AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.32
Data decisione, Autorità:
15.12.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00032
RG/sc
Lugano
15 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 8 marzo 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
dicembre 1998 __________, classe 1952, magazziniere, ha presentato istanza
all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente all’assegnazione di
prestazioni dell’AI per adulti.
In
relazione a tale richiesta il dott. __________, specialista in chirurgia della
mano, posta la diagnosi di secondo recidivo di tunnel carpale a destra ed esiti
da operazione del tunnel carpale a sinistra, ha attestato un’inabilità
lavorativa nella professione intrapresa del 100% dal 12 febbraio 1998 e del 50%
dal 14 aprile del medesimo anno; lo specialista ha per contro certificato una
piena capacità lavorativa in attività non comportanti un uso importante delle
mani (cfr. doc. AI _).
1.2. Nel corso
dell'istruttoria l'amministrazione ha sottoposto l’assicurato a ulteriori esami
medici ed esperito accertamenti di natura economica e professionale (cfr. inc.
amm.).
1.3. Con proposta
di decisione 7 febbraio 2000 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
considerando un discapito economico pari 35% emergente dal raffronto del
reddito da valido di fr. 48'295.- con il reddito esigibile da invalido di fr.
31'500.-, che l'assicurato, a giudizio dell'UAI, sarebbe in grado di conseguire
in attività qualificate o semi qualificate compatibili con il suo stato di
salute (doc. AI _).
.
1.4. Con
osservazioni 18 febbraio 2000 l'assicurato ha comunicato all'autorità
amministrativa di non condividere la proposta di decisione. Sostenendo una sua
incapacità al guadagno del 50% egli ha quindi postulato il riconoscimento di
una mezza rendita d'invalidità rispettivamente l'adozione di provvedimenti
reintegrativi professionali (doc. AI _).
1.5. Con scritto
2 marzo 2000 l'UAI ha confermato la valutazione contenuta nella sua proposta di
decisione, informando altresì l'assicurato di non poter dar seguito a
provvedimenti di riformazione professionale per carenza di formazione e delle
attitudini atte a garantire un successo reintegrativo (doc. AI _).
1.6. Con provvedimento
formale 8 marzo 2000 l’amministrazione ha integralmente confermato la
precedente proposta di decisione, senza procedere ad ulteriori atti istruttori.
1.7. Contro la
decisone amministrativa é tempestivamente insorto l'assicurato tramite __________,
postulando in via principale l’assegnazione di una mezza rendita di invalidità
e, in via subordinata, la sua riformazione professionale.
1.8. Con risposta
4 maggio 2000 l’UAI ha proposto di respingere il gravame evidenziando da un
lato come la possibilità di un'eventuale riformazione professionale sia stata
compiutamente valutata da parte dell'orientatore professionale, dall'altro come
per il calcolo del reddito da invalido siano state debitamente considerate, nel
rispetto delle controindicazioni mediche e tenuto conto dei fattori comportanti
una riduzione di rendimento, le professioni (leggere) ancora esigibili da parte
dell'assicurato.
1.9. Con scritto
16 ottobre 2000, il rappresentante dell'assicurato ha comunicato al TCA di
limitare la propria domanda di giudizio all'assegnazione di provvedimenti di
riformazione professionale, riconoscendo per contro la correttezza della
graduazione dell'invalidità stabilita dall'amministrazione nell'atto impugnato
(IX).
1.10. Da parte sua
l'amministrazione, con osservazioni 20 novembre 2000, pur ribadendo la
difficile reintegrabilità dell'assicurato, ha segnalato la propria
disponibilità ad una rivalutazione del caso ed a procedere, in particolare,
all'accertamento delle attitudini professionali dell'interessato presso il
__________ (XI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In lite è il
riconoscimento a favore di __________ di provvedimenti professionali
reintegrativi, la contestazione del grado d'invalidità stabilito
dall'amministrazione (35%) e la consecutiva richiesta giudiziale di una mezza
rendita AI essendo stata ritirata dall'insorgente pendente causa.
Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR
1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).
I
provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire
un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute,
trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente
arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può
ritenere che la reintegrazione è necessaria se l'assicurato, a causa della sua
invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si
può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'applicazione di un
provvedimento reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC
1970, p. 521).
Va
inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola
non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un
determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984,
pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8
cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia
agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati
d'invalidità".
In altre
parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo
futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado
d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono
alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che
già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti
d'integrazione.
Nondimeno,
l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei
provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito
"considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8
cpv. 1 LAI)
Fra i
provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti
professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento
professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16
LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art.
18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con
questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata, in misura essenziale.”
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111
consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo l’art.
6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di
formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.”
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV
p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op.
cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è
dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo
integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad
una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze
medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb;
Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti
assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid.
2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione
ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131).
Vengono
in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di
tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per
stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto
fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non
pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). L'assicurato ha in particolare
diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per
mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI
1997 p. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Secondo
il TFA, una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se,
tenuto conto del principio della proporzionalità, è raggiungibile (RDAT I 1998
p. 295 consid. 1b). Se, inoltre, la riformazione non permette all'assicurato di
conseguire un reddito adeguato, mentre un provvedimento supplementare
permetterebbe di ottenere un reddito paragonabile a quello percepito prima del
danno alla salute, l'amministrazione deve assumerlo tenuto conto
dell'adeguatezza economica (RDAT I 1998 consid. 1a p. 294; ZAK 1978 p. 516;
Meyer/Blaser, op. cit. p. 131).
Se per
contro la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve
sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio
1995 in re F consid. 2b).
2.4. Se,
tuttavia, la reintegrazione non è riconducibile all’invalidità, non può essere
assunta dall’AI. Ciò è il caso, ad esempio, se l’assicurato è sufficientemente
riadattato ed ha la possibilità di procurarsi un lavoro corrispondente alle sue
attitudini senza una formazione supplementare (RCC 1963 p. 127) oppure se non
può esercitare la sua attività a causa delle fluttuazioni del mercato del
lavoro oppure se l’esercizio dell’attività lavorativa non è impedita
dall’invalidità ma da circostanze personali (Valterio, op. cit., p. 137; RCC
1968 p. 317).
In ogni
caso, per poter stabilire se sono dati i presupposti legali per un diritto alla
reintegrazione professionale dell’AI, è doveroso prima accertare se
l'assicurato, dal profilo medico:
-
è
impedito (e in quale misura) nella professione esercitata finora;
-
sono
date altre possibilità di mettere a frutto le proprie residue capacità
lavorative e a quali condizioni;
-
e
in quale misura si può prevedere un successo reintegrativo (STFA 12 novembre
1989 in re A.V., STCA 21 giugno 1990 in re E.L.).
2.5. In casu, a
parere dell'UAI un successo reintegrativo sarebbe da escludere per la carente
formazione e di attitudini da parte dell'assicurato. L'amministrazione ha
fondato tale suo giudizio sull'avviso formulato dall'orientatore professionale
il quale con rapporto 1 febbraio 2000, nell'indicare le professioni ancora
esigibili malgrado il danno alla salute, ha evidenziato come:
"
(…)
Un percorso di formazione non rientra nelle
attitudini dell'A.. La versatilità e le esperienze lavorative compiute dall'A.
dimostrano che il fare è la dimensione che il Sig. __________
privilegia. (…)" (Doc. AI _)
2.6. A giudizio
di questa Corte la conclusione secondo cui l'assicurato non può essere
reintegrato professionalmente non poggia su accertamenti sufficientemente
approfonditi. L'amministrazione ha in effetti motivato la sua decisione circa
la non reintegrabilità professionale adducendo sostanzialmente la carenza di
formazione dell'assicurato e fondandosi sulla tipologia delle professioni
precedentemente intraprese.
La
documentazione agli atti non permette per contro di escludere un eventuale
successo integrativo dell'assicurato. A mente del TCA circostanze quali l'età
(classe 1952) e la formazione scolastica dell'assicurato (diploma di scuole
elementari e medie), pur considerando le attività professionali precedentemente
svolte soprattutto quale impiegato nel settore dell'isolazione termica e di
fabbrica, giustificano di sottoporre l'interessato ad un approfondito
accertamento delle sue attitudini professionali e ad una valutazione delle
reali opportunità reintegrative in vista dell'eventuale applicazione di
provvedimenti reintegrativi professionali. Ciò che d'altronde l'amministrazione
medesima, pendente lite, si è dichiarata disposta ad effettuare (cfr. consid.
1.10).
Visto
quanto sopra, posta la desistenza dell'insorgente relativamente alla
contestazione della graduazione dell'invalidità operata dall'amministrazione
(cfr. consid. 1.9) - la decisione impugnata dev'essere annullata limitatamente
al rifiuto di provvedimenti reintegrativi d'ordine professionale, in quanto
fondata su accertamenti incompleti.
Sulla
scorta delle nuove risultanze istruttorie, l'amministrazione pronuncerà una
nuova decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§
La decisione impugnata è annullata limitatamente al rifiuto di prestazioni
concernenti la riformazione professionale
§§ L'incarto
viene ritrasmesso all'UAI affinché esperisca gli accertamenti indicati al
considerando 2.6.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà a __________ fr. 1'000.- per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster