AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.2
Data decisione, Autorità:
23.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00002
BS/rg
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio del 22
dicembre 2000 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS dell'11 marzo
1998 __________ della
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
23 settembre 1999 il TCA, statuendo a Giudice unico, ha accolto la petizione ex
art. 52 LAVS del 30 dicembre 1998 inoltrata della Cassa __________ e condannato
__________, __________, __________ e __________ al risarcimento di fr.
8'460.-- per i contributi paritetici non versati dalla __________ (inc.
__________).
Contro il giudizio cantonale __________, __________ e __________, per il
tramite dei loro rappresentanti, sono insorti presso il TFA. Il gravame dei
primi due è stato poi dichiarato inammissibile a seguito del mancato versamento
dell'anticipo richiesto (sentenze dell'8 febbraio 2000, __________ e
__________).
1.2. Con sentenza
del 22 dicembre 2000 (ricevuta dal TCA il 29 gennaio 2001) il TFA ha accolto il
ricorso di __________, ritenendo innanzitutto che la vertenza è stata a torto
decisa a Giudice unico, poiché:
"
(…)
la particolare natura dell'azione di risarcimento
dei danni giusta l'art. 52 LAVS, ma anche, in concreto, i mezzi di prova
richiamati nella risposta del convenuto in sede cantonale (testi,
interrogatorio formale, perizia, edizione documenti dall'ufficio fallimenti e
dalle banche), erano elementi tali da far apparire d'acchito, sulla base degli
atti disponibili, che si fosse ben lungi dall'ipotesi del caso di scarsa
rilevanza, così come inteso dal legislatore cantonale. (…)",
(STFA di rinvio 22.12.200, H 360/99, pag. 7).
Inoltre, il TFA ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito in
relazione alla mancata assunzione di mezzi di prova elencati dal ricorrente
durante la procedura cantonale, in quanto:
"
(…)
Non è infatti dato a dividere per quali motivi in
prima sede non siano stati assunti i mezzi di prova richiesti e non sia stato
indicato perché se ne prescindeva. La pronunzia impugnata nulla dice a tale
proposito, né sussistono elementi tali da poter inferire che vi sia stato un
corretto apprezzamento anticipato delle prove (…)"
(STFA di rinvio 22.12.200, H 360/99, pag. 8)
Pertanto
il TFA ha disposto che:
"I. (..) il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullato il giudizio querelato 9 agosto 1999 nella misura in cui
concerne le pretese nei confronti del ricorrente per il danno addebitabile al
mancato pagamento dei contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda a complemento
d'istruttoria e renda, per quel che attiene al predetto punto, una nuova
pronunzia, conformemente ai considerandi (…)" (STFA di rinvio 22.12.200,
H 360/99, pag. 10)
Il presente giudizio si
riferisce quindi unicamente alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla
Cassa nei confronti di __________.
1.3. La
__________ è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 1987.
__________ è stato presidente del CdA, con diritto di firma individuale, dal 5
ottobre 1992, dimissionando al 30 giugno 1997. Il consiglio di amministrazione
era inoltre composto da __________ e __________, entrambi con firma collettiva
a due, mentre __________ è diventato amministratore unico dal 30 luglio 1997.
Fino
al 31 dicembre 1996 la società è rimasta affiliata alla Cassa di compensazione
__________, per poi passare in data 1° gennaio 1997 alla Cassa __________ (in
seguito: Cassa).
Sin dall’affiliazione presso la Cassa la __________ è stata in mora col
pagamento dei contributi per cui l'amminstrazione ha dovuto diffidarla e
precettarla (cfr. specchietto evoluzione dei pagamenti dei contributi in doc. _
inc. __________).
Con
decreti del 19 settembre 1997 (FUSC __________ 1997) e 20 ottobre 1997 (FUSC
del __________ 1997) della Pretura di __________ è stato aperto il fallimento
della società, rispettivamente decisa la sospensione della procedura.
La
procedura di fallimento è tuttavia continuata, in via sommaria ex art. 231 LEF,
avendo un creditore anticipato le relative spese (FUSC del __________ 1997).
Il 3
aprile 1998 la Cassa, dopo aver eseguito il regolare controllo del datore di
lavoro, ha definitivamente insinuato all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di
__________ il proprio credito di fr. 36’504,55 relativo ai contributi
AVS/AI/IPG/AD/AF del 1997 (sino al mese di luglio) non versati dalla fallita,
modificando così l'insinuazione del 4 novembre 1997 (cfr. doc. _ inc.
__________).
Con
scritto del 12 giugno 1998 l’UEF di __________ ha comunicato alla Cassa di non
potere prevedere un dividendo per i creditori chirografari (doc. _ inc.
__________).
1.4. Costatato di
aver subito un danno, il 22 ottobre 1998 la Cassa ha emesso una decisione di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di __________ per fr.
8’460.--, corrispondenti ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF scaduti e
non soluti dalla società al 31 maggio 1997.
