AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.14
Data decisione, Autorità:
01.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00014
BS/sc
Lugano
1 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2001
di
__________,
contro
la decisione del 16 gennaio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 marzo
1998 __________, nata nel __________e di professione agente di custodia, ha
inoltrato all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una domanda tendente ad
ottenere una rendita d'invalidità.
L'assicurata
è stata dapprima sottoposta ad un accertamento economico per determinare il
grado d'invalidità quale casalinga.
L'UAI ha anche ordinato una perizia specialista che è stata eseguita dal
reumatologo dr. __________.
1.2. Con progetto
di decisione 11 dicembre 2000 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
assicurative poiché:
"
(…)
Secondo la documentazione medica agli atti, il
problema alla salute, esistente da oltre un decennio, avrebbe assunto un
carattere parzialmente invalidante durante il mese di febbraio 1997.
L'assicurata ha svolto un'attività lucrativa quale agente di custodia fino al
1991. Nel 1996 ha ottenuto la separazione dal marito ed il matrimonio è stato
sciolto con il divorzio nel 1999. La pratica assicurativa viene pertanto
trattata, considerando l'assicurata quale salariata. Sulla base della perizia
medico-specialistica si conclude che la capacità lavorativa nell'attività di
agente di custodia è limitata nella misura massima del 20%.
Visto quanto precede e conformemente all'art. 28
LAI citato sopra, le condizioni per l'ottenimento di una rendita d'invalidità
non sono assolte. (…)" (Doc. AI _)
Con
lettera 2 gennaio 2001 il medico curante dell'assicurata, dr. __________, ha
preso posizione sulla perizia reumatologica e concluso per un'inabilità del 60%
quale casalinga (doc. AI _).
Con
scritto 4 gennaio 2001 al dr. __________ l'amministrazione ha rilevato che
l'assicurata è stata considerata come salariata poiché divorziata e senza
contributo finanziario e che comunque, secondo l’inchiesta economica,
l’inabilità quale casalinga è stata valutata al 37% (doc. AI _).
Con
decisione formale 16 febbraio 2001 l'UAI ha dunque confermato la reiezione
della richiesta di rendita.
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, postulando il
riconoscimento di una rendita d’invalidità.
Essa
ritiene che il perito abbia unicamente tenuto conto dei problemi alla schiena
sussistenti da 30 anni, facendo presente, oltre ad un prossimo intervento
chirurgico alla cistifellea, le diverse affezioni di cui attualmente è
portatrice.
La ricorrente ha dunque osservato:
"
(…)
Mi chiedo con quali premesse io posso svolgere
un'attività lavorativa corrispondente a ca. l'80% (discordante in maniera
palese con quanto asserito dal mio medico curante dr. __________ che sostiene
sia il 40%) proposta dal dr. __________.
Domando cortesemente che sia tolto il rifiuto
proposto dall'AI e chiederei un colloquio nei vostri uffici durante il quale
porterei le documentazioni mediche.
Se possibile vorrei poter avere l'opportunità di
eseguire una perizia pluridisciplinare da uno specialista che mi verrà
consigliato dal mio medico e per il cui costo provvederò a richiedere
l'assistenza giudiziaria in quanto al momento sono purtroppo nulla-tenente e
non usufruisco di alcuna prestazione finanziaria ma devo far capo all'aiuto di
mia madre ed al padre della mia ultimogenita (3 anni) onde poter
sopravvivere." (Doc. _, pag. 2)
1.4. Con risposta
8 maggio 2001 l’UAI ha proposto di respingere il gravame adducendo le seguenti
motivazioni:
"
(…)
Nel caso concreto non v'è motivo di metter in
dubbio la bontà della valutazione effettuata dal dottor __________, specialista
reumatologo, che ha appunto proceduto ad un esame completo delle varie
problematiche presentate dall'assicurata.
È vero che quest'ultima presenta anche altri
disturbi collaterali (obesità, ipertensione, colon spastico, …); questi non
sono però suscettibili, almeno allo stadio attuale, di esercitare un influsso
sulla capacità lavorativa. Lo stesso medico curante, dottor __________, nel
proprio rapporto 8 settembre 1999 (doc. n. _ inc. AI) ha classificato tali
problematiche come secondarie.
