AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.113
Data decisione, Autorità:
03.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00113
cs/nh
Lugano
3 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2000
di
contro
la decisione del 14 novembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 novembre 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
posto __________ al beneficio di un rendita semplice d'invalidità (grado
d'invalidità del 80%) di fr. 1'266.-- mensili con effetto dal 1° luglio 2000.
La
prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita
44 (periodo di contribuzione 18 anni) e di un reddito medio annuo di fr. 24'120.
1.2. L'assicurata
è tempestivamente insorta al TCA, facendo valere quanto segue:
" Con
la presente richiamo la vostra attenzione sulla rendita di invalidità
che mi è stata assegnata.
Come potete vedere dalla documentazione allegata mi è stata
assegnata una rendita di fr. 1'266.50
con un grado di invalidità dell'80%.
Ho telefonato alla signora __________ che mi ha detto che non c'è
nessun errore!
Scusate se sbaglio ma se è vero quello che c'è scritto nella
motivazione che ho segnato al p. 1
/ mi sembra che c'è un errore! Quello che è scritto a p. 2 scala rendite 44 corrisponde (nel foglio spiegazioni genere di prestazioni a
una rendita per bambini e non a rendita AI. Inoltre nel caso fosse stato
calcolato che ho un marito, vi faccio notare che non è un avvocato o simile ma
un semplice operaio con fr. 2'700 netti di stipendio mensile." (doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 12 febbraio 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
Con la contestata decisione l'ufficio Al ha
riconosciuto alla ricorrente una rendita ordinaria semplice d'invalidità di fr.
1'266.‑ mensili.
Contro questa decisione è stato interposto il
ricorso 17 novembre 2000, mediante il quale la ricorrente ritiene che ci siano
degli "errori" commessi dall'ufficio tra la decisione intimata e le
spiegazioni e motivazioni allegate alla stessa decisione.
Inoltre fa rilevare che
con un grado d'invalidità dei 80% le è stata assegnata una rendita di fr.
1266.50.
Il ricorso non è
accoglibile.
Occorre innanzi tutto
precisare quanto segue:
Ø
il punto 1 menzionato
dall'assicurata sulla motivazione ricevuta, riguarda le spiegazioni per la
valutazione dell'invalidità e il relativo calcolo della percentuale
invalidante;
Ø
il punto 2 sempre
menzionato dall'assicurata sulla decisione di rendita, riguarda la scala delle
rendite applicabile, mentre sul foglio delle spiegazioni il genere di
prestazione assegnato è il 50 ossia rendita semplice d'invalidità che la
signora __________ ha confuso con l'aggiunta dei centesimi all'importo mensile
di fr. 1'266.
Il calcolo della rendita
è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31
dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS
e 36 LAI).
Il periodo di contributo
è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione
degli assicurati della sua classe d'età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio.
Esso si compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29
quater LAVS e 36 LAI).
Sono presi in
considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali
sono stati versati contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Nella fattispecie si è
proceduto al calcolo della rendita per la ricorrente sulla base dei soli anni
di contribuzione personali per un periodo contributivo complessivo di 15 anni,
ai quali devono essere aggiunti 3 anni di matrimonio senza contributi dal 1982
al 1984. Ciò consente di applicare alla signora __________ la scala delle
rendite 44 e di riconoscerle una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'266.‑
mensili (reddito medio da attività più media degli accrediti educativi
arrotondato al multiplo superiore, fr. 24'120.‑).
Visto quanto precede
l'ufficio Al chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il
ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc.
_)
1.4. Pendente
causa il TCA ha chiesto alcune informazioni alla Cassa trasmesse alla
ricorrente per osservazioni (doc. da _ a _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è
invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno
al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento;
nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv.
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del
40 per cento.
Il
diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in
cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al
40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.3. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi AVS per almeno un anno.
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv.
2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate
alcune norme specifiche della LAI.
Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa
invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un
supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale
secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art.
36 cpv. 3 LAI).
Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto
i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita
d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3
per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37
cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività
lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e
divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno
alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
-
tra il
1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto
la ricorrente contesta la decisione della Cassa facendo in particolare valere
un errore circa la prestazione assegnata.
Anzitutto,
prima di procedere alla verifica del calcolo della rendita, va rilevato che la
Cassa, nella sua risposta di causa, ha rettamente evidenziato che il punto 1
cui fa riferimento l'insorgente nel suo gravame concerne le spiegazioni per la
valutazione dell'invalidità e il calcolo della percentuale invalidante
(in concreto 80%) e non dell'ammontare della rendita. Il punto 2 riguarda
invece la scala delle rendite (44) e non il genere della prestazione (50, ossia
rendita semplice d'invalidità), che è stato indicato accanto all'ammontare
della rendita di fr. 1'266.
In tal
senso dunque, la Cassa non ha commesso errori.
Va ora
esaminato se l'amministrazione ha rettamente calcolato l'ammontare della
rendita.
2.6.1. Periodo di
contribuzione
Come
visto (consid. 2.4) per determinare gli anni interi di contribuzione di una
persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal
1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31
dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come
evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data
dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive (DR) UFAS sulle rendite marg.
5020). Da rilevare inoltre che giusta l'art. 52 c OAVS i periodi di
contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato
e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare
lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa
realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per
il calcolo della rendita.
Nella
fattispecie in esame per __________, classe __________, fa stato il periodo di
contribuzione dal 1.1.1982 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno
di età) al 31.12.1999 (31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento
assicurato). Gli anni di contribuzione precedenti, i cosiddetti anni di gioventù,
vengono presi in considerazione solo in caso di lacune contributive (art. 52b
OAVS).
Ora, in
concreto l'insorgente presenta un periodo di contribuzione di 18 anni. Infatti
gli anni dal 1982 al 1984 sono considerati anni di contribuzione, poiché i periodi
di matrimonio per i quali non sono stati pagati contributi conformemente
all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS, nella versione precedente al 1°
gennaio 1997, e durante i quali la donna era assicurata, sono considerati anni
di contribuzione (DR marg. 5024). Il 1999 è preso in considerazione poiché sono
considerati periodi di contribuzione gli anni durante i quali il coniuge,
giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato il doppio del contributo minimo (cfr.
art. 29 ter LAVS).
Va a
questo proposito rilevato che interpellata dal TCA circa il reddito del 1999,
la Cassa ha affermato:
"Il
reddito di fr. 3'861.-- iscritto nel foglio di calcolo per il 1999 è stato
inserito erroneamente.
Infatti
all'assicurata sono cessate le prestazioni da parte dell'assicurazione contro
la disoccupazione ed inoltre la stessa non ha svolto attività lucrativa nel
1999.
Motivo
per cui la signora __________ risulta assicurata conformemente all'art. 3 cpv.
3 lett. a LAVS.
Abbiamo
pertanto ricalcolato la prestazione dell'assicurata senza il reddito
inizialmente calcolato per l'anno 1999 e il risultato non modifica né il
reddito annuo medio né la rendita mensile stabiliti con la nostra decisione del
14 novembre 2000." (doc. _)
Chiamata
a presentare osservazioni in merito l'assicurata è rimasta silente (doc. _).
Come si
vedrà in seguito, l'ammontare della rendita non subisce alcuna modifica in
seguito a questa circostanza.
La Cassa,
in applicazione della tabelle UFAS, ha quindi rettamente riconosciuto a
__________ la scala di rendita 44, ossia la massima prevista.
2.6.2. Reddito
annuo medio
Occorre
ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Va
anzitutto rilevato che la circostanza che la ricorrente è sposata con un
assicurato che guadagna fr. 2'700 netti al mese non influisce sul calcolo della
presente rendita.
Come già
detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è infatti composto dalla somma
risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di
educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In
particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento
assicurato (art. 52c OAVS), né quelli compiuti prima del 1° gennaio che segue
il compimento dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di
contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS questi ultimi vengono
calcolati).
Nel caso
di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti
nel conto individuale dell'assicurata relativi al succitato periodo giungendo
così all'importo di fr. 163'795.
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione
del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art.
30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurata è avvenuta nel 1985.
Pertanto,
dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.000.
L'importo rivalutato va poi diviso per i 18 anni di contribuzione (163'795 x
1.000 : 18), per un reddito annuo di fr. 9'100.
Come
visto al consid. 2.3., giusta l'art. 36 cpv. 3 LAI, se l'assicurato non ha
ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito
medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. In
concreto, in virtù dell'art. 33 OAI il reddito va aumentato del 5%, e raggiunge
un importo complessivo di fr. 9'555.
Per ogni
anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29
sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.5).
Durante
il matrimonio l’assicurata ha avuto un figlio nato nel 1979. Gli accrediti per
compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il compimento
dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento
assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Il computo può essere effettuato prima del
compimento dei 20 anni, ma al più presto a 17 anni compiuti, se è destinato a
colmare lacune oppure in casi speciali (marg. 5309 delle DR).
Ne
consegue che in concreto vanno attribuiti accrediti dal 1982 (anno susseguente
il compimento dei 20 anni da parte dell'assicurata ed inizio del periodo contributivo)
al 1995 (anno del compimento del 16.o anno di età del figlio).
Nessun
accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Da
rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone
coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i
coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne
consegue quindi che a __________ vanno computati
14 mezzi
accrediti.
Poiché
ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima
(art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi),
l’importo complessivo ammonta a fr. 253'260.-- (36'180 x 7 accrediti). La media
dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata secondo la
seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto,
nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a
fr. 14'070.-- (fr. 253'260.--: 18 anni).
Ne
consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 23'625.--
(9'555 + 14'070) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo
le tabelle UFAS, ammonta a fr. 24'120.--.
Di
conseguenza la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio
della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr.
24'120, ammonta a fr. 1'266.--.
Nel caso
di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può
quindi che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa in quanto la
rendita è stata stabilita in conformità delle norme surriferite.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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