AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.48
Data decisione, Autorità:
27.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00048
RG/sc
Lugano
27 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 14 maggio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1963, nel febbraio 1987 è stato vittima di un incidente sciistico nel
quale ha riportato una frattura del cranio con contusioni cerebrali della
regione fronto-parieto-temporale destra.
Con
decisione 22 ottobre 1996 la __________ ha riconosciuto un'incapacità al
guadagno dell'80% e assegnato all'assicurato una corrispondente rendita
d'invalidità con effetto dal 1. agosto 1998. Con successiva decisione 2 marzo
2000 la __________ ha ridotto la rendita d'invalidità al 60% con effetto dal 1.
aprile 2000.
In
parziale accoglimento dell'opposizione interposta dall'assicurato, con
decisione 18 luglio 2000, la __________ ha riconosciuto all'assicurato una
perdita di guadagno pari al 70%.
1.2. Con
decisione 15 maggio 1997 l'allora competente __________ ha concesso a
__________ un rendita intera AI per un grado d'invalidità dell'80% con effetto
dal 1. gennaio 1997.
Con
successiva decisione 17 agosto 1999 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
confermato il grado d'invalidità dell'80% e il conseguente diritto ad una
rendita intera.
1.3. In esito
alla procedura di revisione avviata nel maggio 1999, per decisione 16 maggio
2000 l'UAI ha ridotto il grado d'invalidità al 60% con conseguente diritto ad
una mezza rendita.
Successivamente,
con scritti 1. ottobre 2000 rispettivamente 12 dicembre 2000 l'UAI ha
comunicato all'assicurato di non entrare nel merito delle domande di
riconsiderazione da questi formulate a seguito della fissazione da parte della
__________ di un grado d'invalidità del 70%.
1.4. In data 15
gennaio 2001 l'assicurato ha chiesto una revisione della rendita, adducendo una
diminuzione del reddito (effettivo) da invalido nell'anno 2000 rispetto al
reddito (effettivo) percepito nel 1999, il quale era stato posto alla base
della precedente decisione di riduzione del grado d'invalidità dall'80 al 60%.
Esperiti
alcuni accertamenti di natura economica, con decisione 14 maggio 2001 l'UAI ha
respinto la domanda di revisione motivando:
"
Giusta l'articolo 28 della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una
rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come
segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
40
per cento almeno
un
quarto
50
per cento almeno
una
mezza
66
2/3 per cento almeno
rendita
intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento
almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado
d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che
hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa
condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una
prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito
del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può
ragionevolmente attenere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato
invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il
grado d'invalidità in per cento.
Se il grado d'invalidità di un beneficiario di
rendita si modifica in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita,
quest'ultima è, per il futuro, aumentata, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41
LAI.
Dall'esame della nuova documentazione acquisita
agli atti, si rileva che l'assicurato, nel corso dell'anno 2000 ha subito una
diminuzione del reddito, passato a fr. 33'478.--, rispetto ai 40'961.-- del
1999.
Questa diminuzione non è tuttavia imputabile ad
una modifica della capacità di guadagno, bensì ad un calo della cifra d'affari
del negozio del __________ dove l'assicurato è occupato nell'ambito della
vendita ed assistenza.
Del resto, ponendo a confronto le distinte salari
del 1999 e del 2000 si nota che all'interno dell'azienda il calo è
generalizzato.
In tali condizioni non sussistono pertanto i
presupposti per procedere ad una revisione del grado di invalidità.
Infatti un semplice cambiamento del reddito
effettivo non costituisce di per sé un motivo di revisione; l'art. 4 LAI esige
infatti una modifica del grado di invalidità, il quale a sua volta presuppone
una modifica della capacità di guadagno (Valterio, Droit et pratique del l'AI,
p. 268).
L'Ufficio AI ha esaminato le sue osservazioni del
09.05.2001 e le ha ritenute ininfluenti al fine di una diversa valutazione del
caso. (…)" (Doc. AI :_)
1.5. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato dinanzi al TCA,
facendo valere:
" Dal
1995 al 2000 ho percepito una rendita intera Al. Basando sui redditi annui di
CHF 38'655.00 nel 1998 e di CHF 40'961.00 nel 1999, la stessa Al decise nel
2000 una deduzione del grado d'invalidità a 60%. l miei vari ricorsi contro
questa decisione furono respinti.
