AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.100
Data decisione, Autorità:
10.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.100
BS/cd
Lugano
10 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 luglio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1946, di professione venditrice, è affetta da sindrome depressiva.
In data 28 maggio 1999 essa ha presentato una domanda tendente ad ottenere
delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
psichiatrica a cura del dr. __________, operante presso l’Organizzazione
sociopsichiatrica ___________ (doc. AI _), con proposta di decisione 27 giugno
2000 l'Ufficio assicurazioni invalidità (UAI) ha negato all’assicurata delle
prestazioni assicurative in quanto non presenta un’incapacità al guadagno
pensionabile (doc. AI _).
A seguito della richiesta 10 luglio 2000 del medico curante dell’assicurata di
rivedere il caso (doc. AI _) e dopo aver eseguito un accertamento (doc. AI _),
con decisione formale 22 febbraio 2001 l’amministrazione ha confermato la
reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI _).
1.2. In data 13
marzo 2002 __________, per il tramite dell’avv. __________, ha inoltrato
un’istanza di “revisione” della decisione 22 febbraio 2001 allegando la perizia
psichiatrica 16 luglio 2001 del dr. __________ ed ha postulato l’erogazione di
una rendita intera (doc. AI _).
La succitata perizia è stata esaminata dal dr. __________, medico dell’UAI
(doc. AI _).
Dopo aver raccolto dal dr. __________ la presa di posizione 3 giugno 2002 in
merito ai quesiti posti dal medico dell’amministrazione, con comunicazione 18
luglio 2002 l’UAI ha comunicato al rappresentante dell’assicurata quanto segue:
"
Lei ha inoltrato una domanda di riconsiderazione
della decisione
datata 22.02.2001 cresciuta in giudicato.
Orbene, l'ufficio AI può considerare una
decisione solo se risulta con
errata oppure contraddica le disposizioni legali
o la giurisprudenza costante dei Tribunali, oppure ancora perché fondata su uno
stato di fatto inesatto o incompleto e in quanto la correzione da apportare sia
di un'importanza apprezzabile.
Preso atto del rapporto inviato dal Dr.
__________ al Dr. __________ in data 16.07.2001 abbiamo effettuato ulteriori
accertamenti onde escludere ogni ombra di dubbio in merito alla precedente
valutazione; al termine degli stessi non possiamo giungere ad un differente
giudizio e confermiamo la precendente valutazione." (cfr. doc. AI _)
Nel frattempo, l’8 maggio 2002 __________ ha presentato una nuova richiesta di
prestazioni (doc. AI _).
1.3. Contro la
comunicazione 18 luglio 2002 l'assicurata, sempre rappresentata dall'avv.
__________, è tempestivamente insorta al TCA, postulando il riconoscimento di
una rendita intera dal maggio 1998.
La ricorrente facendo presente che con tale atto l’UAI è entrato nel merito
dell’istanza di riconsiderazione, ne ha innanzitutto chiesto l’annullamento per
carenza di motivazione poiché, fra l’altro, non sono stati compiutamente
indicati gli accertamenti eseguiti.
Nel merito, fondandosi sulle risultanze della perizia del dr.___________, essa
ha ritenuto insostenibile la valutazione peritale effettuata dal dr. __________
per conto dall’amministrazione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi in diritto.
Da ultimo, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria.
1.4. Meditante
risposta di causa 2 settembre 2002 l’UAI ritiene il ricorso irricevibile poiché
interposto contro una semplice comunicazione e non contro una decisione formale
munita degli ordinari rimedi giuridici.
L’amministrazione ha inoltre precisato che:
"
(…)
Nel presente caso, considerato come gli
accertamenti svolti dall'amministrazione siano stati basati più sulla verifica
di dati peritali già acquisiti in corso di istruttoria che sull'analisi del
nuovo mezzo di prova offerto dall'assicurata, si configura piuttosto un caso di
riconsiderazione.
In merito alla forma con la quale
l'amministrazione deve rendere noti all'assicurato gli esiti di una
riconsiderazione, la citata Circolare specifica che: "si la demande de
réexamen est recevable (…) il y a toujours lieu de rendre un décision et de la
notifier à l'assuré avec l'indication des moyens de droit" (marg. 3019).
In conclusione si imponeva quindi l'emanazione di
una decisione formale soggetta a ricorso.
Terminata la presente vertenza e ritornati agli
atti, lo scrivente Ufficio procederà in tal senso." (cfr. doc. _)
1.5. Con scritto
16 settembre 2002 l’avv. __________ ha dapprima sottolineato come di per sé
l’omessa indicazione dei rimedi di diritto non toglie all’atto impugnato il
carattere di decisione formale.
Quanto alla proposta di rinvio degli atti formulata dall’UAI, il legale ha
tuttavia rilevato:
"
(…)
La ricorrente ha preso atto dell'intenzione dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità di emanare una nuova decisione. Ci si chiede se ciò sia compatibile
con l'effetto devolutivo del ricorso. La ricorrente ritiene di no. Il giudizio
in merito incombe però esclusivamente a cod. lod. Tribunale. Anche in questo
caso, decisioni unilaterali della ricorrente potrebbe pregiudicare i suoi
diritti sostanziali.
Non è intenzione della ricorrente appesantire la pratica con questioni
procedurali, segnatamente con quelle sopra accennate. Tuttavia, ritenuto quanto
sopra esposto, cioè il concreto pericolo che sue decisioni unilaterali
pregiudichino i suoi diritti di merito, la ricorrente chiede che, anche per
economia di procedura, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità motivi la sua
decisione nell'ambito della pendente procedura di ricorso senza emanare
all'uopo una nuova speciale decisione." (cfr. doc. _)
1.6. Per contro,
l’amministrazione ha osservato:
"
innanzitutto si ribadisce che un ricorso contro
una semplice
comunicazione non può essere considerato
ricevibile.
Si aggiunge inoltre che il fatto di emanare una
decisione formale a seguito dello stralcio della presente vertenza non comporta
a mente dello scrivente Ufficio alcuna incompatibilità con l'effetto devolutivo
del ricorso, né alcuna compromissione dei diritti dell'assicurata.
L'amministrazione non modifica infatti in alcun
modo la posizione della ricorrente, mirando semplicemente alla correzione di un
vizio procedurale." (cfr. doc. _)
1.7. In sede
d’istruttoria, il TCA ha trasmesso al legale della ricorrente il rapporto 3
giugno 2002 del dr. __________, su cui l’UAI ha fondato l’atto impugnato, per
una presa di posizione (IX).
Le osservazioni 11 aprile 2003 dell’avv. __________ sono state intimate all’UAI
(XIII), la quale con scritto 23 aprile 2003 ha comunicato di non dover
aggiungere nulla al riguardo (XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 18 luglio
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e
dell’OAI
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Nella
fattispecie in esame, l’amministrazione sostiene l’irricevibilità del gravame
poiché interposto contro una semplice comunicazione e non contro una decisione
formale munita dei rimedi di diritto, ciò che è contestato dall’assicurata.
In effetti l’omessa indicazione dei rimedi giuridici non toglie all’atto
impugnato il carattere di decisione, ma lo rende unicamente imperfetto.
Le decisioni devono indicare entro quale
termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso o,
all'occorrenza, domanda di condono (art. 128 cpv. 2 OAVS, applicabile anche
all'assicurazione invalidità, cfr. art. 89 OAI. Del resto il marginale 3019 della Circolare sul contenzioso [nel tenore in
vigore sino al 31.12.2002] prescrive che nel caso in cui la domanda di riesame
è ricevibile, l’amministrazione deve rendere una decisione munita dei rimedi di
diritto e notificarla all’assicurato).
In
particolare, le decisioni scritte devono essere designate come tali e indicare
le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC
1989 pag. 192 consid. 2a).
Queste
condizioni, enumerate all'art. 35 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura
amministrativa (applicabile alla procedura cantonale in virtù dell'art. 1 cpv.
3 LPA, che dichiara applicabili all'autorità cantonale di ultima istanza gli
art. 34 a 38 LPA), sono conformi ad un principio generale del diritto
amministrativo federale (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a, RCC 1979 pag. 82, DTF
106 V 57 consid. 2, DTF 104 V 154).
Tuttavia
una notifica difettosa della decisione – in particolare per via dell’omessa
indicazione dei rimedi di diritto - non può cagionare alcun pregiudizio alle
parti (art. 38 LPA applicabile in virtù dell'art. 1 cpv. 3 LPA; RCC 1989 pag.
554 consid. 1a, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ed, pag. 131; Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, pag. 461; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungs-gericht des
Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 13 n. 28, pag. 99).
In
virtù di questo principio, applicabile all'insieme del diritto delle
assicurazioni sociali federali, la protezione giuridica ricercata è già
assicurata allorquando una decisione oggettivamente irregolare raggiunge il suo
scopo malgrado la difettosità che presenta (cfr. DTF 114 Ib 116 consid. 2 b,
DTF 104 V 166‑167 consid. 3; VPB 1996 Nr. 28, E. 6.b.).
E'
necessario esaminare secondo le circostanze del caso concreto, se la parte
interessata è stata veramente indotta in errore e se a causa di questo errore
essa ha subito un pregiudizio.
Secondo la giurisprudenza del TFA, per decidere
questa questione è necessario ispirarsi al principio della buona fede, che è
applicabile anche in ambito di procedura, e che impone un limite
all'invocazione di un vizio di forma (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a, RCC 1981
pag. 127 consid. 2a, RCC 1973 pag. 409; DTF 111 V 150, DTF 106 V 97).
In tal senso, una decisione sprovvista dei rimedi di diritto deve essere messa
in dubbio entro un termine ragionevole (DTF 122 V 194 consid. 2 con
riferimenti).
Nel caso in esame, l’omessa
indicazione dei rimedi di diritto non ha comportato alcun pregiudizio
all’assicurata. Essa ha infatti presentato un tempestivo atto di ricorso.
2.4. La
ricorrente ha inoltre sostenuto la nullità della decisione perché carente di
motivazione; in particolare l’UAI non ha specificato, nemmeno sommariamente,
quali siano stati gli ulteriori accertamenti eseguiti. L’assicurata non sarebbe
quindi in grado di sapere quali accertamenti sono stati compiuti, quali sono
stati ritenuti ai fini del giudizio rilevanti e se tali accertamenti sono stati
apprezzati in modo corretto.
Orbene, effettivamente le decisioni
amministrative devono essere motivate. In particolare, esse devono contenere
una descrizione della fattispecie rilevante e delle considerazioni giuridiche
(cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
2a edizione, Berna 1997, § 54 N.17,
pag. 354).
L'atto
amministrativo dev'essere pertanto motivato in modo tale che la persona
interessata sia posta in grado di impugnarlo, per cui deve contenere le
riflessioni su cui l'autorità competente si è fondata per pronunciare la
decisione. L'autorità decidente può limitare la motivazione della propria decisione
alle questioni essenziali (cfr. DTF 118 V 58, Locher, op. cit., § 54 N.18 pag. 354).
In
caso di carenza nella motivazione, la decisione viene di regola annullata,
indipendentemente dall'interesse materiale delle parti, in quanto il diritto in
questione è di natura formale (DTF 126 V 130, consid. 2b, pag. 131‑132;
DTF 116 V 184; DTF 115 V 305). In via eccezionale ciò non accade se il difetto ‑
non particolarmente grave (DTF 126 V 130, consid. 2b, pag. 132 e DTF 116 V 185)
‑ può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena
cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed egli viene
sentito su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati
(DTF 116 V 39; DTF 110 V 113; A. Kölz/I. Häner, op. cit. pag. 102).
Nondimeno
va rilevato che siccome gli organi amministrativi delle assicurazioni sociali
emettono un gran numero di decisioni, il grado di motivazione richiesto non
deve essere alto (cfr. Locher, op. cit., N 54 N. 20, pag. 354).
In casu,
è vero che la decisione contestata contiene una succinta motivazione. Ma è
altrettanto vero che ciò non ha impedito all’avv. __________ di stendere il
gravame in oggetto poiché in data 22 maggio 2002 l’UAI gli ha trasmesso in
copia l’intero incarto (doc. AI _).
Del resto
il TCA ha intimato all’assicurata il rapporto 3 giugno 2002 del dr. __________
su cui l’UAI ha negato l’esistenza di motivi per riconsiderare la decisione 22
febbraio 2001.
In queste circostanze, dunque, non vi è alcun motivo per non entrare nel merito
del presente gravame.
Nel merito
2.5. Oggetto del
contendere è dunque il rifiuto da parte dell’UAI di riesaminare la decisione 22
febbraio 2001, cresciuta in giudicato, con cui l’amministrazione ha respinto la
domanda di prestazioni assicurative.
2.6. A proposito
della modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato si rileva
che secondo la giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità
che l'ha pronunciata:
-
in
via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da
modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130 consid.
3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 pag. 86);
-
in via
di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di
ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);
-
nell'ambito
della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per
l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (DTF 127 V 469 consid. 2c ,
DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).
2.6.1. Il TFA ha
dunque precisato in particolare che l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare
una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una
sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non
possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; DTF
119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 pag. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF
110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In quest'ipotesi non è escluso che il
provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF
119 V 422 = RDAT I-1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla
situazione di diritto - compresa la giurisprudenza - esistente al momento della
pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480 consid.
1c).
L’Istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un’applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Locher, op.
cit., pag. 359; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung
nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è
incorsa l’amministrazione devono però essere grossolani (U. Kieser, SZS 1991
pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; DTF 109 V 113 consid. 1c).
Un errore
manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario
alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung
des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una
valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di
principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità (DTF 119 V 483
consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137).
Secondo
il TFA, per contro, l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va
considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113
1c).
2.6.2. Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione
processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni
cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a
determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con
riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti
amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla
revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza.
Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le
regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del
29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag.
254).
In
particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le
conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a
corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione,
sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto
essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a
provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare
di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve
essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe
condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui
il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli
occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi
citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in
modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re
B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).
2.7. Nella caso
che ci occupa, in occasione delle prima domanda di prestazioni assicurative,
l’assicurata è stata sottoposta ad un esame peritale da parte del dr._________,
responsabile dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________.
Nel suo referto 5 giugno 2000 lo specialista in psichiatria e psicoterapia,
diagnosticando una sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10: F431.1) ed un
disturbo di personalità misto con tratti istrionici (ICD: F60.9 e F301.50), ha
in particolare valutato:
"
(…)
La sintomatologia ansiosa e i sintomi associati
al disturbo di personalità con tratti istrionici, pur considerando l'evoluzione
clinica, gli insuccessi terapeutici, le particolari condizioni culturali e
l'età della paziente, possono compromettere l'attività lavorativa (come
venditrice) al massimo al 30 % a causa della sofferenza soggettiva. Nessuna
compromissione è invece data per l'attività in qualità di casalinga che rimane
normale al 100 %.
Considerata la situazione clinica, la personalità
poco differenziata e la scarsa motivazione della paziente, riteniamo inutile
adottare dei provvedimenti sanitari particolari o delle misure d'ordine
professionale." (cfr. doc. AI _)
Il perito ha quindi concluso per una riduzione della capacità lavorativa del
30% dal 1° gennaio 2000, con un’abilità del 100% quale casalinga.
