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Numero d'incarto:
32.2001.59
Data decisione, Autorità:
20.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00059
RG/sc
Lugano
20 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 11 luglio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel 1942, di professione falegname, in data 30 ottobre 1996 ha presentato
una richiesta volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità, in quanto
affetto da cardiopatia ischemica, insufficienza venosa cronica, arteriopatia
periferica, ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia.
1.2. Con
decisione 7 settembre 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
assegnato all'assicurato un quarto di rendita per un grado d'invalidità del
40%.
Adito con
ricorso 28 settembre 1998, per decisione 29 novembre 1999 il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto il gravame confermando il grado
d'invalidità stabilito dall'amministrazione.
Con decisione
su ricorso 31 gennaio 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
annullato la sentenza cantonale rinviando l'incarto all'UAI affinché
stabilisse, conformemente ai criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF
126 V 75 e segg., il reddito da invalido sulla base dei dati statistici
salariali e statuisse nuovamente sul diritto alla rendita di __________.
1.3. Esperiti
nuovi accertamenti economici, di cui si dirà - per quanto necessario - di
seguito, per decisione 11 luglio 2001 l'UAI ha confermato il diritto ad un
quarto di rendita per un grado d'invalidità del 47%, motivando:
" in
base alla sentenza del Tribunale Federale delle assicurazioni abbiamo
effettuato ulteriori accertamenti.
Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40
per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado
d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita
intera
40
per cento almeno
un quarto
50
per cento almeno
una mezza
66
2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il
diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50
per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la
loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta
per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che
l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente
attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato
al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado
d'invalidità in per cento.
Se il grado d'invalidità di un beneficiario di rendita si modifica
in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima è, per il
futuro, aumentata, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41 LAI.
In seguito alle osservazioni presentate in merito al progetto
d'assegnazione di rendita datato 13.03.2001 è stato effettuato un nuovo calcolo
della capacità di guadagno residua in base all'inchiesta svizzera della
struttura dei salari. Il reddito ancora esigibile è stato ridotto del 25%
(riduzione massima secondo la giurisprudenza TFA).
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 65000
con invalidità 34506
perdita di guadagno/grado d'invalidità 30494 = 47%
Abbiamo esaminato il grado d'invalidità e constatiamo che non si è
modificato al punto tale da influenzare il diritto alla rendita. L'assicurato
continuerà quindi a beneficiare della stessa rendita fino ad oggi erogata.
Facciamo comunque notare che con decisione datata 16.06.2000 il
Signor ___________, in seguito al decesso della moglie, è stato messo al
beneficio di una rendita intera d'invalidità e pertanto, qualora dovesse
subentrare un peggioramento dello stato di salute atto ad influenzare
ulteriormente la capacità di guadagno ‑ e conseguentemente il grado
d'invalidità ‑ continuerebbe a percepire la medesima rendita."
(Doc. AI _
1.4. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, rappresentato
dal proprio datore di lavoro, il quale fa valere:
"
(…)
Il 31 gennaio 2001 il Tribunale federale decise di esaminare
nuovamente il caso. Dopo questo periodo, il salario d'invalidità fu stabilito
due volte in modo tale che, nel primo caso, ne derivò un IV° grado del 43 %,
nel secondo caso un IV° grado del 47%. Come certamente saprete dal diritto
della previdenza sociale relativo all'assicurazione invalidità, ciò non cambia
nulla nella determinazione della rendita, poiché soltanto dal 50 % si può
parlare di una mezza rendita e dal 66 2/3 grado di una rendita intera. Dopo
tutti questi sforzi e dopo le lettere fino al Tribunale federale, di fatto non
è cambiato nulla per quanto concerne la situazione materiale.
Desidero al riguardo sostenere quanto segue: fino ad oggi,
l'Assicurazione invalidità del Cantone Ticino non mi ha ancora dato alcuna
informazione di come sia stato determinato il salario d'invalidità. Già nel
questionario del datore di lavoro risalente all'anno 1996, noi abbiamo indicato
un salario a rendimento di gran lunga più basso. Come abbiamo già ampiamente
dichiarato davanti al Tribunale federale, il signor __________ non poteva più,
in nessun caso, continuare a lavorare nella nostra impresa. La situazione non
fu mai esaminata sul posto anche dall'Assicurazione invalidità.
Siamo a conoscenza che il signor __________, da giugno 2000,
riceve un'intera rendita della IV, ciò tuttavia solamente perché sua moglie è
deceduta. Primariamente, in tutta la faccenda non si tratta, in ogni modo,
dell'ammontare della rendita ottenuta attualmente, bensì di una determinazione
dell'incapacità lavorativa corrispondente alle effettive condizioni,
rispettivamente della determinazione dell'invalidità dell'assicurato come pure
del momento in cui essa si è verificata. Con i criteri finora adottati, si è
stati tutt'altro che equi, sotto questo punto di vista, nei confronti
dell'assicurato.
La nostra proposta: decisione con effetto retroattivo (5 anni) per
una rendita completa. Ciò comporta una nuova determinazione del IV° grado.
Abbiamo già, più volte, esposto questo fatto e la decisione non ci è stata mai
spiegata, in questo senso, dietro nostra richiesta. Dopo la decisione del
Tribunale federale nel gennaio 2001, non siamo disposti ad accettare una
decisione che non cambi nulla alla situazione di fatto. Altrimenti l'intero
percorso procedurale finirebbe per essere stata una farsa.
Come membro della direzione della __________ sono disposto a
parlare personalmente con il responsabile dell'Assicurazione invalidità. Un
tale colloquio non sarebbe solo utile alla fiducia reciproca, esso si
opporrebbe anche all'insorgenza di timori di arbitrio delle autorità. In
caso contrario, mi rivolgerò direttamente al Consiglio di stato del Cantone
Ticino come pure al Tribunale federale. La relativa corrispondenza sulla mia
richiesta come pure il giudizio del Tribunale federale dovrebbe essere in
vostro possesso." (Doc. _)
1.5. Con risposta
di causa 6 agosto 2001, l'UAI propone la reiezione del gravame osservando:
" con
decisione 7 settembre 1998 l'UAI ha posto l'assicurato a beneficio di un quarto
di rendita a far tempo dal settembre del 1997.
La decisione è stata confermata dal Giudice di prime cure con
sentenza 29 novembre 1999 (doc. n. _ inc. AI).
Il Tribunale federale per contro, prontamente adito
dall'assicurato, ha ordinato il rinvio degli atti all'amministrazione, affinché
determinasse nuovamente l'ammontare del reddito teorico da invalido, sulla base
della nuova prassi adottata recentemente dall'Alta Corte, e della quale si dirà
fra breve (sentenza 31 gennaio 2001, doc. n. _ inc. AI).
Le nuove indagini hanno permesso di confermare il diritto
dell'assicurato ad un quarto di rendita. Tempestivamente insorto, il ricorrente
pone nuovamente in discussione le valutazioni operate dall'UAI. In particolare
l'assicurato chiede lumi circa il metodo adottato per stabilire l'attuale grado
di invalidità, non comprendendo in sostanza come mai non si sia giunti a
determinare un tasso superiore a quello precedentemente stabilito.
Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI , l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe
conseguire dopo la manifestazione dell'invalidità nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile, ed il reddito che avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido.
La residua capacità dell'assicurato non viene quindi analizzata
esclusivamente in relazione alla precedente attività, ma in considerazione
dell'intero mercato del lavoro. In altri termini, se la capacità di guadagno
può essere migliorata nell'ambito di un'altra attività, esigibile
dall'assicurato, quest'ultimo è tenuto ad adeguarvisi.
Nella fattispecie, per quel che concerne il reddito presumibile
senza invalidità, ci si è riferiti ai dati salariali forniti dal datore di
lavoro.
Per quanto attiene invece al secondo termine di paragone, ovvero
il reddito presumibile da invalido, si rileva che nella prima decisione emessa
l'UAI ha ritenuto la somma di fr. 35'000.‑.
In effetti, in base alla giurisprudenza cantonale in vigore sino a
qualche tempo addietro, un uomo che in Ticino lavorava a tempo pieno in
un'attività che non richiede una solida formazione di base e che non impone
particolari sforzi, era in grado di guadagnare in media fr. 35'000.‑
annui.
Paragonando tale somma a quella che avrebbe guadagnato
l'assicurato senza danno alla salute, si è ottenuta una percentuale di
inabilità del 40%, grado minimo che apre il diritto ad un quarto di rendita.
Recentemente però il Tribunale federale ha stabilito una nuova
pratica. In base a tale metodo occorre innanzitutto far riferimento ai dati
forniti dalle statistiche salariali.
Interpellato a tal fine, l'Ufficio federale di statistica ha reso
noto che nel 1998 un uomo che esercitava un'attività leggera ed adeguata in
Ticino guadagnava mediamente la somma di fr. 45'390.‑ annui.
Il Tribunale federale ha ancora precisato che, al fine di
considerare quei fattori che nel caso concreto sono suscettibili di influenzare
il guadagno ‑quali ad esempio la mancanza di esperienza lavorativa, le
scarse conoscenze linguistiche, il tipo di permesso ‑ tale reddito può
ancora essere ridotto nella misura massima del 25% (cfr. sentenza TFA 9.5.2000
in re A).
L'UAI ha quindi calcolato nuovamente il grado di invalidità
sostituendo alla somma di fr. 35'000.‑ ‑che come visto non è più
attuale‑ quella ottenuta dal calcolo effettuato secondo i criteri
sopradescritti.
Concretamente, il salario statistico di fr. 45'390.‑ é stato
aggiornato al 2000, ottenendo la somma di fr. 46'008.‑. Tale reddito,
ridotto del 25% (fr. 34'506.‑), è infine stato paragonato a quello
conseguibile senza invalidità (fr. 65'000.‑), ottenendo un grado di
inabilità del 47%, che conferma il diritto ad un quarto di rendita.
Si rilevi ad ogni modo che la consulente in integrazione
professionale incaricata ha altresì considerato alcune attività che
l'assicurato potrebbe concretamente svolgere, ritenendo i salari medi percepiti
in tali settori, e confrontandoli poi al reddito senza invalidità (cf. rapp. 1.
marzo 2001, doc. n. _ inc. AI). Il grado di invalidità in questo caso è
risultato del 41%.
Anche applicando un diverso metodo di calcolo il diritto al quarto
di rendita viene quindi confermato." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Con la
decisione impugnata l'UAI ha assegnato a __________ un quarto di rendita per un
grado d'invalidità del 47%. Contestato è in particolare il reddito da invalido
che l'assicurato potrebbe conseguire in attività adeguate computato
dall'amministrazione ai fini della determinazione dell'incapacità al guadagno.
L'insorgente postula quindi l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità.
Perché sia
possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità
quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
-
che
ci si trovi in presenza di un danno alla salute;
-
che
sia costatata un'incapacità di guadagno;
-
che
l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità
non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può
anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva
od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai
fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere
ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima
di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in
altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti
legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
2.3. A norma
dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è
invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno
al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento;
nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv.
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del
40 per cento.
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Per
costante giurisprudenza federale l'assicurato, prima di chiedere il
riconoscimento di prestazioni, deve intraprendere tutto quanto sia da lui
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato
qualora l'assicurato sarebbe in grado, anche senza reintegrazione, di
conseguire con il suo lavoro un reddito escludente un'invalidità pensionabile.
Secondo questo principio un assicurato può ad esempio pretendere soltanto una
mezza rendita quando gli sarebbe ragionevolmente possibile, senza provvedimenti
reintegrativi, conseguire un reddito determinante un'invalidità della metà ed
in quanto non esista alcuna possibilità di reintegrazione idonea ad escludere
il diritto alla mezza rendita (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Nella
fattispecie in esame, la refertazione medica agli atti ha permesso di accertare
che, a causa del danno alla salute di cui è portatore, __________ è totalmente
incapace al lavoro nella sua precedente attività di operaio (falegname) alle
dipendenze della __________ mentre presenta una piena capacità lavorativa in
attività che non comportino particolare impegno fisico e da svolgere possibilmente
in ambiente stazionario e protetto (cfr. perizia 23 luglio 1998 del dott.
__________, doc. AI _). Tale valutazione, per altro non contestata
dall'assicurato, già avallata dal TCA con decisione 29 novembre 1999, è stata
pure confermata nella decisione di rinvio del TFA del 31 gennaio 2001.
2.5. Nell'ambito
dei nuovi accertamenti economici esperiti dall'amministrazione, con rapporto 1.
marzo 2001 la Consulente in integrazione professionale dell'AI ha in
particolare osservato:
"
(…)
Possibilità di reintegrazione
Alla luce di quanto stabilito in sede medico‑teorica
(rapporto peritale Dr. __________), le possibilità di reinserimento sul mercato
del lavoro sono da ritenersi sufficienti,‑ vi sono comunque da
considerare delle limitazioni dovute in pane alle condizioni di salute ed in
parte alla specificità delle mansioni svolte da sempre e fino al sopraggiungere
del danno alla salute. Tenuto conto dei parametri determinanti la gamma delle
attività praticabili e quindi esigibili, riteniamo che un collocamento nel
normale ciclo economico sia comunque realizzabile, pur con qualche restrizione
dovuta ai limiti funzionali e alla conseguente capacità di lavoro utilizzabile;
si considerano quindi solo le attività leggere (pesi fino ad un massimo di 15
Kg) e che non richiedano particolari situazioni di stress produttivo (si
escludono quindi e priori mansioni alla catena di montaggio). Desidero ancora
precisare che vista la scarsa scolarità di base (Scuole elementari e Scuole
medie) non si ipotizza una riqualifica professionale di base.
Dati economici e discussione
Considerato quanto la precedente analisi ha messo in luce, la
pratica può essere definita unicamente con il calcolo dei redditi e qui,
procederò in due modi, in un primo tempo cercherò di configurare delle precise
attività/mansioni lavorative con relativa remunerazione in uso; in un secondo
tempo prenderò in analisi l'inchiesta sulla struttura svizzera dei salari e
vedrò di fare un confronto dei redditi anche su questa base.
Sulla base delle limitazioni, espresse in termini di carico
sopportabili (possibilità di sollevare pesi fino a 10 kg e sporadicamente pesi
fino a 15 kg), prendo in considerazione i dati salariali riferibili ad attività
generiche leggere che non richiedano una formazione specifica; ovvero, Operaio
addetto al pre‑montaggio, Operaio addetto al confezionamento ed alla
spedizione; Autista addetto alle consegne di merceologia leggera, così dicendo
mi riferisco alle ditte che si occupano di trasportare e consegnare sul
territorio cantonale quantità di merci di medie dimensioni (DHL, UPS, Unione
__________ ‑ centrale di distribuzione dei medicinali per le farmacie ‑,
oppure addetto al rifornimento dei distributori automatici di bibite, ... );
entrano in linea di conto anche attività di sorveglianza (Custode di stabili
con piccola manutenzione, Agente ausiliario per le segnalazioni e la
sorveglianza per conto di ditte come la __________, ...).
Conclusioni
Visto quanto ha messo in luce l'analisi precedente, devo
rilevare che sul mercato del lavoro accessibile, si può pensare ‑ per il
signor __________ ‑ alla possibilità di realizzare una capacità di
guadagno di circa fr. 2'500/3'000.‑ mensili, ricoprendo le mansioni sopra
elencate senza necessità di una formazione specifica; di seguito il calcolo
(parametri salariali 2000).
R2:
• media: fr. 2'750 per 13 = fr. 35'750. ‑
R1:
• ca.
fr. 60'109.‑ (adeguamento dello stipendio di fr. 58'700.‑ del
1996 ai parametri 2000, sulla base dei rincari USF, 0.5% 1997, 0.7 %
1998, 0.3% 1999, 0.9% 2000, complessivamente 2.4%).
Capacità di guadagno residua:
• 59,5%.
Adottando il calcolo che si basa sull'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari ISS (parametri salariali 1998), avremmo come risultato una
capacità di guadagno residua (come da foglio allegato) pari a:
• 57,2%." (Doc. AI _)
Nella
decisione impugnata l'UAI, considerato un reddito da invalido di fr. 34'506 a
fronte di un reddito da valido di fr. 65'000, corrispondente al salario che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2000 alle dipendenze della
__________, ha stabilito un tasso d'invalidità pari al 47%.
L'insorgente
rimprovera in sostanza all'amministrazione di aver nuovamente, a torto,
stabilito un tasso d'invalidità giustificante l'erogazione di un quarto di
rendita.
2.6. Riguardo
alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, va
ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con
sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183;
RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed
analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, aveva
stabilito che in attività leggere non qualificate, svolte a tempo pieno e con
rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per
la manodopera maschile ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
L'importo
di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000
(STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 28.1.2000 18.3.1998 in re Y.O. c. H.;
STCA 19.6.1998 in re E. M.; STCA in re B.C).
Tuttavia,
come precisato nella sentenza di rinvio del TFA, la giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una
completa verifica.
Il TFA,
riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa
A., pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., ha infatti giudicato non conforme alle
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza la prassi cantonale che stabiliva in
fr. 35'000 il reddito conseguibile da personale maschile in attività leggere
non qualificate.
2.7. Con la
sentenza dell'8 settembre 2000 in re. N. R. questa Corte ha tenuto conto per la
prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, esprimendo le seguenti
considerazioni:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica,
uno scritto del seguente tenore:
(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una
recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle
vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora
conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono
abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i
salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag.
17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale,
in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di
paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone? (…)"
Il dottor
__________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla
struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati
rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie
d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei
criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di
aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del
1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati
legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai
salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in
base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i
seguenti:
-
nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti
di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando
unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa
categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella
TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti
stavolta per settore economico. (…)" (cfr. doc. Vbis)
Alfine di
non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si
ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge
federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per
tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali
irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce
l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22
maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto
il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente
tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC
1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella
causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des
Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella
sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:
"
La necessità di adattare i salari medi nazionali
alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del
Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On.
__________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale
chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa
al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di
presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
« (…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per
i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della
tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero
più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di
applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica
cantonale.»"
Va pure
ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario,
risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una
donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison des inégalités de
salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se
référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux
salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne
entre le salaires des femmes et des hommes."
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998
il salario medio di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di
fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel
settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello
nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va
ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere
elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40
ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que
ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40
heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail
de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8,
annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail
hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois
ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso adattati al
rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo
porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323:
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella
causa A., I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--)
per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per
le donne.
2.8. Nella
fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, accertata
una capacità lavorativa in attività di tipo leggero e tenuto conto della
riduzione massima del 25% del salario stabilito per siffatte attività nel
settore privato, il reddito da invalido, nel 1998, ammonta a fr. 34'042 (75% di
fr. 45'390).
Dagli
atti risulta che l'ultimo salario percepito dall'assicurato alle dipendenze
della __________ ammontava, nel 1996, a fr. 58'676. Inoltre dalle informazioni
fornite dal datore di lavoro, emerge che senza invalidità, nel 2000,
l'assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito pari a fr. 65'000.
E'
pertanto da ritenere che nel 1998 (la decisione qui impugnata sostituisce
quella resa in data 7 settembre 1998), anche volendo - per ipotesi -
considerare un reddito da valido di fr. 65'000, il tasso d'invalidità
dell'assicurato (47,6%) era tale da giustificare l'erogazione di un quarto di
rendita.
In simili
circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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