AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.54
Data decisione, Autorità:
03.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00054-55
ZA/sc
Lugano
3 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 27 ottobre
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
2.
__________,
1.,2. rappr. da: St.leg. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La società
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il
__________ 1981 (FUSC del __________ 1981; doc. _, Inc. __________).
Lo scopo
sociale consisteva nella gestione di un ufficio commerciale e fiduciario,
l'esecuzione di mandati fiduciari, ecc.
è stata nominata membro del CdA della società dal 6 aprile 1993 al 31 dicembre
1996, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. __________). La
radiazione venne pubblicata il 29 settembre 1999.
è stato nominato membro del CdA della società dal 6 aprile 1993 al 15 settembre
1995, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. __________). La
radiazione venne pubblicata il 25 ottobre 1995.
La
società __________, è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di
datrice di lavoro dal 1° aprile 1981.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi dal 1994. Di
conseguenza la Cassa ha sistematicamente inviato le diffide di pagamento dal
mese di aprile 1994 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di giugno
1995 (cfr. doc. _, Inc. __________).
In data
16 settembre 1999, l'ufficio esecuzioni di __________ ha rilasciato cinque
attestati di carenza beni per un totale di fr. 17'322.05 (cfr. doc. _, Inc.
__________).
L'ammontare
complessivo dei contributi paritetici insoluti dal 1995 al 2000, per
quest'ultimo anno fino al mese di gennaio, incluse le spese esecutive e gli
interessi di mora, è pari a fr. 118'106.15 (cfr. doc. _, Inc. __________)
Nel
frattempo, con decreto 9 gennaio 2000 del Pretore del Distretto di __________ è
stata dichiarata l'apertura del fallimento.
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 1° settembre 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________, __________ e __________ tre distinte decisioni di risarcimento
danni ex art. 52 LAVS. Nei confronti di __________ per fr. 34'258.-- in via
solidale con __________ per analogo periodo e importo, mentre con __________
limitatamente a fr. 8'900.-- (cfr. doc. _ ,Inc. __________)
1.3. Alle
decisioni gli ex amministratori della __________, a l'eccezione di __________,
si sono tempestivamente opposti.
e __________, rappresentati dallo Studio legale __________, con opposizioni 3
ottobre 2000 sollevano l'eccezione di perenzione ex art. 82 OAVS.
Nel
merito della vertenza essi sostengono di non essersi mai occupati della
gestione della società, che di fatto era condotta, con piena fiducia da parte
loro, da __________. Quest'ultimo gli avrebbe rassicurati con ampie garanzie
della corretta gestione della ditta.
Essi
quindi non avrebbero violato le prescrizioni dell'AVS né intenzionalmente né
per negligenza grave (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.4. Essendosi
__________ e __________ opposti alle rispettive decisioni di risarcimento, con
due petizioni del 27 ottobre 2000 la Cassa ha chiesto al TCA che __________
venga condannata a risarcirle il danno di fr. 34'258.-- per i contributi
paritetici non versati dalla fallita __________ nel 1995 e 1996, con vincolo di
solidarietà con __________ limitatamente a fr. 8'900.-- (cfr. doc. _, Inc.
__________).
Facendo
riferimento all'eccezione di perenzione sollevata dai convenuti, la Cassa ha
osservato:
" Sebbene
nei confronti della società fossero pendenti diversi procedimenti esecutivi, la
conoscenza del danno avvenne solo in data 16 settembre 1999, allorquando
l'Ufficio esecuzioni del Distretto di __________ rilasciò i primi attestati
di carenza beni (Doc. _).
In seguito, con decreto 3 gennaio 2000, la Pretura del Distretto
di __________ ha pronunciato il fallimento della società.
Considerato che le decisioni di risarcimento danni datano 1
settembre 2000, l'attrice ha rispettato i termini previsti dall'art. cpv.
82 cpv. 1 OAVS. (…)" (Doc. _, pag. 5, inc. __________)
Nel
merito della vertenza la Cassa ha osservato quanto segue:
"
(…)
Per ammissione stessa dei convenuti, essi non si sarebbero
attivamente interessati alla gestione della società. Di conseguenza, la
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave
delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Prove: C.S.
3.2
I convenuti sostengono che ad esercitare un potere effettivo sulla
società sarebbe stato il signor __________, presidente e amministratore unico
della società.
Dapprima, si sottolinea che se della gestione, e in genere, di
tutti gli affari della società, se ne sarebbe occupato il signor __________,
non basta di per sé, a cancellare la negligenza dei convenuti.
Infatti, spetta agli amministratori vigilare sulle persone
incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le
prescrizioni legali (DTF 114 V 223). Ciò che nella fattispecie non doveva
essere difficoltoso, ritenuto che la delega sarebbe stata attribuita ad una
sola persona.
Infine, i giudici hanno ritenuto che l'organo di una società non
può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo di non avere avuto
specifiche conoscenze o di mancare di attitudini necessarie all'amministrazione
di una ditta (RCC 1995, pag. 50, consid. 2b).
Quindi, il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che
il mandato conferiva ai convenuti, non li scagiona dalla loro responsabilità ex
art. 52 LAVS e ciò in considerazione del fatto che la violazione delle norme
legali è possibile anche per omissione (STCA inedita 13 febbraio 1995 in re W.
P. e s. P.).
Prove: C.S.
3.3.
Riguardo alle rassicurazioni che sarebbero state fornite dal
presidente __________, l'attrice evidenzia che generalmente all'interno di una
parentela stretta, come nella fattispecie ove il signor __________ è il
fratello dei convenuti, vige un rapporto di fiducia privilegiato.
È tuttavia altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli
obblighi di vigilanza tra i membri di un organo formale di una persona
giuridica gestita a titolo familiare, si finirebbe per legittimare la posizione
dell' "uomo di paglia" a scapito dell'Amministrazione pubblica (STFA
inedita 31 dicembre 1993 in re M. S.).
Del resto, il TFA ha riconosciuto responsabile la moglie di un
amministratore, anch'essa membro del CdA, che non disponeva di una particolare
formazione e che si fidava delle parole "rassicuranti" del marito,
senza comunque verificarne la veridicità (STFA inedita 8 gennaio 1990 in re
B.).
In tale contesto, il fatto che il signor __________ confermi pure
la propria responsabilità per le conseguenze relative alla gestione
amministrativa e finanziaria della fallita società, escludendo i convenuti, non
ha alcuna rilevanza nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS. Tale
sottoscrizione deve essere inserita piuttosto nel contesto civilistico dei
rapporti tra gli interessati.
L'attrice rileva inoltre che nella circostanza, la posizione dei convenuti
era tutt'altro che marginale. Infatti, gli stessi, in qualità di membri del
CdA, disponevano di un diritto di firma individuale (Doc. _).
È quindi lapalissiano che i convenuti non hanno ottemperato agli
obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la
prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, e quindi devono assumersi le
conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa. (…)" (Doc. _,
pag. 6-9, inc. __________)
1.5. Con decreto
del 30 ottobre 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.
1.6. Con la
richiesta di proroga 10 novembre 2000 dell'avv. __________, è stato prodotto
agli atti lo scritto 3 ottobre 2000 di __________ con il quale ha dichiarato:
"
(…)
- i miei
fratelli __________ e __________, anche se hanno fatto parte del CdA della
società, di fatto non hanno mai avuto alcuna parte attiva nell'andamento e
conduzione della società, né hanno mai partecipato ad alcuna decisione
gestionale, riunioni di lavoro, eccetera.
A
suo tempo avevo loro richiesto di fare parte della mia società unicamente per
eventuali motivi dovuti p.e. ad una mia prolungata assenza dal domicilio o per
una mia eventuale premorienza e questo era dovuto principalmente per evitare
una interruzione forzata dell'attività dello Studio.
Per eventuali conseguenza legali e penali essi sono da ritenere
completamente estranei e scaricati da ogni responsabilità e pertanto l'azione
di risarcimento danni é unicamente da imputare al sottoscritto (…)" (Doc.
_, inc. __________)
1.7. Con risposta
11 dicembre 2000, __________ e __________, rappresentati dallo Studio legale
__________, si riconfermano nella loro opposizione del 3 ottobre 2000.
Per
quanto attiene all'importo dei contributi paritetici non soluti dalla
__________ e all'insolvenza di quest'ultima, essi hanno osservato quanto segue:
"
(…)
In via del tutto abbondanziale si osserva che l'ammontare dei
contributi paritetici non soluti da __________ risulta essere di Fr. 114'886.60
e non di Fr. 118'106.15 come sostenuto dall'attrice, in quanto i dipendenti
della società hanno smesso di lavorare alla fine del 1999.
Infatti la società in oggetto ha chiuso i battenti nel corso del
primo mese di quest'anno e più precisamente il 3 gennaio 2000, allorquando il
Pretore di __________ ne ha decretato il fallimento.
Questo fatto è altresì ribadito dallo stesso amministratore unico
della società, signor __________, il quale, in uno scritto del 3 ottobre 2000
indirizzato all'attrice medesima, ribadisce che __________ presentava del
personale alle sue dipendenze solamente fino alla fine del 1999 (doc. _).
Pertanto la stessa società non può essere tenuta a pagare
contributi paritetici in relazione al mese di gennaio del corrente anno.
(…)
Si tiene a precisare che i convenuti, oltre alle motivazioni
esposte dall'attrice, si sono opposti alle decisioni di risarcimento danni
emesse nei loro confronti da quest'ultima, poiché la __________, ancorché in
liquidazione, non è assolutamente insolvente, di guisa che a carico della
__________ non vi sarebbe danno alcuno.
Infatti l'amministratore unico della società osserva che la stessa
vanta dei crediti avverso terzi che devono essere ancora incassati e che
sarebbero sufficienti per coprire almeno le pretese che la __________ vanta
avverso i convenuti (cfr. doc. _).
Sempre a detta dell'amministratore, l'Ufficio fallimenti di
__________ avrebbe rilasciato gli attestati di carenza beni di cui ai docc. _
senza aver potuto visionare gli ultimi bilanci della società, redatti
nell'immediato seguito, dai quali risultano crediti in favore di __________.
Crediti che una volta esatti diminuirebbero sensibilmente i debiti
societari. (…)" (Doc. _, pag. 2-3, inc. __________)
Nel
merito della vertenza i convenuti hanno osservato:
"
(…)
Nell'evenienza concreta però i convenuti, nella loro qualità di
membri del CdA della società, non si sono mai occupati dell'effettiva gestione
della medesima.
Essi a tal proposito avevano riposto totale fiducia nelle capacità
e nelle competenze gestionali dell'unica persona che si occupava ed aveva
l'obbligo di occuparsi della gestione societaria, ossia il signor __________,
fratello dei convenuti, nonché presidente ed amministratore della società.
Quest'ultimo ha dal canto suo ribadito che i convenuti, ancorché
facenti parte del CdA della società, di fatto non hanno mai avuto alcuna parte
attiva nell'andamento e nella conduzione della stessa, né tanto meno hanno mai
partecipato ad alcuna decisione gestionale (doc. _).
Pertanto se è vero che un membro del CdA che ricopre una funzione
secondaria non può liberarsi dalla propria responsabilità adducendo questa sua
posizione, è altresì vero però che la funzione di organo espletata in via
subordinata alla volontà altrui non raffigura l'eccezione, ma bensì la regola.
Di guisa che, proprio questa posizione può incidere quale fattore
attenuante della responsabilità per negligenza attribuibile all'organo
formale" (Doc. _. inc. __________)
1.8. Con scritto
2 gennaio 2001, la Cassa ha precisato:
"
(…)
Per quanto riguarda l'ammontare del danno, l'attrice
rileva che esso si riferisce agli 1995 e 1996. Di conseguenza, l'affermazione
delle controparti al punto 4 di pagina 2 della risposta è irrilevante."
(Doc. _)
1.9. In data 8
gennaio 2001, i convenuti hanno notificato i mezzi prova (audizione di __________
ed edizioni documenti)
Per
quanto concerne l'edizione di documenti, essi l'hanno motivata come segue:
-
La
presente istanza, diretta nei confronti della spettabile __________ in
fallimento", __________, è volta all'ottenimento di tutta la documentazione
contabile relativa ad eventuali crediti avverso terze persone, siano esse
giuridiche o fisiche.
-
La
documentazione richiesta dalla società or ora citata è da considerarsi di interesse
comune alle parti in causa ed attestante i loro reciproci diritti
ed obblighi a' sensi dell'art.206 CPC.
In
effetti la suddetta documentazione attesta lo stato patrimoniale della società
in oggetto e risulta dunque di estrema importanza nell'ambito dell'esatta
determinazione dell'eventuale danno occorso all'attrice.
In
difetto di detta documentazione la posizione processuale dei convenuti potrebbe
risultare, qualora questa lodevole Corte cantonale dovesse ravvisare gl'estremi
di una responsabilità solidale di questi ultimi, a non avere dubbio, fortemente
pregiudicata, in quanto verrebbe sottratta una prova che potrebbe
sensibilmente diminuire il danno vantato dall'attrice.
- I
qui istanti non sono in possesso della documentazione richiesta, avendo
loro dimissionato dalla carica di membri dei consiglio di amministrazione della
__________ a far tempo, per quanto attiene alla signora __________, dal 31
dicembre 1996, rispettivamente, per il signor __________, dal 15 settembre
1995." (Doc. _, inc. __________)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA
del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.3. In sede di
opposizione i convenuti hanno sollevato l'eccezione di perenzione senza
tuttavia argomentarne il motivo.
