AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.8
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00008
MB/tf
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 22 dicembre 1999 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
febbraio 1999 __________, di professione meccanico d'auto, ha presentato
istanza all'Ufficio assicurazione invalidità tendente all'assegnazione di
prestazioni per adulti.
Dal
rapporto medico dettagliato del dottor __________, specialista in
neurochirurgia, risulta che l'assicurato soffre di una lieve sindrome
lombovertebrale, di una sindrome algica muscolare del gluteo e muscolo
piriformis a sinistra e meralgia parestetica a sinistra per irritazione del
nervo cutaneus femoris lateralis.
Secondo
il medico il danno alla salute permette all'assicurato di svolgere qualsiasi
attività, seppur leggera (al di sotto dei dieci-quindici chili). L'incapacità
lavorativa in attività più pesanti o svolte in posizioni favorevoli comporta
invece una riduzione della capacità lavorativa del 50% (doc. _).
1.2. Per
accertare lo stato di salute e l'eventuale incapacità lavorativa del
richiedente, pendente istruttoria amministrativa, l'UAI ha richiamato d'ufficio
gli atti medici assunti dalla __________ e fatto esperire una perizia dal
dottor __________, specialista in fisiatria e reumatologia.
Sulla
base delle risultanze procedurali, l'amministrazione ha quindi emesso la
proposta di decisione 29 ottobre 1999, con cui ha respinto la richiesta di
prestazioni AI. A motivazione del diniego, l'UAI ha evidenziato che
"
Dall'esame della documentazione medica specialistica
acquisita agli atti AI si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente
è portatore, non comporta una incapacità lavorativa superiore al 20%, in
quella precedentemente eseguita di elettromeccanico.
In considerazione di quanto sopra non sussistono
pertanto i presupposti per il riconoscimento di una rendita AI.
Viene tuttavia conferito mandato al Servizio
d'integrazione professionale AI per valutare se mediante l'applicazione di
misure d'ordine professionale, la capacità di guadagno residua può essere
incrementata in misura importante."
1.3. Con
osservazioni 15 novembre 1999 l'assicurato, patrocinato dall'avvocata
__________, ha contestato la proposta di decisione, adducendo che
"
La valutazione peritale fatta esperire da questo
Ufficio non è completa. Visti i numerosi medici interpellati, una
perizia pluridisciplinare avrebbe dovuto imporsi, perizia che avrebbe permesso
di stabilire la reale incapacità al guadagno del signor __________, tenuto
conto di tutte le affezioni di cui egli soffre e tenuto conto altresì del
parere dei suoi medici curanti.
Da oltre due anni, il signor __________, infatti,
è in cura presso il Dr. med. __________ il quale ha sempre mantenuto la propria
diagnosi, riscontrando, ancora oggi, un'incapacità lavorativa del signor
__________ pari ad almeno il 50%, limitando, inoltre la sua capacità
residua ad una attività leggera con la possibilità di non mantenere la
posizione statica a lungo seduto o in piedi.
Anche il Dr. med. __________, di cui vi è una
lettera agli atti dell'Ufficio AI, ritiene il signor __________ inabile al
lavoro al 50%.
Pure il dr. med. __________, ritenne il signor
__________ inabile al lavoro nella misura del 50%.
Già solo per quanto indicato dai medici citati
che ebbero in cura il signor __________, la capacità di guadagno dello stesso
si riduce al almeno il 50%."
In data
19 novembre 1999 il dottor __________, psichiatra, ha trasmesso all'UAI un
rapporto, secondo cui l'interessato è in sua cura ambulatoriale dal 29 aprile
1999 per "sindrome somatoforme da dolore persistente" (doc. _ atti
amm.).
1.4. Con
decisione formale 20 dicembre 1999 l'UAI ha però confermato la proposta di
decisione precedentemente sottoposta all'assicurato, mentre il 29 dicembre 1999
l'amministrazione ha avviato la procedura tendente ad accertare se, tramite
misure di ordine professionale, la capacità di guadagno residua può essere
incrementata (doc. _ atti amm.).
1.5. Con
tempestivo ricorso 21 gennaio 2000 __________, rappresentato dall'avvocata
__________, ha impugnato la decisione dell'amministrazione, chiedendo di
annullare la decisione impugnata per quanto riguarda il mancato riconoscimento
di una rendita AI e conseguentemente di assegnargli una mezza rendita di
invalidità. A motivazione del gravame l'interessato precisa che l'Ufficio
AI non ha tenuto conto della sua invalidità dal punto di vista psichiatrico,
riscontrabile dagli atti già precedentemente alla redazione del rapporto da
parte del dottor __________, evidenziando che
" il
Dr. med. __________ al punto 2.2 riassume i disturbi del paziente ed i dolori
di cui egli soffre. Successivamente nella discussione circa il grado di lavoro
egli afferma che ci si trova di fronte ad una situazione di discrepanza tra i
dolori invalidizzanti che il paziente accusa ed i reperti oggettivabili, sia
dal punto di vista clinico come pure radiologico.
Inoltre, alcuni medici che ebbero ad esaminare il signor
__________, costatarono una probabile affezione psichica e consigliarono una
valutazione psichiatrica. Del resto, il signor __________ fu, infatti, anche
inabile al lavoro per una forte depressione durante l'anno 1997. Tutte
constatazioni queste che risultano dagli atti dell'Al.
Ma a maggior ragione una simile valutazione avrebbe dovuto imporsi
dopo che l'Ufficio AI contattò il Dr. med. __________.
Infatti, con rapporto medico del 1° dicembre 1999 il Dr. med.
__________ pone quale diagnosi una sindrome somatoforme da dolore persistente
(F45.4 ICD 10); riconoscendo un'incapacità al lavoro del ricorrente al 50% e al
100% in relazione con l'attività finora esercitata.
Egli inoltre alla precisa domanda a sapere se esiste a tutt'oggi
una limitazione del rendimento, il Dr. med. __________ risponde che la
stessa è completa (cfr. domanda A no. 2.2 del foglio complementare per la
valutazione delle possibilità reintegrative e del diritto a rendita).
Vi è dunque un'incongruenza manifesta tra la decisione
dell'Ufficio Al e il parere del Dr. med. __________, il quale riscontra una
affezione psichiatrica invalidante, non riconosciuta, ingiustificatamente,
dall'Ufficio Al.
Risulta pertanto evidente come nell'ambito delle indagini esperite
dall'Ufficio Al, manchi completamente una valutazione della capacità lavorativa
del ricorrente dal punto di vista della diagnosi psichiatrica.
Alla luce della situazione poc'anzi descritta, una perizia
pluridisciplinare ed una valutazione del grado d'invalidità per motivi di
malattia psichica dovevano pertanto imporsi, come del resto risulta, anche in
modo implicito, dalla copiosa documentazione agli atti dell'incarto AI."
1.6. Con risposta
16 aprile 2000 l'UAI ha proposto di respingere il gravame con le seguenti
motivazioni:
"
1 . Ad avviso dell'UAI, le motivazioni addotte dall'assicurato per
giustificare il grado d'invalidità
del 50% non sono conferenti, in quanto i disturbi sofferti sono stati valutati
a fondo, con specifico riferimento al loro influsso sull'abilità lavorativa.
In particolare, per quanto riguarda
l'aspetto reumatologico, il dott. __________, in sede peritale (cfr. rapporto
20.09.1999, ali. _) ha chiarito i vari aspetti del danno alla salute,
individuando un'incapacità lavorativa massima nella precedente attività di
elettromeccanico nella misura dei 20% (percentuale identica è stata indicata
per le professioni di meccanico in genere e di meccanico d'auto), mentre le
controindicazioni generali riguardano il sollevamento di pesi ripetuto e
continuo (non dev'essere superiore ai 10 Kg) e il sollevamento saltuario
(quest'ultimo non superiore ai 20 Kg).
Nelle attività lavorative di tipo
medio‑leggero, il dott. __________ ritiene invece l'assicurato totalmente
abile al lavoro (in tale contesto, vengono indicate quali professioni
senz'altro esercitabili quelle di venditore in un reparto di elettromeccanica,
magazziniere, e venditore d'auto).
Per quanto attiene alla problematica
psichiatrica, è da segnalare che il dott. __________ (cfr. rapporto 01.12.1999
e relativi allegati, ali. _) propone una diagnosi controversa (disturbo da
dolore somatoforme), fattore che tuttavia è collegato ad eventi psicosociali
stressanti i quali, essendo di origine reattiva, non comportano la
strutturazione di una malattia psichiatrica tale da poter essere definita
invalidante.
