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Numero d'incarto:
32.2000.77
Data decisione, Autorità:
11.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00077
BS/tf
Lugano
11 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 4 agosto 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto - che con
decisione 4 agosto 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la
richiesta inoltrata da __________ volta ad ottenere il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
L'UAI non ha infatti ritenuto l'assicurato indigente poiché dal calcolo del
fabbisogno minimo ai sensi del diritto esecutivo risultava un'eccedenza di fr.
641,30;
-
che con
tempestivo ricorso 4 settembre 2000 l'assicurato, per il tramite dell'avv.
__________, ha postulato l'annullamento della decisione amministrativa con
conseguente ammissione al gratuito patrocinio.
__________ rileva in particolare come l'UAI nel calcolo del fabbisogno minimino
abbia erroneamente considerato le indennità di disoccupazione che dalla fine
del 1999 non percepisce più.
Inoltre l'assicurato chiede al TCA di ordinare all'UAI di procedere celermente
agli accertamenti relativi alla riformazione professionale e decidere quindi in
merito alle indennità giornaliere.
Contestualmente al ricorso l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio
del gratuito patrocinio nella presente procedura giudiziaria;
-
che con
risposta 29 novembre 2000, sollecitata dal TCA con decreto 16 novembre 2000,
l'UAI ha rilevato che:
"
Riesaminata la documentazione in causa si prende
atto del fatto che al momento in cui è stata introdotta la domanda volta ad
ottenere il gratuito patrocinio, l'assicurato non percepiva più le indennità di
disoccupazione.
Ritenuto che le uniche entrate erano quindi
costituite dal reddito conseguito dalla signora __________, risulta che
effettivamente la richiesta di gratuito patrocinio era giustificata.
Per tale motivo lo scrivente Ufficio non formula
alcuna obiezione in merito al punto 2 di cui al petitum ricorsuale, rinunciando
di conseguenza a chiedere la conferma della decisione impugnata."
considerato - che ai sensi della
giurisprudenza del TFA il diritto costituzionale garantisce all'assicurato,
entro stretti limiti temporali e materiali, un diritto all'assistenza gratuita
nella procedura amministrativa non contenziosa, immediatamente precedente alla
resa della decisione amministrativa (cfr. DTF 114 V 236). A determinate
condizioni il diritto all'assistenza giudiziaria può essere fatto valere anche
per il periodo precedente l'emissione del progetto di decisione (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 164);
-
che i
presupposti per la concessione del gratuito patrocinio nella procedura
amministrativa non contenziosa sono i medesimi validi nella procedura
giudiziaria (cfr. DTF 114 V 235 consid.5b), vale a dire che l'assicurato deve
essere indigente, la causa non palesemente priva di esito favorevole e il
patrocinio dell'avvocato perlomeno indicato;
-
che nel
diritto delle assicurazione sociali affinché l'acquiescenza diventi operativa
deve essere di regola confermata dal giudice (RCC 1988 pag. 423 consid. 2c
citato in Kieser Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV, Zurigo 1996, pag.
254);
-
con la
risposta di causa l'UAI ha effettivamente riconosciuto il diritto
dell'assicurato all'assistenza giudiziaria;
-
che, come
si evince dal calcolo del fabbisogno minimo ex art. 93 LEF allestito nella
decisione impugnata, senza le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione le
entrate familiari non coprono il minimo esistenziale per cui l'assicurato è da
considerare come indigente (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b);
-
che
nell'ambito delle assicurazioni sociali, eccezion fatta per l'assicurazione
malattia (cfr. art. 86 cpv. 2 LaMAl) ed infortuni
(cfr. art. 106 consid.2 LAINF), ricorsi per ritardata o denegata giustizia
nell'ambito della procedura amministrativa sono comunque da indirizzare
all'autorità di sorveglianza competente (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz
über das Sozialver- sicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 14 n.
5, pag. 109; DTF 114 V 145ss);
-
che
nell'ambito della LAI organo di vigilanza risulta essere l'UFAS (art. 64 LAI,
art. 92 OAI) al quale pertanto competete esaminare se si tratta di un caso di
denegata giustizia e adottare eventuali provvedimenti.
Tuttavia il TCA raccomanda l'UAI di concludere celermente l'istruttoria per
statuire in merito ad eventuali prestazioni assicurative;
-
che con
l'acquiescenza processualmente il ricorrente risulta essere vittorioso e, visto
che è stato rappresentato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità di
ripetibili di fr. 1'000.--.
Ne consegue che la richiesta di assistenza giudiziaria in sede di questa
procedura contenziosa diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La causa è stralciata
dai ruoli per acquiescenza;
2.- Il ricorso
per ritardata giustizia è irricevibile.
§ Gli atti sono inviati per competenza all'UFAS.
3.- L'istanza
di assistenza di assistenza giudiziaria 4 settembre 2000 è priva di oggetto.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà all'assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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