Infine, in merito alla discrepanza fra la
valutazione del perito e quella del medico curante, si rammenta che secondo la
generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che in
dubbio, egli attesta in favore del suo paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherung, p. 230).
Per tale motivo ci si attiene quindi alla
valutazione peritale." (Doc. _)
1.5. Con
osservazioni 15 maggio 2000 alla risposta di causa l'assicurata ribadisce la
propria richiesta ricorsuale, sottolineando in particolare il suo stato di
salute e la precaria condizione economica familiare (doc. _).
1.6. In data 23
giugno 2001 l'assicurata ha prodotto della documentazione medica. Inoltre essa
ha informato che il giorno precedente è stata visitata dallo specialista dr.
__________, assicurando di trasmettere, non appena in suo possesso, il relativo
rapporto (doc. _).
Interpellata
dal TCA, con lettera 3 luglio 2001 l'amministrazione ha ribadito la richiesta
di reiezione del gravame poiché la nuova documentazione non apporta alcun
elemento atto ad inficiare la valutazione effettuata dal perito (doc. _).
1.7. Il 21 agosto
2001 il TCA ha chiesto all’assicurata di trasmettere il rapporto del dr.
__________ (doc. _), inviato il 7 settembre 2001 (doc. _). Tale rapporto è stato
poi trasmesso dallo scrivente tribunale all’amministrazione il 10 settembre
2001 con facoltà di presentare delle osservazioni (doc. _). L’UAI è rimasta
silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita d'invalidità.
L'UAI ha
valutato un'incapacità lavorativa nella precedente professione di agente di
custodia pari al 20% non sufficiente per riconoscere un diritto alla rendita.
La ricorrente
sostiene invece che il perito abbia tenuto conto solo del danno alla schiena,
ignorando le rimanenti affezioni.
Per questo motivo chiede di essere sottoposta ad una perizia pluridisciplinare.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nel caso di
assicurati che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia
domestica l’invalidità è determinata in funzione dell’impedimento incontrato
nell’espletamento dei lavori domestici (art. 27 cpv. 1 OAI).
Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato
prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Va del
resto ricordato che l’insieme dei lavori abituali corrisponde ad un valore
complessivo del 100% e l’apprezzamento dei diversi campi parziali d’attività
deve essere effettuato conformemente alla regole stabilite dalla prassi
amministrativa giudicate conformi alla legge dal TFA (cfr. RCC 1986 pag. 247
consid. 2c relative alle Direttive sull’invalidità e sulla grande invalidità
(DIG) nella versione in vigore sino al 1° gennaio 1998; Pratique VSI 1997 pag.
304 consid. 4a con riferimento alla cifre marginali 2122 ss. delle DIG valevoli
dal 1° gennaio 1990 e STFA inedita 22 agosto 2000 in re GC (I 102/00) sulla
conformità legale dei marginali 3093 –3097 della Circolare concernente
l’invalidità e l’impotenza dell’assicurazione invalidità (CII) valida dal 1°
gennaio 2000).
In seguito, vengono determinate le limitazioni causate dallo stato di salute
nei lavori domestici parziali e se ne deduce il grado d’invalidità (Pratique
VSI 1997 pag. 304 consid. 4a).
2.6. Va inoltre
ricordato che, al fine di accertare il metodo applicabile per il calcolo del
grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve
essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo
pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se
non fosse subentrato il danno alla salute (cfr. SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221, DTF
117 V 194s). Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Va ancora rilevato che il metodo di calcolo
non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe
stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (DTF 98
V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).
Nel caso
in esame, l'assicurata fino al 1991 era attiva come agente di custodia. A
seguito della nascita della prima figlia ha smesso di lavorare, senza più
riprendere una professione lucrativa.
Ora, l’amministrazione l’ha rettamente considerata come salariata, per cui
applicabile è il metodo ordinario ex art. 28 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.4).
Infatti, a seguito della separazione, prima, e del divorzio, poi, la ricorrente
si è trovata nella "necessità di svolgere un'attività lucrativa, ma
nell'impossibilità di esercitarla a causa delle compromesse condizioni di
salute. A comprova di ciò l’assicurata segnala come nel 1997 avesse accettato
una sostituzione come addetta ad un distributore di benzina a __________ (come
del resto risulta anche dai CCI presenti nell’incarto). Il tentativo di ripresa
non è però durato più di due mesi a causa dei problemi di salute"
(cfr. rapporto 3 agosto 1999 dell'inchiesta economica per le persone che si
occupano dell'economia domestica in doc. _, pag. 2 ). È pertanto da ritenere
che senza il danno alla salute __________ avrebbe verosimilmente esercitato
un’attività salariata.
2.7. L'amministrazione
ha dunque incaricato il dr.med. __________, reumatologo, di accertare le
affezioni accusate dalla ricorrente e di valutarne l’incidenza sul grado di
capacità lavorativa.
Nel
referto peritale 20 settembre 2000 (doc. AI _), lo specialista ha posto la seguente
diagnosi:
"
(…)
‑ sindrome
lombovertebrale cronica con componente spondilogena a livello della gamba
destra su instabilità lombosacrale su spondilolistesi grado Il di L5 su S1 su
spondilolisi bilaterale. Presenza di una degenerazione discale con osteocondrosi
e spondilosi a livello del segmento 1‑5/S11 ed in minor misura anche al
segmento L4/L5 e dei segmenti superiori della colonna lombare.
-
stato dopo
decompressione del nervo mediano e asportazione della calcificazione dell'osso
piriforme a destra in data 4.10.1998
-
stato dopo
frattura subcapitale multiframmentaria della spalla sinistra e osteosintesi nel
1987
-
stato dopo
lussazione della spalla destra, lesione di Hill-Sachs, lesione cartilaginea e
lesione della cuffia rotatoria tra sopraspinato e sottoscapolare, nonché
artroscopia e stabilizzazione nel 1995. (…)" (Doc. AI _. pto. 4)
Inoltre
egli ha riscontrato che:
"
(…)
Attualmente la paziente soffre di dolori a livello di tutta la
colonna vertebrale che iniziano nella zona cervicale e vanno ad interessare sia
la colonna toracale che lombare. Si tratta di dolori costanti presenti giorno e
notte e durante tutto l'anno.
I disturbi mostrano un carattere meccanico con peggioramento sotto
sforzo ai movimenti e quando deve svolgere i lavori a casa. Riesce a stare
seduta 30 minuti, in piedi riesce a rimanere ferma per poco tempo. A camminare
riesce per almeno un'ora. Non vi sono in questo senso peggioramenti dei dolori
durante la deambulazione. Presenza di un dolore sciatalgico a livello della gamba
di destra che peggiora soprattutto in posizione seduta con sensazioni di
gonfiori alle estremità inferiori relazionati secondo lei con le problematiche
venose.
La notte i disturbi regrediscono. In posizione sdraiata sulla
pancia non ha grossi dolori.
Dolori a livello delle spalle bilateralmente, sensazione di
mancanza di forza a livello delle estremità superiori. Difficoltà ad alzare dei
pesi e anche ad alzare la bambina soprattutto sopra l'orizzontale. I movimenti
non sono impediti. Sensazione di indebolimento e di formicolio ancora presente
al braccio destro anche dopo l'intervento chirurgico di decompressione del
nervo mediano.
Rigidità mattutina a livello delle estremità superiori. (…)"
(Doc. AI _, pag. 2)
Per quel che concerne l'incapacità lavorativa, il dr. __________ ha dunque
precisato quanto segue:
"
(…)
La problematica principale, attualmente invalidizzante della
paziente è senz'altro la sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a
livello della gamba destra su un'instabilità lombosacrale su una
spondilolistesi grado Il di L5 su S1 su una spondilolisi bilaterale, nonché la
presenza di alterazioni degenerative assai avanzate a questo livello e meno
importanti a livello dei segmenti superiori della colonna lombare.
Accanto a questo disturbo principale vi sono dei problemi a
livello della colonna cervicale e toracale su alterazioni statiche a carattere
probabilmente degenerativo iniziale, nonché dei disturbi a livello delle spalle
dopo interventi chirurgici sia alla spalla di sinistra che alla spalla destra
che al braccio destro, con disturbi della sensibilità a carattere diffuso in
stato dopo operazione di decompressione del nervo mediano.
Tenendo presente quindi le patologie sopraelencate ritengo che per
un'attività così detta leggera in cui la paziente non deve alzare dei pesi, non
deve stare più di mezz'ora seduta e può alternare la sua attività in piedi e
camminare, vi sia al massimo un'incapacità lavorativa del 20%. Penso qui
all'attività di agente di custodia ultimamente eseguita. Per quanto riguarda
un'attività lavorativa più sedentaria come potrebbe essere quella di impiegata
di commercio, attività che la paziente aveva antecedentemente eseguito e per la
quale ha avuto una formazione con diploma, vi è una limitazione del 40%. La
paziente deve poter muoversi, cambiare posizione e dovrebbe poter approfittare
anche di una sedia ergonomicamente adatta per poter svolgere adeguatamente
questa attività. Per un'attività così detta pesante in cui la paziente deve
piegare in avanti la parte superiore del tronco e rialzarsi più volte da questa
posizione, nonché alzare dei pesi ripetutamente, fare forza con le braccia o
lavorare in posizioni non ergonomiche, la paziente è da considerare inabile al
lavoro nella forma del 60%. Per l'attività attualmente svolta di casalinga vi è
una limitazione del 40% trattandosi di un lavoro da considerare pesante ma che
può essere organizzato in modo indipendente e autonomo." (Doc. AI _, pto.
5)
2.8. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Non viola inoltre né la Costituzione
né la CEDU non far eseguire una perizia da un organo esterno (RAMI 4‑5
1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205). Nell'ambito del libero apprezzamento
della prova, si ammette per principio che l'amministrazione e il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la decisione solo su base decisionali interne
all'istituto assicurativo. Tuttavia, si devono porre severi requisiti relativi
all'imparzialità e all'attendibilità di tali basi (RAMI 4‑5 1996 p. 191;
SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205; DF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.9. Nella
fattispecie in esame, alla perizia del dr. __________ non può che essere
attribuita valenza probatoria piena. Egli ha infatti proceduto ad una completa
ed approfondita valutazione dello stato di salute considerando la totalità dei
disturbi riscontrati. Inoltre il perito ha espresso un motivato e logico
giudizio sull’incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa
dell’assicurata, evidenziano dunque un’inabilità del 20% in attività leggere,
come quella di agente di custodia precedentemente esercitata, in cui possa
continuamente muoversi e stare in piedi senza dover restare seduta per oltre 30
minuti, nonché un’inabilità del 40% in mansioni lavorative più sedentarie e del
60% nelle attività cosiddette pesanti. Infine, il perito ha valutato una
limitazione del 40% nella mansione di casalinga.
L'assicurata
contesta le risultanze peritali ritenendo che il
dr. __________ non abbia tenuto conto di tutte le affezioni di cui è
portatrice, sottolineando anche come la valutazione dell'incapacità lavorativa
si discosti da quella del dr. __________.
In
particolare, nelle osservazioni 2 gennaio 2001 il medico curante ha sostenuto
un’inabilità del 60% quale casalinga (doc. AI _), mentre nel certificato 8
settembre 1999 l’incapacità è stata quantificata in 75% (doc. AI _).
Ora, come
detto al consid. 2.5, l’assicurata è da ritenere come salariata e quindi quanto
certificato dal medico curante non è da considerare rilevante.
Per quel che concerne le malattie e gli interventi descritti nell’atto
ricorsuale (cfr. ricorso pag. 1), occorre rilevare che gli stessi sono stati
presi in considerazione dal perito nella descrizione del suo stato di salute
generale. Tuttavia, non tutte le affezioni sono state ritenute di carattere
invalidante.
Del resto, nel certificato 8 settembre 1999 il medico curante ha indicato come
secondarie le seguenti affezioni: colon spastico, stato aderenziale dopo
laparotomia, depressione, obesità, ernia, mentre quelle invalidanti sono di
natura reumatologica e collimano con quelle accertate dal perito dr. __________
(cfr. doc. AI _).
Per quanto riguarda i dolori alla mano, la ricorrente ha prodotto il
certificato 12 giugno 2001 del dr. __________, specialista in chirurgia della
mano.
Dopo aver
eseguito un esame neurologico, il sanitario ha rilevato che “dal referto
dell’esame elettrofisiologico (…) ho potuto rilevare un reperto di cui valori
odierni si avvicinano molto a quelli della norma. Si può dunque parlare di un
notevole miglioramento”, concludendo comunque che “non sono in grado di
spiegare sufficientemente i dolori proiettati nel N. ulnare e mi chiedo se vi
sussiste un’eventuale patologia interna di tipo reumatologico”
(sottolineatura del redattore) (doc. _).
Pertanto,
correttamente l’UAI ha optato di sottoporre l’assicurata ad un indagine
reumatologica, senza dover ordinare l’espletamento di una perizia
multidisciplinare.
Come accennato (cfr. consid. 1.6), il 22 giugno 2001 la ricorrente è stata
visitata, su richiesta del medico curante, dal reumatologo dr. med. __________.
Nel suo
rapporto 11 luglio 2001, richiamato dal TCA, lo specialista ha proceduto ad un
dettagliato esame della paziente giungendo alla medesima diagnosi formulata dal
perito, rilevando che:
"
Predomina nel quadro dei disturbi la sindrome
lombo-sacrale cronica. L’evoluzione è tipica per le spondilolistesi. I due
segmenti limitrofi mostrano una osteocondrosi e reazione spondilosica che
lentamente conduce a una stabilizzazione. Non vi sono segni segni di sofferenza
neurologica” (sottolineatura del redattore, doc. __).
Tale
esame è stato eseguito dopo l’asportazione chirurgica, nel marzo 2001, della
cistifellea.
Il dr. __________, infine, ha concluso che:
"
Ritengo la valutazione della incapacità
lavorativa permanente, espressa dal collega Dr. __________, adeguata e
sostenibile: 20% come custode, 40% come impiegata di ufficio e casalinga, 60%
per lavori fisicamente pesanti.“ (Doc. _).
allineandosi
dunque alle risultanze peritali.
2.10. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa va
ricordato che secondo il principio generale della riduzione del danno ( cfr.
DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61), l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate).
Nel
caso in esame, questo significa che è nella attività di agente di custodia che
la ricorrente può maggiormente mettere a frutto la propria residua capacità
lavorativa.
In conclusione, sulla base della perizia del dr. __________, cui è
da attribuire valore probatorio pieno, è da ritenere dimostrato, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante vigente nel campo delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b;
SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211), che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa, e di riflesso,
un’incapacità al guadagno del 20%.
Non raggiungendo
l’invalidità di __________ il minimo pensionabile (40%), l’amministrazione
rettamente ha rifiutato la richiesta di prestazioni.
2.11. Nello scritto
7 settembre 2001 l’assicurata ha chiesto di essere convocata dal TCA per “essere
visitata dai vostri medici specialistici affinché si possa finalmente trovare
una soluzione ai miei disturbi” (doc. _).
Per
quanto riguarda la richiesta di essere convocata, va rilevato che il giudice cantonale deve di principio ordinare un
dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n.1 CEDU qualora ne sia stata
richiesta l'organizzazione. Tale obbligo presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte, mentre semplici domande di assunzione di prove,
come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o
di testimoni non bastano, come è il caso in esame, per creare un simile obbligo
(DTF 122 V 55 consid. 3a).
Del
resto una convocazione non è necessaria, come pure l’erezione di una perizia
multidisciplinare, poiché la documentazione agli atti è sufficiente per poter
emettere un giudizio.
Infatti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere
altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
(DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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