AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.118
Data decisione, Autorità:
13.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00118
RG/sc
Lugano
13 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel __________, rappresentato dalla madre, in data 22 febbraio 2000 ha
presentato una richiesta di provvedimenti sanitari necessari alla cura di una
sindrome psico-organica. Tale affezione è stata giudicata dal pediatra dott.
__________ quale infermità congenita giusta la cifra 404 dell'Ordinanza sulle
infermità congenite (OIC) (cfr. doc. AI _).
Esperita
l'istruttoria di cui si dirà - per quanto occorra - nei considerandi di
diritto, per decisione 24 novembre 2000 l'UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni AI motivando:
"
Giusta l'art. 13 della legge federale per
l'assicurazione invalidità (LAI), gli assicurati di età inferiore ai 20 anni
hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari al trattamento delle
infermità congenite riconosciute.
Queste affezioni sono menzionate in modo
esaustivo nella lista figurante nell'ordinanza concernente le infermità
congenite che dà diritto ai provvedimenti sanitari.
Benché si tratti di un'infermità congenita, il
trattamento è assunto dall'AI, secondo questa lista, solo se l'affezione è già
stata diagnosticata e curata come tale prima del compimento del nono anno
d'età. In più, oltre ad un patologia del comportamento, devono essere provati
disturbi percettivi e cognitivi, della concentrazione e della facoltà di
attenzione.
Nella fattispecie, queste condizioni non sono
assolte (percezione non perturbata).
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è
respinta.
La invitiamo a voler informare la sua
assicurazione malattia o l'assicurazione infortuni di questa decisione."
(Doc. _)
1.2. L'assicurato,
rappresentato dalla madre, ha interposto tempestivo ricorso nel quale,
contestando l'atto impugnato, ribadisce la richiesta di prestazione AI.
1.3. Con risposta
27 febbraio 2001 l'UAI ha proposto la reiezione del ricorso osservando:
"
(…)
La circolare concernente le misure mediche
reintegrative stabilisce al proposito che le condizioni poste dalla cifra 404
OIC possono considerarsi soddisfatte se, prima dei 9 anni, vengono constatati
almeno i seguenti sintomi:
-
disturbi del comportamento
-
pulsioni anomale
-
disturbi a livello di percezione/cognizione
-
difficoltà di concentrazione
-
disturbi a livello di facoltà d'attenzione
I sintomi sono cumulativi, vale a dire che
ne caso non vengano riscontrati uno o più sintomi, l'infermità congenita di cui
alla cifra 404 OIC non può essere riconosciuta (cf. Circ. citata, marg. 404.5).
Nel presente caso non sono state certificate
difficoltà a livello cognitivo, così come attestato dal medico curante (cf.
doc. n. _ inc. AI), e come confermato dai risultati del testa del Q1 (cf. doc.
n. _ inc. AI).
Difettando una delle condizioni necessarie,
l'infermità congenita in oggetto non può essere riconosciuta.
Si ricorda ad ogni modo che, nel caso di
minorenni, l'AI può prendere a carico i costi cagionati dalla psicoterapia
necessaria al trattamento di disturbi psichici che, con ogni probabilità,
ostacoleranno o renderanno impossibile la continuazione della formazione.
In tal caso è però necessario che l'assicurato si
sia sottoposto per un anno ad un trattamento specializzato, che il
miglioramento non sia stato sufficiente e che, secondo il parere d'uno
specialista, ci si possa attendere che la continuazione del trattamento
comporterà un sensibile miglioramento (cf. Circ. citata, marg. 645-647.1
segg.)." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Gli
assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la
cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI).
Il
Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite
per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere
le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
In altre
parole non tutte le infermità congenite secondo l'accezione comune del termine
lo sono ai sensi della legge e della relativa ordinanza, in quanto il termine
legale di "infermità congenita" è più ristretto di quello medico.
Il
termine legale pretende infatti, da una parte, una sicura relazione fra la
malattia e il parto o gli agenti durante la vita intrauterina o con riferimento
a cause ereditarie, mentre, dall'altra, tiene conto sia della gravità dell'infermità,
sia delle possibilità di influire con terapie adeguate sulla futura capacità di
guadagno.
Ne
consegue che l'AI può erogare le prestazioni secondo l'articolo 13 della LAI,
solamente se si tratta di infermità congenite figuranti nell'allegato all'OIC,
oppure se sono dati i presupposti perché l'infermità sia qualificata di
congenita ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 ultima frase OIC.
Il
presupposto della relazione congenita dell'infermità è dato quando quest'ultima
risulta esistere a nascita compiuta. Il momento della diagnosi non è rilevante
(art. 1 cpv. 1 OIC).
2.3. A norma
dell'art. 1 OIC
"
1Per
infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI si intendono le infermità
esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è
considerata infermità congenita. Il momento in cui l'infermità è accertata non
ha importanza".
2Le infermità
congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale
dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non
figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13
LAI."