L'incremento del guadagno in questi due anni non costituiva un
aumento della capacità di guadagno, ma era in realtà e nel senso economico un
aumento straordinario e temporaneo.
l redditi nel 1998 e 1999 possono essere spiegati come un aumento
temporaneo della cifra d'affari nel mio reparto di vendita e con la gratifica
straordinaria in seguito ai 30 anni della ___________. Questi nel 2000 non
c'erano più e non ci saranno neanche nel 2001.
Se queste eccezioni nel 2000 erano la causa della diminuzione del
grado d'invalidità, anche la loro mancanza deve essere accettata e con questo
il reddito del 2000 (CHF 33478.00) come base di calcolo per il grado
d'invalidità.
Questo reddito corrisponde più o meno a quello dell'anno 1997 (CHF
31'971.00) tenendo conto l'evoluzione dei prezzi e dei salari.
Nel 2000 non c'era una diminuzione generale dei salari nella
__________, come pretende l'Al.
Anche questo dimostra, che la diminuzione del mio reddito, senza
le gratifiche straordinarie degli anni 1998 e 1999, è un ritorno al livello
normale e l'incremento nel 1998 e 1999, non era nient'altro che temporaneo e
quindi non può essere normativo.
Se l'Al tiene conto di queste oscillazioni straordinarie a debito
dell'assicurato ma non a suo favore, lei stessa applica un dualismo metodico
che non è ammissibile.
Per questi motivi la decisione del 14.5.01 non è accettabile.
Questa è ingiusta e deve essere sospesa in modo che l'Al versi di nuovo una
rendita intera.
Se necessario i fatti possono essere provati e il direttore della
__________, Signor __________, si tiene a disposizione di confermarli.
Le chiedo cortesemente di accogliere questo ricorso e le porgo I
miei migliori saluti." (Doc. _)
1.6. Con risposta
26 luglio 2001 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame con le seguenti
argomentazioni:
" oggetto
del contendere è il rifiuto emesso dallo scrivente Ufficio di procedere ad una
revisione della rendita, richiesta dall'assicurato a motivo del fatto che i
propri introiti hanno subito una diminuzione.
Giusta l'art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul
diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in
misura corrispondente oppure soppressa. In altri termini, la procedura di
revisione entra in linea di conto allorquando una situazione si modifica in
modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (DTF 119 V 477).
Nel corso del 1987 l'assicurato ha subito un incidente, durante il
quale ha riportato un grave trauma cranico. Al momento dei fatti era attivo in
qualità di istruttore di paracadutismo.
Giudicato completamente inabile nella precedente professione,
l'assicurato ha intrapreso una formazione di tipo economico che, a causa delle
sequele del sinistro ‑ segnatamente difficoltà di apprendimento e
problemi di concentrazione ‑ non ha potuto portare a termine.
Inizialmente l'interessato è stato posto a beneficio di una rendita intera,
essendogli stato riconosciuto un grado di inabilità dell'80%.
Quale reddito teorico da invalido gli sono stati computati fr.
19'500.‑ annui (Cf. dec. 15.5.97, doc. n. _ inc. AI). Lo stesso
assicurato aveva infatti dichiarato che nel corso dei successivi mesi si
sarebbe trasferito in Ticino, e che nell'ambito della nuova attività avrebbe
conseguito un salario pari a fr. 1500.‑ mensili (cf. missiva 26.2.96,
doc. n. _ inc. AI).
In seguito il ricorrente, trasferitosi effettivamente in Ticino,
ha incominciato a lavorare a metà tempo presso il __________ ‑ dove già
lavorava prima dell'incidente ‑ in qualità di istruttore e venditore.
In data 26 giugno 1999 il responsabile della ditta ha certificato
che l'interessato aveva conseguito un guadagno annuo pari a fr. 31'973.‑
nel corso del 1997, e pari a fr. 38'655.nel corso dell'anno successivo (cf.
doc. n. _ inc. AI).
Ulteriori accertamenti hanno permesso di stabilire che nel 1998 il
reddito soggetto a contributi sociali ammontava a fr. 38'654.‑, mentre
nel 1999 detto reddito era fissato in fr. 40'961.‑ (cf. doc. n. _ inc.
AI).
Il datore di lavoro ha specificato che, oltre all'assegno base
pari a fr. 1500.‑ mensili, l'assicurato beneficiava di un'indennità
trimestrale.
Con decisione 16 maggio 2000 lo scrivente Ufficio ha quindi
diminuito il grado di inabilità. Paragonando il reddito conseguito nel 1999 con
quello che l'interessato avrebbe presumibilmente conseguito senza invalidità,
si è infatti ottenuto un tasso di invalidità del 60%.
L'assicurato, pur senza interporre formale ricorso, ha contestato
tale decisione, chiedendo a più riprese una rivalutazione del caso.
In data 14 maggio 2001 l'UAI ha formalmente respinto la richiesta
di revisione che l'assicurato aveva inoltrato a motivo del fatto che il proprio
reddito annuo aveva subito una flessione nel corso del 2000.
L'interessato ha prontamente impugnato la decisione, sostenendo in
particolare che i redditi percepiti nel corso del biennio 1998/99 non
dovrebbero essere considerati quale valida base di calcolo, in quanto frutto di
un aumento temporaneo della cifra d'affari. Questi rileva inoltre che se in un
primo tempo l'amministrazione ha adeguato il grado di invalidità all'aumento de
reddito, ora che detto reddito ha subito una diminuzione, il grado di
invalidità dovrebbe venir conseguentemente rialzato.
Tale punto di vista non può essere condiviso.
Inizialmente il reddito da invalido è stato determinato sulla base
delle dichiarazioni dell'assicurato. In fase di revisione si è appurato che il
reddito percepito era in realtà più elevato, beneficiando l'interessato anche
di una regolare percentuale sulle vendite. Detta gratifica dipende fra l'altro
direttamente dall'agire dell'assicurato, ciò che dimostra non solo che il
salario versato non include una componente sociale, ma anche che l'interessato
si è perfettamente integrato nell'ambito della nuova professione.
Né d'altro lato tali gratifiche possono essere considerate un
evento straordinario o temporaneo, visto che dall'inizio del rapporto
lavorativo l'assicurato ne ha sempre beneficiato.
In tal senso si poteva a buon diritto concludere che l'interessato
presenta in concreto una capacità di guadagno maggiore rispetto a quella
inizialmente ipotizzata.
Conseguentemente un adeguamento del grado di invalidità appariva
giustificato.
Ciò non significa però che il grado di inabilità debba essere
costantemente adattato in funzione delle fluttuazioni salariali.
E' sì vero che nel corso del 2000 il ricorrente ha conseguito un
salario inferiore a quello percepito negli anni precedenti. li confronto con i
salari degli altri dipendenti della ditta ha però permesso di stabilire che
tale calo non è imputabile ad una diminuzione della sua capacità di guadagno,
bensì a difficoltà congiunturali che hanno interessato tutti i funzionari, e
che non può quindi essere considerato ai fini di una rivalutazione del grado dì
inabilità." (Doc. _)
1.7. Con scritto
6 agosto 2001 l'assicurato ha formulato ulteriori osservazioni e prodotto nuovi
documenti. Egli ha in particolare rilevato che:
"
(…)
Prima del 1987 non ero impiegato al __________ come venditore ma
solo come istruttore. Come venditore lavoro dal 1997.
Di seguito all'incidente e le sue conseguenze, nel 1996 la Al
decise di versare una rendita intera a partire dal 1.4.1995. La percentuale
della rendita basava su un salario presumibile senza infortunio di fr. 109'200.‑-/anno
(doc. _).
Quando ho iniziato a lavorare al __________ nel 1997 il salario
assicurato era di fr. 19'500.‑-/anno più una percentuale della vendita ma
che non poteva essere determinata perché prima di prendere in mano la vendita
quest'ultima era a terra.
E giusto che di seguito le vendite erano aumentate e con questo
anche il mio guadagno, un fatto che nel 1999 il mio datore di lavoro aveva
dichiarato alla Al e che tramite I contributi sociali AI/AVS erano senz'altro
visibili (doc. _).
Con questi dati forniti, la Al decise nello stesso anno di
mantenere il grado d'invalidità e di continuare a versare una rendita intera,
con altre parole di accettare i miei guadagni (doc. _). Quindi non è giusto che
i fatti si sono rilevati solo in fase di revisione.
Per l'Al il grado d'invalidità non deve essere costantemente
adatto in funzione delle fluttuazioni salariali. E proprio questo che l'Al ha
fatto, determinando il grado d'invalidità in base del massimo guadagno (1999)
degli ultimi anni (doc. _).
Nel corso del 2000, quando la __________ decise di diminuire la
rendita al 60%, per dopo correggerla a 70%, la Al decise un grado d'invalidità
di 60% che da diritto ad una rendita di 50%.
Il grado d'invalidità di 60% è stato calcolato tramite il guadagno
1999 di fr. 40'961.‑ e il presunto guadagno senza infortunio di fr.
101'000.‑ (doc. _). Usando questo metodo di calcolo, il reddito del 1997
di fr. 31'973 e del 2000 di fr. 33'478.‑ dovrebbe dare diritto ad una
rendita intera (grado d'invalidità 67%, doc. _).
Già no trovo giusto che si prende come base di calcolo un anno di
punta o dati della __________ (guadagno senza infortunio fr. 101'000, stima
__________, e non fr. 109'000.--, stima Al, doc. _), con conoscenza che già nel
2000 il mio guadagno si era normalizzato ai livelli del 1997 e che il guadagno
2001 sarà anche inferiore (percentuale sulle vendite per i primi 6 mesi fr.
2733.‑- (doc. _).
Neppure è giusto che la Al in primo luogo segue le decisioni della
__________ (diminuzione della rendita, la __________ corregge la sua decisione,
l'Al no) per dopo applicare I dati a modo loro per non dover versare una
rendita intera (doc. _).
Con le conseguenze del mio incidente mi trovo in una situazione
dove dipendo molto dai redditi delle assicurazioni sociali. Da quando la
__________ e soprattutto l'Al hanno deciso di diminuire le rendite, ogni anno
perdo fr. 19'000.‑- di guadagno. Paragonando questa somma con quello che
ho guadagnato "in troppo" nei anni 98-99 questa relazione è assurda.
Già con la possibilità di lavorare a metà tempo (quello che ho
fatto nel passato e che potrò nel futuro) non posso partecipare alla crescita
economica ma vengo anche punito dalle assicurazioni.
E questo incubo continua, visto che a partire dall'anno prossimo
dalla __________ non riceverò più un contratto di lavoro fisso ma solo part‑time
e neanche più come venditore (doc. _). Quindi non riceverò più un salario fisso
o una percentuale sulle vendite e questo dimostra che sono per niente integrato
nell'ambito della nuova professione o nell'ambito del lavoro in generale.
Mi ho dovuto battere quasi 10 anni davanti ai tribunali per cause
dell'incidente. In quei tempi la __________ e l'Al non mi hanno aiutato a
finanziare I processi civili, ma alla fine ne hanno approfittato con fr.
400'000.‑-. Ed adesso fanno tutto per diminuire le rendite.
Questa è ingiustizia e mi rende ammalato." (Doc. _)
1.8. Con
osservazioni 28 agosto 2001 l'UAI ha precisato:
" in
merito alle ulteriori obiezioni sollevate dal ricorrente, v'è soltanto un punto
che giova precisare. L'assicurato rimprovera all'Al di avere in un primo tempo
ripreso i dati stabiliti dalla __________, per poi scostarsene allorquando si è
trattato di aumentare nuovamente il grado di inabilità.
Al proposito si ricorda che inizialmente la __________ ha
stabilito un tasso dell'80%, considerando un reddito da invalido pari a fr.
19'500.-‑. L'assicurato aveva infatti dichiarato che tale sarebbe stato
lo stipendio presso la ditta __________.
L'UAI ha quindi ripreso il medesimo tasso.
Da ulteriori accertamenti si è appurato che l'assicurato percepiva
in realtà un introito ben superiore a quello inizialmente dichiarato. Al
reddito mensile di base si aggiungevano infatti dei bonus supplementari, che
nel 1999 (anno di riferimento), hanno determinato un introito addirittura doppio
rispetto a quello inizialmente stabilito.
Dal momento che la base di calcolo non corrispondeva a quella
inizialmente ritenuta, un adattamento del grado di invalidità era giustificato.
È vero che in sede di opposizione la __________ ha proceduto ad
ulteriore adeguamento del tasso, stabilendo un reddito da invalido per l'anno
2000 pari a fr. 31'198.40 (reddito fra l'altro teorico, in quanto frutto di una
proiezione dei primi sei mesi di reddito) (dec. 18.7.2000, doc. n. _ inc. AI).
L'UAI non ha però ritenuto di dar seguito a tale adeguamento in
quanto, come già sostenuto, la diminuzione di salario non è imputabile ad una
diminuzione delle capacità produttive dell'assicurato. In altri termini
quest'ultimo non è stato confrontato ad un aggravamento dello stato
valetudinario, che ha influito sulla capacità di guadagno.
Esperiti i necessari accertamenti si è infatti constatato che la
diminuzione di reddito era generale o, in altri termini, imputabile a
variazioni congiunturali.
In definitiva, se è vero che l'uniformité de la notion
d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un même
taux d'invalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à l'évaluation opérée
par un des assureurs" (DTFA del 16.6.2000 in re R)., è anche vero che il
principio non é assoluto, delle deroghe motivate potendo essere concesse: «nach
der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sind Abweichungen indessen
nicht zurn Vornherein ausgeschIossen (DTFA del 26.6.2000 in re G).
Per tali ragioni il grado di invalidità stabilito dall'UAI merita
conferma." (Doc. _)
1.9. Con
ulteriore scritto 3 settembre 2001, trasmesso per conoscenza all'UAI,
l'assicurato ha osservato:
"
(…)
L'UAI insiste che il grado d'inabilità viene calcolato sul reddito
di Fr. 19'000.‑. In verità un tale grado viene accertato tra un reddito
teorico e il reddito annuo (calcolo applicato normalmente della _________ ed
AI). Quindi le accuse dell'UAI riguardando i Fr. 19'000 per il calcolo dei
grado d'inabilità non sono rilevanti. A questo punto voglio precisare che al
più tardi in giugno 1999 l'UAI era al corrente dei redditi ricevuti e si
ricorda che basando su questi dati l'UAI si era espresso per una rendita
intera.
È difficile a seguire la logica dell'UAI nel punto che una diminuzione
dei salario non è imputabile ad una diminuzione della capacità produttiva ma
vice versa una aumento invece si.
Su altre osservazioni menzionati dell'UAI nella loro lettera mi
sono espresso già nel passato e le ritengo non giuste.
Egregi Giudici, la decisione dell'UAI è un tentativo di fare dei
risparmi al debito dell'assicurato. Un tentativo che per me ha adesso e avrà
nel futuro gravi conseguenze economiche." (Doc. _)
in
diritto
2.1. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
2.2. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto nel caso di revisione della rendita, ma
anche nel caso di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St. non pubblicata; RCC 1984 p.
137).
2.3. Anche ai
fini della revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute.
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323; DTF 113 V
275; DTF 109 V 116).
Le
conseguenze economiche del danno alla salute subiscono ad esempio una modifica
rilevante allorquando l'assicurato ottiene un posto di lavoro meglio
retribuito. In questo caso il reddito d'invalido è raffrontato con il reddito
ottenibile senza l'invalidità per stabilire il nuovo grado d'invalidità in sede
di revisione (SVR 1996, IV n. 70, pag. 204, consid. 3c).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione,
tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma
piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un
quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza
rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera
quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991
in re G.C., Bellinzona, non pubblicata).
2.4. Per quanto
attiene alla coordinazione tra l'assicurazione per l'invalidità e
l'assicurazione contro gli infortuni nella valutazione del grado di invalidità,
in una sentenza del 23 aprile 1993 nella causa A. pubblicata in DTF 119 V 468,
il TFA ha avuto modo di stabilire che non può essere mantenuta la
giurisprudenza pubblicata in DTFA 106 V 88 consid. 2b e 112 V 175 consid. 2a
che riconosce all'INSAI la priorità nell'accertamento dell'invalidità,
considerando che l'istituto dispone per la valutazione dell'invalidità di un
proprio apparato ben sviluppato, ciò che non avrebbe invece l'assicurazione
invalidità (cfr. DTF 119 V 468 consid. 3a-3c).
Nella
medesima occasione il TFA ha lasciato insoluta la questione di sapere se,
eventualmente, la coordinazione della valutazione dell'invalidità sia da
interpretare nel senso che all'assicurazione invalidità sia da riconoscere la
priorità sull'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 119 V 468 consid.
3d).
Alla luce
della citata giurisprudenza federale, il TCA, in una sentenza del 31 marzo 1995
nella causa R.B. (pubblicata in RDAT II 1995 a pag. 202) ha stabilito che le
direttive amministrative secondo cui gli organi dell'AI devono attenersi al
grado d'invalidità fornito dall'INSAI o dall'assicurazione militare, non erano
conformi alla nuova giurisprudenza del TFA.
In
un'altra sentenza non pubblicata del 1° luglio 1994 nella causa F.B il TFA ha
riformato una decisione dell'INSAI che aveva considerato l'assicurato invalido
in misura di 66 e 2/3, attribuendogli una rendita sulla base di un grado di
invalidità del 100%. La nostra massima istanza si è fondata su una valutazione
dell'Ufficio di orientamento ed integrazione professionale di Appisberg, che
aveva permesso agli organi dell'assicurazione invalidità di dichiarare
l'assicurato invalido al 100%.
In una
decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA
ha stabilito che, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultima si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale.
Infine,
in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 288 e segg. (cfr.
anche Pratique VSI 2001, pag. 79 e segg.), il TFA ha avuto modo di precisare
che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di
principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in
ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può
essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione
diversa non basterebbe neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.
2.5. Dagli atti
di causa emerge che nel 1997, per la determinazione del grado d'invalidità,
l'amministrazione ha ritenuto un reddito da invalido pari a fr. 19'500 (fr.
1'500 mensili x 13 mensilità), importo corrispondente al salario che
l'assicurato avrebbe percepito da gennaio 1997 quale venditore e istruttore alle
dipendenze della __________ o (cfr. scritto dell'assicurato del 26 febbraio
1996 all'Ufficio AI di ________, doc. AI _).
Per
decisione 15 maggio 1997, infatti, l'allora competente __________,
conformandosi a quanto stabilito dalla __________ con decisione 22 ottobre
1996, considerato un reddito da valido di fr. 109'200, ha riconosciuto
un'incapacità al guadagno dell'80% con conseguente diritto ad una rendita
intera d'invalidità con effetto dal 1. gennaio 1997.
Con
successiva decisione 17 agosto 1999, resa in esito alla procedura di revisione
avviata nel maggio 1999, nel corso della quale era stato accertato un salario
effettivo di fr. 31'973 per il 1997 (salario base di fr. 19'500 più un
"premio di vendita" dipendente dalla cifra d'affari annua) rispettivamente
di fr. 38'655 per il 1998, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha confermato il
precedente grado d'invalidità dell'80%.
Con
decisione 2 marzo 2000 la ___________, rilevando come nel 1999 il salario
effettivo dell'assicurato fosse aumentato a fr. 40'962, ha ridotto la rendita
d'invalidità al 60% con effetto dal 1. aprile 2000. Tuttavia, in parziale
accoglimento dell'opposizione interposta dall'assicurato, con decisione 18
luglio 2000, la __________, considerando un salario effettivo complessivo di fr.
15'599 nei primi 6 mesi del 2000, ha riconosciuto una perdita di guadagno pari
al 70%.
Nel
frattempo, con decisione 16 maggio 2000 l'UAI, sulla base dei dati salariali
indicati nella decisione __________ del 2 marzo 2000 (reddito da invalido di
fr. 40'962 nell'anno 2000), ha ridotto il grado d'invalidità al 60% con
conseguente diritto ad una mezza rendita.
Con
scritti 1. ottobre 2000 rispettivamente 12 dicembre 2000 l'UAI ha comunicato
all'assicurato di non entrare nel merito delle domande di riconsiderazione da
questi formulate a seguito della fissazione da parte della __________ di un
grado d'invalidità del 70%.
Infine,
con la qui avversata decisione 14 maggio 2001, l'UAI ha respinto la domanda di
revisione presentata dall'assicurato a motivo della riduzione di reddito,
nell'anno 2000, a fr. 33478 rispetto ai precedenti fr. 40'961, conseguiti nel
1999.
2.6. Come visto
(cfr. consid. 2.3) anche nell'ambito di una revisione del grado d'invalidità fa
stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di
guadagno cagionata da un danno alla salute. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI,
inoltre, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido.
Ai fini
dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p.
212).
A questo
proposito occorre rilevare che il TFA ha inoltre stabilito che per determinare
il grado d'invalidità di un assicurato bisogna prendere in considerazione solo
il guadagno che corrisponde oggettivamente alla residua capacità di guadagno
(RCC 1979, 336).
2.7. Nella decisione
impugnta l'UAI ha respinto la domanda di revisione considerando non imputabile
ad una modifica della capacità di guadagno la diminuzione del reddito
effettivo, nel 2000, a fr. 33'478 rispetto ai precedenti fr. 40'961 conseguiti
nel 1999.
