non appare adempiuto (cfr. STCA del 10 giugno 2002 nella
causa G., 32.2002.08, STCA del 19 gennaio 2001 nella causa I., 32.1999.106).
3.2. Nella citata
sentenza del 10 maggio 2000 in re K, consid. 5c) il TFA ha però pure precisato
che, a certe condizioni, il pagamento a terzi può avvenire malgrado l'assenza
di una base legale espressa, nel caso in cui
"
(…)
Besondere Verhältnisse wie im nicht veröffentlichten
Urteil W. vom 3. Dezember 1993 (1405/92), in welchem das Eidgenössische
Versicherungsgericht die Drittauszahlung trotz fehIender ausdrücklicher
gesetzlicher Grundlage bestätigen konnte, weil der Leistungsbezug nur unter
ausdrücklichem Vorbehalt der Verrechnung mit einer später für die gleiche Zeit
zugesprochenen Invalidenrente erfolgt war, sind nicht ersichtlichlich.
(…)"
Nella
sentenza citata del 3 dicembre 1993, non pubblicata, in re W consid. 2c, p. 5,
si legge in particolare:
"
Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die EVK
im Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 den festen Zuschlag von Fr. 1560.‑ nur
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Verrechnung mit einer allfällig
später für die gleiche Zeit von der Invalidenversicherung gewährten Rente
erbrachte. Darin liegt, entgegen der Auffassung der kantonalen Rekurskommission,
nicht eine einseitige verbindliche Anordnung, sind die Vorsorgeeinrichtungen
doch ‑ auch im Bereich der weiter gehenden Vorsorge, zu welcher der
feste Zuschlag nach Art. 29 der EVK‑Statuten zählt ‑ nicht befugt,
über ihre Rechtsverhältnisse autoritativ durch Verfügung zu entscheiden (BGE
118 V 162 Erw. 1, 247 Erw. 5, je mit Hinweisen). Der Rentenbescheid vom 1. Mai
1990 stellt vielmehr einen blossen Erledigungsvorschlag dar, gegen welchen
der Versicherte keine Einwände erhob. Wäre er damals mit der vorgeschlagenen
Erledigungsweise bezüglich des festen Zuschlages, welche in Übereinstimmung
mit Art. 29 der EVK‑Statuten steht, nicht einverstanden gewesen, so
hätte er dagegen innert vernünftiger Frist opponieren müssen. Da er dies unbestrittenermassen
nicht getan hat, ist Art. 29 der EVK-Statuten zusammen mit dem konkret
ergangenen, dem konkret ergangenen, dem Versicherten unter ausdrücklichem
Verrechnungsvorbehalt mitgeteilten Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 als genügende
Rechtgrundlage zu betrachten, um der EVK im Sinne der Rz 1301 1/91 Abs. 2 RWL
ein eindeutiges Rückforderungsrecht gegenüber der EAK infolge Nachzahlung der
Rente einzuräumen."
3.3. Secondo
l'art. 2 della legge sull’assistenza
sociale
"
Le prestazioni assistenziali
secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della
previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione
previste da altre leggi cantonali."
Come il
TCA ha già avuto modo di rilevare nella citata sentenza del 19 gennaio 2001
(cfr. anche STCA del 10 giugno 2002 nella causa G. inc. 32.2002.08), questa
disposizione potrebbe essere intesa nel senso indicato dalla giurisprudenza
citata al considerando precedente, nel senso che le prestazioni assistenziali e
quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano, così come nel caso del
giudizio citato non si cumulava il supplemento della Cassa pensioni alle
prestazioni AI.
In
concreto dagli atti dell'USSI risulta che solo a far tempo dal maggio 2001
l'Ente ha assegnato all'interessato prestazioni assistenziali riservandosi
espressamente il diritto di procedere alla compensazione delle rendite AI che
gli sarebbero state versate in seguito (cfr. decisioni USSI 19 aprile 2001, 17
settembre 2001, 14 dicembre 2001 e 12 giugno 2002, inc. USSI).
In simili
condizioni, in accoglimento del gravame, la decisione impugnata deve essere
annullata e l'incarto retrocesso all'UAI affinché stabilisca l'ammontare della
rendita dovuta a ___________ con effetto dal 1. gennaio 2000 per un grado
d'invalidità del 100% e determini in seguito nuovamente l'importo da porre in
compensazione a favore dell'USSI, considerando a tale uopo unicamente gli
anticipi versati dall'Ente a far tempo dal 1. maggio 2001.
3.4. Abbondanzialmente
non può qui non essere rilevato che, come emerge dagli atti all'inserto, con
decisioni 24 settembre 2002, emanate quindi successivamente alla resa della
querelata decisione e cresciute in giudicato, la Cassa cantonale di
compensazione ha assegnato a __________ una prestazione complementare di fr.
1'585 mensili per il periodo 1. gennaio- 31 dicembre 2001 rispettivamente di
fr. 1602 mensili dal 1. gennaio 2002, operando nel primo caso una compensazione
a favore dell'USSI di fr. 12'639 (cfr. inc. Cassa).
Inoltre,
contestualmente all'emanazione della decisione qui impugnata, per decisione 14
agosto 2002 l'UAI ha stabilito il versamento alla ex moglie dell'assicurato di
una rendita semplice per il figlio __________ di fr. 201.- mensili dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2000 e di fr. 206 dal 1. gennaio 2001 operando anche qui
una compensazione a favore dell'USSI di fr. 6'326 versati a titolo di anticipo
alimenti (cfr. doc. AI _, cfr. richiesta di compensazione di pagamenti
retroattivi dell'AVS/AI del 24 luglio 2002, inc. Cassa).
Orbene,
ritenuta da un lato l'evidente non compensabilità delle prestazioni
assistenziali versate a __________ precedentemente al mese di maggio 2001 in
quanto assegnate dall'USSI senza espressa riserva del diritto di compensazione
con rendite che sarebbero state versate in seguito (nelle relative decisioni
l'USSI si è infatti limitato a precisare che le stesse "sono soggette al
rimborso conformemente al Capitolo III della Legge sull'assistenza sociale
dell'8 marzo 1971", cfr. decisioni 14 febbraio 2000, 21 marzo 2000, 25
aprile 2000, 27 giugno 2000, 22 agosto 2000, 15 settembre 2000, 14 novembre
2000, 29 dicembre 2000 e 15 febbraio 2001, in inc. USSI), ritenuta pure
l'illegittimità di una compensazione di prestazioni AI (o PC) arretrate con
anticipi di pensione alimentare per i figli minorenni versati dall'USSI (cfr.
STCA del 10 giugno 2002 nella causa G., inc. 32.2002.08, cresciuta in giudicato
in cui questa Corte ha stabilito che gli anticipi di alimenti da parte dell'USSI
non sono assimilabili ad anticipi ai
sensi dell’art. 85bis OAI [e art. 22 cpv. 4 OPC] fatti in vista della
concessione di prestazioni da parte dell’AI [e della LPC]), considerato d'altra parte l'accertato diritto di __________ ad una
rendita intera dal 1. gennaio 2000 in luogo della mezza rendita fissata nel
querelato provvedimento, spetterà alle rispettive istanze che hanno emanato le
succitate decisioni valutare se procedere ad una rettifica delle stesse.
Copia
della presente sentenza viene quindi trasmessa anche alla Cassa cantonale di
compensazione AVS, Bellinzona.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
è rinviato all'amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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