Secondo
il relativo elenco, capitolo XVI cifra 404 sono considerate infermità congenite
le
"
Turbe cerebrali congenite con conseguenza
preponderante di sintomi psichici e conoscitivi nei soggetti d'intelligenza
normale, per quanto esse siano state diagnosticate e curate come tali prima del
compimento del nono anno di età (sindrome psico-organica, sindrome psichica
dovuta a una lesione diffusa o localizzata del cervello e sindrome
psico-organica congenita infantile); l'oligofrenia congenita è classificata
esclusivamente al N. 403."
Giusta la
cifra marginale 404.5 della Circolare UFAS sui provvedimenti sanitari
d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità (CPSI) valida dal 1. gennaio
1986
"
Le condizioni del N. 404 OIC possono essere
considerate soddisfatte se, prima del compimento dei 9 anni, si riscontrano
almeno i seguenti disturbi:
-
del comportamento nel senso di un danno patologico dell'affettività
o della comunicativa
-
delle pulsioni
-
della percezione (disturbi percettivi
e cognitivi)
-
della concentrazione
-
della facoltà di prestare attenzione.
Questi sintomi devono essere provati
cumulativamente; non devono necessariamente esistere simultaneamente, ma
possono, secondo le circostanze, sorgere uno dopo l'altro.
Se, al momento in cui il bambino raggiunge i 9
anni, solo alcuni di questi sintomi sono attestati dal punto di vista medico,
le condizioni del N. 404 OIC non sono soddisfatte."
Riferendosi
alla sua costante giurisprudenza (cfr. RCC 1998 pag. 645-46; STFA non
pubblicata del 7 maggio 1992 in re H.), con sentenza 13 giugno 1996 in re C.O,
pubblicata in VSI 1997, pag. 126 e segg., il TFA ha confermato sia la legalità
della cifra marginale 404 dell'allegato OIC, sia la conformità all'ordinanza
delle direttive amministrative, in particolare della citata cifra marg. 404.5
CPSI.
2.4. In casu
dal fascicolo risulta che con rapporto 13 marzo 2000 il dott. __________,
pediatra, ha attestato che l'assicurato presenta una sindrome psico-organica
riconducibile all'infermità congenita di cui alla cifra 404 OIC (cfr. doc. AI
_).
Con
successivo rapporto 4 aprile 2000, rispondendo ai quesiti supplementari
postigli dall'amministrazione lo specialista ha precisato (la sottolineatura è
del redattore):
"
(…)
- Come si manifestano i disturbi:
a. del comportamento?
Irrequieto, sempre
in movimento, non riesce a stare fermo, non segue gli incarichi a lui
assegnati.
b. delle pulsioni?
Si è notato un aumento
dell'aggressività verso i suoi compagni e verso l'insegnante della scuola
materna. In momenti di crisi rompe tutti gli oggetti che trova a portata di
mano.
c. della percezione?
Non sembra essere perturbata.
d. della concentrazione?
Riesce a concentrarsi
solo pochi minuti su un gioco rispettivamente su incarichi ben definiti.
e. della facoltà d'attenzione?
Molto distratto.
- Quale è il QI (metodo testistico)?
Non effettuato.
- Quando è stata posta, per la prima volta,
la diagnosi di POS?
Dicembre 1999.
- Quando si è instaurata per la prima volta una terapia del
POS?
Febbraio 2000." (Doc. AI _)
Agli atti
vi è pure una certificazione del Servizio medico-psicologico del 19 ottobre
2000, nella quale, relativamente alle capacità cognitive dell'assicurato, è
attestato (la sottolineatura è del redattore):
"
come concordato telefonicamente le comunico i
risultati della valutazione relativa allo sviluppo cognitivo di
__________.
La valutazione è stata effettuata all'inizio di
questo mese tramite l'Echelles Différentielles d'Efficiences Intellectuelles
(revisée) ossia EDEI.R.
L'età reale di __________ è di 5 anni e 2 mesi,
mentre il suo sviluppo intellettuale globale corrisponde a quello di un
bambino di 5; 6, da cui si deduce un Q.I, di 105." (Doc. AI _)
Orbene,
se le citate certificazioni permettono di ritenere siccome provato con la
certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208;
DTF 115 V 142) che l'assicurato, con riferimento a quanto stabilito nella cifra
404.5 CPSI, presenta sintomi a livello del comportamento, delle pulsioni, della
concentrazione e della facoltà dell'attenzione, lo stesso non può dirsi per
quanto riguarda la sfera della percezione (disturbi percettivi e cognitivi).
Infatti il dott. __________ ha dichiarato che la percezione dell'assicurato
"non sembra essere perturbata"; la valutazione dello sviluppo
cognitivo ad opera del Servizio medico-psicologico ha quindi avuto modo di
confermare che "lo sviluppo intellettuale globale di __________ (5 anni
e 2 mesi) corrisponde a quello di un bambino di 5-6 anni, da cui si deduce un
QI di 105".
In simili
condizioni, non essendo provata l'esistenza di disturbi della percezione e non
essendo di conseguenza cumulativamente adempiute le premesse di cui alla cifra
marg. 404.5 CPSI, a ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni.
Ne
consegue la reiezione del gravame e la conferma dell'atto impugnato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster