AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2001.108
Data decisione, Autorità:
16.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00108
RG/sc
Lugano
16 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 29 ottobre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel 1964, di formazione panettiere, già autista ed attualmente occupato
presso la __________ in qualità di operaio generico, in data 20 febbraio 2001
ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti
professionali nonché l'assegnazione di una rendita AI in quanto ex
tossicodipendente.
1.2. Esperita
l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica, per decisione 29
ottobre 2001 l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) ha respinto la richiesta
di prestazioni motivando:
"
abbiamo esaminato su domanda il diritto a
prestazioni.
Facciamo anche riferimento al nostro scritto del
26.10.2001 che riteniamo parte integrante della presente decisione.
I disturbi di cui lei è affetto sono
verosimilmente causati da un lungo periodo di tossicodipendenza.
Quest'ultima non rappresenta, di per sé, una
malattia invalidante ai sensi dell'art. 4 LAI, per cui non è tutelabile
dall'AI." (Doc. AI)
1.3. Contro la
decisione amministrativa insorge tempestivamente l'assicurato il quale ne
contesta la fondatezza. A sostegno del proprio gravame egli produce un
certificato con cui il proprio medico curante attesta l'esistenza di una
sintomatologia ansioso-depressiva e la consecutiva impossibilità di svolgere
un'attività lucrativa e postula l'allestimento di una perizia psichiatrica.
1.4. Con risposta
di causa 18 dicembre 2001 l'UAI chiede per contro la reiezione del gravame,
sostenendo:
"
(…)
Nella legge sull'assicurazione invalidità (LAI)
non si ritrova alcun accenno alla tossicodipendenza, ed alle conseguenze ad
essa legate.
La questione è stata per contro ampiamente
trattata dai Tribunali. Secondo incontestata e consolidata giurisprudenza, la
dipendenza in quanto tale non costituisce un danno alla salute che diminuisce
la capacità di guadagno dell'assicurato.
La dipendenza entra in linea in linea di conto
solo allorquando è all'origine o è la conseguenza di un danno alla salute
fisico o mentale che compromette la capacità di guadagno (cf. per es. STFA
31.1.2000 in re P.).
Nel primo caso di può immaginare la persona che,
dipendente dall'alcool, sviluppa una cirrosi. Quale esempio di dipendenza
causata da danno alla salute invalidante, si può invece citare il caso della
persona che, affetta da una grave forma di depressione (a carattere
invalidante), cade nella spirale dell'alcolismo.
L'assicurato è in cura metadonica e beneficia di
un sostegno psicoterapico. Giudicato inabile all'80% dal Servizio psico-sociale
(cf. doc. n. _ inc. AI), è attualmente impiegato presso un laboratorio
protetto.
In concreto, l'analisi della documentazione agli
atti non ha permesso di evidenziare un danno alla salute, sia esso fisico o
psichico, che avrebbe potuto originare la tossicodipendenza.
Né d'altro lato la tossicodipendenza ha
determinato l'insorgere di patologie suscettibili di compromettere la capacità
di guadagno dell'assicurato. L'attuale stato di inabilità è infatti da imputare
agli effetti della disintossicazione, e non ad una patologia a sé stante.
In tali circostanze un rifiuto delle prestazioni
assicurative era pertanto giustificato." (Doc. _)
1.5 Con scritto
1 gennaio 2002 a conferma del proprio gravame l'assicurato chiede venga
ordinato un esame medico psichiatrico.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Perchè sia
possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità
quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
-
che ci si trovi in
presenza di un danno alla salute;
-
che sia costatata
un'incapacità di guadagno;
-
che l'incapacità di
guadagno sia causata dal danno alla salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
2.3. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
dall'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti
a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno
(cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).
I
provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire
un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute,
trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente
arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può
ritenere che la reintegrazione è necessaria se l'assicurato, a causa della sua
invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si
può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'applicazione di un
provvedimento reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC
1970, p. 521).
Va
inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola
non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un
determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984,
pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8
cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia
agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati
d'invalidità".
In altre
parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo
futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado
d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono
alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che
già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti
d'integrazione.
