AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.124
Data decisione, Autorità:
03.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00124
cs/tf
Lugano
3 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000
di
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 24 novembre 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
posto __________, classe __________, al beneficio di una rendita semplice
d'invalidità (grado d'invalidità del 100%) di fr. 1'475.-- mensili con effetto
dal 1° settembre 1999.
La
prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita
44 (periodo di contribuzione 38 anni) e di un reddito medio annuo di fr.
33'768.
1.2. L'assicurato
è tempestivamente insorto al TCA, chiedendo l'erogazione di una rendita più
elevata e facendo valere quanto segue:
" Con
la presente mi permetto inoltrare ricorso contro la decisione in oggetto.
La motivazione che mi induce a tale intendimento è principalmente
la seguente:
· la rendita in oggetto è stata calcolata
sulla mia attuale situazione finanziaria che però, in futuro, varierà. Infatti
mi era stata data la possibilità, da parte dei proprietari (miei parenti) della
casa d'abitazione dove attualmente vivo, di poter usufruire dell'appartamento,
fino alla definizione della "situazione AI".
Ora, definito tale rendita, mi trovo
nella posizione di trovare un nuovo alloggio con i relativi costi che ne
derivano e a cui, con questa rendita, non potrò sicuramente far fronte.
In considerazione di quanto sopra
chiedo che sia riconsiderato il mio caso, ed in particolare l'ammontare della
rendita in oggetto.
Rimango a vostra disposizione per
ulteriori informazioni in merito o per un eventuale colloquio avente lo scopo
di potervi dare i giusti elementi per una corretta valutazione del mio
caso." (doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 22 febbraio 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
" Con
la contestata decisione l'ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato una rendita
semplice d'invalidità di fr. 1'475.-- mensili.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 21 dicembre
2000, mediante il quale il ricorrente richiede che la sua rendita mensile sia
riconsiderata alla luce della nuova situazione economica che gli si presenta
dopo la definizione della rendita d'invalidità.
Il ricorso non è accoglibile.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di
contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per
compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui
l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere
dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età
(art. 29ter cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si
compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS e
36 LAI).
Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da
un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies
cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Nel caso specifico, la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita
sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurato per il periodo 1°
gennaio 1961 - 31 dicembre 1998. Risulta pertanto un periodo contributivo di 38
anni come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la
scala massima ossia la 44 e di riconoscere al Signor __________ una rendita
d'invalidità di fr. 1'475.-- mensili dal 1° settembre 1999 (reddito medio da
attività più media degli accrediti educativi arrotondato al multiplo superiore,
fr. 33'768.--).
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza
dell'importo assegnato quale rendita ordinaria semplice d'invalidità.
Qualora l'assicurato si trovasse in condizioni economiche
disagiate ha la possibilità di chiedere una prestazione complementare
allestendo il formulario di richiesta reperibile presso l'agenzia AVS del
comune di domicilio.
Visto quanto precede l'ufficio AI chiede quindi a codesto lodevole
Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è
invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno
al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento;
nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv.
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del
40 per cento.
Il
diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in
cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al
40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 LAI).
2.3. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi AVS per almeno un anno.
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv.
2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate
alcune norme specifiche della LAI.
Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa
invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un
supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale
secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art.
36 cpv. 3 LAI).
Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora
compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita
d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3
per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37
cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il
doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività
lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e
divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto
il ricorrente chiede che la rendita sia calcolata sulla base della sua nuova
situazione finanziaria. Egli fa in particolare valere di non poter più usufruire
dell'appartamento messo a sua disposizione dai parenti (doc. _).
Va
preliminarmente rammentato che l'ammontare della rendita AI dipende, come visto
in precedenza (consid. 2.4.), dal periodo di contribuzione e dal reddito annuo
medio (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Ininfluente è invece l'attuale,
rispettivamente la futura situazione finanziaria dell'assicurato.
2.6.1. Periodo di
contribuzione
Come
visto (consid. 2.4), per determinare gli anni interi di contribuzione di una
persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal
1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31
dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come
evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data d'inizio
dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive UFAS sulle rendite marg. 5020).
Da rilevare inoltre che giusta l'art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra
il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del
diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita.
Nella
fattispecie in esame per __________ fa stato il periodo di contribuzione dal
1961 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 1998 (anno
precedente l'insorgere dell'evento assicurato).
Dall’esame
dei conti individuali dell'insorgente, dove sono tra l'altro registrati i
redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS
(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che egli presenta un periodo di
contribuzione di 38 anni.
In base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio
ex art. 30 bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala
di rendita 44, che è la massima prevista.
2.6.2. Reddito
annuo medio
Occorre
ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già
detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi
da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili
durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati
i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né, di
regola, quelli compiuti prima dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di
durata di contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS vengono
computati).
Nel caso
di specie, la cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti
nel conto individuale dell'assicurato relativi al succitato periodo, giungendo
così all'importo di fr. 630'286.
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la
determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurato è avvenuta nel 1961.
Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere
l'1.553. L'importo rivalutato va poi diviso per i 38 anni effettivi di
contribuzione (630'286 x 1.553 : 38), per un reddito annuo di fr. 25'759.
Per ogni
anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29
sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.5).
L'insorgente,
sposatosi nel 1970, ha divorziato nel 1986 e durante il matrimonio ha avuto due
figlie, nate nel 1971 e nel 1974. Ne consegue che in concreto vanno attribuiti
accrediti dal 1972 (anno susseguente la nascita della prima figlia) al 1985
(anno precedente il divorzio), poiché l'esercizio dell'autorità parentale è
stato attribuito alla madre (cfr. incarto personale del ricorrente).
Nessun
accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Tuttavia dall'anno civile di scioglimento del matrimonio (divorzio,
dichiarazione di nullità o decesso) si computa l'intero accredito per compiti
educativi al coniuge che ha ricevuto in affidamento il figlio o al coniuge
superstite (cfr. marg. 5326 Direttive UFAS).
Da rilevare
infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate
durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art.
29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne
consegue quindi che a __________ vanno computati
14 mezzi
accrediti. Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di
vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr.
1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 253'260.-- (36'180 x
7). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata
secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto,
nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a
fr. 6'665.-- (fr. 253'260.--: 38 anni).
Per
calcolare le rendite di vecchiaia e di invalidità delle persone divorziate nate
prima del 1° gennaio 1953 si computa inoltre un accredito transitorio se non
sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno
16 anni (lett. c cpv. 2 disp. trans. LAVS). L'accredito transitorio è pari a
mezzo accredito per compiti educativi all'insorgere dell'evento assicurato.
Esso può essere computato al massimo per il numero di anni preso in
considerazione per la determinazione della scala delle rendite dell'avente
diritto. Complessivamente gli accrediti transitori e quelli per compiti
educativi non possono mai superare né la durata contributiva determinante per
la scala delle rendite né essere considerati per un periodo superiore a 16 anni
(marg. 5610 delle direttive UFAS sulle rendite).
In
concreto, da quanto precede, è pertanto possibile attribuire al ricorrente 2
accrediti transitori.
Gli
accrediti transitori sono da determinare secondo la seguente formula (che
corrisponde al conteggio dell’accredito per compiti educativi dell’art. 29
sexies cpv. 2 LAVS, cfr. consid. 2.5):
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero anni con acc. trans.
durata di
contribuzione computabile
(N. 5612
delle direttive sulle rendite (DR) edite dall’UFAS)
il tutto
diviso per due.
In
concreto la media degli accrediti transitori ammonta a 952.
Ne consegue
che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 33'376.-- (25'759 +
6'665 + 952) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le
tabelle UFAS, ammonta a fr. 33'768.--.
Di
conseguenza la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio
della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr.
33'768, ammonta a fr. 1'475.--.
In queste circostanze la
decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. __________
fa valere di trovarsi in una situazione finanziaria delicata. Come ricordato
dall'UAI nella risposta di causa, se egli dovesse trovarsi in condizioni
economiche disagiate, può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto -
l'erogazione di una prestazione complementare.
La
domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto
all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.
La
richiesta sarà accolta, mediante separata decisione, impugnabile al TCA, nella
misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto
dalla legge.
2.8. In via
abbondanziale va infine rilevato che il ricorrente ha affermato nel suo ricorso
di rimanere a disposizione per ulteriori informazioni o per un eventuale
colloquio (doc. _).
A questo
proposito giova rammentare che un’audizione può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito del ricorrente, sancito dalla
Costituzione e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni,
oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.
STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99, consid.
5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il
rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8
marzo 2001 in re A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122
II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, a prescindere dal fatto che l'insorgente ha semplicemente asserito di
essere a disposizione per un "eventuale" colloquio, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti
dell’incarto per cui rinuncia all’audizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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