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Numero d'incarto:
32.2001.86
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00086
RG/sc
Lugano
26 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2001
di
contro
la decisione del 22 agosto 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
-
che con istanza 17 aprile
2001 l'assicurata ha chiesto all'UAI l'assunzione, quale provvedimento
sanitario, dell'intervento di cataratta bilaterale;
-
che con comunicazione 22
agosto 2001 l'UAI ha accordato all'assicurata la copertura assicurativa per
l'operazione della cataratta all'occhio destro, negando per contro la presa a
carico dell'intervento all'altro occhio, in quanto l'attività svolta
dall'assicurata non richiede visione binoculare;
-
che con scritto 3 settembre
2001 l'assicurata ha comunicato all'UAI di non condividere il rifiuto di
prestazioni assicurative per quanto riguarda l'intervento di cataratta
all'occhio sinistro;
-
che con scritto 21
settembre 2001 l'UAI ha comunicato all'assicurata di confermare la
"decisione" 22 agosto 2001;
-
che con "ricorso"
29 settembre 2001 all'UAI l'assicurata si è opposta a siffatto diniego. Essa ha
ribadito la propria richiesta d'assunzione dell'operazione di cataratta anche
all'occhio sinistro, evidenziando la necessità di una corretta visione
binoculare per l'esercizio della propria professione;
-
che l'atto 29 settembre
2001 dell'assicurata è stato trasmesso dall'amministrazione allo scrivente
Tribunale quale ricorso avverso la "decisione" 22 agosto 2001;
-
che con risposta 23 ottobre
2001 l'UAI ha chiesto al TCA di dichiarare l'irricevibilità del
"ricorso" e il rinvio degli atti all'amministrazione perché abbia a
procedere all'emanazione di una decisione impugnabile;
considerato in diritto
-
che ai sensi dell'art. 69
LAI sono suscettibili di ricorso solo le decisioni degli uffici AI basate sulla
LAI; gli art. 84 a 85 bis LAVS sono applicabili per analogia;
-
che pertanto un ricorso
basato su un atto amministrativo privo del carattere di decisione formale deve
essere dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag. 589);
-
che giusta l'art. 75 OAI
sono da pronunciare per il tramite di una decisione formale gli atti
amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati, eccezion
fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter
OAI, le quali possono essere accordate, senza la notificazione di una
decisione, tramite comunicazione scritta, ritenuta, in caso di contestazione,
la facoltà dell'assicurato di chiedere l'emanazione di una decisione (art.
74quater OAI, art. 58 LAI);
-
che in concreto tramite
comunicazione scritta 22 agosto 2001 l'UAI ha accordato le prestazioni
assicurative per l'intervento di cataratta all'occhio destro negando
contestualmente l'assunzione del medesimo intervento all'occhio sinistro;
-
che, in casu, questo TCA
non può non rilevare che se da un lato appare giustificata l'applicazione degli
artt. 74ter e 74quater OAI per la concessione delle prestazioni relative
all'intervento all'occhio destro, d'altro lato, per quanto riguarda il diniego
delle prestazioni richieste anche per l'occhio sinistro, si impone
l'applicazione degli artt. 73bis e 75 OAI;
-
che, infatti, prima di
pronunciarsi sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la
riduzione di prestazioni correnti, l'UAI deve dare all'assicurato la
possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di
liquidazione del caso e di consultare l'incarto (art. 73bis OAI); terminata l'istruttoria,
provvedimenti che stabiliscono diritti e doveri degli assicurati sono quindi da
pronunciare per il tramite di una decisione formale (art. 75 OAI);
-
che stante quanto sopra,
erroneamente l'UAI ha proceduto ad informare l'assicurata del diniego di
prestazioni riguardanti l'occhio sinistro tramite semplice comunicazione datata
22 agosto 2001, detto rifiuto potendo e dovendo validamente essere notificato
unicamente tramite decisione formale ai sensi dell'art. 75 OAI;
-
che, di conseguenza, pur considerando
la comunicazione 22 agosto 2001 - laddove essa stabilisce il rifiuto di
prestazioni per l'operazione all'occhio sinistro - alla stregua di proposta di
decisione ai sensi dell'art. 73bis OAI, la stessa, come pure la successiva
comunicazione 21 settembre 2001, non è suscettibile di impugnazione dinanzi a
questo TCA costituendo semplice atto amministrativo non espletante effetto
giuridico alcuno (art. 69 LAI, artt. 84a 85bis LAVS; RCC 1968 pag. 589);
-
che in simili circostanze,
dovendosi per questi motivi ritenere inadempiuto il presupposto essenziale di
una decisione deducibile in giudizio, il ricorso non è ricevibile;
-
che considerata la
fattispecie, gli atti vengono trasmessi all'amministrazione che provvederà
questa volta ad emettere, senza indugio e nel pieno rispetto delle norme di cui
all'rt. 73bis e 75 OAI, una decisione formale dopo esame delle argomentazioni
addotte dall'assicurata e dopo eventuali nuovi accertamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Gli atti
sono trasmessi all'UAI per l'emanazione di una decisione formale terminata la
procedura istruttoria.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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