AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.52
Data decisione, Autorità:
21.12.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00052
rg/nh
Lugano
21 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2000 di
contro
la decisione del 4 maggio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal novembre
1991 __________, classe 1948, meccanico, beneficia di una mezza rendita AI per
un'invalidità del 58%. Tale grado è stato confermato in occasione delle
successive procedure di revisione sfociate con le decisioni amministrative 13
marzo 1996 rispettivamente 18 maggio 1999 (doc. AI _).
1.2. In esito ad
una successiva procedura di revisione avviata nel settembre 1999 su richiesta
dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base di nuovi
accertamenti medici di cui si dirà se necessario nel prosieguo, per decisione 4
maggio 2000 ha confermato il diritto ad una mezza rendita, rilevando come
__________ esprima ancora una capacità lavorativa nella precedente professione
di meccanico pari al 35%.
1.3. Con
tempestivo ricorso pervenuto a questo TCA il 29 maggio 2000 l'assicurato è
insorto contro la decisione amministrativa chiedendo il riconoscimento di una
rendita intera d'invalidità.
A
sostegno della propria domanda di giudizio egli evidenzia in sostanza che il
peggioramento del suo stato di salute non gli permette di svolgere l'attività
di meccanico in misura superiore al 25%, rilevando altresì l'impossibilità di
reperire un impiego per la parte di capacità lavorativa residua.
1.4. Con risposta
di causa 26 giugno 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa
confermando il grado di capacità lavorativa quale muratore posto in rilievo nel
referto peritale, il quale evidenzia in maniera chiara l'assenza di
peggioramento sostanziale delle condizioni di salute dell'assicurato rispetto
alla situazione precedente.
1.5. Pendente
causa l'assicurato ha prodotto un certificato medico del dott. __________
datato 24 luglio 2000 ed attestante un peggioramento dello stato di salute
intervenuto negli ultimi tre mesi nonché una capacità al lavoro inferiore al
30% (doc. _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a
__________.
Con
l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il diritto ad una mezza rendita AI
per un grado d'incapacità al guadagno del 65%.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
•
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
•
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nel caso in
esame, dopo aver esperito nuovi accertamenti di natura medica, segnatamente una
perizia specialistica a cura del dott. __________, fisiatra e reumatologo,
l'amministrazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita, evidenziando
un'incapacità lavorativa e, di riflesso, di guadagno dell'assicurato pari al
65%.
Con
referto 1° marzo 2000 il perito infatti, posta la diagnosi di
"- sindrome
cervicovertebrale e cervicocefale su alterazioni degenerative della colonna
cervicale, soprattutto con osteocondrosi e spondilosi a livello C3/C4 e C5/C6
-
sindrome
lombovertebrale con una componente spondilogena bilaterale su alterazioni
degenerative discali L4/L5 ed L5/S1 e stato dopo operazione per ernia discale
in data 26.05.1988 a livello L4/L5, per sindrome radicolare L5 a sinistra
-
sindrome del
canale carpale bilaterale di media entità, a destra più che a sinistra
-
disturbo del
sonno e cefalee recidivanti
-
ipertensione
arteriosa."
e dopo
aver rilevato come
" Il
paziente presenta attualmente una serie di disturbi all'apparato locomotorio
con particolare interessamento della colonna vertebrale. Vi è una sindrome
cervico vertebrale con componente cervicocefale accompagnata da episodi
vertiginosi su delle alterazioni degenerative della colonna cervicale, con
osteocondrosi e spondilosi soprattutto a livello dei segmenti C3/C4 e C5/C6.
Non vi sono segni per compressioni di tipo radicolare. A livello
delle estremità superiori vi è una problematica alle mani bilateralmente da
riportare ad una sindrome del canale carpale, a destra più accentuata che a
sinistra. Per quanto riguarda la colonna lombare vi è una sindrome
lombovertebrale con episodi recidivanti a carattere spondilogeno, attualmente
più accentuati a destra che a sinistra, in stato dopo intervento chirurgico ed
operazione per ernia discale a livello L4/L5 per una compressione radicolare L5
a sinistra. Attualmente nessun segno compressivo radicolare. Nessun segno
d'instabilità lombosacrale. I reperti radiologici a livello della colonna
cervicale sono da ritenersi leggermente progredenti rispetto alle radiografie
antecedentemente eseguite nel 1995 e nel 1991 dal dr. __________. Per quanto
riguarda i reperti radiologici a livello della colonna lombare, questi sono
attualmente sovrapponibili ai reperti antecedentemente evidenziati dal dr.
__________ sulle sue radiografie del 1995. Egli soffre inoltre di un'insonnia
importante che lo rende durante il giorno nervoso e che gli rende difficile la
concentrazione, provocandogli come un vuoto in testa. Disturbi non molto
relazionabili con le problematiche dell'apparato locomotorio.
Per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità lavorativa
dobbiamo dire quanto segue.
Per quanto riguarda le valutazioni oggettivabili, sia dal punto di
vista clinico che radiologico non vi sono delle progressioni e dei
peggioramenti sostanziali dei reperti attuali se confrontati con quelli
antecedentemente evidenziati, nel 1995 per quel che riguarda le radiografie e
nel 1993 per quanto riguarda i reperti clinici (vedi perizia del dr. __________
del giorno 8.02.1993).
Anzi se valutiamo attentamente quanto descritto dal dr. __________
nella sua perizia si ha l'impressione che vi sia un miglioramento della
problematica clinica a livello della colonna lombare e della gamba di sinistra.
I disturbi a livello delle mani sono di recente insorgenza e sono
riportabili ad una sindrome del canale carpale bilaterale. Questi disturbi di
media entità possono comunque essere eliminati grazie ad un intervento
chirurgico di decompressione del canale carpale. Intervento che deve essere
considerato non estremamente invasivo
e a rischio, per cui il paziente potrebbe far eseguire tale
intervento e quindi migliorare la sua sintomatologia. Per quanto riguarda i
disturbi del sonno questi potrebbero essere migliorati eventualmente con delle
indagini più approfondite da parte di un esperto in materia, eventualmente uno
psicologo o uno psichiatra. Si ha inoltre durante tutta la visita l'impressione
di una certa aggravazione della
sintomatologia."
ha concluso:
" Tenendo
presente questi fatti sopra menzionati ritengo che si possa concedere
un'incapacità lavorativa al massimo del 65% per quanto riguarda l'attività di meccanico in genere o di operaio. Non mi sembra che vi siano i
presupposti clinici e radiologici, per l'assegnazione di una rendita
d'invalidità completa.
Si ha piuttosto l'impressione che il paziente si trovi attualmente
in una situazione sociale ed occupazionale difficile, con chiare difficoltà al
reinserimento professionale vista la sua problematica
d'incapacità lavorativa parziale e vista la sua età.
D'altra parte l'impressione è quella di un uomo ancora capace di
svolgere delle attività lavorative e che potrebbe trovare senz'altro
un'occupazione a tempo parziale confacente con i suoi disturbi
di salute."
2.6. Per quanto
riguarda la valenza probatoria da attribuire a un rapporto medico, è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3, 1997 pag. 123).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-
rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. In casu, la
perizia del dott. __________, su cui l'UAI ha fondato il querelato
provvedimento, soddisfa i requisiti esposti al precedente considerando. Essa,
sulla base di un approfondito esame eseguito tenendo conto del completo quadro
anamnestico e della totalità degli disturbi lamentati, conferma sostanzialmente
che lo stato di salute dell'assicurato non ha subito rilevanti modifiche
rispetto agli accertamenti e alle valutazioni mediche eseguite in occasione
delle precedenti procedure di revisione. Lo specialista ha addirittura rilevato
come rispetto alla situazione originaria, descritta nel referto peritale
redatto dal dott. __________ nel febbraio 1993 (cfr. doc. AI _), vi sia stato
un miglioramento dal profilo clinico per quanto riguarda i problemi alla
colonna lombare e alla gamba sinistra, mentre per quanto attiene ai recenti
disturbi alle mani (sindrome del canale carpale bilaterale di media entità)
agli stessi è possibile porre rimedio tramite intervento chirurgico. Infine, ai
disturbi del sonno lamentati dall'assicurato non è stata attribuita alcuna
valenza invalidante; simili disturbi sono stati per contro giudicati
suscettibili di miglioramento ed a tale uopo il perito ha auspicato
l'intervento di un specialista del ramo.
L'insorgente,
richiamando in particolare la valutazione del dott. __________, medico di
fiducia, sostiene esservi stato un peggioramento delle sue condizioni di
salute, le quali provocherebbero un'incapacità lavorativa nella misura almeno
del 75%.
In realtà
le considerazioni del curante dott. __________, fisiatra e reumatologo,
contenute nel suo rapporto 8 ottobre 1999 (cfr. doc. AI _) non paiono idonee a
sovvertire l'esito della presente procedura, le stesse limitandosi in sostanza
ad evidenziare una "recrudescenza della sintomatologia algica del rachide
e neurologica degli arti superiori" ed ad indicare - in maniera generica e
senza fornire elementi di valutazione idonei a far ritenere che vi sia stato un
peggioramento sostanziale dello stato di salute rispetto alle precedenti
valutazioni - un'incapacità totale quale meccanico ed una capacità limitata al
25% in attività leggere di breve durata, con possibilità di cambiare posizione
e che non comportino l'uso repentino delle mani.
Neppure
il successivo certificato 24 luglio 2000 del dott. __________ può essere
ritenuto atto a mettere in discussione le conclusioni peritali: il sanitario ha
infatti indicato in maniera generica una capacità lavorativa del 30% quale
meccanico ed ha sostanzialmente confermato sia la recrudescenza della
sintomatologia algica che l'esistenza di disturbi del sonno, come pure le
difficoltà deambulatorie e la ridotta mobilità, aspetti questi complessivamente
considerati anche dal perito.
A
giudizio di questa Corte è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel
campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208, 115 V 142) che non vi è
stata alcuna rilevante modifica delle condizioni di salute dell'assicurato tale
da incidere in maniera rilevante sul diritto alla rendita, né tanto meno in
base agli atti è possibile sostenere che vi sia stata una modifica rilevante
delle sue condizioni economiche.
2.8. Per quanto
riguarda in particolare le asserite difficoltà di reperimento di un impiego
adeguato allo stato di salute dell'assicurato, giova osservare che secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù
del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali
e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276;
U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad
art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -ipotesi non realizzata
nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va
respinto, la decisione impugnata meritando di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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