AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.59
Data decisione, Autorità:
01.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00059
RG/sc
Lugano
1 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2000 di
contro
la decisione del 31 maggio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel __________, di professione cuoco e titolare di un esercizio pubblico,
in data 26 gennaio 2000 ha presentato una richiesta tendente all'ottenimento di
una rendita AI.
In
relazione a tale richiesta, con rapporto 29 febbraio 2000 il dott. __________,
generalista, ha posto la seguente diagnosi:
"1. Periartropatia scapolo omerale a sinistra: -
probabile rottura della cuffia; stato dopo rottura del tendine caput longum del
bicipite
-
Diabete mellito tipo II non
insulino-richiedente
-
Ipertensione arteriosa essenziale trattata
-
Iperuricemia
con crisi gottose recidivanti (podagra, tendovaginite, ecc..)
-
Stato dopo abuso etilico (sospeso da un
anno)
-
Tabagismo
-
Stato dopo intervento chirurgico in sede
anale tanti anni fa."
(Doc. AI _)
1.2. Terminata
l'istruttoria, per decisione 31 maggio 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità
(UAI), confermando la precedente proposta di decisione non condivisa
dall'assicurato, ha respinto la richiesta con le seguenti motivazioni:
"
(…)
L'assicurato svolge l'attività di esercente in
proprio.
La malattia a carattere parzialmente invalidante
si sarebbe manifestata durante il mese di gennaio 1999. Secondo il giudizio del
curante la capacità lavorativa quale cuoco e addetto al servizio è del 50 % dal
mese di maggio 1999.
Il reddito annuo conseguito prima della comparsa
della malattia varia tra Fr. 19'500 e Fr. 23'000.
Benché in questa attività si riscontri una
limitazione, in altre attività più leggere che non comportino sforzi con l'arto
superiore sinistro, l'assicurato è ritenuto normalmente abile al lavoro. Le
attività maschili leggere, e per le quali non è richiesta una formazione
specifica, sono remunerate con almeno Fr. 35'000 annui." (Doc. _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, il quale ha
chiesto l'assegnazione di una rendita d'invalidità. Nel gravame viene in
particolare esposto:
"
Mio mestiere è cuoco. Non ho mai fatto nessun
altro lavoro di quella della cucina: sono venuto in Svizzera quando avevo 14
anni: per lavorare e trovavo lavoro come ragazzo di cucina. Sino adesso ho
soltanto lavorato in cucina.
Non ho mai seguito corsi e alle medie ho dovuto
smettere di studiare.
19 anni fa avevo risparmiato abbastanza denaro
per poter permettermi di aprire un ristorante in proprio. Mio denaro
risparmiato erano solamente abbastanza per poter ritirare il piccolo inventario
e per complementare lo stock necessario per poter lavorare
Negli ultimi 10-12 anni la regressione economica
ha colpito me così come è successo a quasi tutti liberi professionisti ma
modificandomi e rinunciando a tante cose come, per esempio, le vacanze, sono
riuscito di tenere in piedi mia azienda.
Ma poi mi sono ammalato e allora incontravo molti
problemi che ho risolto in seguente modo: 1) diminuendo le ore lavorative e
chiudendo mio ristorante nel pomeriggio, aprendo più tardi e inserendo più
giorni liberi, 2) faccio fisioterapia.
Sono cittadino svizzero, ho pagato i miei
contributi sociali e le imposte: non devo denaro a nessuno ma rinuncio a molti
piccoli piaceri concesso agli operai che hanno un salario fisso.
Adesso l'AI chiede che io, con i miei 56 anni,
cambia lavoro perché non vogliono pagarmi quel poco denaro che sarebbe il 50% della
rendita che ho chiesto.
Visto che il mio male consiste in
invalidità-incapacità di fare certi movimenti con il braccio non riesco a
capire che altro lavoro posso svolgere?
Chi assumerebbe un 57enne che non ha un altro
formazione professionale di quella del cuoco?
Chi sarebbe disposto di pagare i contributi
sociali altissimi e un salario che mi permette di vivere.
Vi chiedo cortesemente di prendere in
considerazione quello che i miei medici hanno detto e se necessario farmi fare
altri esami medici.
Questa storia mi rende sempre più inquieto e,
come conseguenza, ho difficoltà di dormire.
Non è abbastanza che devo sopportare mio male
fisico e che devo curarmi per via del mio diabete: devo anche subire un male
psichico solo perché l'AI non ha dedicato abbastanza attenzione per poter
capire qual è la mia situazione?
Faccio parte della generazione in quale era una
vergogna di dover chiedere assistenza sociale e mi sarebbe molto difficile di
doverlo fare ma se non mi sarebbe consentito di mantenermi da solo non vi è
altra soluzione?
Prego, di esaminare il mio caso tenendo conto
della mia età, del fatto che non possiedo altre formazioni professionali di
quello di cuoco, che ho molto limitato le ore di apertura del mio ristorante
per poter riposare di più e lavorare di meno per via della mia malattia e della
mia già scarsa situazione economica (da tanti anni) ma che per via di quale non
mi sono mai lamentato ne mi sono messo sulle spalle di nessuno: ho sempre
pagato le imposte e i miei contributi sociali." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 18 luglio 2000, l'UAI ha chiesto la reiezione dell'impugnativa
osservando:
" con
riferimento al ricorso in oggetto, vorremmo osservare come non sia in
discussione l'aspetto relativo al tipo di danno alla salute e alle conseguenze
di esso sulla capacità lavorativa globale, bensì il calcolo economico derivante
dal raffronto dei redditi.
In effetti, secondo il curante Dr. __________ (cfr. referto del
29.02.2000, all. 7), all'assicurato è possibile svolgere, anche sull'arco di tutta
la giornata, una mansione leggera che non richieda sforzi con l'arto superiore
sinistro; è questa, in effetti, l'unica limitazione sostanziale alla
funzionalità corporea.
Secondo la costante giurisprudenza di codesto lodevole Tribunale,
in tali mansioni leggere e non qualificate riferibili al personale maschile con
problemi di salute, è possibile conseguire un reddito medio pari a fr. 35'000.‑
annui.
4
Poiché, tuttavia, il profilo economico dell'assicurato nella sua
precedente attività esponeva valori inferiori a quello sopra citato (da fr.
19'500.‑ a fr. 23'000.‑), ne consegue che l'assicurato, secondo il
concetto economico proprio della LAI, non ha dovuto subire alcuna perdita di
reddito a causa del danno alla salute, mentre cambiando attività, potrebbe
incrementare le proprie entrate.
Pertanto, pur tenendo conto, in via del tutto eventuale, anche di
un'ulteriore riduzione in considerazione dell'età e della pratica professionale
monovalente, in nessun caso si raggiungerebbe una capacità di guadagno residua
di valore inferiore a quella conseguita nell'esercizio della precedente
professione di esercente." (Doc. _)
1.5. Pendente
causa l'assicurato ha prodotto della documentazione medica (V, doc. _), su cui
l'UAI, con osservazioni 5 gennaio 2001 ha preso posizione riconfermandosi nella
richiesta di reiezione del gravame (X).
Con
scritto pervenuto al TCA in data 15 gennaio 2001 l'insorgente ha presentato
ulteriori osservazioni (XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una rendita d'invalidità a __________.
L'UAI,
sulla base alla refertazione medica ed economica agli atti, ha infatti respinto
la richiesta ritenendo l'assicurato, malgrado il danno alla salute, in grado di
ripristinare totalmente la sua capacità al guadagno svolgendo attività leggere
adeguate in misura completa.
Col
gravame l'assicurato rileva in sostanza che l'incidenza del danno alla salute
sulla sua capacità lavorativa è tale da provocare un discapito economico
giustificante l'erogazione di una rendita d'invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità è l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. La misura
dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla
perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato
del lavoro, ritenuto che egli utilizzi, nella misura che da lui si può
ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
"
l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la
manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del
lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido"
(metodo
ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e
giurisprudenza citata).
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche
della circostanza opposta.
2.4. La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso
di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a
confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p.
213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c;
DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
2.5. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p.
34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V
275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno
alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF
114 V 283 consid. 1c).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 v 315
consid. 315 consid. 3c).
Il suo
compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in
quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991,
pag. 331 consid. 1c).
Il medico
non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla
capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione,
rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto
dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente
beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte
dell’AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando
la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
2.6. In casu
dalla refertazione medica agli atti emerge che i disturbi alla spalla sinistra
lamentati da __________ - segnatamente una periartropatia scapolo omerale,
probabile rottura della cuffia e rottura del tendine caput longum del bicipite
- limitano la capacità lavorativa quale cuoco e gerente di un esercizio
pubblico nella misura del 50% a datare dal 10 maggio 1999 (precedentemente il
grado d'incapacità lavorativa è stato del 100% dal 5 gennaio 1999 e del 66% dal
9 gennaio 1999). L'assicurato è stato per contro giudicato in grado di svolgere
in misura completa attività leggere che non richiedano sforzi con l'arto
superiore sinistro (cfr. doc. AI _).
La
documentazione medica prodotta pendente causa dall'assicurato, oltre a
sostanzialmente confermare le precedenti valutazioni sul piano diagnostico, ha
anch'essa evidenziato un'incapacità lavorativa quale cuoco pari al 50% (doc.
_).
Alla luce
degli atti medici all'inserto - la cui attendibilità e concludenza ai fini
istruttori nessun elemento o indizio consente di mettere in discussione, sia
per quanto riguarda la determinazione, dal profilo diagnostico, delle affezioni
di cui l'assicurato è portatore, sia per la valutazione dell'incidenza del
danno alla salute sulla capacità lavorativa nell'attività intrapresa ed in
altre attività adeguate - è da ritenere siccome dimostrato secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195; 115 V 142) che l'assicurato
presenta un'incapacità lavorativa quale cuoco pari al 50%, mentre in attività
leggere non comportanti sforzi per il braccio sinistro egli è da ritenersi
abile in misura completa
In simili
circostanze la tesi ricorsuale, suffragata dalla documentazione medica prodotta
dall'interessato pendente lite, secondo cui la professione di cuoco non può più
essere esercitata in misura superiore al 50% a causa delle particolari
condizioni di salute, trova conferma proprio nella citata documentazione medica
su cui l'UAI ha giustamente fondato il proprio giudizio, nel quale è stata
considerata, ai fini del calcolo dell'invalidità, unicamente l'esigibilità in
altre attività ritenute compatibili con il danno alla salute di cui __________
è portatore.
In simili
circostanze, la documentazione medica agli atti essendo da ritenere sufficiente
ai fini del giudizio circa la capacità lavorativa dell'assicurato dal profilo
medico, la richiesta ricorsuale di effettuare ulteriori esami medici deve essere
disattesa.
Giova
infatti al proposito ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;
sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992
in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13
maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202,
consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
"Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 1991, pag. 1292).
2.7. L'insorgente,
senza apportare nuovi elementi suscettibili di sovvertire il giudizio circa
l'esigibilità di attività leggere adeguate al suo stato di salute, sostiene che
una sua reintegrazione in siffatte attività, considerata la sua età e
formazione professionale, risulta alquanto difficile.
Nella
misura in cui tale censura é riferita alle difficoltà di reperimento di un
impiego adeguato al suo stato di salute è da osservare che secondo l'art. 28
cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido.
Il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamenti
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù
del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata
nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
2.8. Nella specie
per determinare l'invalidità di __________ l'amministrazione ha applicato il
metodo generale del raffronto dei redditi sancito dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
Tale
procedere appare corretto, il calcolo dei redditi da porre a confronto - come
esposto nei considerandi successivi - non presentando nella concreta evenienza
particolari difficoltà (cfr. consid. 2.4).
Per
quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido, va ricordato
che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13
luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998
pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando
approfonditamente la giurisprudenza federale in materia aveva stabilito che in
attività leggere non qualificate siffatte , svolte a tempo pieno e con
rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per
la manodopera maschile ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
L'importo
di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000
(STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.; STCA
19.6.1998 in re E. M.; STCA 28.1.2000 in re B.C).
I
parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR
1998 UV N° 6.
In
seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal
TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione
invalidità..." (stfa 30.6.1998 in
re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995
per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Tuttavia,
la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale
federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi
quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in
DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo
alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più
riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce
la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità
di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato
entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid.
1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio
a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso
d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli
organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato,
contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico
d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da
parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990.
Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel
febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non
risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad
un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata
dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente.
Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti
economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può
senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese,
secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle
circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la
decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono
rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità
fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul
diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________ questa Corte, tenuto conto
per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi
precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323:
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella
causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel
settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato)
per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Ora, pur
considerando in concreto una piena capacità lavorativa in attività leggere
adeguate e pur tenendo conto del massimo della riduzione (25%) - in
considerazione soprattutto dell'età e delle limitazioni addebitabili al danno
alla salute - applicabile al salario stabilito per siffatte attività nel
settore privato nel 1998 (45'390) e non senza considerare, inoltre, probabili
adeguamenti che comporterebbero un aumento rispetto ai dati relativi al 1998
del reddito in tali attività per il 2000, quale momento determinante per la
determinazione dei redditi ipotetici (cfr. RCC 1991, 332, RCC 1989, 123), dal
raffronto di questi ultimi emerge che __________ non presenta alcun discapito
economico ai sensi della LAI.
Infatti,
il tipo d'attività ritenuta esigibile dal profilo medico rientra senz'altro
nella categoria delle attività leggere non qualificate ai sensi della citata
nuova giurisprudenza (cfr., per esempio, la citata STFA del 9 maggio 2000,
nella quale è stata riconosciuta l'esigibilità in attività ausiliarie leggere e
sono stati applicati i dati salariali statistici relativi ad attività semplici
e ripetitive). E' pertanto da ritenere che il tasso d'invalidità risultante dal
raffronto del reddito da invalido di ca. fr. 34'000.- (fr. 45'390 ridotti del
25%) con il reddito da valido (reddito che ipoteticamente l'assicurato,
senza il danno alla salute, sarebbe in grado di conseguire nella professione di
cuoco nel 2000) stimabile tenuto conto del reddito massimo conseguito
dall'assicurato negli ultimi quattro anni precedenti l'invalidità (fr. 30'000
nel biennio 1995-1996 rispettivamente fr. 23'000 secondo quanto indicato nella
relativa dichiarazione d'imposta nel biennio 1997-1998, cfr. inc. amm.), non
attinge il minimo pensionabile (40%).
L'operato
dell'amministrazione merita dunque tutela.
Ne
consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del gravame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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