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Numero d'incarto:
32.2000.104
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00104
RG
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2000
di
contro
la decisione del 26 settembre 2000
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel __________, coniugata con __________ dal quale è legalmente separata
dal 1992 (cfr. sentenza Pretore di __________ del __________ 1992, doc. AI _),
il 19 febbraio 1999 ha presentato una richiesta tendente all'ottenimento di una
rendita AI.
Per
decisione 26 settembre 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
assegnato all'assicurata una rendita intera per un grado d'invalidità del 50%
con effetto dal 1° maggio 1999.
Con
suddetta decisione, inoltre, l'UAI ha tra l'altro compensato le rendite
arretrate con un credito di fr. 1'921 in restituzione di prestazioni fornite al
marito dell'assicurata, per il quale l'Ufficio AI per assicurati residenti
all'estero con decisione 26 settembre 2000 ha stabilito l'ammontare della
rendita a seguito del ricalcolo operato in virtù degli articoli 29 quinquies
cpv. 3 lett. a LAVS (splitting dei redditi consecutivo alla nascita del diritto
alla rendita d'invalidità del coniuge qui insorgente), operando a sua volta la
compensazione dell'importo summenzionato con il versamento delle rendite
retroattive ad esso spettanti.
1.2. Con il
presente tempestivo ricorso l'insorgente contesta la trattenuta operata
dall'amministrazione esponendo che trattasi di un debito di suo marito non
compensabile con il pagamento retroattivo delle rendite a lei dovute.
1.3. Con risposta di causa 22 dicembre 2000 l'UAI ha prodotto le
osservazioni formulate dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
postulando la reiezione del gravame.
1.4. Con
successivo scritto 9 gennaio 2001 l'UAI, rettificando quanto esposto in
risposta di causa, ha chiesto l'accoglimento dell'impugnativa rilevando che
trattasi effettivamente, come osservato nell'accennata presa di posizione
dell'Ufficio AI per assicurati all'estero, di compensazione di prestazioni
percepite a torto dal marito non compensabili col versamento di arretrati a
favore dell'assicurata.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In lite è
l'ammissibilità della compensazione operata dall'UAI di prestazioni
assicurative scadute con pretese di restituzione vantate nei confronti del
coniuge dell'assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997),
applicabile anche all'assicurazione invalidità (cfr. 50 cpv. 1 LAI), possono
essere compensati con delle prestazioni scadute:
- i
crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett.
a ):
-
i
crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
-
i
crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF,
LADI, LAMAL (lett. c).
Questa
norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non
solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di
procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206
consid. 2a, RCC 1986 pag. 304 consid. 3b, RCC 1971 pag. 478, RCC 1961 pag. 117
consid. 1).
La
possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di
debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal
punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla
prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, RCC 1956 pag. 194;
Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag.
235 e 237).
La
compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il
credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
2.4. Secondo
l’art. 47 cpv. 1 LAVS (applicabile in via analogica nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, cfr. art. 49 LAI) le rendite e gli assegni
per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dal
beneficiario.
La
restituzione di una prestazione non deve necessariamente essere eseguita
tramite il versamento, ma mediante una compensazione di prestazioni ai sensi
dell’art. 20 cpv. 2 LAVS (Mayer-Blaser, op. cit., pag. 489).
Per
quanto riguarda la prescrizione dell'esecuzione dei crediti di restituzione, in
analogia all'art. 16 cpv. 2 LAVS, la compensazione di crediti stabiliti
mediante decisioni deve essere eseguita entro cinque anni - termine che la 10a
revisione dell'AVS ha aumentato da tre (cfr. art. 16 cpv. 2 secondo la 9a
revisione dell'AVS) a cinque anni e che si applica, giusta le Disposizioni
transitorie della 10a revisione dell'AVS, ai crediti che non erano estinti al
momento dell'entrata in vigore della Legge federale del 7 ottobre 1994, ossia
il 1° gennaio 1997 - dalla fine dell'anno civile in cui la decisione è passata
in giudicato (sul punto: RCC 1991 pag. 526; DTF 111 V 95).
2.5. Secondo la
cifra marg. 10311 delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (DR) valide dal 1° gennaio 1999 se un assicurato ha
diritto, per lo stesso periodo per il quale ha ricevuto a torto delle
prestazioni, a un pagamento retroattivo di rendite o di assegni per grandi
invalidi di un importo inferiore, si deve restituire solo la differenza tra
l'importo della prestazione versata a torto e l'importo del pagamento
retroattivo.
La cifra
marg.10312 delle medesime Direttive prevede che non si può invece compensare
la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse da uno dei coniugi con un
pagamento retroattivo della rendita che si riferisce all'altro coniuge.
2.6. Nel caso in
esame, con l'atto impugnato l'amministrazione ha posto in compensazione il
pagamento retroattivo di rendite scadute dovute all'assicurata con il credito
di restituzione vantato dall'AI nei confronti del coniuge __________ per un
importo di fr. 1921.--.
Orbene,
come rettamente osservato dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero nelle more della presente procedura, con riferimento a quanto
previsto alla citata cifra marg. 10312 DR la trattenuta operata
dall'amministrazione si appalesa siccome inammissibile in quanto configura
compensazione di rendite scadute a favore dell'assicurata con un credito in
restituzione di prestazioni indebitamente riscosse dal di lei coniuge, il cui
debito da restituzione di fr. 1'921.-- nei confronti dell'AI risulta tra
l'altro essere già stato fatto oggetto di compensazione nell'ambito della
decisione 26 settembre 2000, con cui l'Ufficio AI per assicurati all'estero ha
trattenuto tale ammontare a compensazione del versamento delle rendite
arretrate ad esso dovute.
Ne
consegue l'accoglimento del gravame e l'annullamento della la decisione
querelata per quanto attiene alla compensazione di fr. 1'921.--, il cui importo
dovrà essere corrisposto a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata limitatamente alla compensazione di fr. 1'921.--, il cui importo deve
essere versato a __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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