1.5. Essendosi
__________ tempestivamente opposto alla decisione di risarcimento, con
petizione del 30 dicembre 1998 la Cassa ha chiesto al TCA che __________ venga
condannato a risarcirle il danno di fr. 8’460.-- per i contributi paritetici
non soluti dalla __________ relativi al periodo 1° gennaio - 31 maggio 1997.
L'attrice
ha respinto l’eccezione di tardività dell’azione risarcitoria sollevata dal
convenuto ed evidenziato quanto segue:
" c)
Il convenuto sostiene che, malgrado avesse prontamente
sottoposto ai
responsabili delle società del "gruppo __________ ", di cui la
fallita faceva parte, la gravità della situazione finanziaria, egli non avrebbe
né potuto determinare in alcun modo la volontà all'interno della __________ né
avrebbe avuto accesso ai mezzi finanziari per far fronte al pagamento dei
contributi AVS.
Dagli organi formali,
ma in particolare dal presidente del CdA con diritto di firma individuale, si
deve pretendere che mantengano una visione sulle questioni essenziali della
ditta anche quando ne hanno ampiamente delegato la gestione a terzi.
Controparte non ha
suffragato con prove sia l'assunzione di informazioni sia le misure che avrebbe
dovuto adottare. D'altra parte, siffatto controllo non doveva essere certamente
difficoltoso, ritenuta la semplice struttura della società.
Inoltre, proprio in
ragione della sua formazione di fiduciario, non potevano essergli
sconosciuti sia le conseguenze di un mancato pagamento dei contributi
paritetici sia gli strumenti legali per evitare una sua responsabilità
personale.
Senza dimenticare
che il convenuto é stato presidente del CdA della società dal 1992 al 1997.
Durante la seduta
del CdA della società, tenutasi il 23 giugno 1997 (Doc. _), la controparte
evidenziava la situazione deficitaria della società. Le perdite degli anni 1995
e 1996 ed il peggioramento intervenuto nel corso del primo semestre 1997
sarebbero dipese dalla forte recessione. Egli inoltre comunicava lo scoperto
per oneri sociali di circa fr. 80'000.--. La crisi finanziaria della società
non era quindi né passeggera né momentanea.
Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha sanzionato l'amministratore che, a conoscenza
del fatto che la ditta stava attraversando una crisi finanziaria, non ha prestato
l'attenzione necessaria (STFA inedita del 16 aprile 1998 - H 136/96).
Il fatto di non aver
fatto uso del potere decisionale che il mandato gli conferiva, non scagiona il
convenuto dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (DTCA del 13 febbraio 1995
in re W. P. S. B.) e ciò in considerazione del fatto che la violazione delle
norme legali é possibile anche per omissione.
Pertanto, la
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Vi é quindi luogo di
credere che il convenuto abbia assunto la carica di organo formale quale
prestanome, fidandosi, ma senza una stretta vigilanza, della persona a cui
sarebbe stata affidata la gestione della società." (petizione pag. 9/10).
1.6. __________,
rappresentato dall’avv. __________, con risposta del 22 marzo 1999 ha postulato
la reiezione della petizione.
Egli
ritiene la presente procedura prematura in quanto il danno non è stato
comprovato e nemmeno risulta essere esigibile.
Il convenuto sostiene inoltre che l’informazione ricevuta dall’UEF di
__________ non è sufficiente per permettere all’attrice di constatare di aver
subito un danno poiché il fallimento non è stato ancora liquidato. Il convenuto
rileva altresì che la Cassa può farsi cedere dalla massa fallimentare i crediti
a copertura della propria pretesa.
__________ ribadisce la perenzione del credito risarcitorio in quanto già a
gennaio 1997 l’attrice sapeva che la Cassa di compensazione __________ aveva
delle pretese verso la società.
Da ultimo
egli contesta l’ammontare del danno e la propria responsabilità ex art. 52 LAVS
in quanto:
" A
rispondere per il danno della Cassa cantonale di compensazione dev'essere
chiamata la società anonima in prima linea, il CdA e gli organi di fatto
unitamente all'ufficio di controllo in seconda linea nella misura in cui questi
avevano la facoltà di influenzare le decisioni sociali e renderle esecutive con
facoltà di adottare misure finanziarie.
In concreto
l'amministrazione come la gestione della __________ é sempre stata effettuata
direttamente, se non a titolo esaustivo, dai signori __________, __________
nonché a far tempo dal 1. Gennaio 1996 dalla __________ a seguito dello
speciale mandato amministrativo.
Tutti i documenti e
gli atti relativi alla __________ in possesso della Cassa cantonale di
compensazione così come pure quelli depositati presso l'UEF di __________, sono
stati firmati dalle persone fisiche di cui sopra e non già dal convenuto, se
non in rari casi comunque non inerenti il versamento dei contributi AVS.
Non v'é chi non veda
come il signor __________ e le altre persone di cui sopra fossero in realtà le
sole in grado di influenzare le decisioni sociali, ritenuto che verosimilmente
l'unico disponente dei mezzi finanziari in grado di far fronte al versamento
dei contributi paritetici era il signor __________. Al di là delle forme,
essendo __________ il disponente, anche con tutta la diligenza e la sorveglianza
esigibile non sarebbe stato possibile al signor __________ influenzare
alcunché.
Per non dilungarsi
in inutili ripetizioni si rimanda integralmente all'opposizione 23 novembre
1998 e più precisamente a quanto esposto sub 4.
Si danno per
integralmente riconfermate le argomentazioni già fatte valere in sede di
opposizione, cui si rimanda.
Si sottolinea la
diligenza e la serietà del convenuto. Quest'ultimo infatti, appena venuto a
conoscenza della crisi finanziaria che aveva investito la __________ non si é
certo adagiato; al contrario egli ha fatto tutto quanto in suo potere per
trovare un rimedio. L'istruttoria lo dimostrerà.
D'altra parte se le
banche ed i vari istituti di credito, che in questi frangenti sono gli unici a
poter aiutare una ditta in crisi finanziaria, non hanno concesso crediti, non
si può certo pretendere che il convenuto, poiché presidente del CdA facesse
miracoli. Controparte non illustra quali altre misure avrebbero dovuto essere
adottate nel caso specifico. Il convenuto ha messo in atto una procedura per il
risanamento della ditta. L'attrice stessa riconosce che il peggioramento é
avvenuto nel primo semestre 1997. In quel periodo il signor __________ era già
attivo per tentare un risanamento.
Si ribadisce quindi
la completa estraneità del convenuto a qualsiasi tipo di negligenza in seno
alla sua posizione."
1.8. Con scritto
del 19 maggio 1999 il TCA ha informato le parti che la Cassa di compensazione
__________ ha introdotto due petizioni ex art. 52 LAVS nei confronti di __________,
__________, __________ e __________ in relazione ai contributi paritetici del
1996 non versati dalla __________ (cfr. inc. __________) e che le cause sono
state abbinate ai fini dell’istruttoria.
Di
conseguenza, alle parti è stata data la possibilità di consultare gli atti
acquisiti durante l'istruttoria relativa alla procedura iniziata dalla Cassa di
compensazione __________, con facoltà di presentare delle osservazioni (doc. _
inc. __________).
La presa
di posizione di __________ è del 7 giugno 1999, quella della Cassa è datata 9
giugno 1999.
Il 23 settembre 1999 il TCA ha poi emesso la sentenza contestata.
1.9. Nell'ambito
dell'azione di risarcimento promossa dalla Cassa di compensazione __________
nei confronti di __________ per i contributi non versati dalla __________ nel
1996 (cfr. inc. __________), il TCA ha esperito degli accertamenti che verrano
ripresi, se occorre, nella presente causa.
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione
i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
2.2. __________ sostiene
la perezione del diritto al risarcimento danni.
Al
proposito va rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono
avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di
termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte
la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne
viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das
Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem
Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono (DTF 121 III 388
consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti cfr. anche DTF 126 V 444 consid.
3a).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa =
DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Tuttavia
può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il
deposito dello stato di graduatoria, se, a questo momento, l’ammontare
effettivo degli atti non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli
immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del
fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile
dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c,
Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
particolare, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno
coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115
cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
2.3. Nella
fattispecie in esame, va innanzitutto rilevato che la Cassa, nell'ambito delle
esecuzioni in via di pignoramento nei confronti della __________ per l'incasso
dei contributi scaduti, non ha mai ricevuto un attestato di carenza beni (cfr.
specchietto doc. _ inc. __________) per cui il momento della "conoscenza
di aver subito un danno" non può essere fatto risalire a prima del
fallimento.
Lo stesso vale anche se, come sostenuto, agli inizi del 1997 la Cassa sapeva
che la __________ aveva un debito contributivo nei confronti della Cassa di
compensazione __________.
Solo con
l’apertura del fallimento decretata il 19 settembre 1997 e pubblicata nel FUSC
il __________ 1997 (cfr. estratto RC in doc. _ inc. __________), la società è
divenuta insolvibile. A seguito di questa insolvenza l’incasso dei contributi,
secondo la procedura ordinaria ex art. 14 LAVS, non era più possibile. In quel
momento il danno è da reputare insorto (DTF 123 V 16 consid. 5c).
Ciò non vuol tuttavia dire che la Cassa ha avuto conoscenza del danno a
seguito dell'apertura del fallimento decretata il 19 settembre 1997 (cfr.
consid. 2.2).
La
conoscenza del danno non può nella specie nemmeno essere fatta risalire alla
successiva decisione pretorile di continuare il fallimento in via sommaria ex
art. 231 LEF (pubblicata nel FUSC no. __________ 1997 pag. 8461).
Secondo giurisprudenza del TFA, infatti, l’apertura del fallimento in via
sommaria ex art. 231 LEF (nell'evenienza concreta la pubblicazione dell'avviso
di continuazione della procedura di fallimento in via sommaria è avvenuta) non
coincide con il momento della conoscenza del danno (cfr. DTF 116 V 77 in fondo
con riferimenti; cfr. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que
parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC
1991 pag. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, pag. 110;
STFA inedita 6 novembre 2000 nella causa C. e D., consid. 3c, H138/00 + H
139/00). A tale proposito in una recente sentenza del 6 novembre 2000,
pubblicata in DTF 126 V 448 consid. 4c nella causa C e D, consid. 4c, H 138/00,
il TFA, confermando la sua precedente giurisprudenza, ha infatti rilevato:
(…)
"
Für die Schadenskenntnis bedarf es daher neben der
Konkurseröffnung und der Arbeitgeberkontrolle zusätzlicher Erkenntnisse. Zum
andern hat es das Eidgenössische Versicherungsgericht erst kürzlich abgelehnt,
im Falle der Anordnung eines summarischen Konkursverfahrens nach Art. 231 SchKG
(in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung), den Zeitpunkt der
Schadenskenntnis vorzuverlegen (nicht veröffentlichte Urteile in Sachen I. vom
17. Juni 2000 [H 12/99] und S. sowie K. vom 2. Dezember 1999 [H 250/98 und H 252/98]). Schliesslich nimmt
das Eidgenössische Versicherungsgericht in Einklang mit der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung (BGE 116 II 162, 111 II 55 Erw. 3a) angesichts der kurzen Frist
von einem Jahr zur Geltendmachung der Schadenersatzforderung im Interesse des
Gläubigers nicht leichthin einen früheren Zeitpunkt der Schadenskenntnis an
(BGE 121 V 242), zumal eine Ausgleichskasse bei verfrühtem Vorgehen die
Abweisung ihrer Klage riskiert (erwähntes Urteil M. vom 13. März 1998, H
290/97).
In casu è con la comunicazione del 21 dicembre 1998 (doc. _), in cui l'UEF ha
escluso la distribuzione di un dividendo ai creditori chirografari, che la
Cassa è venuta a conoscenza del danno ed é da questo momento che è iniziato a
decorrere il termine annuale ex art. 82 cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.2.).
Ne discende che il credito non è perento.
Del resto
la procedura che ci concerne, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto,
non è da ritenere prematura, anche se la Cassa, al momento di intimare la
decisioni di risarcimento non conosceva l’esatta entità del danno, visto che il
fallimento della __________ non era ancora chiuso.
Infatti,
secondo la giurisprudenza del TFA, se la cassa di compensazione non può
determinare esattamente il danno, nemmeno in modo approssimativo, sulla
decisione di risarcimento dovrà figurare un importo tale da obbligare i
responsabili (nei limiti di responsabilità di ogni singolo interessato) a
pagare la totalità dell’ammontare dei contributi di cui la cassa è stata
privata; in caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione
dovrà cedere il relativo dividendo (DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag.
607 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417
consid. 3b).
Infine,
va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei
creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura
risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).
2.4 Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore
di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in:
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
2.5. __________
contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa.
Orbene,
l’amministrazione ha ricordato di aver allegato alle decisioni di risarcimento
l’estratto conto contabile comprovante l’ammontare dei contributi paritetici
AVS insoluti (cfr. petizione pag. 7 e doc. _). La Cassa ha anche prodotto uno
specchietto riassuntivo concernente l’evoluzione del pagamento dei contributi
(doc. _), dal quale si evince l’ammontare degli scoperti, nonché la decisione
del 24 aprile 1997 concernente la fissazione dell’acconto mensile di fr.
8’460.-- per il 1997 (doc. _).
A seguito della richiesta di affiliazione da parte della __________, avvenuta
solo il 9 aprile 1997 (doc. _), per il 1997 sono stati infatti previsti otto
acconti mensili di fr. 8’460.-- l’uno, determinati su una massa salariale annua
dichiarata di fr. 665’775.--.
Dal
momento che il primo acconto del 1997 è scaduto prima delle dimissioni dal CdA
presentate dal convenuto (il 30 giugno 1997 cfr. anche verbale 23 giugno 1997
del CdA), rettamente la Cassa gli ha chiesto l’intero ammontare di fr.
8’460.--. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi
liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha
dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla
radiazione dal Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di
controllo sull’attività della medesimo (DTF 112 V consid. 3c e 3b).
In queste
circostanze, dunque, l’ammontare del danno risulta essere sufficientemente
comprovato.
Va
comunque ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
provare che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b), ciò che in casu il convenuto non
è stato in grado di dimostrare.
2.6. Per definizione,
il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da
un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di
lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994
pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono in
primo luogo quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
2.8. __________
sostiene di non aver avuto alcun potere d'influenza nella __________, la cui
amministrazione e la cui gestione era stata affidata direttamente ad
__________, __________, __________ e dal 1.01.1996 alla __________, a seguito
di un mandato amministrativo speciale. Egli sostiene parimenti di poter
dimostrare di aver richiesto informazioni complementari e reso attenti gli
altri membri del CdA, nonché i direttori, e l'Ufficio di revisione, circa le
prescrizioni LAVS.
In particolare egli ha prodotto il verbale della seduta del CdA tenutasi il 14
giugno 1995 in cui è stato deciso all'unanimità di conferire ad __________ "
ogni più ampio potere per la definizione della politica aziendale, controllo
della gestione, controllo dei risultati, piano di investimento e sviluppo di
tutta l'attività produttiva della società" (doc. _ allegato alla
petizione inc. __________) e la relativa delega (doc. _ allegato alla petizione
inc. __________).