Per
quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido sulla base del
reddito effettivamente conseguito dopo l'insorgenza dell'invalidità, il TFA ha
avuto modo di stabilire che esso da solo non costituisce un criterio
sufficiente per la determinazione della capacità lucrativa e quindi del grado
d'invalidità. Occorre al contrario tenere conto di un guadagno (medio) che
corrisponde oggettivamente allo stato di salute dell'invalido in quanto il suo
guadagno effettivo può essere anche di natura provvisoria e il fatto di
fondarsi su quest'ultimo per l'assicurato potrebbe risultare talora vantaggioso
talora svantaggioso (RCC 1961 pag. 80). Tale reddito può tuttavia essere
considerato come reddito da invalido solo se - cumulativamente - rapporti di
lavoro particolarmente stabili rendono praticamente superfluo il riferimento
alla situazione generale del mercato del lavoro, se l'assicurato esercita
un'attività in cui v'è da ritenere che egli sfrutti pienamente la sua capacità
lavorativa residua e, infine, se ed in che misura il reddito che egli
percepisce è adeguato e non sia da considerare quale reddito sociale (DTF 117 V
18 e riferimenti ivi citati; EVGE 1960, 249, ZAK 1961 84 e 367; RAMI 1991 pag.
270 e segg.; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 209). A tale riguardo la
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul
reddito effettivo nella misura in cui si può ammettere che l'assicurato
potrebbe conseguire un guadagno analogo in altri posti sul mercato del lavoro
(RCC 1973 201, RCC 1961 80; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Lausanne 1985, pag. 202-203; ATFA 1968 188, EVGE 1961, 41).
2.8. Chiamato ora
a pronunciarsi sulla liceità del provvedimento con cui l'UAI, in sede di
revisione, ha confermato il precedente grado d'invalidità del 60%, questo TCA
ritiene che la fattispecie non sia stata correttamente accertata
dall'amministrazione.
E'
infatti da rilevare che le considerevoli e frequenti variazioni dei redditi
annui effettivamente conseguiti dall'assicurato a far dal 1997 (fr. 31'973 nel
1997, fr. 38'656 nel 1998, fr. 40'962 nel 1999 e fr. 33'478 nel 2000) sono
dovute alle variazioni della cifra d'affari, registrate nei rispettivi anni nel
reparto vendita della ___________, sulla quale l'assicurato percepiva e
percepisce trimestralmente una percentuale che è stata definita come
"percentuale sulle vendite" (cfr. V) o "premio di vendita"
(doc. AI _) o ancora "provvigione" (cfr. doc. AI _; cfr. anche la
dichiarazione del datore di lavoro secondo cui "il salario del signor
__________, come responsabile della vendita al dettaglio, dipende direttamente
dalla cifra d'affari prodotta in questo reparto", cfr. doc. AI _) . Tale
rimunerazione supplementare, corrisposta in aggiunta ad un salario fisso di fr.
19'500 annui, dipende quindi da fattori di natura congiunturale inerenti
all'andamento dell'azienda (come d'altronde riconosciuto dallo stesso UAI, cfr.
osservazioni 28 agosto 2001, V), ritenuto che nulla agli atti consente di
ipotizzare che in concreto gli aumenti, rispettivamente le diminuzioni di
salario dovute a variazioni della cifra d'affari siano anche solo parzialmente
da porre in relazione ad una modifica delle capacità di guadagno e quindi a
eventuali mutazioni della situazione invalidante dell'assicurato.
Ne
consegue che tanto il salario conseguito nell'anno 2000 quanto i precedenti
salari percepiti nel 1997 1998 e 1999 non possono e non potevano da soli
costituire criterio sufficiente per la determinazione della capacità al
guadagno di __________.
2.9. Delle
circostanze sopra evidenziate non sembra d'altronde neppure averne tenuto conto
l'assicuratore LAINF, sia nello stabilire il tasso d'invalidità iniziale
dell'80% (in considerazione di un reddito annuo futuro di fr. 19'500, cfr.
decisione __________ del 22 ottobre 1996) sia nel fissare il nuovo tasso
d'invalidità a seguito della procedura di revisione sfociata con decisione su
opposizione 18 luglio 2000 (cfr. consid. 2.5). Pertanto, la valutazione
dell'invalidità effettuata dalla __________, contrariamente a quanto sostenuto
dall'insorgente, non può essere ritenuta vincolante per il calcolo
dell'incapacità al guadagno in ambito AI.
Nella sua
più recente giurisprudenza in materia di coordinazione tra assicurazione
invalidità e l'assicurazione infortuni federale, accennata al considerando 2.4,
il TFA ha infatti stabilito che quando un infortunio è l'unica causa
dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione
dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. In casi eccezionali,
tuttavia, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso
grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe neppure
se fosse sostenibile o persino equivalente. La valutazione dell'invalidità da
parte di una assicurazione sociale non deve in effetti essere considerata
determinante allorquando essa è il risultato dell'esercizio non sostenibile del
potere d'apprezzamento (cfr. STFA del 26 luglio 2000, in DTF 126 V 288 e Pratique
VSI 2001, pag. 79 e segg.; cfr. anche DTF 119 V 468 e segg.; RAMI 2000, pag.
390).
In
concreto, a mente di questo TCA, nelle sue succitate decisioni la _________ ha
stabilito il tasso d'invalidità di __________ sulla base del salario
effettivamente percepito, senza tenere conto dei summenzionati criteri che in
simili casi devono essere considerati ai fini del calcolo del reddito da
invalido. Pertanto una diversa graduazione dell'invalidità da parte dell'AI,
che in casu, dovrà comunque essere operata dopo ulteriori accertamenti di
carattere economico (cfr. consid. 3.1.), appare giustificata da motivi
pertinenti.
3.1. Alla luce
delle considerazioni che precedono, ai fini della determinazione del reddito da
invalido l'amministrazione avrebbe dovuto, se non addirittura fissare il
reddito da invalido con riferimento all'insieme del mercato del lavoro
prescindendo quindi dal salario effettivamente conseguito, perlomeno procedere
ad una verifica dei dati salariali effettivi per rapporto alle possibilità di
guadagno che l'assicurato, tenuto conto delle attività ancora esigibili,
presenterebbe sull'insieme del mercato del lavoro (sul punto cfr.
Vetsch-Lippert, Die Bemessung der Invalidität nach dem Bundegesetz über die
Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959, pag. 138-140).
A mente
di questo TCA, come sopra accennato, tale modo di procedere avrebbe in realtà
dovuto essere adottato già in occasione delle precedenti procedure nelle quali
è stato fissato, ed in seguito ridotto, il tasso d'incapacità al guadagno
dell'assicurato con riferimento unicamente ai salari da esso effettivamente
percepiti (cfr. decisioni UAI 15 maggio 1997 e 16 maggio 2000).
Pertanto,
per stabilire il reddito da invalido nell'ambito della procedura di revisione
che ci occupa, l'amministrazione, a cui l'incarto viene retrocesso, dovrà
procedere alla determinazione di tale reddito con riferimento ai salari
mediamente percepiti, in una situazione di mercato equilibrato, in attività
ancora ammissibili per l'assicurato. Essa potrà quindi stabilire se il salario
effettivo conseguito nel 2000 può essere ritenuto quale reddito da invalido ai
sensi dell'art. 28 cpv. 2 o se sarà invece necessario procedere ad una sua
correzione.
Inoltre,
nell'ambito del nuovo calcolo dell'invalidità, dovrà altresì essere determinato
con precisione il reddito conseguibile dall'assicurato senza invalidità, il
quale risulta essere stato stimato inizialmente, nel 1997, in fr. 109'200 (cfr.
decisione 15 maggio 1997, doc. AI _) ed in seguito ridotto, nel 2000, senza
specifiche motivazioni, a fr. 101'000 (cfr. decisione 16 maggio 2000, doc. AI
_), importo che è quindi stato implicitamente considerato anche nella decisione
impugnata.
3.2. Per quanto
riguarda i redditi (da invalido) considerati in occasione delle precedenti
procedure amministrative sfociate con decisioni 15 maggio 1997 e 16 maggio
2000, spetterà all'amministrazione, alla luce dei nuovi accertamenti, valutare
se procedere ad un riesame delle rispettive decisioni, ritenuto che, come visto
(cfr. consid. 2.8) già la fissazione, nel 1997, del reddito da invalido di fr.
19'500 annui potrebbe eventualmente rivelarsi non giustificata. Una modifica in
tal senso delle precedenti decisioni da parte del giudice costituirebbe infatti
una violazione del principio secondo cui l'amministrazione ha la facoltà ma non
l'obbligo di modificare in via di riesame una decisione cresciuta in giudicato
se questa risulta manifestamente errata (cfr. SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF
119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p. 87; DTF 117 V 12; DTF
116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121; ZAK 1985 58; Meyer-Blaser,
op. cit., pag. 262).
Visto
quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto
rinviato all'UAI affinché stabilisca il grado d'invalidità di __________
conformemente a quanto indicato nei considerandi precedenti e si pronunci
nuovamente sulla domanda di revisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti
vengono retrocessi all'UAI per nuova decisione dopo esperimento di ulteriori
accertamenti conformemente ai considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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