Lo stesso dott. __________, del
resto, indica l'eventualità della riformazione professionale in un'attività
adatta come intervento da prendere in considerazione e di quasi sicura utilità,
il che depone a favore della presenza di un'elevata capacità lavorativa residua
dell'assicurato, che dev'essere semplicemente valorizzata nel modo più
opportuno.
- Le
indicazioni mediche sopra riportate sono state analizzate approfonditamente dal
consulente in integrazione professionale, il quale, allo scopo, appunto, di
valorizzare nel modo migliore la capacità lavorativa residua dell'assicurato,
ha proposto una forma specifica di integrazione, valutando il grado
d'invalidità definitivo nella misura massima del 71%, essendo comunque
possibile all'assicurato, anche senza la progettata riformazione, percepire un
reddito annuo in attività compatibili non qualificate o semi‑qualificate,
collocabile fra i Fr. 35'000.‑ e i Fr. 40'000.‑ (cfr. rapporto dei
consulente in integrazione professionale datato 20.03.2000, ali. _).
Gli elementi sopra riportati
consentono quindi di affermare che l'assicurato, al momento attuale, non
presenta un grado d'invalidità sufficiente per poter ottenere prestazioni
pecuniarie, mentre ha maturato il diritto ai provvedimenti integrativi, i quali
sono stati effettivamente predisposti dall'UAI."
1.7. Con
decisione 16 maggio 2000 l'UAI ha assegnato a __________ indennità giornaliere
per il periodo dal 20 marzo al 30 giugno 2000 durante l'accertamento
professionale presso la ditta __________. L'orientatore professionale dell'AI
aveva infatti dichiarato, nel suo rapporto 20 marzo 2000, che
"
L'attuale capacità di guadagno dell'assicurato
potrebbe essere migliorato tramite provvedimenti professionali. Il __________ è
disposto a valutare se l'assicurato è in grado di iniziare una riformazione
come montatore e meccanico di __________.
Si tratta di una riformazione pratica sul posto
di lavoro abbinata ad alcuni corsi teorici (nozioni di elettronica) e per la
quale si richiedono delle buone conoscenze di base, soprattutto in
meccanica"
1.8. Pendente
causa l'avvocata __________ ha chiesto l'assunzione quali testi del dottor
__________ e del dottor __________ rispettivamente l'erezione di una perizia
psichiatrica e di una perizia pluridisciplinare.
1.9. Ai fini
dell'istruttoria il TCA ha richiamato agli atti dall'UAI l'incarto relativo
alla procedura d'integrazione avviata nei confronti del ricorrente. Dal
rapporto finale del consulente in integrazione professionale risulta che
"
Il dott. __________, nel suo rapporto del 10
gennaio 2001 afferma che "a mio modo di vedere, il paziente potrebbe
essere abile al lavoro a tempo pieno in una qualsiasi attività non
eccessivamente pesante e con un'ergonomia favorevole."
In pratica sono confermate le indicazioni mediche
contenute nella perizia del dott. __________ (20.9.1999) e partendo dalle quali
avevo proposto il periodo d'accertamento presso il __________.
Oltre quest'accertamento non vedo altri
provvedimenti professionali che potrebbero aumentare in modo rilevante
l'attuale capacità di guadagno dell'assicurato. Infatti, egli possiede già
delle buone conoscenze professionali che, a mio avviso, potrebbero essere
perfezionate solo con delle formazioni "on the job" se richieste da
un eventuale datore di lavoro.
In questo senso sono sempre a disposizione del
signor __________ come pure per valutare eventuali altre sue proposte di
provvedimenti professionali."
1.10. In data 15
febbraio 2001 l'avvocata __________ ha ribadito la necessità di sentire i testi
__________ e __________ e di ordinare una perizia psichiatrica. L'UAI ha
esposto la propria presa di posizione in data 22 marzo 2001.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In concreto
__________ non contesta l'avvio della procedura d'integrazione ordinato nella
decisione impugnata, chiede però l’assegnazione di una mezza rendita di
invalidità (cfr. petitum, I), in quanto l'UAI non avrebbe tenuto conto delle
affezioni di natura psichiatrica attestate dal dottor __________.
Nell’assicurazione
invalidità vale il principio secondo cui l'applicazione di provvedimenti
integrativi ha la precedenza sull'assegnazione della rendita rispettivamente
l’assicurato ha diritto ad una rendita se, dopo il periodo di un anno, non è
oppure non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 190; DTF 116 V 92).
In tale
ipotesi secondo l’art. 28 cpv. 1 OAI
"
il diritto alla rendita non sorge finché
l’assicurato si sottopone all’esecuzione di provvedimenti di integrazione o
deve attendere l’inizio di provvedimenti di integrazione e può esigere perciò
un’indennità giornaliera durante il termine d’attesa”.
A questo
proposito l’art. 18 OAI stabilisce che
"
l’assicurato, la cui incapacità di lavoro è
almeno del 50 per cento e che deve attendere l’inizio di provvedimenti di
integrazione imminenti ha diritto ad un’indennità giornaliera per il periodo
d’attesa”.
L’amministrazione
deve, quindi, esaminare d’ufficio, sia in caso di domanda di rendita che di
revisione se si giustifica, preliminarmente all’erogazione di una rendita,
l’assegnazione di provvedimenti integrativi (DTF 108 V 212; DTF 99 V 48).
In virtù
dei citati principi, quindi, la rendita può essere assegnata prima
dell’esecuzione di provvedimenti integrativi, solo se, a causa dello stato di
salute, l’assicurato non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 191 consid. 4a; 193
consid. 4c; 100 V 189 consid. 3; Meyer/Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 224).
Nella
citata sentenza il TFA ha pure precisato che dopo l’entrata in vigore degli
art. 18 e 28 OAI sono divenute obsolete le eccezioni stabilite in DTF 100 V
191, secondo cui una rendita va erogata anche quando l’amministrazione ha
ritardato la procedura integrativa per un errore palese o l’assicurato si trova
in una situazione finanziaria di emergenza. Secondo l’Alta Corte infatti se
l’assicurato è immediatamente reintegrabile, riceve le indennità per il periodo
d’attesa, se invece l’assicurato non è o non è ancora integrabile entra in
linea di conto la rendita (DTF 121 V 193).
2.3. Secondo
costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 6 dicembre 1991 in re R.C.,
pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;
DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF
105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono
imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione stessa (STFA 17 febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata, STFA 5
gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V.F., non
pubblicata).
2.4. Nella
decisione impugnata l'UAI ha stabilito che i presupposti per avviare una
procedura di integrazione sono adempiuti, in quanto l'invalidità è almeno pari
al 20% (grado aumentato al 29% nella risposta di causa), mentre ha respinto la
richiesta di rendita.
Richiamata
la giurisprudenza citata al considerando precedente, la decisione impugnata non
può che essere confermata. In effetti, nel caso concreto, non è contestato che
il grado di invalidità dell'assicurato è perlomeno pari al 20% (secondo
l'orientatore professionale al 29%), presupposto necessario per l'avvio della
procedura di integrazione professionale (cfr. DTF 124 V 111; RCC 1984 p. 95).
L'assicurato risulta inoltre impedito nella professione esercitata in
precedenza, è relativamente giovane (33 anni al momento della decisione
impugnata) e dispone di un diploma di meccanico d'auto. A mente di questa Corte
sulla base di questi dati l'amministrazione non poteva far altro che avviare la
procedura di integrazione professionale, per accertare se la capacità di
guadagno residua dell'assicurato era migliorabile tramite provvedimenti mirati,
e respingere la richiesta di rendita, in quanto in quell'istante non vi erano
indizi per cui l'assicurato non era ancora reintegrabile per problemi di salute
(cfr. DTF 121 V 190).
L'assicurato
non ha del resto contestato, con il gravame, la decisione relativa all'avvio
della procedura di integrazione -sostenendo di non essere reintegrabile -
riconoscendo implicitamente la correttezza di queste conclusioni.
Il
tema non è quindi neppure oggetto della lite.
In
quanto infondato il ricorso dev'essere quindi respinto.
2.5. A titolo
abbondanziale dev'essere rilevato che, anche nella misura in cui l'assicurato
avesse contestato integralmente la decisione, sostenendo di non poter essere
reintegrato, la richiesta di rendita avrebbe dovuto essere respinta.
Non si
può, infatti, affermare, dopo attento esame della perizia del dottor __________
e del rapporto del dottor __________ che le conclusioni siano in contrasto tra
loro.
2.6. In concreto
il dottor __________ nella perizia specialistica esperita all'attenzione
dell'AI ha posto la seguente diagnosi
"
- Sindrome
toracolombovertebrale su alterazioni di tipo statico con
scoliosi a forma di S
della colonna vertebrale, nonché tendenza ipercifotica alla parte medio basa
della colonna toracale
queste problematiche."
precisando
che:
"
Il paziente presenta dal punto di vista clinico
una sindrome toracolombovertebrale di tipo cronico su alterazioni soprattutto
di tipo statico con una socoliosi a forma di doppia S, nonché una tendenza
ipercifotica della parte medio bassa della colonna toracale. Vi è inoltre un
disequilibrio di tipo muscolare in paziente piuttosto magro, astenico, senza
grosse masse muscolari. Vi è inoltre un'insufficienza del portamento.
Il tutto è da ricondurre alla presenza
radiologica di uno stato dopo Morbo di Scheuermann che interessa praticamente
tutte le vertebre della colonna lombare risalendo fino alla vertebra Th 10.
Gli esami di tipo radiologico esaustivi eseguiti
fino ad ora, comprendenti le radiografie della colonna toracale, colonna
lombare e le radiografie oblique della colonna lombare, due RM della colonna
lombare, una TAC della colonna cervicale, eventuali problematiche di
sopondilolisi o spondilolistesi.
Nessuna ernia discale, non canale spinale
stretto.
Nessuna sindrome di Bastrup, nessuna problematica
di tipo artrosico a livello delle faccette articolari. Anche la discografia a
livello L3/L4 ed L4/L5, eseguita dal dr. __________, non ha potuto oggettivare
l'origine dei disturbi del paziente.
Ci troviamo quindi difronte ad una situazione di
discrepanza tra i dolori invalidizzanti che il paziente accusa e i reperti
oggettivabili sia dal punto di vista clinico come pure radiologico.
In ogni caso dobbiamo rilevare che non vi sono
alterazioni di tipo clinico e radiologico gravi da giustificare un'incapacità
lavorativa globale e neanche parziale del 50%.
Senzaltro i disturbi del paziente possono essere
inquadrati nell'ambito di una problematica di tipo statico e nell'ambito di
questo Morbo di Scheuermann a livello lombare. E' conosciuto che il Morbo di
Scheurmann se localizzato nella zona lombare presenta spesso dei decorsi
piuttosto protratti, con disturbi più accentuati rispetto al Morbo di
Scheuermann localizzato classicamente nella zona toracale.
D'altra parte mai queste alterazioni possono
essere tali da rendere un paziente invalido o inabile al lavoro anche nella
forma parziale del 50%.
Questo se non vi sono altre laterazioni di tipo
degenerativo a livello dei dischi intersomatici. L'approccio terapeutico nei
casi di Morbo di Scheuermann è spesso prolungato e inizialmente vi è una
resistenza alle terapie."
e
concludendo quanto segue a proposito dell'inabilità lavorativa:
"
Tenendo presente quanto sopra ritengo che il
paziente presenti un'incapacità lavorativa massima nella sua attività
lavorativa antecedentemente eseguita di elettromeccanico del 20%. Questa
limitazione è da interpretarsi nel fatto che durante questa attività egli era
costretto molte volte a sollevare dei pesi eccessivi per le sue possibilità
fisiche, la sua costituzione e la struttura della colonna vertebrale.
Per quanto riguarda invece l'attività di
meccanico in genere e di meccanico d'auto, anche in questa professione vi è una
limitazione massimale del 20% da riportare a lavori di tipo non ergonomico, per
i quali il paziente non può essere considerato adatto soprattutto nel lavoro in
estensione della colonna lombare e toracale di durata prolungata.
Vi è un limitazione anche nell'alzare dei pesi.
Può alzare anche 10 kg, comunque non in modo ripetuto e continuo.
Non è consigliabile che il paziente alzi più di
20 kg saltuariamente.
Per quanto riguarda un'attività lavorativa di
tipo medio-leggero, come già indagato da parte dei collaboratori
dell'assicurazione disoccupazione, quale potrebbe essere quella di venditore in
un reparto di elettromeccanica, magazziniere, nonché venditore d'auto, vi
sarebbe una capacità lavorativa completa."
2.7. Il
ricorrente censura in particolare il fatto che l'amministrazione non ha fatto
esperire una perizia psichiatrica, tenuto conto del rapporto medico del dottor
__________, psichiatra, secondo cui egli sarebbe inabile al lavoro al 50%.
Secondo
costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi (RAMI 4-5 1996 p. 191; ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p.
96; DTF 104 V 212; SZDS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl.
del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, p. 332). Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI
1993 p. 95).
Per quel che concerne il medico di fiducia il Giudice deve tener conto del
fatto che , in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (SVR 2000 IV no.
10).
Non viola inoltre né la Costituzione né la CEDU non far eseguire una perizia da
un organo esterno (RAMI 4-5 1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205).
Nell'ambito del libero apprezzamento della prova, si ammette per principio che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la decisione
solo su base decisionali interne all'istituto assicurativo. Tuttavia, si devono
porre severi requisiti relativi all'imparzialità e all'attendibilità di tali
basi (RAMI 4-5 1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205; DF 122 V 157).
2.8. Dal rapporto
medico del dottor __________, psichiatra, risulta che l'assicurato soffre di
sindrome somatoforme da dolore persistente, esistente dal 29 aprile 1999, e che
è in cura psicofarmacologica ambulatoriale. Secondo il medico il trattamento
antidepressivo ha dato buoni frutti sia sull'umore che sulla per percezione
soggettiva del dolore. A proposito della capacità lavorativa residua lo
specialista ha precisato che è pari al 50% nella precedente professione di
elettromeccanico, aggiungendo che lo svolgimento di altre attività è
proponibile e dev'essere valutata d'accordo con i reumatologi ed evidenziando
che
"
Il paziente lamenta un dolore persistente non
spiegabile solamente con una componente organica. Sicuramente eventi
psicosociali stressanti giocano un ruolo nella patogenesi del disturbo. A mio
modo di vedere potrebbe essere utile prendere in considerazione l'eventualità
di una riformazione professionale in un'attività adatta dopo attenta
valutazione reumatologica."
2.9. Alla luce
delle dichiarazioni del dottor __________, questa Corte ritiene di non poter
rimproverare all'UAI di non aver sottoposto l'assicurato ad una perizia
psichiatrica rispettivamente pluridisciplinare e di aver concluso, sulla base
degli atti in suo possesso, che il diritto alla rendita di invalidità non è
dato.
In
effetti il rapporto dello psichiatra non è per nulla in contrasto con quello
dei reumatologi interpellati (cfr. in proposito anche il rapporto del dottor
__________, consid. 2.1), ma può essere definito complementare.
Al
riguardo va rilevato che se è vero, da un lato, che lo psichiatra attesta
un'inabilità lavorativa del 50% nella precedente professione (di
elettromeccanico) e non solo del 20%, come indicato dal dottor __________, è
pur vero che anche il dottor __________ ritiene ammissibili per l'assicurato
altre attività, che non indica, in quanto sono "da valutare d'accordo con
gli specialisti reumatologici".
Inoltre è
lo stesso medico ad aver dichiarato "utile prendere in considerazione
l'eventualità di una riformazione professionale in un'attività adatta dopo
attenta valutazione neurologica" (cfr. consid. 2.8 in fine).
Alla luce
delle attestazioni chiare e approfondite del dottor __________, esaminate alla
luce degli accertamenti reumatologici già esperiti in precedenza,
l'amministrazione non poteva che ritenere giustificato l'avvio di una procedura
reintegrativa. In effetti sia il reumatologo che lo psichiatra, come pure in
seguito l'orientatore, non hanno ritenuto ammissibile la continuazione della
precedente professione, tuttavia dichiarando che in un'attività più leggera la
capacità lavorativa poteva essere totale.
Poiché la
documentazione medica assunta agli atti appare completa, approfondita e
concordante nelle conclusioni può essere posta alla base della presente
decisione. Questa Corte non può pertanto che confermare la decisione impugnata,
in quanto al momento della sua pronuncia era senz'altro corretta.
2.10. Infine va
ancora evidenziato che, questa Corte non si può esprimere su quanto intervenuto
posteriormente alla pronuncia della decisione impugnata, non disponendo di
sufficienti elementi (cfr. atti della procedura di reintegrazione, nel cui
ambito il datore di lavoro ha proposto di sospendere l'osservazione per le
assenze frequenti dell'assicurato e per il rendimento incostante, cfr. IX e
allegati; RCC 1980 p. 263).
Per
questo periodo l'assicurato dovrà quindi presentare una nuova richiesta di prestazioni,
nella misura in cui ritiene di non essere reintegrabile per motivi di salute.
In tale contesto potrà richiedere l'erezione di una perizia specialistica
pluridisciplinare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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