Occorre innanzitutto precisare che l’organo di una società anonima deve
prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affida la
gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle
istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in
custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165).
Inoltre,
ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni membro Infatti ad ogni
amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non
pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29
agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie
dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e
STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Non è
quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni
puramente tecniche (STFA del 27 marzo 2000 non pubblicata nella causa V.G e
R.N, H 272/99, consid. 3c) e con la prospettiva di ricevere dei lavori (RDAT
1998 I pag. 286s) per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS.
Questo
principio è stato anche ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non
pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. __________, dove un
amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze
tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non
aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla
legge.
2.9. Nel caso in
esame, e riprendendo il primo argomento sollevato dal convenuto, va detto che
la delega gestionale non esonerava __________, con formazione di fiduciario,
dall’avere una visione globale sulle questioni essenziali della società.
Quale presidente del CdA, con diritto di firma individuale (carica che
ha ricoperto per quasi cinque anni) egli doveva sapere del suo specifico dovere
di vigilare affinché i contributi fossero versati regolarmente (cfr.
consid. 2.8).
Va del
resto rilevato che fino al mese di giugno 1997 il convenuto è stato presidente
del CdA, sempre con diritto di firma individuale, della società __________ alla
quale la __________ ha conferito il 1° gennaio 1996 un mandato amministrativo
speciale (cfr. doc _ al doc. _ inc. __________). Del resto deve essere
precisato che tale mandato, sottoscritto da __________ per conto della
__________, riguardava unicamente "ogni procedura di incasso e/o in
ogni contenzioso esistente e futuro tra la __________ e terzi" (doc. _
allegato al doc. _ inc. __________).
Del resto che il convenuto, malgrado la delega, conoscesse la difficile
situazione economica in cui la società versava lo dimostra il tenore della
disdetta del rapporto di lavoro da lui firmata il 26 settembre 1996 ed
indirizzata al direttore __________. Tale disdetta era principalmente dovuta
dalla razionalizzazione dei costi operata dalla società (cfr. doc. _ allegato
al doc. _ inc. __________).
Inoltre,
durante la riunione del CdA tenutasi il 23 giugno 1997, __________ aveva
comunicato “che a causa dei gravi motivi economici causati dalla forte
recessione con perdite negli anni 1995 e 1996 e con il peggioramento
verificatosi nel primo semestre 1997, la situazione finanziaria e gestionale
della società è da considerarsi deficitaria", informando i presenti dello
scoperto di oneri sociali per circa fr. 80’000.--, e questo nonostante le
misure di risanamento intraprese, quali la riduzione degli oneri per affitto,
la riduzione del personale e dei costi fissi.
È quindi a causa della catastrofica situazione economica che il convenuto,
durante la citata riunione, ha rassegnato le dimissioni da Presidente del CdA
con effetto dal 30 giugno 1997. (doc. _ allegato alla replica 12 giugno 1998
doc. _ inc. __________).
A sua
discolpa egli sostiene di aver reso attenti gli altri membri del CdA, i
direttori e l'Ufficio di revisione sull'obbligo di versamento degli oneri
sociali, sottolineando di non aver disposto dei mezzi necessari per poter
determinare la volontà della società affinché i contributi fossero pagati.
Questa circostanza non è comunque idonea a liberarlo dalla responsabilità ex
art. 52 LAVS.
Innanzitutto va sottolineato che già quando era affiliata presso la Cassa di
compensazione __________ la società è entrata in mora, nel 1995, col pagamento
dei contributi, lasciando scoperti i contributi del 1996 (cfr. inc. __________)
e quelli del 1997, oggetto della vertenza che ci occupa.
Inoltre,
come visto, __________ conosceva bene la situazione economica della società.
Egli si è dimesso a giugno del 1997, pur sapendo del suo limitato potere
d'azione nella società e del debito contributivo che sussisteva già da lungo
tempo.
Ora, secondo la giurisprudenza del TFA, l’amministratore deve, se intende
limitare i rischi connessi alla sua funzione, deve invece rassegnare le
dimissioni quando accerta che non dispone di potere decisionale (cfr. DTF 123 V
173 consid. 3a e STFA dell’8 giugno 1998 non pubblicata in re G.S., L.S e R.S.,
H 213/219/243/96).
Al proposito, va rilevato che in una sentenza non pubblicata del 18 luglio 1995
in re R.G ( H 84/94), il TFA ha liberato da una responsabilità ex art. 52 LAVS
un amministratore, il quale, dopo che le sue sollecitazione a versare i
contributi erano rimaste inascoltate dal presidente del CdA, si era
immediamente dimesso. In particolare, l'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Invero questi, membro del consiglio di amministrazione della A. SA
e contabile di formazione, doveva essere consapevole degli
obblighi rigorosi che incombono all'amministratore, e in particolare dei
doveri che impongono il tempestivo versamento dei contributi sociali.
Tuttavia, non si può dimenticare che la società è stata fondata
solo nell'agosto 1990 (iscrizione a giornale il 21 agosto e pubblicazione sul
FUSC il 30 agosto), e che essa comprendeva pochi dipendenti. Risulta che nella
società medesima, era il presidente del consiglio di amministrazione, e lui
solo, a fruire del diritto di firma individuale, gli altri due amministratori,
G. e Z., potevano firmare solo congiuntamente con il presidente o con altro
membro del consiglio di amministrazione. Gli ordini di pagamento, anche dei
contributi paritetici, venivano preparati da R. G., come confermato dalla
deposizione della teste G. R., e sottoposti a R., che però si rifiutava di
firmarli.
Le dimissioni di G., il quale ha ricoperto la carica di membro del
consiglio d'amministrazione per neanche sei mesi, sono state assai
immediate (sottolineatura della redazione). Risulta che, non appena egli
s'era reso conto che gli importi dovuti non venivano pagati, s'è preoccupato
seriamente e, dopo inascoltate sollecitazioni, ha lasciato la società (a
inizio febbraio 1991), nove mesi prima della dichiarazione di fallimento, e
cioè quando i contributi ancora avrebbero potuto venir pagati. Si ricorda
infine che, come si desume
dalla stessa petizione della Cassa, la società era entrata in mora
con il pagamento dei contributi "a partire dal 1° marzo 1991 ... e dovette
essere diffidata". Prima d'allora non c'è stata alcuna intimazione per il
pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti, ai sensi dell'art. 37
OAVS. (…)"
In un'altra sentenza, l'Alta Corte non ha liberato dalla responsabilità fondata
sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era
amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30
dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96). Dopo aver ricordato gli obblighi di
vigilanza e controllo, il TFA ha rilevato che:
"
...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo
che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice
operaio, ma il gruppo X.
V.B. era organo della O. SA e gli
spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto.
D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la
gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la
responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di
compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi
problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per
riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di
motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento
della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti
per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro
la O. SA ci fosse il gruppo X. ad assicurarne la gestione non discolpa il
ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non
sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli
esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come
amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata
sottratta."
2.10. Quale
ulteriore motivo di giustificazione, __________ rileva che, una volta venuto a
conoscenza dell’illiquidità della Gruppo __________, cui la __________
apparteneva, avrebbe fatto tutto il possibile per trovare un rimedio.
Facendo
riferimento alla procedura ex art. 52 LAVS promossa dalla Cassa di
compensazione __________ nei suoi confronti in relazione ai contributi del 1996
non versati dalla fallita (inc. __________già inc. __________1), il convenuto
ha segnatamente sottolineato che:
" Non
appena venuti a conoscenza della reale gravità della situazione in seno
all’interno del Gruppo __________, tanto l’Ufficio __________ quanto il qui
convenuto hanno invitato i responsabili a sottoporre la problematica di tutto
il Gruppo allo scrivente studio legale alfine di trovare una soluzione di
risanamento. Ciò avveniva già nel 1996. A quell’epoca era infatti ancora
ipotizzabile un risanamento il quale sarebbe tuttavia dipeso dalle
disponibilità al dialogo dei diversi istituti bancari i quali vennero convocati
a più riprese per esaminare le possibilità di salvataggio del Gruppo.
Vi sono stati
diversi incontri che hanno portato a far esperire un rapporto richiesto dagli
stessi istituti bancari alla __________, nella persona del signor __________.
Fu solo in seguito di questo rapporto presentato nel maggio 1997 e della
conseguente decisione del Pool delle banche di non concedere ulteriori
facilitazioni per il salvataggio del Gruppo __________ che il qui convenuto
inoltrò nel giugno 1997 le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione”
(opposizione pag.
11).
Orbene, va ricordato che in una fattispecie concreta sussiste l’obbligo di
risarcire il danno soltanto nella misura in cui non esiste alcuna circostanza
atta a giustificare il comportamento del datore di lavoro o che esclude
l’intenzione e la negligenza grave.
È quindi
concepibile che un datore di lavoro che ha cagionato un danno a una Cassa,
malgrado una violazione delle prescrizioni dell’AVS, non è tenuto al risarcimento
dello stesso.
Ciò è il
caso quando, date le circostanze, l’inosservanza di prescrizioni appare
legittima e non colposa (DTF 108 V 186 consid. 1b; 193 consid. 2b; RCC 1985 p.
603 consid. 2, 647 consid. 3a). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento
dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della
ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
tuttavia che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e
oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro
un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b RCC 1985 p.
604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Kunz,
op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit, pag. 7).
2.11. Dalla
documentazione prodotta dal convenuto nella vertenza che lo oppone alla Cassa
__________a, determinante anche per la causa in esame (cfr. consid. 1.8),
risulta che al 28 novembre 1996 l’avv. __________, incaricato da __________
(titolare economico del "Gruppo __________ " di cui anche la
__________ faceva parte), aveva convocato per il 18 dicembre 1996 i
rappresentanti degli istituti bancari per una discussione in vista di un
eventuale risanamento del gruppo.
Alla riunione [rinviata per lutto al 9 gennaio 1997 (doc. _ allegato alla
duplica 7 settembre 1998 doc. _ inc. __________)] ha partecipato anche
__________ “che cura l’aspetto contabile-commerciale- fiscale delle aziende
facenti capo al gruppo __________ ” (doc. _ allegato alla duplica 7
settembre 1998 doc. _ inc. __________).
Come si evince dalla lettera 27 febbraio 1997 dell'avv. __________ al
__________, sostanzialmente il risanamento dipendeva dalla disponibilità del
consorzio di banche a concedere nuovi crediti (almeno fr. 800'000.--), nonché
dal trapasso dei debiti aziendali del Gruppo ai debiti garantiti da diritti di
pegno immobiliare e dalla concessione di un tasso d'interesse inferiore al 4%.
Quale contropartita vi era la realizzazione delle partecipazioni immobiliari di
__________ (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Prima di prendere una decisione in merito, a diverse riprese le banche hanno
comunque chiesto della documentazione ed un esame approfondito della situazione
economica delle diverse società appartenenti al Gruppo da parte della società
fiduciaria __________. Sulla base del rapporto steso dalla menzionata
fiduciaria, che non intravedeva alcuna possibilità di continuazione
dell'attuale struttura del Gruppo senza un abbandono extragiudiziario dei
debiti societari o un differimento del fallimento (doc. _ allegato al doc. _
pag. 5 inc. __________), a fine maggio 1997 le banche hanno poi rinunciato a
partecipare al salvataggio economico (cfr. ad esempio doc. _ allegato al doc. _
inc. __________).
Orbene, conformemente ai principi generali disciplinanti la valutazione dei
motivi di discolpa o di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citati al
considerando 2.13., in una recente sentenza non pubblicata del 13 dicembre 2000
in re W. C. (H 124/00 + H125/00) il TFA ha stabilito che non è determinante
sapere se un risanamento è stato proposto tempestivamente o i motivi per cui
non è stato accettato.
Determinante è invece accertare se il datore di lavoro aveva seri e oggettivi
motivi per ritenere che, in caso di non pagamento temporaneo degli oneri
sociali, vi fosse una prospettiva per un imminente risanamento che avrebbe
permesso di poter solvere i contributi entro un termine ragionevole.
A tal proposito nella citata sentenza l'Alto tribunale ha rilevato che:
"
Für die Beurteilung, ob Exkulpations- oder
Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung bestehen, ist entgegen der
Auffassung der Beschwerdeführer nicht entscheidend, ob rechtzeitig
Sanierungsbemühungen stattfanden und aus welchen Gründen diese scheiterten,
sondern ob ernsthafte und objektive Gründe zur Annahme berechtigten, dass -bei
vorübergehender Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge - Aussicht auf
baldige Sanierung des Unternehmens bestand und deshalb damit gerechnet werden
durfte, dass die Forderung der Ausgleichkasse innert nützlicher Frist beglichen
werden könnten" (STFA citata, consid. 5b H 124/00 + H125/00).
In quella fattispecie il TFA non ha riscontrato validi motivi di discolpa, in
quanto la diminuzione della cifra di affari, la crisi economica del settore
edile, come pure l'ammontare del debito contributivo societario (fr. 51'981,45)
non permettevano di concludere per una illiquidità passeggera che avrebbe
permesso di solvere i contributi entro un lasso di tempo ragionevole.
Inoltre, secondo l'Alto tribunale, il fatto che il risanamento potesse essere
portato a termine solo tramite un ulteriore indebitamento e che la società
avesse diversi arretrati da pagare (in casu premi LAINF e tasse) non erano
circostanze idonee a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei
contributi fosse oggettivamente indispensabile per la buon riuscita del
salvataggio economico ("Angesichts der Höhe der bestehenden
Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken konnte von der vorübergehenden
Nichtbezahlung der Beiträge objektiv keine für die Rettung der Gesellschaft
ausschlaggebende Wirkung erwartet werden, was Exkulpations- oder
Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung ausschliesst" cfr. STFA
citata, consid. 5a).
2.12. Nella
procedura di risarcimento danni promossa dalla Cassa di compensazione
__________, il TCA non ha comunque ravvisato gli estremi per liberare
__________ da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. STCA 22 giugno 2001
consid. 2.16 inc. __________).
Infatti, a prescindere dal fatto che nella lettera 3 giugno 1997 la stessa
__________ abbia ritenuto il prospettato risanamento come tardivo ("…
abbiamo fatto del nostro meglio nonostante la situazione sia stata
trascinata purtroppo da parecchio tempo", doc. _ allegato al doc. _
inc. __________), dal rapporto della stessa fiduciaria è risultato in
particolare che la ditta __________ al 31.12.1996 non aveva il capitale
aziendale coperto da attivi e che la ditta individuale __________ - che
nell'operazione di salvataggio avrebbe dovuto sostenere lo sforzo maggiore
(cfr. al riguardo doc. _ allegato al doc. _ inc. __________) - , aveva chiuso
l'esercizio 1996 con una perdita di fr. 1'233'355 e un capitale proprio
negativo di fr. 2'665'849 (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Inoltre, l'elevato ammontare del debito contributivo nei confronti della Cassa
di compensazione __________, l'altrettanto consistente scoperto di premi LPP e
la concessione di un importante ulteriore credito, non hanno permesso al TCA di
ritenere che il mancato versamento del debito contributivo fosse una condizione
indispensabile per poter realizzare il risanamento societario.
Inoltre, rilevato che dal 1995, anno in cui sono risultati i primi
problemi finanziari (cfr. verbale 23 giugno 1997 del CdA in doc. _ allegato al
doc. _ inc. __________7), la Cassa __________ ha iniziato a diffidare la
società ed accertato che non saldati sono rimasti i contributi relativi agli
acconti di febbraio, giugno - dicembre 1996, il TCA ha qualificato tale mancato
pagamento come cronico, non idoneo a costituire un valido motivo di
giustificazione.
Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in esame, in cui la __________,
oltre ad essersi affiliata tardivamente alla Cassa __________ (cfr. consid.
2.5), non ha versato alcun contributo.
In queste circostanze __________ dovrà pertanto risarcire il danno subìto
dall'amministrazione.
Va infine detto che la responsabilità differenziata a seconda del grado di
colpa di ogni singolo amministratore così come prescritto dall'art. 759 cpv. 1
CO, invocata dal convenuto, non è applicabile in un procedimento ex art. 52
LAVS, dove, per definizione, il danno da risarcire è causato da colpa
intenzionale o per negligenza grave (cfr. Pratique VSI 1996 pag. 309 consid.
3c). Ciò vale anche per la riduzione ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 CO, visto che
è parimenti esclusa in caso di negligenza grave (cfr. Nussbaumer, AJP 1996,
pag. 1082 e i riferimenti di dottrina alla nota 129, nonché la sua critica in
merito; cfr. anche STCA inedita 3 novembre 1998 in re A.R. e R.R. consid. 2.14,
inc. __________, cresciuta in giudicato).
2.13. __________ ha
chiesto l'assunzione dei mezzi di prova richiesti nell'ambito della procedura
ex art. 52 LAVS iniziata dalla Cassa di compensazione __________ (cfr. doc. _
inc. __________).
In particolare si tratta dell'assunzione di diversi testi, dell'interrogatorio
formale delle parti, dell'allestimento di una perizia, del richiamo dall'UEF di
__________ dell'incarto relativo al fallimento della __________.
Il convenuto ha parimenti chiesto il richiamo dalla Cassa __________ di tutti i
formulari, i conteggi, gli estratti conto relativi agli accrediti ricevuti
dalla __________ e dalla __________ per i contributi paritetici di ques'utlima;
ha chiesto l'edizione dalle banche della società degli estratti conto della
società fallita relativamente ai versamenti effettuati alla __________, nonché
i documenti di apertura del conto con relativo cartoncino degli aventi diritto
di firma (doc. _ pag. 5 inc. __________).
Va innanzitutto precisato che, per quanto riguarda in generale la richiesta di
assumere prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 nuova CF [al quale si applica, senza eccezione alcuna, la
giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 CF (cfr. STFA del 9
maggio 2000 nella causa I.,
I 278/99 e DTF 126 V 130)], è utile precisare che sono
tuttavia ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del
giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una
circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento
alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza
diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti; Locher, op.
cit., § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (DTF 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la voluminosa documentazione acquisita nell'ambito della
procedura promossa dalla Cassa __________ è sufficiente per statuire anche in
merito presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre
prove.
In particolare non è necessario richiamare dall'UEF l'incarto della società
poiché la documentazione agli atti è stata sufficiente per accertare la
questione della perenzione dell'azione di risarcimento.
Ininfluente ai fini della procedura appare inoltre procedere all'audizione dei
testi elencati come pure all'interrogatorio formale delle parti. Infatti, a
prescindere dal fatto che __________ non ha specificato i motivi di questa
richiesta (verosimilmente per accertare la mancanza del potere decisionale
all'interno della __________), al convenuto spettava comunque l'obbligo di
vigilanza in merito al pagamento dei contributi. In questo constesto è anche
ininfluente l'assunzione della documentazione atta ad accertare il diritto di
firma sui conti bancari.
Non determinante ai fini della procedura appare inoltre l'allestimento di una
perizia. A prescindere dal fatto che il convenuto non ha specificato il motivo
di tale richiesta, la situazione economica del "Gruppo __________ " è
comunque facilmente rilevabile dal citato rapporto della __________.
Va infine rileavto che il giudice
cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico ai sensi
dell'art. 6 n.1 CEDU qualora ne sia stata richiesta l'organizzazione. Tale obbligo
presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, mentre semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o - come in casu - di interrogatorio di parti o di testimoni non bastano per
creare un simile obbligo (DTF 122 V 55 consid. 3a).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ __________
è chiamato a versare alla Cassa __________ fr. 8'460.-- per i contributi
paritetici non versati dalla __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
alle parti, nonché ai cointeressati __________, __________ e __________ i quali
possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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