AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.102
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.102
BS/sn
Lugano
3 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composo dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
vicepresidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2002 di
Rappr. da: __________
Contro
La decisione del 25 giugno 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
In materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1959, a seguito dei dolori lombari nel 1997 ha dovuto interrompere la
sua professione di traduttore.
In data 7 settembre 1997 l’assicurato ha presentato un’istanza tendente al
riconoscimento di provvedimenti reintegrativi d'ordine professionale e di una
rendita AI (doc. AI _).
Con
decisione del 12 novembre 1998 (doc. AI _), l'UAI ha respinto tale richiesta,
motivando:
" Dagli accertamenti effettuati si rileva che l’assicurato potrebbe
svolgere l’attività di docente di lingue a tempo pieno. Infatti, questa
attività, medicalmente non controindicata, permette di variare la posizione e
di muoversi con una certa libertà.
L’attività di
docente presso enti privati, accessibile all’assicurato senza ulteriore
formazione, è retribuita in ragione di frs. 57’130.-- annui. Confrontando
questo reddito con quello mediamente conseguito prima dell’insorgenza del danno
alla salute, frs. 67’952.--, si ricava una perdita di guadagno del 16%.
Considerato quanto
sopra, non sussiste il diritto a provvedimenti di reintegrazione professionale
tramite l’Ufficio AI e tantomeno a una rendita." (cfr. doc. _)
Adito dall’assicurato, con sentenza 4 gennaio 2000 il TCA, in accoglimento del
ricorso 11 dicembre 1998, ha annullato la succitata decisione e rinviato gli
atti all’amministrazione per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici ed
economici (cfr. doc. AI _).
1.2. Dando
seguito alla STCA 4 gennaio 2000 di rinvio, l’UAI ha incaricato il Servizio di
accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di espletare una
perizia multidisciplinare ed ha proceduto a degli accertamenti economici.
Con progetto di decisione 22 febbraio 2002 l’amministrazione ha nuovamente
respinto la richiesta di prestazioni assicurative.
Con
osservazioni 28 marzo 2002 l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha
contestato il progetto di decisione (doc. AI _).
Dopo aver raccolto un parere dal medico curante dell’assicurato, dr. __________
(doc. AI _) e una presa di posizione del SAM (doc. AI _), mediante decisione 25
giugno 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc.
AI _), motivando come segue:
" (…)
A seguito della sentenza del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni datata 4 gennaio 2000 il nostro ufficio ha
predisposto una perizia presso il Servizio Accertamento Medico AI di
Bellinzona.
Dal rapporto stilato dai medici risulta che nell'attività di
traduttore indipendente, ove sia possibile alternare le posizioni e concedersi
pause per sgranghirsi al bisogno, l'assicurato potrebbe lavorare a tempo pieno,
con una diminuzione del rendimento del 20%. L'alternanza di posizioni sarebbe
facilitata, sempre secondo la perizia, da misure ergonomiche, con un tavolino
rialzabile, che permetta di lavorare da seduto/in piedi oppure con una doppia
tastiera ed un doppio schermo.
La capacità lavorativa dell'assicurato, a tali condizioni, é
ritenuta essere dell'80%.
La perizia cita inoltre quale attività adeguata quella di
venditore/rappresentante ma, in base alla nostra esperienza, il venditore non
si può permettere "pause per sgranchirsi le gambe" e "alternare
la posizione in piedi/seduta". Queste professioni obbligano a stare tutto
il giorno in piedi e non é possibile fare pause oltre a quelle concesse
normalmente. Non da ultimo poi, il reddito dell'impiegato di vendita (per il
venditore è ancora più basso) è di fr. 3'000.-mensili,
pari a fr. 39'000.-annui che con la limitazione del 20%
diventano fr. 31'200.- annui. Considerato che il reddito
nell'attività di traduttore è di fr. 94'788. annui, una
riformazione di 3 anni non è giustificata poiché non porterebbe ad un recupero
della capacità di guadagno.
L'attività di docente viene ritenuta idonea, ma questa potrebbe
essere svolta solo presso la Divisione della Formazione, scuole professionali
dunque, eventualmente privatamente impartendo lezioni di recupero. La
formazione del signor __________, infatti, non permette l'assunzione presso
scuole quali liceo o medie poiché si richiede la didattica d'insegnamento che
l'assicurato non possiede. Anche gli istituti privati preferiscono docenti
formati con la didattica. E' dunque evidente che la professione non può essere
presa in considerazione perché il mercato del lavoro in tal senso è molto
limitato.
Lavori di fabbrica, in qualità di operaio, sembrano difficilmente
attuabili viste le limitazioni di salute.
In conclusione, stando alla perizia, l'attività di traduttore
indipendente che rispetti le condizioni sopra elencate, sarebbe da considerarsi
un lavoro leggero e adeguato.
A seguito delle osservazioni presentate al progetto di decisioni
abbiamo rivalutato sia il lato medico che il lato economico.
Il Servizio di Accertamento Medico di Bellinzona ed il Servizio Medico
Regionale AI hanno confermato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa
dell’80% quale traduttore indipendente. Il Dr. __________ nel certificato
medico 24.4.2002 dichiara espressamente di ritenersi d’accordo con la
valutazione peritale reumatologica del Dr. __________.
Dal lato economico possiamo confermare quanto da lei esposto circa
le deduzioni per spese professionali (fr. 30'000.—annui).
Non possiamo invece accettare il fatto che l’assicurato possa avere difficoltà
a trovare lavoro quale traduttore indipendente. Questo è, infatti, il rischio
di ogni persona con attività indipendente. Può essere vero che, inizialmente
queste difficoltà esistano, ma poi con l’estendersi della clientela e grazie
agli sforzi che ogni indipendente deve compiere per svilupparla, un impiego a
tempo pieno è sicuramente reperibile.
Considerato che, come detto sopra, dal lato medico l’esigibilità è
confermata, determiniamo il grado d’invalidità come segue:
Nella sua attività di traduttore dipendente, senza il danno alla salute,
l'assicurato potrebbe guadagnare oggi fr. 94'788.--.
Nell'attività di traduttore indipendente, il salario varia sicuramente da caso
a caso ma stando a ciò che viene riportato dalla Cancelleria svizzera a
__________, si deduce un salario di ca. fr. 105'600.--
annui (fr. 120.- per pagina, 4 pagine al giorno; in 220
giorni lavorativi fr. 105'600.--). Deducendo fr. 30'000.—
di spese professionali ed il 20 % di limitazione posta dai medici del SAM
risulta un salario esigibile di fr. 60’000.--.
Confrontando tale reddito con quanto esigibile attualmente senza
il danno alla salute (fr. 94'788.-- appunto) si determina una perdita di
guadagno dell'36,7%.
Come detto sopra non è quindi giustificata l’attribuzione di
provvedimenti di ordine professionale né di una rendita AI.
La richiesta deve pertanto essere respinta.
Considerata però la necessità di alternare posizione eretta e posizione seduta,
il nostro ufficio può assumersi i costi di un tavolo regolabile elettricamente
in altezza. A tal proposito la invitiamo a trasmetterci un preventivo dei
costi." (Doc. AI _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, sempre
rappresentato dall’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il
riconoscimento di una rendita.
Sulla base del certificato 27 luglio 2002 del dr. __________, medico curante,
il ricorrente ha innanzitutto sostenuto che le sue condizioni di salute sono
ben peggiori di quelle accertate dal SAM ed ha quindi contestato il grado
d’inabilità del 20% nell’attività di traduttore indipendente.
Egli ha parimenti contestato la determinazione del reddito ipotetico di
traduttore indipendente sostenendo in particolare che la limitazione di rendimento
dell’80% deve essere fatta sul reddito ipotetico e che soltanto successivamente
vanno dedotte le spese generali, per giungere ad un reddito ipotetico di fr.
54'480.--. Rapportato al salario da dipendente, il discapito economico sarebbe
del 42, 53%.
L’assicurato ha anche ritenuto irrealistico il reddito ipotetico di traduttore
indipendente (fr. 105'600.--) fissato dall’amministrazione, in quanto:
" (…)
Deve ritenersi pacifico che chi vuole avere e anche mantenere una
clientela che procuri lavoro per 4 pagine al giorno per 220 giorni all'anno,
deve fornire prestazioni ineccepibili, sia come qualità, sia come tempestività,
che solo una persona che si "sente bene" è in grado di garantire.
_________ dovrebbe accontentarsi di clientela che non ha nessuna
urgenza (ma ne esiste ancora, oggi ?), quindi di lavori da svolgere con comodo.
Persona del ramo può senz'altro indicare un manco di lavoro di almeno il 50%.
Il calcolo deve quindi presentarsi come segue: fr. 105'600.--
/. 50% ./. fr. 30'000.-- = fr. 22'800.--.
Va aggiunto che l'uso oggigiorno vieppiù diffuso dei mezzi
informatici consente di far capo in un attimo a traduttori in paesi esteri,
pure molto capaci, che lavorano con tariffe assai ridotte.
Di più. Se come ipotizza il SAM, __________
dovrebbe pure assumere una persona ausiliaria per dettare le traduzioni, le
spese generali vanno aumentate di almeno altri fr. 36'000.--
per lo stipendio per questa persona. Nel qual caso, anche considerando una
limitazione del 20%, il calcolo del guadagno conseguibile sarebbe: fr. 105'600.-- ./. 20% ./. fr. 66'000.-- = fr. 18'480.--." (doc. I)
Il
ricorrente ha pertanto postulato l’esecuzione di una perizia medica e di un
accertamento economico, coinvolgendo una persona cognita nel campo delle
traduzioni.
1.4. Mediante
risposta 4 settembre 2002 l’amministrazione ha postulato la reiezione del
gravame, osservando fra l’altro:
"
(…)
Per quel che concerne il giudizio espresso dal SAM, lo
scrivente Ufficio non ravvede alcun motivo di critica. Il perito
incaricato, dottor___________, ha tenuto in debita considerazione il fatto che
l'assicurato tollera male posizioni statiche, così come ha d'altro lato
considerato che in qualità di indipendente fruisce comunque della facoltà di
organizzare la propria attività, predisponendo al bisogno delle pause che gli
consentano un cambiamento di posizione.
E' per tale ragione che la capacità lavorativa è stata fissata
all'80%, e non al 100%.
Per quanto attiene invece alle obiezioni sollevate in merito alla
valutazione economica, si premette innanzitutto che la determinazione del
reddito teorico da invalido ha dovuto essere effettuata sulla base di una
stima. L'Ufficio circondariale di tassazione, interpellato in proposito, non è
infatti stato in grado di fornire dati univoci.
Occorre ad ogni modo precisare che le deduzioni sulle entrate sono
già state quantificate sulla base di un rendimento all'80%. Inoltre, e
contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurato, si sottolinea che la maggior
parte dei costi (carta, materiale, spese telefoniche, ...) é direttamente
influenzata dal grado di impiego." (doc. _)
1.5. Il TCA ha
chiesto all’amministrazione di sottoporre al consulente in integrazione
professionale le risultanze della perizia del dr. __________ per una
valutazione economica e delle delucidazioni in merito alla determinazione del
reddito ipotetico di traduttore indipendente (VI).
A tale
richiesta, l’UAI ha dato seguito con scritto 28 aprile 2003 (VIII).
Il 23 maggio 2003 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni in merito
(XII).
Interpellata dal TCA, l’amministrazione ha preso posizione su quanto rimarcato
dal ricorrente (XIV).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l’eventuale assegnazione al ricorrente di una rendita
d’invalidità; non contestata è invece la decisione dell’UAI di non concedere
provvedimenti professionali.
2.2. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento impugnato reso prima
dell'entrata in vigore della LPGA, gli articoli di seguito citatati della LAI e
dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e
1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso
di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre
a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV
Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137
consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L.,
Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s, Valterio,
Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pag. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122
consid. 1a).
2.5. E' inoltre
opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali
svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico, i dati economici
risultando determinanti (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si
fonderà sui fatti di natura medica. Il compito del sanitario consiste allora
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
l'interessato non può più svolgere, a causa di tale pregiudizio, la sua
attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261
consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione
della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi,
deve tenere conto delle censure del paziente e giungere in maniera chiara a
fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001
pag. 108 consid. 3a). Compito del sanitario è stabilire in quale misura i
disturbi lamentati limitino l'assicurato nelle sue funzioni fisiche e
psichiche, tenuto conto che il medico, in tale contesto, si esprimerà in
particolare su quelle funzioni che secondo la propria esperienza risultano
essenziali per l'esplicazione delle attività lavorative entranti in linea di
considerazione, pronunciandosi per esempio se l'attività esigibile deve essere
sedentaria oppure svolta in posizione eretta, se deve essere effettuata a tempo
parziale, se l'interessato è in grado di alzare pesi, ecc. Spetta invece al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.)
2.6. Riattivata
l’istruttoria a seguito della STCA 4 gennaio 2000, su indicazione del
consulente in integrazione professionale (doc. AI _), l’amministrazione ha ordinato
al Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di
eseguire una perizia pluridisciplinare.
Nel dettagliato rapporto 18 maggio 2001, il SAM, avalendosi di tre
consultazioni esterne (psichiatrica, psicologica e reumatologica), ha
accertato, quale affezioni invalidanti, delle lombalgie croniche di tipo
meccanico con sciatalgia troncate intermittenti a sinistra su ernia discale
L%-S1 paramediana destra di piccole-medie dimensioni (doc. AI _ pag. 9).
Escludendo dunque, sulla base dei rapporti del dr. __________ (specialista in
psichiatria e psicoterapia) e del dr. __________ (psicologo), qualsiasi
affezione extra-somatica (doc. AI _ pag. 10/11), i periti hanno poi discusso la
risultanze reumatologiche esposte dal dr. __________ rilevando quanto segue:
"
(…)
Dal 1994 l'A. è seguito dal dr. __________
per mal di schiena; rimando al consulto reumatologico SAM, che
contiene pure un'anamnesi dettagliata della patologia al rachide.
Il consulto del dr. __________ parla di lombalgie croniche
di tipo meccanico, con sciatalgie troncate intermittenti a sin. su ernia discale L4-5 e L5-S1. Egli dichiara che la doppia ernia discale limita la capacità lavorativa in attività pesanti, fino
a lavori mediamente pesanti (in misura del 100°/x). In lavori che implichino
movimenti d'estensione / flessione / rotazione del tronco in modo prolungato,
che non permettano l'applicazione delle regole d'ergonomia della schiena, in
particolare per attività statiche prolungate. In lavori mediamente pesanti, ma
anche adatti, l'A. è incapace al 70%. In attività
particolarmente adatte, che permettano il rispetto delle regole d'ergonomia
della schiena, evitino movimenti di flessione / estensione / rotazione ripetute
del tronco, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 20%.
Egli sottolinea come il problema non sia solo medico, ma anche di mercato.
Se pensiamo che l'A. ancora attualmente
svolge un'attività a lui non confacente (ma solo - afferma - al 10%), come
quella di viticoltore ed operatore nell'ambito fitosanitario, appare ben più
logico porre al 80% l'attività di traduttore alle condizioni esposte nel
consulto del dr. A. __________, nel rispetto delle regole d'ergonomia della
schiena.
Il discorso si complica se si pensa al fatto che il Signor
__________ non presenta i diplomi necessari ad esercitare, assieme all'attività
di traduttore, per la quale sul mercato vi è una buona possibilità
d'inserimento, quella più gratificante d'insegnante di lingue; su questa strada
non possiamo procedere. E', infatti, impensabile poter correggere la situazione
scolastica con la frequenza di corsi e di scuole (l'A. non
ha conseguito la matura) per anni, che obbligherebbe l'A. ad
ore ed ore di lezioni in posizione seduta, senza più il rispetto delle regole
d'ergonomia della schiena.
Come traduttore indipendente, seguendo le regole d'ergonomia,
l'attività lavorativa è ancora proponibile al 80%.
Ev. mezzi ausiliari da parte dell'Ufficio AI si potrebbero
discutere (vedi consulto del dr. __________).
Dobbiamo pure tenere presente come l'A. già
da qualche anno abbia lasciato la sua attività di traduttore regolare, perciò
più il tempo passa e più problemi, anche di aggiornamento, si frappongono a
questa professione, che però esulano da un discorso strettamente medico, ma che
si devono accennare, dal momento che si sta cercando di dipanare la grossa
matassa e di vedere come si possa risolvere positivamente questo difficile
caso.
L'A. a nostro parere potrebbe essere
reinserito con un aiuto nel collocamento da parte dell'Ufficio AI in attività
di venditore, nell'ambito fitosanitario e di giardinaggio. Egli, inoltre, non è
totalmente "digiuno" all'ambito commerciale, avendo frequentato
quattro anni di scuola cantonale di commercio. Inoltre, il peritando ha buone
doti di comunicazione. A questo proposito il Signor __________ afferma ripetutamente
che egli non chiede in primo luogo una rendita, ma un aiuto per risolvere la
sua situazione professionale. Una ripresa lavorativa in attività adatta, che
segua le regole sopra indicate, rappresenterebbe un dato importantissimo che
potrebbe influire anche positivamente sul suo stato di malessere sociale del
tutto comprensibile.
L'A. dev'essere riesaminato dall'UAI e dalla
consulente Signora __________. La strada da intraprendere a nostro avviso non è
quella d'iniziare una lunga scuola ma di sfruttare le diverse capacità
accumulate da quest'A. per reinserirlo, con un aiuto, in un'attività
lavorativa. L'eventuale riduzione della capacità di guadagno in un'altra
attività non è più un discorso di nostra competenza."
(Doc. AI _ pag. 11/12)
In merito
all’evoluzione della capacità lavorativa, i periti hanno quindi concluso:
"
(…)
Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio
dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es. casalinga)
svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:
-
Quando la capacità di lavoro ha subìto una
riduzione pari almeno al 25 percento?
-
Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?
-
Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente
attendere?
L'A. presenta una totale capacità lavorativa
in qualsiasi lavoro fino al febbraio 1994.
Dal marzo 1994 (inizio cura reumatologica del dr. __________),
fino ad ora e continua, egli presenta una capacità lavorativa nulla (incapacità
lavorativa del 100%) in lavori pesanti.
In lavori mediamente pesanti, anche adatti, egli è incapace al
lavoro al 70%, sempre dal marzo 1994, fino ad ora e continua.
Nel suo lavoro di traduttore, attività leggera e adatta, ma alle
seguenti condizioni:
-
evitare posizioni statiche prolungate oltre ad un'ora;
-
avere la possibilità di pause per sgranchirsi;
-
alternare la
posizione in piedi / seduta rispettando le regole d'ergonomia della schiena;
-
evitare
movimenti di flessione / estensione / rotazione ripetuti del tronco,
egli è abile al 80%, sempre dal marzo 1994 sino ad ora e continua.
Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio termine.
Nonostante le alterazioni degenerative lombari tendano con il
tempo a peggiorare, la loro rilevanza clinica è molto variabile.
Lombalgie e lombosciatalgie possono
migliorare con il tempo grazie a processi di guarigione ed a fenomeni di
adattamento."
(doc. AI _, pag. 13)
Riguardo
alle possibilità di migliorare la capacità lavorativa, il SAM ritiene che:
"
Da una lato il paziente dovrebbe poter svolgere
un’attività leggera e adatta, secondo i criteri espressi precedentemente.
È indispensabile un adattamento ergonomico del posto di lavoro, che permetta
l’alternanza delle posizioni seduta/in piedi.
Dato che la situazione non è solo medica, ma anche di tipo sociale, l’A.
dovrebbe – nostro parere – essere aiutato a reinserirsi nel ciclo lavorativo,
per esempio anche in attività turistiche, commerciali ecc.
Frequentare una scuola per anni, non ci pare opportuno.
Prima della rendita, l’A. chiede un aiuto per ritornare nel normale ciclo
lavorativo; le condizioni mediche, per diverse attività lavorative, ci sono, ma
è pure necessario un aiuto per riuscire laddove egli non ha potuto ancora
realizzarsi.
L’A. desidera vivamente poter ritornare ad una normalità lavorativa. (Doc. AI
_, pag. 14)."
Con il
ricorso l’assicurato contesta dapprima la valutazione medica del SAM facendo
riferimento alla refertazione del suo medico curante, dr. __________
specialista in reumatologia.
2.7. Come accennato
al consid. 2.5., il TFA ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici __________ essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352
consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di
dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA
24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189).
Del resto, in una sentenza inedita il TFA ha considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte
questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che non
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, cfr. anche Meyer‑Blaser,
op. cit., pag. pag. 111).
2.8. Ritornando
al caso in esame, dagli atti di causa risulta che il 24 aprile 2002 il dr.
__________ ha preso posizione in merito alla perizia del SAM, precisando:
" Dal
mio punto di vista mi trovo d'accordo con la valutazione peritale reumatologica
del collega Dr. __________ dell'aprile 2001. In fondo il Dr. __________
ribadisce esattamente quello che precedentemente avevo già fatto notare, cioè
che il problema di mercato incide notevolmente sulla possibilità di ottenere
dei contratti di lavoro come traduttore. Per contro nella perizia del SAM, nel capitolo "valutazione medico-teorica globale
dell'attuale capacità lavorativa" ciò non viene ritenuto ai fini del
calcolo dell'inabilità lavorativa.
La situazione del paz. è sempre "sul filo del rasoio".
Così da ultimo ho avuto modo di doverlo curare di nuovo per una sindrome
lombo-vertebrale acuta iperalgica con scariche elettriche alla natica dx e
cedimento dell'arto inferiore dx. Con un trattamento conservativo classico la
situazione è rientrata in uno "status quo ante" sull'arco di 3-4
settimane.
Il mio parere l'avevo già espresso in precedenza ed è quello che
il signor __________ non è abile nella misura dell'80% nella sua professione di
traduttore. A mio modo di vedere il paz. dovrebbe beneficiare di una
riconversione professionale." (doc. AI _)
Quindi,
dal lato medico il dr. __________ concorda con quanto valutato dal dr.
__________, ritenendo tuttavia il suo paziente inabile all’80% quale traduttore
piuttosto per motivi economici
(…
“il problema del mercato incide notevolmente sulla possibilità dei contratti
di lavoro come traduttore” … cfr. doc. AI _).
Come rilevato al consid. 2.5, occorre ricordare che al medico compete la
valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di
attività in cui l'interessato è incapace al lavoro, mentre spetta al consulente
professionale ipotizzare, sulla base delle risultanze mediche, le attività
professionali ancora esigibili.
Per questi motivi, la valutazione del dr. __________ sul grado dell’incapacità
lavorativa deve essere relativizzata, dal momento che l’aspetto economico, come
verrà esposto al prossimo considerando, è stato esaminato dai preposti servizi
dell’amministrazione.
Inoltre, dopo lettura del citato rapporto del
medico curante, il 24 maggio 2002 il SAM ha confermato la propria perizia (doc.
AI _).
Da
ultimo, il certificato 29 luglio 2002 del reumatologo dr. __________, prodotto
in sede di ricorso, non è idoneo a modificare la valutazione medico-teorica
fornita dal SAM, poiché riporta la sintomatologia del paziente ampiamente
descritta e valutata in sede peritale.
Prestando quindi piena adesione al referto peritale del SAM (cfr.
consid. 2.7), l’assicurato è da ritenere abile all’80% nella professione di
traduttore indipendente, a condizione che possa alternare, dopo un’ora, la
propria posizione statica, con la possibilità di concedersi delle pause per
distendere le gambe, evitando ripetuti movimenti di flessione, estensione e
rotazione del tronco, ma con l’adozione di misure ergonomiche adeguate.
Senza le possibilità di alzarsi per poter sgranchire la gambe e cambiare la
posizione di lavoro, la capacità lavorativa del ricorrente è limitata a 4-5 ore
al giorno.
In altre attività adeguate leggere, rispettose delle succitate condizioni di
lavoro, l’inabilità è del 20%. In attività cosiddette medio-leggere,
l’inabilità lavorativa è da porre al 70%; del tutto inesigibili sono invece i
lavori pesanti.
2.9. Per quel che concerne la valutazione
economica in merito ad un’eventuale riformazione professionale, sulla base
delle risultanze mediche, con rapporto 15 gennaio 2002 la consulente in
integrazione professionale ha in sostanza escluso l’attività di venditore/rappresentante
citata nella perizia, in quanto
"
(…)
in base alla mia esperienza,
il venditore non si può permettere "pause per sgranchirsi le gambe",
"alternare la posizione in piedi/seduta". Queste professioni
obbligano a stare tutto il giorno in piedi e non è possibile fare pause oltre a
quelle concesse normalmente. Non da ultimo poi, il reddito dell'impiegato di
vendita (per il venditore è ancora più basso) è di Fr. 3'000.- mensili pari a
Fr. 39'000.- annui che con la limitazione del 20 % diventano Fr. 31'200.-
annui. Considerato che il reddito nell'attività di traduttore è di Fr. 94'788.-
annui, una riformazione di tre anni non è giustificata poiché non porterebbe ad
un recupero della capacità di guadagno. (…)" (doc. AI _)
Parimenti
esclusa, per motivi di mercato, la professione di docente sia nel settore
pubblico che privato, poiché:
"
(…)
L'attività di docente viene
ritenuta idonea, e qui concordo, ma questa potrebbe essere svolta solo presso
la Divisione della Formazione, scuole professionali dunque, eventualmente
privatamente impartendo lezioni di recupero. La formazione del signor
__________, infatti, non permette l'assunzione presso scuole quali liceo, medie
poiché si richiede la didattica d'insegnamento che l'assicurato non possiede.
Anche gli istituti privati preferiscono docenti formati con la didattica.
E' dunque evidente che la
professione non può essere presa in considerazione perché il mercato del lavoro
in tal senso è molto limitato.
Lavori in fabbrica, in qualità
di operaio, mi sembrano difficilmente attuabili viste le limitazioni di salute.
(…)" (doc. AI _)
La
consulente ha dunque concluso che ” stando alla perizia, l’attività di
traduttore indipendente che rispetti le condizioni sopra elencate, sarebbe da
considerarsi un lavoro leggero e adeguato” (doc. AI _), escludendo quindi
l’adozione di qualsiasi misura integrativa professionale.
Infine,
nel citato rapporto, la funzionaria ha proceduto al raffronto dei redditi,
precisando che:
"
nella sua attività di traduttore dipendente,
senza il danno alla salute, l’assicurato potrebbe guadagnare fr. 94'788.-
Nell’attività di traduttore indipendente, il salario varia sicuramente da caso
a caso, ma stando a ciò che viene riportato dalla Cancelleria svizzera a
__________ (fotocopia allegata), si deduce un salario di fr. 105'600 annuo (Fr.
102 per pagina, 4 pagine al giorno; in 220 giorni lavorativi fr. 105'600
annui).
La capacità al guadagno viene così pienamente
recuperata” (doc. AI _).
2.10. L’assicurato
non contesta il rifiuto da parte dell’UAI di concedere dei provvedimenti di
ordine professionale, ma la determinazione del grado dell’incapacità al
guadagno. In particolare non condivide i redditi di riferimento presi in
considerazione dall’amministrazione.
2.10.1. Innanzitutto
occorre rilevare che l’assicurato, con diploma di traduttore conseguito nel
1989, sino al 1994 ha lavorato quale traduttore dipendente presso una ditta
farmaceutica ed il Dipartimento militare (incarico da cui si è dimesso per
stabilirsi in Ticino), per riprenderla in proprio nel 1995, unitamente
all’attività di giardinaggio e potatura, per poi cessarla definitivamente nel
1997 per motivi di salute (cfr. perizia SAM punto A.1 pag. 2).
In tali
circostanze è
da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b), che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato
la professione di traduttore indipendente che ha dovuto cessare per
l’acutizzarsi dei dolori reumatici.
È quindi
con riferimento a tale professione che occorre se del caso (cfr. consid.
2.10.2) procedere alla fissazione del reddito da valido ai fini del raffronto
dei redditi prescritti dall’art. 28 cpv. 2 LAI ( cfr. DTF 114 V 121 consid. 2a
con riferimenti, cfr. anche Scheidegger in: Rechtsfragen der Invalidität in der
Sozialversicherung, San Gallo 1999, pag. 96-97).
Per questo motivo, a mente del TCA,
a torto l’amministrazione ha considerato quale reddito da valido il salario
(aggiornato) che il ricorrente aveva percepito, senza il danno alla salute,
quale traduttore dipendente.
2.10.2. Già nella
perizia 14 maggio 2001 il dr. __________ ha precisato che la sua valutazione
della capacità lavorativa relativa alla professione di traduttore indipendente
non tiene conto del problema del mercato del lavoro (“ Vi è inoltre un
problema di mercato di cui non tiene conto la valutazione lavorativa espresso
sopra “), visto che non gli spetta la valutazione economica (cfr. consid.
2.5).
Egli ha tuttavia rilevato che, dopo essersi informato presso altri traduttori
indipendenti:
"
un traduttore indipendente riceve infatti
contratti per traduzioni che devono essere svolte in tempi relativamente brevi,
obbligando il traduttore a lavorare in modo particolarmente intenso, almeno a
tempo pieno. Per ragioni economiche egli deve generalmente scrivere
personalmente i testi. Se il traduttore indipendente non è in grado di fornire
questa prestazioni, egli generalmente non riceve contratti di lavoro. Questa
situazione di mercato rende al signor _________ effettivamente molto difficile
ottenere contratti di lavoro come traduttore limitandolo quindi in misura
maggiore rispetto a quanto non sarebbe limitato dal solo problema medico"
(cfr. perizia pag. 7)
È vero
che, come precisato al consid. 2.5, spetta piuttosto al consulente in
integrazione professionale, dati medici alla mano, fornire una valutazione
sull’effettiva esigibilità di un’attività lucrativa da ritenere ancora
esigibile.
Ma è altrettanto vero che la valutazione fornita dalla consulente, su richiesta
del TCA, non è del tutto convincente.
Nella nota 23 aprile 2003 la stessa ha fatto presente:
"
Per questo tipo di attività credo di poter
affermare che in un Cantone come il nostro, di transito e di contatti intensi
con la Svizzera tedesca/francese e con l’estero, esista mercato di lavoro per
un traduttore indipendente. Chiaramente la “mole” di lavoro dipende anche dalle
conoscenze della persona, dai suoi contatti personali che portano ad avere
maggiore o minore lavoro, come in tutte le attività indipendenti" (doc. _)
Può
essere condiviso il parere della consulente riguardo all’esistenza nel nostro
Cantone di un mercato per un traduttore indipendente, nonostante che, come
sottolineato dal ricorrente il 26 maggio 2003, vi sia la possibilità di far
capo via Internet ad uffici di traduzione sparsi in tutta la Svizzera ed
all’estero (cfr. doc. _).
Tuttavia essa non ha fornito alcuna precisa indicazione in merito alle concrete
possibilità dell’assicurato di poter esercitare la sua precedente attività di
traduttore indipendente nonostante le limitazioni accertate in perizia -
soprattutto quelle di evitare posizioni statiche, sedentarie oltre un’ora - ,
ritenuto come la maggior parte di tale professione richieda una posizione
sedentaria con prestazioni rapide e di buona qualità.
In queste circostanze, la richiesta
dell’assicurato di coinvolgere una persona competente nel campo delle
traduzione appare giustificata.
Pertanto, gli atti sono rinviati all’UAI affinché, mediante l’aiuto di un
esperto nel ramo delle traduzione, proceda ad una valutazione economica
nell’ambito della quale dovrà essere segnatamente stabilito in che misura, alla
luce delle affezioni e di tutte le limitazioni evidenziate in sede peritale
medica, l’assicurato sia effettivamente ancora in grado di esercitare la
professione intrapresa di traduttore indipendente, valutando quindi quali sono
le ripercussioni economiche dovute alla riduzione di rendimento nello
svolgimento di detta attività a seguito dell’insorgenza del danno alla salute.
Qualora dovesse risultare che l’assicurato possa mettere a maggior frutto la
sua residua capacità lucrativa in altre attività adeguate leggere, ritenute
medicalmente esigibili all’80%, l’amministrazione dovrà procedere alla
determinazione di un’eventuale incapacità al guadagno, considerando a tale
uopo, quale reddito da valido il provento che l’interessato avrebbe potuto
conseguire, senza il danno alla salute, quale traduttore indipendente (cfr.
consid. 2.10.1).
In merito alla determinazione di tale reddito effettuata dall’amministrazione
grazie alle informazioni ricevute dalla Cancelleria svizzera di __________
(cfr. rapporto 15.1.2002 della consulente, doc. AI _), ammissibile nella misura
in cui non è possibile accertare concretamente tale reddito, occorre tuttavia precisare che come questo accertamento si basa
unicamente sulla semplice trascrizione di una conversazione telefonica avuta
con la suddetta cancelleria, “in cui si precisava
sia il numero delle pagine di traduzione che si è tenuti ad eseguire
giornalmente, sia la tariffa a pagina. Il salario annuo è stato poi calcolato
considerando il numero di giorni lavorativi nel Canton Ticino (220)” (cfr. osservazioni UAI 28 aprile 2003 in VIII), indagine”.
Non c’è dubbio che “ la stima di un reddito che un assicurato potrebbe
conseguire esercitano una professione a titolo indipendente è compito
notoriamente arduo, che forzatamente non conduce a risultati inequivocabili
“ (cfr. osservazioni 5 giugno 2003 dell’UAI, XIV).
Ciononostante occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza,
di regola, le informazioni relative alla fattispecie giuridicamente rilevanti
vengono ammesse come mezzi di prova se sono state domandate e fornite in forma
scritta (cfr. DTF 117 V 285 consid. 4c).
Nel caso che ci occupa, da una parte, contrariamente a quanto indicato nel già
citato rapporto 15 gennaio 2002 della consulente, agli atti non vi è alcuna
nota telefonica della menzionata conversazione con la Cancelleria svizzera,
dall’altra, considerato che tale accertamento riveste un’importanza rilevante,
l’amministrazione avrebbe dovuto scegliere almeno la via scritta per raccogliere
i dati necessari.
Da ultimo, a mente del TCA, non
necessario è l’espletamento di un perizia medica, ritenuto come la valutazione
del SAM sia completa ed approfondita (sull’apprezzamento anticipato delle
prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In tal senso il gravame merita l’accoglimento e la decisione contestata va di
conseguenza annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 25 luglio 2002 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati all’UAI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid.
2.10.2 e renda una nuova decisione.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’amministrazione verserà all’assicurato
fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa)
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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