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Numero d'incarto:
32.2000.125
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00125
RG/sc
Lugano
12 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 dicembre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
-
che
__________, domiciliato a Cevio, in data 11 novembre 2000 per il tramite della
moglie ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità tendente
all’erogazione di un assegno per grandi invalidi in ambito AVS;
-
che con
decisione 13 dicembre 2000, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) -
confermando la proposta di decisione 20 novembre 2000 - ha respinto l'istanza,
non essendo ancora trascorso il termine di carenza di un anno durante il quale
deve essere accertata la presenza di impedimenti fisici giustificanti il
riconoscimento dell'assegno richiesto;
-
che con
il presente tempestivo gravame l'assicurato contesta la fondatezza dell'atto
impugnato riconfermando la richiesta volta all'ottenimento di una assegno per
grande invalido (I);
-
che con
risposta 1 marzo 2001 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa e di
confermare la querelata decisione (III);
-
che con
ulteriori osservazioni 7 marzo 2001 l'assicurato ha riconfermato la propria
domanda di giudizio riproponendo in sostanza gli argomenti sviluppati nel
ricorso (V);
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
-
che
giusta l'art. 42 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1997;
"
gli assicurati con domicilio e dimora abituale
in Svizzera, se sono grandi invalidi e non spetta loro l'assegno relativo
secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la
legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, hanno diritto ad
un assegno per grandi invalidi.
L'assegno è versato, al più presto, dal primo
giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al
più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la
rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS,
oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43bis
della legge sull'AVS rimane applicabile."
Per
l'art. 43 bis LAVS inoltre
"
1Hanno
diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che
presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro
gli infortuni o la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione
militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una
rendita di vecchiaia.
2Il diritto
all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le
condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato
fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza
interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui
al capoverso 1 non sono più adempiute.
3L'assegno per
grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi
invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di
vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.
4Il grande
invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino
alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un
assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.
4bisIl
Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per
grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la
grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio(A).
5Le
disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per
l'invalidità (art. 42 LAI) sono applicabili, per analogia, alla
nozione e alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per
l'assicurazione invalidità(90) di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
prolungare prescrizioni complementari(C)."
L'art. 63
cpv. 1 lett. b LAVS, infine, precisa che uno dei compiti
che
incombe alla Cassa di compensazione è quello di fissare gli assegni per grandi
invalidi.
-
che in
concreto dagli atti emerge che l'assicurato, nato nel 1925, al momento della
richiesta dell'assegno (11 novembre 2000) beneficiava di una rendita di
vecchiaia. In precedenza era stato posto al beneficio di una rendita intera AI
(cfr. inc. amm.; cfr. inc. __________);
-
che in
simili condizioni quindi, in virtù del tenore dell'art. 63 cpv. 1 lett. b e
43bis cpv. 5 LAVS, autorità competenti a statuire sul diritto all'assegno per
grandi invalidi non era tanto l'Ufficio AI, a cui la Cassa doveva far capo per
determinare il grado di invalidità, bensì la Cassa di compensazione, in quanto
si tratta di un assegno per grandi invalidi a carico dell'AVS (U. Kieser,
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1996, p.
180 e giurisprudenza citata).
Del resto
anche le direttive dell'UFAS precisano che
"
l'assegno per grandi invalidi va fissato e
pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la
prestazione complementare" (no. 2022);
- che ne
consegue che la decisione in esame emanata da un'autorità incompetente va
considerata nulla (DTF 114 V 327), l'incarto dovendo di conseguenza essere
trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona per ragioni di
competenza;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
decisione é nulla per
incompetenza dell'autorità che l'ha emessa.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona per ragione di
competenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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