AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.47
Data decisione, Autorità:
07.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00047
cs/nh
Lugano
7 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 13 aprile 2000 l'ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha
posto __________ al beneficio di una rendita ordinaria d'invalidità di fr.
1'978 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2000.
La
prestazione è stata calcolata sulla base di un reddito annuo determinante di
fr. 69'948, per un periodo di contribuzione di 36 anni, corrispondente alla
scala di rendita massima 44.
Il
medesimo giorno l'ufficio dell'assicurazione invalidità ha posto __________,
suo marito, al beneficio di una mezza rendita ordinaria d'invalidità di fr. 997
mensili a decorrere dal 1° gennaio 2000, sulla base di un reddito annuo determinante
di fr. 71'154, un periodo di contribuzione di 12 anni, corrispondente alla
scala di rendita massima 44.
1.2. Contro
queste decisioni gli assicurati, tramite l'avv. __________, sono
tempestivamente insorti con due distinti ricorsi. In data 9 gennaio 2001
__________, dopo l'emissione da parte dell'ufficio competente di una nuova
decisione in sostituzione di quella impugnata, ha ritirato il proprio ricorso
(cfr. doc. _) e il 12 gennaio 2001 il TCA ha stralciato il suo gravame dai
ruoli.
1.3. Il marito
mantiene invece la propria impugnativa nella quale fa valere:
"1. Con la
decisione oggetto del presente gravame la rendita Al di fr. 1'307.‑‑
precedentemente erogata in favore del signor __________ e corrispondente ad un grado d'invalidità del 50%,
veniva ridotta a fr. 997.-. La modifica veniva giustificata con il
conseguimento di una rendita Al da parte della coniuge.
Prove: documenti.
- Dagli
estratti relativi al periodo contributivo dell'assicurato, trasmessi al di lei
legale solo in data 11.5.2000, risulta che gli anni di contribuzione del signor
__________ sono 45 per una durata di contribuzione di anni 45, e meglio dal
1955 al 1999. Gli anni e la durata di contribuzione indicati nella sentenza in
12, costituiscono quindi base di calcolo evidentemente errata.
Occorre
infatti tener conto che sebbene dal 1971 il ricorrente percepisca una rendita
Al (al 50%), egli ha sempre continuato a svolgere la sua attività lavorativa
nella misura del rimanente 50% corrispondendo regolari contributi.
Anche la
definizione del reddito annuo determinante in fr. 71'154.- non appare
corretta, seppur tenuto conto dello splitting da operarsi conformemente
all'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS.
Prove:
documenti, testi, richiamo atti.
- A norma
dell'art. 29ter cpv. 2 LAVS, da applicarsi per analogia secondo
l'art. 37 LAI, sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali
una persona ha pagato i contributi; la rendita è calcolata in base al reddito
annuo medio, che si compone principalmente dei redditi risultanti da
un'attività lucrativa (art. 29quater LAVS).
In concreto la rendita Al fissata in
fr. 1'978.‑ appare piuttosto una proposta formulata dalla Cassa federale
di compensazione, senza che risulti in alcun modo sostanziata da precise basi
di calcolo. Appare inoltre manifestamente errata se si pon mente che nella
decisione viene indicato un periodo contributivo di soli anni 12,
contrariamente ai 45 risultanti dall'estratto dei contributi versati dalla
ricorrente (cfr. doc. _).
Prove: c.s.
- Si postula
pertanto l'accoglimento del presente gravame e la riforma della decisione
impugnata nel senso di stabilire una rendita ordinaria fondata sul corretto
periodo contributivo e sul corretto reddito annuo medio determinante, calcolo
che la Cassa federale di compensazione, risp. Ufficio Al, dovranno giustificare
con supporto documentale più preciso." (doc. _)
1.4. Nella sua
risposta del 18 luglio 2000 l'ufficio assicurazioni sociali condivide il
contenuto dello scritto del 21 giugno 2000 della Cassa federale di
compensazione, nel quale viene proposta la reiezione dell'impugnativa.
Quest'ultima osserva in particolare:
" Dal
1° novembre 1971 il signor __________ percepiva una mezza rendita semplice
d'invalidità dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità compresa la rendita
completiva per la moglie in ultimo del montante di Fr. 1'307.00 al mese. Dal
momento che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ci ha annunciato il 2
febbraio 2000, che la signora __________ a partire dal 1° gennaio 2000 aveva
diritto a una rendita intera d'invalidità le rendite sono state ricalcolate.
Dopo avere fatto una riunione dei conti individuali della signora __________ e
avere eseguito lo splitting, la Cassa federale di compensazione ha comunicato
al signor e alla signora __________ tramite due decisioni del 13 aprile 2000,
prendendo in considerazione la deduzione delle mezze rendite semplici
d'invalidità già versate, il diritto a partire dal 1° gennaio 2000 a una mezza rendita d'invalidità rispettivamente a
una rendita intera d'invalidità di Fr. 997.00 rispettivamente Fr. 1'978.00 al
mese.
Contro queste decisioni il signor e la signora __________
presentano i ricorsi sottostanti con la motivazione, che la rendita del marito
è inferiore a quella di prima e che il reddito annuo medio determinante di
entrambi sia stato calcolato in modo errato. Inoltre che non siano stati presi
in considerazione tutti gli anni di contribuzione.
- Mezzi di diritto
Secondo l'art. 29bis LAVS, il quale può essere
applicato secondo l'art. 36 cpv. 2 LAI, il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente
diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere
dell'evento assicurato.
Inoltre i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni
civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno
dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto
alla rendita (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS).
Questo è il caso sottostante. Il reddito annuo medio determinante
del marito è stato influenzato dallo splitting nel modo da diminuirlo da Fr.
90'450.00 a Fr. 71'54.00. Ne segue, che la mezza rendita d'invalidità del
signor __________ ammonta adesso a Fr. 997.00 al mese. Il reddito annuo medio
determinante della moglie è stato fissato a Fr. 69'948.00, il quale corrisponde
a una rendita intera d'invalidità di Fr. 1'978.00 al mese.
Per quello che concerne gli anni di contribuzione è da prendere in
considerazione, che entrambi i coniugi beneficiano di una rendita completa
della scala delle rendite 44.
E da notare che per la moglie vengono presi in considerazione i
contributi registrati a partire dall'anno 1964. I tre anni, i quali
apparentemente "dimenticati", vengono presi in considerazione solo
per riempire eventuali lacune contributive, trattandosi di anni di gioventù.
Questo non è stato necessario in questo caso.
Per il marito restano le stesse basi di calcolo fino al
raggiungimento del secondo caso d'assicurazione (entrata nell'età AVS).
In seguito a l'entrata dei ricorsi la Cassa federale di
compensazione ha ricalcolato le rendite e constatato che il calcolo è
esatto."
(doc. _ Bis inc. __________).
1.5. Pendente
causa il TCA ha chiesto alcune informazioni alla Cassa federale di
compensazione (doc. _), trasmesse all'assicurato per osservazioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 delle Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art.
36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati
alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi
per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le
disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo
delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se
l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il
reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale.
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32
OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente
il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione
previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di
un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il
1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due
accrediti cumulativi.
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia
ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli
assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies
cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto
(art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti
assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. Nel caso che
ci occupa, va preliminarmente rilevato che __________ percepiva, dal 1°
novembre 1971, una mezza rendita semplice d'invalidità e una rendita completiva
per la moglie per per un importo complessivo di fr. 1'307 al mese (doc. _). In
seguito all'assegnazione alla moglie di una rendita d'invalidità a partire dal
1° gennaio 2000, l'amministrazione ha proceduto ad un nuovo calcolo
dell'importo percepito dall'assicurato, assegnandogli fr. 997 mensili. Tale
modo di procedere è, di principio, corretto. Infatti, la rendita del primo
coniuge avente diritto, di regola, deve essere ricalcolata quando l'altro
coniuge acquista il diritto alla rendita (direttive UFAS sulle rendite (DR),
marg. 5682).
Con il
ricorso in esame, __________ contesta anzitutto il periodo di contribuzione
preso in considerazione dall'amministrazione nel calcolo della rendita,
asserendo di aver contribuito per 45 anni e non per 12 anni come riportato
nella decisione impugnata.
Va
preliminarmente rilevato che per determinare gli anni interi di contribuzione
di un assicurato occorre basarsi sulla durata di contribuzione che egli ha
compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni
fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. consid.
2.2.). Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di
pensionamento, la data dell'invalidità o del decesso (DR, marg. 5020).
La
rendita di vecchiaia o di invalidità in corso del primo coniuge avente diritto
deve essere ricalcolata fino al momento in cui è sorto il primo evento
assicurato (DR, marg. 5682). La scala delle rendite rilevata per il primo
calcolo della rendita è determinante anche per la nuova rendita. Il reddito
annuo medio è ricalcolato secondo le regole e tavole determinanti all'insorgere
del primo evento assicurato. Esso è infine completato secondo le disposizioni
concernenti le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite valide da
quel momento fino alla mutazione (DR, marg. 5683). La rendita del primo coniuge
avente diritto non deve essere ricalcolata all'insorgere dell'evento assicurato
dell'altro coniuge se non devono essere ripartiti redditi dell'attività
lucrativa per i periodi di unione coniugale (DR, marg. 5685).
In concreto
pertanto, il periodo di contribuzione di __________, classe 1938, va dal 1°
gennaio 1959 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31
dicembre 1970 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita), per un
periodo di contribuzione di 12 anni, corrispondente, secondo le tabelle
UFAS, alla scala di rendita massima, ossia la 44.
Gli anni
precedenti il 1959 non vengono invece presi in considerazione poiché il periodo
di contribuzione è completo e pertanto non ci sono lacune contributive da
colmare (cfr. art. 52b OAVS). Per contro i periodi seguenti il 1970 ed i
relativi redditi non sono determinanti per il calcolo della rendita
d'invalidità in esame. Questi potranno semmai essere presi in
considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia.
2.5. In secondo
luogo il ricorrente contesta la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Il RAM è
composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa e
dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio
periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre
1970).
Come
detto al consid. 2.3., i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli
anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà ed attribuiti a ciascun
coniuge, segnatamente se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita (art.
29 quinquies cpv. 3 lett. a LAVS).
Di
conseguenza la Cassa ha rettamente proceduto al riparto dei redditi coniugali.
Secondo le disposizioni vigenti i redditi conseguiti nell’anno del matrimonio e
dello scioglimento dello stesso (divorzio o decesso) non sono ripartiti (art.
50b cpv. 3 OAVS). Sottoposti alla ripartizione sono quindi i redditi dal 1965
(anno susseguente il matrimonio) fino al 1970 (anno precedente l'insorgere del
diritto alla rendita). Sono invece integralmente computabili i redditi
dell'assicurato conseguiti dal 1959 al 1964.
La Cassa
ha pertanto proceduto alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto
conto del riparto dei redditi coniugali, giungendo ad un importo di fr.
120'675.
La somma
dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore
di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore
di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito
annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS,
art. 51 OAVS).
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurato è avvenuta nel 1959 e dalle citate tavole, il fattore di
rivalutazione risulta essere l'1,750.
Ne
discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr.
211'182.-- (120'675 x 1,750).
L'importo
così ottenuto va diviso per i 12 anni di contribuzione per ottenere un reddito
annuo medio di fr. 17'598.5. Come visto al consid. 2.2., giusta l'art. 36 cpv.
3 LAI, se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando
diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato
di un supplemento percentuale. In concreto, in virtù dell'art. 33 OAI il
reddito va aumentato del 20%, e raggiunge un importo complessivo di fr. 21'118.
Tale somma va poi aggiornata in virtù della tabella di conversione delle
rendite allegata alla circolare II sul calcolo delle rendite dei casi di
mutazione e successione edite dall'UFAS, e raggiunge nel 2000 fr. 66'329.
L’assicurato
ha avuto dal suo matrimonio una figlia nata nel 1967.
Per ogni
anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita. Nessun
accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto (art. 52f OAVS).
Da
rilevare inoltre che ai sensi dell’art. 29 sexies cpv. 3 LAVS, l’accredito per
compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di
matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi e la ripartizione viene eseguita
unicamente durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il
compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento
assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.
Per questo motivo la Cassa ha riconosciuto al ricorrente metà degli accrediti
per compiti educativi dal 1968 (anno susseguente la nascita della figlia) al
1970 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).
Quindi
all'insorgente sono stati computati 1.5 anni interi (oppure 3 mezzi accrediti).
Poiché
ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima
(art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180 (3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi),
l’importo complessivo ammonta a fr. 54'270.-- (36'180 x 1.5 accrediti). La
media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata
secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto,
nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a
fr. 4'523.-- (fr. 54'270.--: 12 anni).
Ne
consegue che il reddito annuo medio della rendita è pari a fr. 70'852.--
(66'329 + 4'523) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo
le tabelle UFAS, ammonta a fr. 71'154.--.
Di conseguenza
la prestazione di __________, calcolata, con l’ausilio della citate tabelle,
sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 71'154 ammonta a fr.
997.-- (mezza rendita AI).
Il ricorrente si lamenta
del fatto che la sua rendita ha subito una diminuzione. Ciò, come rettamente
affermato nella risposta di causa, è dovuto all'aggiornamento della rendita
avvenuto in seguito all'insorgere del diritto alla rendita anche per la moglie,
e in particolare alla ripartizione e attribuzione dei redditi conseguiti nel
corso del matrimonio (splitting).
Va poi ricordato che, secondo la costante giurisprudenza del TFA sussiste un diritto
acquisito, e quindi un diritto inalienabile, ad una rendita corrente di pari
importo dopo una modifica legislativa solo se la legge prevede una
simile garanzia (DTF 108 V pag. 119, consid. 5; 112 V 395).
Ciò è il
caso, per esempio, quando determinate rendite del vecchio diritto sono
sostituite da rendite giusta il nuovo diritto, come le rendite per coniugi
(art. c cpv. 5 disp. trans. della 10.a revisione dell'AVS) o le rendite per
persone vedove e divorziate fissate sulla base del cumulo dei redditi dei
coniugi (art. c cpv. 7 disp. trans. della 10.a revisione dell'AVS). In questi
casi ”i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori
(...)” (art. c cpv. 10 disp. trans. della 10.a revisione dell'AVS).
Per il
caso di specie non è prevista una tale garanzia. In concreto la rendita
semplice di invalidità di una persona sposata è stata ricalcolata secondo il
nuovo diritto, conformemente alla legge e alle direttive dell'UFAS, in seguito
alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità della moglie (art. c cpv. 1
disp. trans. LAVS e punto 2 cpv. 1 disp. trans. LAI della 10.a revisione
dell'AVS; cfr. Direttive UFAS sul calcolo delle rendite dei casi di mutazione e
di successione, marg. 2004 e 4001).
Va infine
rammentato che in concreto non si procede al plafonamento delle rendite
d'invalidità percepite dai coniugi __________ (art. 35 cpv. 1 LAVS) poiché i
coniugi beneficiano di differenti frazioni di rendite (DR, marg. 5520; 50% per
il marito e 100% per la moglie).
2.6. Nel proprio
gravame l'assicurato ha postulato il richiamo dall'Ufficio cantonale AI di
Bellinzona e dalla Cassa federale di compensazione dell'intero incarto del
ricorrente, in particolare tutti gli estratti relativi ai redditi annui e ai
contributi versati e ha fatto riferimento ad ulteriori prove, quali documenti,
testi, e richiami atti (doc. _).
Si rileva
anzitutto che la cassa, con la risposta di causa ha allegato l'incarto
dell'assicurato, da cui emerge che in data 11 maggio 2000 l'amministrazione ha
trasmesso alla rappresentante dell'insorgente il foglio di calcolo dal quale si
evincono tutti i redditi e i contributi versati da __________ nel periodo
litigioso.
L'assunzione
di ulteriori prove appare superflua.
Infatti,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr.
pure STFA del 13 novembre 2000 in re F.S., H 238/98; DTF 122 II 469 consid. 4a,
122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
rinvii).
In
concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti
dell’incarto.
In conclusione dopo
attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare
l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Gli
elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di giungere a
conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto
la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata
è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster