AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.11
Data decisione, Autorità:
12.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00011
ZA/tf
Lugano
12 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sulla petizione del 19 aprile
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa comp. __________,
contro
,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________ Impresa generale di costruzioni (di seguito __________), con sede a
__________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________
1974 (cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale della società consisteva nella gestione di un'impresa di costruzioni,
lavori edili, stradali, ecc.
ha ricoperto la carica di amministratore unico sin dalla costituzione della
società (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ in qualità
di datrice di lavoro a partire dal 1° giugno1974.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal mese di ottobre
1993, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare e precettare la
società (cfr. doc. _).
In data
19 settembre 1996 e 27 ottobre 1997 la Cassa ha emesso due comminatorie a
procedere penalmente per contributi non versati dalla società (cfr. doc. _).
In data
22 marzo 1999 e 7 settembre 1999 la Cassa ha denunciato penalmente __________
per contributi trattenuti e non versati (cfr. doc. _).
Con
decreto 3 aprile 2000 il Pretore di __________ ha dichiarato l'apertura del
fallimento.
In data
17 maggio 2000 la Cassa ha insinuato definitivamente all'Ufficio fallimenti di
__________ il proprio credito di fr. 642'036.85 per contributi paritetici
impagati dal 1997 al 2000, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr.
doc. _).
In data
19 febbraio 2001 l'UF ha informato la Cassa che per i creditori di terza Classe
non è previsto nessun dividendo (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 13 marzo 2001 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per fr. 642'036.85 concernente i contributi paritetici non versati dal mese di
luglio 1997 al mese di aprile 2000 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 12 aprile 2001, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha
respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che
sarebbe stata la crisi del settore edile a determinare il tracollo finanziario
della ditta. Per questo motivo, a fronte dei debiti della società, egli è stato
costretto ad immettere liquidità nella ditta ed a ridursi lo stipendio.
Un certo
signor __________ si sarebbe anche impegnato con una lettera di intenti a
rilevare la società e pagare i debiti societari. A tali promesse il __________
comunque non ha dato seguito, anzi avrebbe anche provocato una perdita di fr.
200'000.--, ciò che ha costretto il convenuto a sporgere denuncia penale nei
suoi confronti.
Le
speranze di risollevare la ditta sarebbero inoltre state confortate da un
accordo che __________ avrebbe concluso con una società di __________, anch'esso
non andato in porto.
Egli
avrebbe inoltre ceduto l'intero avere del suo fondo di previdenza a favore di
quello dei suoi dipendenti.
Nel
frattempo il procedimento penale ex art. 87 LAVS aperto nei confronti del
convenuto è stato chiuso dal PP con un decreto di non luogo a procedere.
ha anche prudenzialmente contestato l'importo del danno in quanto non ha potuto
visionare i conteggi a causa del suo stato di salute (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 19 aprile 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 642'036.85, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato
ai suoi obblighi di diligenza e di vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato:
"
(…)
v Per poter incassare i contributi
scoperti, la Cassa, è stata obbligata ad iniziare delle procedure esecutive già
a partire dal mese di ottobre 1993.
Infatti,
fino alla chiusura della ditta, avvenuta il 3 aprile 2000 si è dovuto sempre
continuare con l'incasso sistematico per via esecutiva (vedi doc., _).
v Il differimento del pagamento dei
contributi non deve, quindi, essere divenuto cronico (STFA del 27 giugno 1994
in re A. M.). Se, invece, un miglioramento decisivo e veloce non appare
possibile, l'agire in tale senso non è giustificato. (Knus, op. cit. p. 54).
v Nel caso concreto è incontestato che
la ditta __________ ha pagato solo parzialmente i contributi sociali dovuti da
luglio 1997 a dicembre 1998, mentre ha omesso di versare quelli relativi dal
mese di gennaio 1999 al mese di aprile 2000. Il credito è stato infatti
insinuato all'Ufficio fallimenti e non è stato contestato. Inoltre, tutte le
procedure esecutive emesse non sono state contestate. In simili condizioni
dev'essere pertanto ammesso che alla Cassa di Compensazione è insorto un danno
di fr. 642'036.85.
v Anche il fatto che il convenuto abbia
investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo
patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza allorquando è approvata la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
v Inoltre, il TFA riconosce che egli
deve prestare particolare attenzione nel caso in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria.
v Per quanto attiene al procedimento
penale nei confronti del convenuto, la sentenza del 22 ottobre 1999 relativa
all'infrazione dell'art. 87 LAVS - mancato versamento delle trattenute dal 1°
febbraio 1998 al 31 dicembre 1998 + dal 1° novembre 1998 al 30 giugno 1999
rammentiamo che tale procedimento del diritto penale non ha incidenza
sull'applicazione dell'art. 52 LAVS." (Doc. _)
1.5. Con risposta
23 maggio 2001 il convenuto, per il tramite dell'avv. __________, ha ribadito
quanto espresso con l'opposizione, precisando:
" (…)
Il fatto che le prestazioni previdenziali venissero riscosse a seguito di
procedure esecutive è unicamente significativo di una carenza di liquidità,
purtroppo caratterizzante buona parte del settore in cui l'Impresa operava. Del
resto gli obblighi di versamento dei contributi paritetici dal 1993 al luglio
1997 sono stati adempiuti interamente (doc. _). L'attrice vuole
contrabbandare l'impressione che l'Impresa sia in mora con i versamenti
addirittura dal 1993, mentre l'odierna procedura si riferisce unicamente al
periodo da luglio 1997 ad aprile 2000 (v. punto 8 di Petizione).
(…)
(…) la decisione di chiedere l'autofallimento si è protratta per
qualche mese, allo scopo di garantire il posto di lavoro agli operai, che sono
stati sistemati dal signor __________ stesso presso altre imprese, senza subire
perdite di salario. In particolare, buona parte dei lavoratori sono stati
impiegati dalla ditta __________ per intercessione del convenuto, come i
titolari e gli operai stessi potranno confermare.
(…)
(…) il sig. __________ a partire dalla fine del 1997 non si
occupava più direttamente del pagamento dei contributi AVS, essendo tale
incombenza delegata al sig. __________.
Infatti verso la fine di quell'anno egli aveva stipulato un
contratto per la cessione delle azioni della società ad un certo signor
__________, in vista di diversi appalti internazionali che lo stesso aveva
prospettato. Il contratto prevedeva il pagamento entro ottobre 1997 di importi
che erano espressamente destinati al soddisfacimento degli oneri sociali.
Purtroppo, queste aspettative sono state tragicamente deluse, poiché il
__________ si è rivelato persona inaffidabile. Egli ha addirittura commesso
delle malversazioni a danno della ditta, che ha gestito insediandosi negli
uffici di __________. La fattispecie è stata denunciata nell'aprile 1998 al
Ministero pubblico - inc. no. __________ che si richiama in questa sede.
A tutto ciò si sono aggiunti problemi di salute del signor
__________, ormai acutizzati dal maggio 1997 tanto da ottenere il
riconoscimento di invalidità nella misura del 50% dall'ufficio AI del Cantone
Ticino, come risulta dall'annessa decisione dell'Istituto delle assicurazioni
sociali.
A partire dal 1998 l'attività del __________, nell'interno della
ditta, si era limitata - per modo di dire - alla ricerca di nuovi appalti da
eseguire - con ditte di altri paesi - a livello internazionale, ciò che gli
avrebbe permesso di sanare la situazione di illiquidità, tentativi che, come
vedremo in seguito, oltre all'episodio del __________ sono comunque falliti.
(…)
Nel caso di specie, __________ ha posto in essere tutto quanto era
in suo potere nel tentativo, oggettivamente attuabile, di salvare la ditta e di
garantire il salario agli operai.
Come evidenziato nel corso dell'interrogatorio 21.10.1999 di
fronte al Procuratore Pubblico, già nel 1992 gli azionisti dell'Impresa,
cittadini italiani, imposero al sig. __________ di non diminuire la cifra
d'affari, nonostante la ben nota crisi dell'edilizia, bensì di ricercare
ulteriori sbocchi sul mercato internazionale.
A seguito delle difficoltà sopravvenute all'estero, divenne
impossibile per gli azionisti immettere nell'Impresa il capitale necessario per
mantenere invariato il numero di operai, a fronte di un volume d'affari
diminuito e soprattutto meno redditizio. A quel tempo fu il sig. __________ a
farsi carico personalmente delle difficoltà dell'Impresa, investendovi i propri
risparmi ed assumendo, presso la Banca __________, dei precisi impegni a fronte
di debiti societari, versando Fr. 100'000.00 per pagare gli oneri sociali, in
occasione dell'ultimo risanamento della SA e fr. 500'000.00 in garanzia
solidale con due altri soci.
Prove: doc., testi, richiamo contabilità __________
presso UEF.
Questi sacrifici erano giustificati dalla concreta speranza di
potere, a breve, risanare la situazione dell'Impresa, grazie alle trattative in
corso, come anzidetto, con un certo sig. __________, con il quale il sig.
__________ stipulò una lettera di intenti, sottoposta all'attenzione del
Magistrato penale.
Purtroppo il sig. __________, e lo si ripete, non solo non ha
rilevato l'Impresa, liquidando i diversi azionisti e pagando i debiti
societari, così come si era impegnato a fare; ma ha addirittura causato un
ulteriore danno di fr. 200'000.-- per il periodo 1997-1998, così come risulta
dalla denuncia sporta dal sig. __________.
A sostegno di tali affermazioni, si richiama l'inc.
n. __________ del Ministero Pubblico.
Prove: doc., testi
__________ si è comunque mosso su più fronti, sempre nell'intento
di risanare la situazione. Nel dicembre 1998 stipulò un accordo con la ditta
__________, che aveva promesso un pagamento in contanti, entro il 28 febbraio
1999, di USD 1'400'000.-- destinato a pagare i debiti della società (cfr.
doc. _) e che purtroppo a tutt'oggi non si è concretizzato.
La promessa di finanziamento formulata dalla __________ è stata
seguita da seri professionisti esterni quale il dott. __________ e il dott.
__________, i quali potranno testimoniare in merito alla serietà della
trattativa e degli enormi sforzi profusi dal __________ per realizzare il
salvataggio che sembrava imminente.
Inoltre il __________ nel corso del 1999 aveva ottenuto dal comune
di __________ un'assicurazione di massima per la realizzazione di un porto
turistico, come risulta dalla lettera 18.6.1999 acclusa al fascicolo
dell'offerta sullo studio di fattibilità del porto turistico di __________.
Su questa operazione la __________ aveva promesso, ancora
nell'aprile 1999, una garanzia bancaria di USD 3'500'000.00
Prove: doc., testi
A dimostrazione di quanto il __________ credesse nella possibilità
di salvataggio sta il fatto che il 20 agosto 1998, egli cedette l'intero suo
avere della Cassa di previdenza al fondo di previdenza dell'impresa, a favore
dei contributi pensionistici dei suoi dipendenti. In seguito, il 20 ottobre
1999, cedette all'AVS persino l'intero capitale a __________ (terzo pilastro),
cessione che non sarebbe stato tenuto a fare.
Prove: doc., testi
Riservata ogni più ampia esposizione e trattazione dei fatti in
corso di causa, principale motivo di discolpa che solleva __________ in questa
sede è quello di aver messo in atto tutti gli accorgimenti per ottenere un
salvataggio dell'Impresa, che appariva possibile. Infatti, a quel momento, le
previsioni erano tali da potersi ritenere che, entro breve termine, egli
avrebbe concluso quei contratti che gli avrebbero permesso di versare i
contributi paritetici rimasti scoperti.
Dalle pattuizioni di __________ con __________ e con la
__________, emerge costantemente la preoccupazione di far fronte, innanzitutto,
ai debiti nei confronti delle casse pubbliche; e, soprattutto, vi era più di
un'oggettiva, chiara e comprensibile ragione per ritenere - lo si ripete -
possibile il salvataggio.
Fino al momento del fallimento, tutti i liquidi della società,
ancorché modesti, furono utilizzati per il pagamento dei salari. Gli operai,
come già precisato, sono stati sistemati dal sig. __________ presso altre
ditte, senza perdita di salario.
Per fare ciò, __________ ha consumato, in favore dell'Impresa in
difficoltà, i suoi averi personali e parte di quelli della propria moglie.
Inoltre, e la questione sembra decisiva ai fini della sua
responsabilità, ha addirittura ceduto il suo capitale del terzo pilastro alla
Cassa AVS; cosa che, lo si ripete, non era tenuto a fare.
Di più non si poteva ragionevolmente pretendere, tant'è vero che
oggi __________ vive esclusivamente della rendita AVS." (cfr. doc. _)
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
2.3. __________
contesta prudenzialmente l'importo del danno fatto valere dalla Cassa.
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA del 14 dicembre 1998 nella causa G., consid. 3c, H 234/97,
STFA del 6 gennaio 1998 nella causa M. consid. 6c, H 99/95).
In casu,
il convenuto si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio
della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato,
contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla
giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Nell'evenienza concreta,
dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_), dalle dichiarazione dei salari e dai controlli presso il datore di lavoro,
dall'incartamento relativo alle procedure esecutive (cfr. doc. _), risulta
chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr.
642'036.85 (cfr. consid. 1.4.).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. __________
ha ricoperto la carica di amministratore unico sin dalla costituzione della
società (cfr. doc. _), con diritto di firma individuale.
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995
nella causa C., __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
2.7.1. Sostanzialmente
il convenuto, sostiene che sarebbe stata la crisi del settore edile a
determinare il tracollo finanziario della ditta. Questa situazione lo ha
costretto ad immettere liquidità nella società ed a diminuirsi lo stipendio.
Un certo
signor __________ si sarebbe anche impegnato con una lettera di intenti a
rilevare la società e pagare i debiti societari. A tali promesse il __________
comunque non ha dato seguito; anzi egli avrebbe addirittura provocato una
perdita di fr. 200'000.--.
Le
speranze di risollevare la ditta sarebbero inoltre state confortate da un
accordo che __________ avrebbe concluso con una società di __________,
anch'esso non andato in porto.
Egli
avrebbe ceduto l'intero avere del suo fondo di previdenza a favore di quello
dei suoi dipendenti.
In concreto
va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una
violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente
a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H
336/95, consid. 3d).
In un'altra
sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella
causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e
giurisprudenza ivi citata).
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994
in re M.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dal 1993 la società è stata in mora col
pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal mese
di ottobre 1993 ed a precettarla a partire dal mese di febbraio 1994 (cfr. doc.
_).
Lo stesso
convenuto ha dichiarato che la ditta ha incontrato delle difficoltà a partire
dal 1992. Egli è stato quindi costretto ad immettere nella società capitali
provenienti dal suo patrimonio personale.
I
contributi non versati sono relativi al periodo 1997-2000.
A mente
del convenuto, la crisi del settore, oltre ad altri fattori specifici (tra cui
il naufragio del progetto __________ e __________), avrebbe seriamente inciso
sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.
Il TCA
constata che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee.
Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere
procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1994. Finché, alla
fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.
Non siamo
dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente
dalla giurisprudenza del TFA. (cfr. DTF 121 V 243).
D'altra
parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
Anche se
nella presente fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato
di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte del convenuto, ciò
non è sufficiente per esonerare __________ dalla sua responsabilità ex art. 52
LAVS.
È vero
che la crisi del settore ha probabilmente giocato un ruolo decisivo. Comunque a
persona cognita nel settore edile come __________, non poteva sfuggire che la
situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei
contributi (cfr. STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H
132/ 00, consid. 8b).
Il TFA ha
peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare
è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle
complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16
aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le dovute
conseguenze.
Anche la
prospettata cessione della ditta non può valere come valido motivo di discolpa
(cfr. per altri casi: STFA non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M,
consid 8, H 236+240/97; STFA non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M.
D., consid. 5, H 169/95).
Gli
sforzi del convenuto e della società non modificano dunque la situazione
secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo (cfr. DTF 121 V
243) per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.5.).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H
132/ 00, il TFA si è così espresso:
"
(…) il mancato pagamento di tali oneri si è
protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995
l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo
quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi
(…)"
In
un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d)
l'Alta Corte ha ancora rilevato:
(…)
"d) Les premiers juges ont déduit de ce qui
précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en
1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations,
étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait
dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger
de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de
disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité
aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière
décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet
qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence
citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement
des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés
tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente (…)"
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1997, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
del membro del CdA, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una
grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si
tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA del 5
aprile 2001 nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). .
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In
concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte __________ e questo anche se egli ha
investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il
convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti
dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA del 31 agosto 2001
nella causa B., H 446/00, consid. 4b; STFA del 29 febbraio 1992 nella causa J.,
W. e T.).
2.7.2. Il fatto che
__________ è stato prosciolto dall'imputazione di sottrazione di contributi AVS
ex art. 87 cpv. 3 LAVS non è rilevante ai fini della presenta causa.
Difatti, secondo il TF, è punibile per l'infrazione all'art. 87 cpv. 3 LAVS
(reato intenzionale) unicamente il datore di lavoro che omette di versare entro
l'ultimo termine possibile i contributi esigibili degli impiegati, malgrado che
egli ne abbia avuto la possibilità, rispettivamente, poiché egli ha
colpevolmente violato l'obbligo di tenere a disposizione i fondi necessari (DTF
122 IV 270 consid. 2 e 3, 117 IV 78 consid. 2).
L'art. 52 LAVS invece istituisce una responsabilità di carattere amministrativo
del datore di lavoro e cioè il risarcimento del danno creato alla Cassa di
compensazione per non avere versato la quota dei contributi del salariato e
quella del datore di lavoro, violando intenzionalmente o per negligenza grave
le prescrizioni dell'AVS.
2.7.3. Il convenuto
contesta l'addebito di grave negligenza, in quanto sarebbe stato incapace di
seguire la sua normale attività lavorativa a causa del suo grave stato di
salute.
In
passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato
pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA,
che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri
amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le
particolari conoscenze richieste (STCA del 7 novembre 1990 nella causa V.P.,
L.R., E.G., O.R.; STCA del 8 luglio 1991 nella causa L.B. e D.T.).
Inoltre,
non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di
invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il
danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA del 26 novembre 1991 nella causa
M.C.; STCA del 9 marzo 1993 nella causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e
V.A., consid. 2.6).
Infine il
TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che
viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di
una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di
salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi
(STCA del 4 maggio 1995 nella causa P.P.).
A
proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza
del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96, l'Alta
Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto,
motivando:
"
(…)
c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei
contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A
sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del
dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass
nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.
Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex
art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi
di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non
può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O.
G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente
affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la
Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA.
Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse
qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato
comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si
richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere
dimettersi dalla carica.
Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve
esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria
di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e
riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione,
ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere,
perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare
possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la
circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura
comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un
bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare
la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la
sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a
ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi
sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA.
L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel
caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito
nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio
privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS
sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H
62/91).
Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza
risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che
quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della
"diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al
riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore
unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto
più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso
amministratore se ne è occupato in prima persona.
Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito
dalla Cassa."
Nella
fattispecie il convenuto afferma di aver avuto problemi di salute a partire dal
1997. Inoltre dal maggio 1998 egli beneficia di una rendita AI per un grado di
invalidità del 50%.
Per sua
stessa ammissione, egli si sarebbe tuttavia ancora adoperato all'interno della
ditta al fine di sanare la situazione di illiquidità (cfr. consid. 1.5. e
2.8.1). Agli atti non vi sono del resto elementi che consentano di ipotizzare
che a causa del suo stato di salute egli non sia stato in grado di gestire gli
affari della società ed in particolare di provvedere, anche tramite delega a
terze persone, al pagamento dei contributi. Del resto l'invalidità accertata è
solo del 50%.
In simili
circostanze questo TCA, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della
probabilità preponderante (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C
49/00, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa A.F., C 341/98 Ws,
consid. 3, pag., 6; STFA del 6 aprile 1994 nella causa E.P.; SZS 1993 pag. 106
consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ritiene che __________
sia stato in grado di occuparsi della gestione della __________ e che egli deve
pertanto essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi anche
nel periodo dal 1997 al 2000.
2.7.4. __________
sostiene che a partire dal 1997 non era più lui ad occuparsi del pagamento dei
contributi.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________ A, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA del 31 agosto 2001
nella causa R. B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 5 aprile 2001, nella causa
A., H 436/00, consid. 3b)
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________, ma anche e soprattutto all'amministratore unico
__________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., consid. 4b,
H 238/98; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00
e H 132/00, consid. 5c). In caso contrario si finirebbe con il legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 29 maggio 1995
nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
Ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni “.
Pertanto,
secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116,
consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; anche STFA del 29 agosto
1997 nella causa G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie
dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 21 dicembre1993 nella causa M.T.S.
e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.
Le
argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della
responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli non ha infatti minimamente provato di
essere stato impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei
contributi sociali. __________ sostiene semplicemente che a partire dal 1997 ad
occuparsi del pagamento dei contributi è stato __________.
L'argomentazione
del convenuto non merita tutela, in quanto, come visto in precedenza,
l'amministratore unico deve informarsi regolarmente sull'andamento della ditta
o perlomeno assicurasi personalmente e puntualmente che i contributi vengano
versati alla Cassa e verificare che non ci sono arretrati contributivi. Non è
sufficiente affermare che era un'altra persona ad occuparsi del pagamento dei
contributi.
Se
__________ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento
dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle difficoltà finanziarie
della società e si sarebbe potuto dimettere immediatamente evitando di trovarsi
in una simile situazione. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata
un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Il fatto di aver immesso
liquidità (immissione nella società dell'importo ritirato dal suo fondo di
previdenza) al fine di sanare la situazione della società non è, per i motivi
appena enunciati, sufficiente per esimere il convenuto da una responsabilità ex
art. 52 LAVS.
2.7.5. Nella misura
in cui il convenuto - per quanto è dato capire - postula, nella risposta di
causa, un suo esonero dall'obbligo di risarcimento a motivo della sua precaria
situazione finanziaria (egli asserisce di ricevere attualmente unicamente delle
rendite AVS), giova ricordare che nella procedura di risarcimento ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la
giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione
essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente
o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).
Se il
datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto
responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per
grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr.
STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________).
Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione
del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
2.7.6. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in
merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere
altre prove.
In particolare non è
necessario procedere al richiamo dell'incarto penale relativo al procedimento
ex art. 87 LAVS cpv. 3 LAVS per i motivi indicati al consid. 2.8.2.
Non è nemmeno necessario
sentire __________ poiché la delega gestionale non esime il convenuto da una
responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.8.4). Non é nemmeno necessario
richiamare dall'UEF la contabilità della ditta in quanto è stata ampiamente
appurata la grave difficoltà finanziari attraversata dalla stessa (cfr. consid.
2.8.1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa di Compensazione AVS
__________ fr. 642'036.85.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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