Nondimeno,
l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei
provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito
"considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8
cpv. 1 LAI)
Fra i
provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti
professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento
professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16
LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art.
18 cpv. 1 LAI).
2.4. Per quanto
riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (cfr. DTF 102 V 165= RCC 1977 p. 169; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p.
321 consid. 1a, p. 324 consid. 2a; RCC 1992 p. 180 p. 180 consid. 2a; ZAK 1984
p. 342)
A tale
riguardo l'Alta Corte ha infatti avuto modo di precisare che:
"
…
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Questi principi valgono, secondo la giurisprudenza, per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (RCC 1992 pag. 182
consid. 2a e sentenze ivi citate)." (STFA del 29 settembre 1998, nella
causa S. F. (I 148/98), pag. 10 consid. 3b).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico, l'alcolismo, la farmacomiania, la tossicomania
e le nevrosi (STFA del 18 .10.1999 nella causa B, I 441/99 non pubblicata; RCC
1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). Per quanto riguarda in particolare
la tossicomania, in una sentenza del 31 gennaio 2000 pubblicata in VSI 2001
pag. 223 e segg. (=SVR 2001 IV Nr. 3), confermando la sua precedente
giurisprudenza, il TFA ha avuto modo di ribadire che quest'ultima
"
(…)
ne justifie pas en soi une invalidité au sens de
la loi. En revanche, l'AI en tient compte si elle provoque une maladie ou un
accident entraînant une atteinte à la santé physique ou mentale qui diminue la
capacité de gain ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé
physique ou mentale que l'on peut qualifier de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 =
RCC 1973 p. 600; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a et p. 324
consid. 2a et références citées; confirmé par l'arrêt non publié en cause J. du
21 octobre 1999, I 569/98). (…)" (VSI 2001 pag.
225)
precisando
che:
"
(…)
b. Est considérée comme invalidité au sens de
la loi - comme nous l'avons - la diminution de la capacité de gain, présumée
permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique
ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. Sur la base de cette définition, la toxicomanie en soi, soit plus
précisément le diagnostic de toxicomanie, ne justifie pas une invalidité au
sens de l'art. 4 LAI. Indépendamment du fait que les notions de toxicomanie et
de dépendance à la drogue ne sont pas utilisées de manière uniforme par la
médecine (vois MSD-Manual der Diagnostic und Therapie, 5e éd.,
Munich 1993, p. 2979) et qu'une définition générale valable pour tous fait
défaut, le diagnostic de toxicomanie à la drogue ne permet pas de conclure que
l'assuré ne peut plus s'abstenir de drogues; la dépendance à la drogue n'est
pas davantage liée à une incapacité de travail ou de gain (voir VSI 1996 p. …).
Au vu de ces considérations, la jurisprudence établie depuis de longues années,
qui admet que la toxicomanie ne peut être invalidante que si elle est liée aux
facteurs mentionnés à l'art. 4 al 1 LAI, ne fait que concrétiser la notion
d'invalidité. (…)"
(VSI 2001 pag. 226)
Il TFA ha
in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed eroinomane
dall'età di 17 anni, che aveva postulato l'assegnazione di provvedimenti
professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la professione
iniziata, non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza negato il
diritto a prestazioni AI (cfr. VSI 1996 pag. 317ss).
Per
contro l'alta Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in una persona
dipendente dalla droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al momento
della decisione aveva 37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo della
personalità (personalità schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza ormai
cronica comportavano un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%, non più
migliorabile né con misure mediche, né professionali. In quel caso, dopo un
apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il danno
alla salute è stato considerato come malattia, perché la dipendenza, almeno in
modo parzialmente causale, era una conseguenza del disturbo della personalità.
L'assicurato era stato poi posto al beneficio di una rendita AI (cfr. RCC 1992,
pag. 180 segg.).
2.5. Nella
presente fattispecie con rapporto 27 aprile 2001 il Servizio psico sociale di
__________ ha attestato che l'assicurato, nato nel 1964 e seguito
psicoterapeuticamente dal Servizio dal gennaio 2000 con frequenza quindicinale,
soffre di una "sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple
attualmente in regime di mantenimento (F 19.22 ICD 10)". Per quanto
riguarda i disturbi soggettivi il Servizio ha rilevato che:
"
(…)
Dal punto di vista psicologico __________ mostra
una difficoltà ad elaborare strategie di adattamento adulte alla realtà. Ha
paura a lasciare la sua dipendenza e teme eventi catastrofici in vista di una
possibile disintossicazione. Sviluppa a volte pensieri regressivi a volte anche
suicidali, perché sente di non riuscire a reggere la tensione percepita sotto
forma di ansia, paure e aggressività.
L'aspetto del mantenimento della famiglia, alla
quale la moglie provvede in prevalenza, lo preoccupa notevolmente. (...)"
(Doc. AI _, pag. 2)
precisando,
dal profilo delle costatazioni oggettive, che
"
(…)
Il signor __________ mostra una buona motivazione
al trattamento.
È cosciente che il suo futuro dipende dalla
capacità di modificare abitudini e schemi mentali che si sono rivelati sin qui
inefficaci. Le difficoltà che questo cammino comporta lo rendono però insicuro
e ansioso.
Attualmente gli risulterebbe dunque difficile
avere un impiego a tempo pieno. Si tratta di aiutarlo a progredire e a
ricostruirsi una credibilità sociale e professionale graduale. Sicuramente un
ambiente "protetto" avvantaggerebbe questa sua evoluzione. (…)"
(doc. AI _, pag. 2)
Rispondendo
ai quesiti postigli dall'amministrazione in relazione all'attività attualmente
svolta dall'assicurato il Servizio ha inoltre osservato:
"
(…)
- Domande sull'attività attuale
Attualmente
beneficia di un impiego occupazionale a ore presso la __________. L'impiego non
rappresenta un'attività lucrativa vera e propria, ma piuttosto un primo passo
per reinserirsi in un contesto professionale.
Il signor __________
ha esercitato in passato la professione di camionista.
1.1. Che
conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?
Sull'impiego presso la
__________ ha un influsso parziale, trattandosi - questa - di un ambiente
protetto con minori pressioni professionali.
Indubbiamente su
un'attività lucrativa in contesti normali, la problematica del signor
__________ inciderebbero in maniera rilevante sul suo inserimento professionale
e sul suo rendimento.
1.2. È
ancora proponibile l'attività attuale? Se sì, per quanto tempo (ore al giorno)?
È senz'altro
proponibile che continui con la sua occupazione presso la __________, ma al
momento non in un contesto "normale".
1.3. Esiste una diminuzione del rendimento?
Sì, allo stato attuale nella misura
del 80%.
In futuro si tratterà di rivalutare
la situazione.
- Domande su possibili provvedimenti
d'integrazione.
Allo stato attuale
non faremmo ulteriori proposte di integrazione, se non quella di mantenere la
sua occupazione presso la __________ in vista di un progressivo sviluppo delle
sue capacità di gestire situazioni con maggiori responsabilità e
pressioni." (Doc. AI _, pag. 3)
All'inserto
figura inoltre un rapporto del medico curante dott. __________, presso il quale
l'interessato è in cura con metadone dal 1999, il quale in data 27 febbraio
2001 ha attestato:
"
A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Cura metadonica in paziente con stato dopo
tossicomania.
(…)
B. Incapacità
lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività
esercitata quale:
Non si può rispondere con precisione.
(…)" (Doc. AI _, pag. 1)
Il
curante ha quindi giudicato lo stato di salute stazionario osservando inoltre
che:
"
(…)
-
Tossicodipendenza
da diversi anni, in seguito ad una penalità eseguita al penitenziario di Lugano
ha iniziato la cura di __________. Inviato a me da parte del Dr. __________ per
la continuazione della cura.
-
In
trattamento con 20 metadone/giorno (100 mg!) che presenta soprattutto disturbi
del sonno e della concentrazione.
-
Stato somatico cursoriamente normale.
-
Non eseguiti.
-
Continua
con una cura di metadone, 20 tb! (100 mg/giorno) in più prende 2 Loramet alla
sera per dormire." (Doc. AI _, pti. 3-7)
e
precisando che
"
(…)
Lo segue solo da 1 anno e mezzo ma dalla mia
esperienza una pre-Integrazione professionale attualmente non entra in linea di
conto.
Per il momento propongo una rendita
completa."
Nel
citato suo rapporto il dott. __________ ha quindi messo in rilevo la necessità
di procedere a ulteriori accertamenti medici.
Sulla
scorta della succitata refertazione medica in data 2 ottobre 2001 il medico del
Servizio Medico Regionale dell'AI ha giudicato i disturbi di cui soffre
l'assicurato "malattia di pura tossicodipendenza" (doc. AI _),
rilevando in un secondo tempo che "elementi psi non sono presenti anche
dal rapporto del psicosociale" (doc. AI _).
Infine, come
visto, a sostegno del proprio gravame l'assicurato ha prodotto un certificato
del medico curante dott. __________ datato
27 novembre 2001 il quale ha attestato (le sottolineature sono del redattore):
"
Certifico di aver in cura il paziente a margine
dal 1999 e lo vedo regolarmente 1 volta al mese nel mio studio.
Sono al corrente del fatto che è in cura presso
il Servizio Psicosociale di __________ (sede Consultorio di __________) con
frequenza regolare di una seduta ogni 2 settimane.
Dal profilo medico il paziente presenta una sindrome
ansioso-depressiva molto ribelle alla terapia.
Nella compilazione del certificato per
l'Assicurazione Invalidità, stilato in data 27.02.2001 da parete mia, la
problematica psichiatrica non è stata menzionata in modo particolare in quanto ero
del parere che sarebbe stata richiesta una perizia direttamente al Servizio
Psicosociale.
La sintomatologia ansioso-depressiva, con i
disturbi che ne susseguono, è tale da non permettere al paziente di svolgere
un'attività lucrativa, per un periodo da stabilire.
Ho consigliato al paziente di inoltrare
opposizione contro la decisione dell'AI che è stata presa senza averlo
sottoposto ad un'accurata perizia psichiatrica." (Doc. _)
Dopo
attento esame degli atti, questo TCA non può che rilevare come la refertazione
medica agli atti non consenta di addivenire, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali ((cfr. STFA
del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5, STFA del 23 dicembre
1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6, STFA 6 aprile 1994 in re E.P.;
SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468
consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimeti
ivi citati, DTF121 V 47, DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ad una conclusione sulle
effettive condizioni di salute psichica dell'assicurato e sulle relative
ripercussioni invalidanti.
Sulla
scorta del rapporto del Servizio psicosociale, il quale ha posto la diagnosi di
"sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple" e
dal quale l'assicurato - è bene sottolinearlo - risulta comunque essere seguito
psicoterapeuticamente, l'UAI ha concluso per l'inesistenza di una affezione
psichica invalidante, rilevando come i disturbi sono unicamente dovuti ad un
lungo periodo di tossicodipendenza.
Tuttavia
con certificato 27 novembre 2001 il medico curante, che nel suo precedente
rapporto 27 febbraio 2001 già aveva evidenziato la necessità di procedere ad
ulteriori esami medici (cfr. doc. AI _), ha attestato che l'assicurato soffre
di una "sindrome ansioso-depressiva molto ribelle alla terapia"
con incidenza sulla sua capacità lucrativa, ribadendo che tale problematica
avrebbe dovuto già in precedenza essere indagata tramite perizia psichiatrica.
L'attestazione del medico curante non fornisce tuttavia un'opinione
sufficientemente chiara e motivata in merito alla gravità di tale affezione -
in relazione alla quale non risultano essere stati esperiti i necessari
accertamenti medici - e alla sua incidenza sulla capacità lavorativa e di
riflesso, al guadagno dell'assicurato.
A mente
del TCA appare pertanto necessario procedere ad un complemento istruttorio
volto a determinare, tramite l'esperimento di una perizia psichiatrica, in che
misura l'affezione psichica di cui __________ è portatore influisce sulla sua
capacità al lavoro e ad approfondire quindi se l'accertata tossicodipendenza
sia correlata a tale disturbo psichico ai sensi della citata giurisprudenza
(cfr. consid. 2.4).
In simili
condizioni l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione perché proceda
conformemente a quanto sopra indicato e renda un nuovo giudizio
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
viene retrocesso all'UAI per nuova decisione dopo l'esperimento degli
accertamenti come ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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