Sulla scorta di tale valutazione, con la decisione 21 febbraio 2001 l’UAI ha
dunque respinto la domanda di prestazioni.
2.8. Allegata
all’istanza che ci concerne la ricorrente ha trasmesso la perizia privata 16
luglio 2001 eseguita dal dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia.
Nel rapporto 16 luglio 2001 il succitato medico, partendo da una diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente da considerare grave (ICD-10 F33.21), sindrome
ansiosa generalizzata (ICD F41.1) ed una probabile sindrome da fatica cronica,
ha concluso:
"
(…)
Al momento della valutazione la paziente è
inabile totalmente al lavoro (80%). Tale capacità appare inficiata
globalmente e in maniera costante già dal giugno-luglio 1998.
Anche la capacità lavorativa quale casalinga
appare inficiata nella misura del 50%. Potrebbe essere comunque verificata
tramite indagine sociale.
Le possibilità di migliorare la capacità di
lavoro al momento appaiono nulle." (cfr. doc. AI _)
Entrando nel merito della domanda di riconsiderazione, l’amministrazione ha
quindi sottoposto al dr. __________ alcuni quesiti formulati dal proprio
medico, dr. __________. Con rapporto 3 giugno 2002 lo specialista in
psichiatria ha dato risposta a quanto chiesto, confermando in sostanza la
perizia del 5 giugno 2000 (doc. AI _).
Fondandosi su questo rapporto, l’amministrazione ha ribadito la bontà della
decisione 21 febbraio 2001, respingendo nel contempo l’istanza dell’assicurata.
2.9. Con il
presente gravame, l’assicurata sostiene quindi l’erroneità della decisione 21
febbraio 2001.
In particolare essa contesta l’affidabilità della valutazione del dr.
___________ in quanto egli non ha considerato nell’anamnesi alcuni fatti e
circostanze accertate dal dr. _____________, quali la morte dell’anziana madre
avvenuta nel dicembre 1999, il divorzio della figlia maggiore nel 2000 e
l’enuresi notturna fino ai 10 anni (cfr. ricorso pag. 3/4).
A suo dire il perito avrebbe evidenziato nei suoi confronti un pregiudizio, in
particolare per quel che concerne l’asserita simulazione dei sintomi,
valutazione che tra l’altro non sarebbe confortata da un’indagine seria (cfr.
ricorso pag. 4 punto 7).
Rilevando inoltre come il dr. __________, contrariamente al perito, si sia
fondato anche su un test investigativo, la ricorrente è del parere che la
decisione di confermare il rifiuto dell’erogazione della rendita AI non è
sostenibile.
2.10. Nella
fattispecie in esame, occorre rilevare come l’amministrazione sia entrata nel
merito dell’istanza di riconsiderazione.
L’UAI ha infatti sottoposto al dr. __________ il rapporto 16 luglio 2001 del
dr. __________, unitamente ai quesiti del dr. __________, per una presa di
posizione.
Ora, come ricordato al consid. 2.5.1., l’istituto del riesame persegue lo scopo
di correggere un’applicazione giuridica iniziale errata, ivi compreso un
accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi. Un
errore manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario
alla legge, come pure di una valutazione errata dell’invalidità a seguito di
una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo
dell’invalidità, mentre l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità,
non va considerato quale sbaglio grossolano.
Nella
fattispecie concreta, dall’esame degli atti di causa, a mente del TCA, non vi
sono motivi per ritenere la decisione 21 febbraio 2001 errata ai sensi della
giurisprudenza federale citata.
Vero che durante la perizia 5 giugno 2000, in base alla quale l’UAI ha
rifiutato l’erogazione di un rendita d’invalidità, il dr. __________ non aveva
a disposizione la cartella della Clinica psichiatrica __________, ma è
altrettanto vero che, come poi precisato nella presa di posizione 3 giugno 2002,
l’improvvisa dimissione (4 dicembre 1998) a seguito delle note vicende legate
al proprietario dell’istituto (dr. __________), non ha pregiudicato in modo
rilevante lo stato psichico dell’assicurata, avendo i medici del SPS di
Bellinzona, chiamati in seguito d’urgenza, “giudicato prontamente dimissibile
la paziente” (pag. 2).
Né può essere argomentato che il perito non abbia tenuto conto della situazione
evolutasi dopo la perizia 5 giugno 2002.
Infatti, con scritto 19 febbraio 2001 il dr. __________, dopo che l’UAI gli ha
trasmesso i rapporti del medico curante dr. __________ e dello psichiatra
curate, dr. __________, nonché il rapporto 24 ottobre 2000 d’uscita della
Clinica __________ relativo al secondo ricovero (25.8.00 – 13.10.00), ha
escluso un effettivo peggioramento delle condizioni psichiche, nel senso
dell’insorgenza di un disturbo psichiatrico maggiore (doc. AI _).
Riguardo ai test eseguiti dal dr. __________, nella presa di posizione 3 giugno
2002 il dr. __________ ha pertinentemente osservato come gli stessi “non
sono stati accompagnati da una descrizione del contesto o da osservazioni
cliniche da parte dello psicologo incaricato, condizione indispensabile per
apprezzare il valore e l’attendibilità dei risultati ottenuti” (doc. AI
pag. 2).
Non
rilevanti sono del resto le critiche mosse al dr. __________ di non aver
segnalato due episodi importanti nella vita dell’assicurata (lutto della madre
e divorzio della sorella) e che fino a 10 anni la stessa fosse soggetta ad
enuresi notturne poiché la diagnosi posta dal perito trova comunque conferma
nel rapporto 21 dicembre 1999 della d.ssa __________ (doc. AI _).
Certo che il dr. __________ è giunto a conclusioni diverse dal perito,
ritenendo una capacità lavorativa del 20 per cento dal giugno-luglio 1998.
Questo non permette tuttavia di qualificare la decisione 21 febbraio 2001 come
manifestamente errata.
Alla base del succitato atto amministrativo vi può essere stato, tutt'al più,
un errore d'apprezzamento, che di principio non è soggetto a riconsiderazione
(cfr. DTF 126 V 23 consid. 4c; RAMI 1998 K990, pag. 253, in cui il TFA ha
stabilito che il fatto che i medici curanti abbiano espresso a proposito della
capacità lavorativa della loro paziente un parere diverso da quello manifestato
da un perito ulteriormente incaricato dall'assicurazione per l'invalidità non
basta, di per sé, a fondare una riconsiderazione, anche se si dovesse ammettere
che i primi hanno commesso un errore di valutazione; DTF 119 V 475 e, infine,
SVR 1996 UV42, pag. 129ss.).
2.11. La nuova
documentazione medica prodotta con l’istanza non è neppure idonea a modificare
in via di revisione processuale la decisione 21 febbraio 2001.
Va rilevato che anche se dal rapporto del dr. __________ risulta una diversa
valutazione delle condizioni di salute dell’assicurata, nonché una diversa
valutazione delle ripercussioni invalidanti già note durante la precedente
procedura, ciò non costituisce un motivo di revisione, poiché secondo la
giurisprudenza, non costituiscono mezzi
di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e
non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., già citata, consid.
2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).
Ciò non esclude che in presenza di nuove rilevanti circostanze succedute alla
decisione 21 febbraio 2001, l’assicurata possa presentare una nuova domanda di
prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 4 OAI, ciò che ha effettivamente fatto
l’8 maggio 2002.
Nuovi fatti realizzatisi dopo l'emanazione del giudizio non costituiscono
infatti motivo di revisione processuale (cfr. VPB 1993 Nr. 22; Rhinow/Koller/
Kiss, Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht, Basilea 1996, RZ
1431).
2.12. L’assicurata
ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza.
Del resto, visto quanto riportato al considerando precedente, non è necessario
procedere ad un perizia giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster