AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2001.45
Data decisione, Autorità:
12.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00045
RG/sc
Lugano
12 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 9 maggio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel 1963, di professione meccanico d'auto e moto, ha presentato in data 2
agosto 1990 una domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità per i
postumi di un sinistro della circolazione.
Con
decisioni datate 28 agosto 1994 - cresciute incontestate in giudicato -
all'assicurato è stata accordata una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto
1991 al 30 aprile 1992, una mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio al 31
ottobre 1992, una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 1992 al 31 maggio
1993 ed una mezza rendita d'invalidità dal 1° giugno al 31 dicembre 1993 (doc.
AI _).
Con
decisione 2 marzo 1994 l'assicuratore LAINF ha accordato all'assicurato una
rendita d'invalidità di grado del 15%, con effetto dal 1° gennaio 1994 nonché un'IMI
del 10% (doc. AI _).
1.2. In data 8
gennaio 1997 l'assicurato ha presentato una nuova domanda, volta
all'ottenimento di prestazioni di riformazione professionale.
1.3. Per
decisione 2 aprile 1997 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la
domanda di prestazioni, la perdita di guadagno dell'assicurato non raggiungendo
il 20%.
1.4. Con sentenza
27 luglio 1998 Il TCA ha accolto il gravame interposto dall'assicurato avverso
la decisione amministrativa, riconoscendo il diritto a provvedimenti
reintegrativi d'ordine professionale.
Con
sentenza 30 giugno 2000 il TFA ha accolto il ricorso interposto
dall'amministrazione contro la pronunzia cantonale e rinviato la causa
all'amministrazione perché statuisse nuovamente sul diritto a provvedimenti
professionali dopo aver
1.5. Per
decisione 9 maggio 2001 l'UAI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni,
motivando:
" Giusta
l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),
l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La
rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado
d'invalidità
Diritto
alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per cento
almeno
un quarto
50 per
cento almeno
una mezza
60 2/3 per
cento almeno
rendita
intera
Grado d'invalidità 40 per cento almeno 50 per cento almeno 66 2/3
per cento almeno
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
un quarto una mezza rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il
diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50
per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la
loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta
per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che
l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente
attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato
al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado
d'invalidità in per cento.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado
d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente
esercitata o meno.
In ossequio alla sentenza TFA del 30.06.2000 si è proceduto ai
nuovi accertamenti istruttori d'ordine medico‑economico, atti a definire
la capacità di guadagno residua dell'assicurato, rispettivamente il diritto a
prestazioni Al.
I dati in nostro possesso permettono di attestare che
l'interessato, nella sua precedente attività d'aiuto-meccanico ricavava un
salario di circa fr. 45'500.‑- annui (valori 1995, importo calcolato
partendo dai dati salariali utilizzati dalla Suva per il calcolo del grado
d'incapacità lavorativa conseguente agli infortuni, v. sentenza TCA del
27.07.98).
Questo salario "da indipendente" è molto simile a quello
normalmente percepito da un riparatore d'auto con AFC (attestato federale di
capacità) e almeno 3 anni d'esperienza (fr. 45'357.‑ = Fr. 3576.‑ x
13, valori 1995: anche se l'assicurato non possiede l'attestato professionale,
lo si può considerare come tale).
Il salario di un riparatore d'auto nel 1998 è di fr. 46'449.‑-
(secondo contratto collettivo di lavoro).
Ora al richiedente, risultano ancora accessibili molte attività
lavorativa che tengono conto delle controindicazioni mediche originate dal
danno alla salute (p.es. Agente di sorveglianza __________, aiuto meccanico,
Custode, fattorino tuttofare, impiegato Serviceman, magazziniere addetto allo stoccaggio,
operaio addetto alle consegne, all'imballaggio, aiutomagazziniere, impiegato‑venditore,
operaio macchinista, addetto alla manutenzione e controllo, ecc 1 salari in
questi lavori variano tra i fr. 35'000.‑- e 55000.‑- annui (valori
1999‑2000).
La media, per un lavoro leggero non qualificato (deduzione del 10
%), partendo dai dati UFS (Ufficio federale di statistica), risulta di fr.
40'851.‑- (valori 1998).
Tenuto conto di questi dati la capacità di guadagno residua
dell'assicurato è circa dell'88 %." (Doc. AI _)
1.6. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato tramite il
__________, il quale ne ha chiesto l'annullamento e il conseguente
riconoscimento del diritto a provvedimenti di reintegrazione professionale.
Queste le motivazioni del gravame:
"1.
Con domanda dell'8 gennaio 1997, il ricorrente chiedeva di essere posto al
beneficio di misure di reintegrazione professionale. Dopo gli accertamenti di
rito, l'intimata giungeva alle conclusioni che non vi erano le premesse per
l'erogazione di tali prestazioni e respingeva la domanda con decisione del 2
aprile 1997. Il ricorrente impugnava la decisione avanti codesta lodevole
Corte la quale ammetteva il beneficio di misure professionali. L'intimata, a
sua volta, si appellava contro la sentenza di prima istanza. Con giudizio del
30 giugno 2000 la massima corte accoglieva il ricorso e rinviava gli atti
all'intimata affinché procedesse al calcolo di confronto economico che solo
permetteva di stabilire se l'assicurato aveva diritto alle prestazioni
richieste o meno.
Con la decisione del 9 maggio 2001
presentemente impugnata, l'intimata ha dato seguito all'incarico della massima
corte. Essa è proceduta al calcolo di confronto economico per determinare la
perdita di salario imputabile all'invalidità del ricorrente. Per ciò fare ha
posto a confronto il salario di automeccanico indipendente di ca. Fr. 45'500.‑
(1995), rispettivamente di riparatore d'auto dipendente di ca. Fr. 45'400.‑
(1995), rispettivamente ca. Fr. 46'500.(1998), con quello ottenibile in
attività industriali leggere di ca. Fr. 46'000.‑ (1998), ridotto del 10 %
per tener debitamente conto degli svantaggi legati al cambiamento a lavori non
qualificati a ca. Fr. 40'900.‑. La perdita economica risultante di ca. Fr.
5'600.‑ corrisponde al 12 % del salario da valido. Questa percentuale non
dà diritto a misure professionali, essendo richiesta una perdita economica di
almeno il 20%.
Prove: atti
dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione impugnata 9.5.2001
- Il ricorrente
contesta questo calcolo, facendo valere che anche in attività adeguate la sua
capacità non è intera e che pertanto la perdita salariale imputabile alla sua
invalidità supera il 20 %. A sostegno di questa sua posizione egli si riserva di
produrre non appena possibile adeguata documentazione medico‑specialistica.
E' pertanto da ammettere un diritto a misure di riqualificazione professionale.
Prove: relazione medica, segue." (Doc. _)
1.7. Con scritto
26 giugno 2001 il __________ ha comunicato al TCA di aver rinunciato al mandato
di rappresentanza (III).
1.8. Nella
risposta di causa 16 luglio 2001 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame,
producendo una valutazione del Consulente in integrazione professionale (CIP)
datata 6 luglio 2001 e formulando le seguenti osservazioni:
" L'assicurato
ha inoltrato domanda di avviamento ad altra professione.
L'UAI, stabilendo che l'interessato non raggiungeva un grado di
inabilità del 20% (tasso minimo richiesto per poter esser posto a beneficio di provvedimenti
d'ordine professionale), ha respinto la domanda.
Con tempestivo ricorso l'assicurato rinnova la propria richiesta,
sostenendo che anche in attività adeguate la sua capacità di rendimento non
corrisponderebbe al 100%. Ne discende che il grado di inabilità a livello
economico risulterebbe sicuramente superiore al 20%.
In merito all'obiezione sollevata dal ricorrente, si sottolinea
che la stessa non è suffragata da alcun elemento di prova. In tali circostanze
lo scrivente Ufficio può dunque attenersi alle precedenti valutazioni mediche
che, seppur non recenti, non sono state sino a questo momento messe in
discussione nemmeno dalle autorità giudiziarie che già hanno avuto modo di
chinarsi sul caso.
Per quanto attiene alla valutazione economica, si rileva che la
stessa è stata innanzitutto valutata con l'ausilio delle schede DPIL. In
pratica il consulente in integrazione professionale ha reperito una serie di
professioni ritenute esigibili in considerazione delle limitazioni fisiche del
paziente, attestate dal medico curante (cf. rapporto dott. _________ 1.
febbraio 2001).
Dalla media salariale scaturisce un reddito ipotetico di fr.
45'000.‑ annui. Considerato un reddito presumibile senza invalidità di
fr. 47'216.‑ (dati riferiti al 2000, cf. valut. CIP in annesso),
otteniamo un grado di invalidità del 4,7%.
Il reddito ipotetico da invalido è poi stato verificato anche con
il metodo ESS. Ammettendo una riduzione del 10% del reddito di riferimento, si
è ottenuto un salario ipotetico annuo di fr. 41'301.‑. Procedendo al
debito paragone dei redditi, otteniamo in questo caso un grado di inabilità del
12,5%." (Doc. _)
1.9. In data 17
luglio 2001 il giudice delegato ha intimato all'assicurato la risposta di causa
fissandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione sulla valutazione
del CIP. Detto termine è scaduto infruttuosamente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI).
Fra i
provvedimenti di ordine professionale concessi agli assicurati sono previsti
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
L'assegnazione
dei provvedimenti di riformazione professionale presuppone la capacità di
integrazione dell'assicurato; essi devono contribuire a un miglioramento
importante della capacità di guadagno o a proteggere la capacità di guadagno
parziale da un'ulteriore menomazione (RCC 1992 pag. 338 consid. 1.b.e
riferimenti ivi citati; DTF 112 V 399 consid. 1a).
In ogni
caso, per poter stabilire se sono dati i presupposti legali per un diritto alla
reintegrazione professionale AI, è doveroso prima accertare se l'assicurato,
dal profilo medico:
-
è
impedito (e in quale misura) nella professione esercitata finora;
-
sono
date altre possibilità di mettere a frutto le proprie residue capacità lavorative
e a quali condizioni;
-
e
in quale misura si può prevedere un successo reintegrativo (STFA 12 novembre
1989 in re A.V., STCA 21 giugno 1990 in re E.L.).
Inoltre
l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività, se la sua
invalidità esige la riformazione professionale e se con questo la capacità al
guadagno può presumibilmente essere conservata o migliorata in misura
essenziale. La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è
parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa (art. 17 LAI).
Di
principio non è necessario che l'invalidità abbia raggiunto un grado minimo per
ottenere dei provvedimenti di integrazione (Valterio, Droit et pratique de
l'AI, pag. 60; Achermann, L'évaluation de l'incapacité de travail et de gain
dans les assurances sociales, RCC 1980 pag. 73).
Tuttavia
l'AI ammette un diritto alla riformazione professionale solo se l'invalidità
comporta una diminuzione permanente della capacità di guadagno dell'assicurato
del 20% circa (AHI Praxis 1997, pag. 80 consid. 1; RCC 1984 pag. 95; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 137).
2.3. L'insorgente
non contesta il reddito da valido di fr. 46'449 riferito al 1998
(rispettivamente di fr. 47'216 per l'anno 2000) ritenuto dall'amministrazione
per la determinazione del grado d'invalidità. Egli rimprovera unicamente
all'UAI di aver considerato, ai fini del raffronto dei redditi, una piena
esigibilità in attività leggere adeguate e di aver di conseguenza stabilito, a
torto, un reddito da invalido pari a fr. 40'851 (l'amministrazione ha
segnatamente considerato un reddito da invalido variabile tra fr. 35'000 e fr.
55'000, applicando inoltre una riduzione del 10%). Egli, riservandosi di
produrre la necessaria documentazione medico-specialistica atta a confermare la
non esigibilità di un'attività leggera nella misura ritenuta
dall'amministrazione, adduce l'esistenza di un discapito economico superiore al
20%.
Dalla
certificazione medica agli atti emerge chiaramente che l'assicurato, a causa
del danno alla salute di cui è portatore, presenta dal profilo medico oggettivi
impedimenti nello svolgimento della precedente attività (pesante) di meccanico,
mentre risulta esigibile in misura completa lo svolgimento di un'attività
lavorativa leggera. Con rapporto 20 novembre 1997, infatti, il dott. __________
aveva escluso l'esercizio di un'attività che "richiede frequentemente
posizioni di lavoro assai particolari e talora estreme ed esige talora anche lo
spostamento o il trasporto di pesi non indifferenti" evidenziando
"una buona possibilità di integrazione in una attività di meccanica non
pesante oppure di guida di automezzi. Questo a condizione che non sia collegata
con lo scarico o carico di materiale pesante" (cfr. doc. AI _). In
seguito il sanitario ha ritenuto idonee dal profilo medico attività quali
quelle di meccanica leggera, vendita nel campo della meccanica, magazziniere
nel campo della meccanica e benzinaio (cfr. doc. AI _). L'esigibilità di
attività leggere emerge del resto anche dall'esame della capacità funzionale
residua effettuato dal dott. _________ in data 1. febbraio 2001 nell'ambito
degli accertamenti supplementari eseguiti dall'amministrazione (cfr. doc. AI
_).
Nessun
elemento agli atti consente di ritenere siccome inattendibile o inaffidabile il
giudizio circa la completa esigibilità di attività leggere. L'assicurato non ha
del resto prodotto alcuna documentazione medica atta a contraddire siffatta
valutazione.
2.4. Riguardo
alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, giova
ricordare che, per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, questo
Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente
la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito - con sentenza 13 luglio
1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag.
223) - che in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con
rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per
la manodopera maschile ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha
inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è
stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998
(STCA 19.6.1998 in re E. M.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B.C).
I
parametri utilizzati dal TCA sono stati in passato approvati dal TFA, ad
esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella
pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.
In
seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal
TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione
invalidità..." (stfa 30.6.1998 in
re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995
per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza nelle recenti sentenze 27 ottobre 1999
in re T.S., 15 novembre 1999 in re F.P, 4 gennaio 2000 in re M.K. e 28 gennaio
2000 in re B.C.
Tuttavia,
la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle
assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi
quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in
DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo
alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più
riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce
la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità
di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato
entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249
consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio
a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso
d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli
organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato,
contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico
d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da
parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990.
Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel
febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta
che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un
paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal
medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente.
Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti
economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può
senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese,
secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle
circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la
decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono
rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità
fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul
diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. (32.1999.113) questa Corte, tenuto conto
per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi
precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323:
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella
causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel
settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato)
per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Nella
fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, considerata
una piena capacità lavorativa in attività leggere ai sensi della citata
giurisprudenza, pur considerando una riduzione (massima) del 10% del salario
statistico stabilito per siffatte attività nel settore privato, il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 1998 ammonta a fr. 45'390. Ritenuto
per tale anno un reddito da valido - rimasto incontestato - pari a fr. 46'499
(recte: 46'488), corrispondente al reddito concretamente percepito prima
dell'insorgenza del danno alla salute e aggiornato al 1998, il tasso
d'invalidità emergente dal raffronto dei redditi (12%) non raggiunge il grado
necessario per il riconoscimento di provvedimenti di riformazione professionale
(cfr. consid. 2.2).
Rilevasi
abbondanzialmente che il tasso d'invalidità del 20% non è d'altronde neppure
raggiunto nei successivi anni 1999, 2000. il reddito da valido è infatti
rimasto invariato nel 1999 ed è pari a fr. 47'047 nel 2000 (cfr. CCL meccanici
e riparatori d'automobili 1999, 2000), mentre il reddito da invalido nel 1999
ammonta a fr. 40'918 (45'390 x 1835 : 1832 x 90%), a fr. 41'386 nel 2000
(45'390 x 1856 : 1832 x 90%) (per gli adeguamenti di reddito rispetto al 1998
cfr. La vie économique 9/2001 tabella B.10.3). Anche nel 2001, pur senza
considerare alcun adeguamento del reddito da invalido, posto un reddito da
valido di fr. 47'944 (cfr. CCL 2001) il tasso d'invalidità è pari al 13.7%.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve
essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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