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono
avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di
termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati
in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre
1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF
121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa =
DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno
può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo
momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito,
poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui
l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito
a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid.
5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate
condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in
fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare
il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta
Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo
la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore
privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice
di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto
comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il
dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995
pag. 173).
In una
recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194
e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i
crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale
giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di
fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento
del deposito della graduatoria.
2.4. Nell'evenienza
concreta, la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi dal
1994. Di conseguenza la Cassa ha sistematicamente inviato le diffide di
pagamento dal mese di aprile 1994 ed ha iniziato le procedure esecutive dal
mese di giugno 1995 (cfr. doc. _, Inc. __________).
In data
16 settembre 1999, l'ufficio esecuzioni di __________ ha rilasciato cinque
attestati di carenza beni per un totale di fr. 17'322.05 (cfr. doc. _, Inc.
__________), mentre con decreto 9 gennaio 2000 del Pretore del Distretto di
__________ è stata dichiarata l'apertura del fallimento.
Come
abbiamo visto nel considerando precedente, in un’esecuzione per via di
pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di
carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF, e
questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica
non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Quindi il
momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al
fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante
un’esecuzione in via di pignoramento.
Ne
consegue che, le decisioni di risarcimento essendo state emanate in data 1°
settembre 2000, il credito risarcitorio non è perento.
2.5. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. , Inc.
________), dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. ,
Inc.______), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Come
giustamente precisato dalla Cassa, il danno di cui i convenuti devono essere
resi responsabili, è relativo agli anni 1995 e 1996, per cui l'affermazione dei
convenuti secondo cui, visto che i dipendenti della società hanno smesso di
lavorare per la fine del 1999, e che quindi l'ammontare totale dell'arretrato
contributivo della __________ ammonterebbe globalmente a fr. 114'886.60 e non a
fr. 118'106.15, è irrilevante.
Il danno
ammonta dunque a fr. 34'258.--.
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in
re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
è stata nominata membro del CdA della società dal 6 aprile 1993 al 31 dicembre
1996, mentre __________ è stato nominato membro del CdA della società dal 6
aprile 1993 al 15 settembre 1995, entrambi con diritto di firma individuale
2.9.1. I convenuti
sostengono di non essersi mai occupati della gestione della società, che di
fatto era condotta, con piena fiducia da parte loro, dal fratello __________ a.
Quest'ultimo li avrebbe rassicurati con ampie garanzie della corretta gestione
della ditta.
Accettando
il mandato di membri del CdA della __________, __________ e __________ hanno
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del
5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________ (presidente del CdA e dal 29 settembre 1999 amministratore
unico) bensì anche ai membri del CdA __________ e __________, trattandosi di
attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA
del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). In
caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C.,
consid. 3b, H 294/94).
I due
convenuti affermano che __________ li avrebbe rassicurati sul buon andamento
degli affari societari, e che quindi loro si sarebbero fidati delle sue
affermazioni.
Al
proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli
altri amministratori (rispettivamente il socio gerente di una società a
garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae
ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7
dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di
essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli
oneri sociali.
Nel caso
in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e
volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori
- segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non
potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di
compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio
1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W).
È
comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare
applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che
l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i
controlli che la legge impone ad un amministratore.
Parimenti
non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione,
intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti
degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma
affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 in re G.F.).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dai convenuti non sono
sufficienti per liberarli della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ e __________ non hanno minimamente provato di essere stati impediti
di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né
hanno indicato come e quando hanno verificato che i contributi sociali
venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa).
I convenuti si sono limitati a dire che __________ li avrebbe rassicurati e che
avrebbe loro sottaciuto l'effettiva situazione finanziaria:
"(…)
I convenuti, nonostante la predetta situazione in seno alla
società, non sono assolutamente venuti meno ai loro obblighi di costante
controllo e di continua vigilanza.
__________ e __________ a, nel periodo in cui hanno ricoperto la
carica di membri del CdA, si sono sempre premurati di chiedere lumi
all'amministratore circa l'andamento degli affari e la gestione della __________.
E questo con continua sollecitudine.
Quest'ultimo, dal canto suo, ha loro sempre ribadito e garantito
che la gestione societaria veniva svolta nel modo più oculato e diligente
possibile e che dunque non sussistevano problemi di sorta.
In altre parole __________, forte della fiducia che i convenuti
avevano riposto nella sua persona, ha sottaciuto a questi ultimi l'effettiva
situazione finanziaria e gestionale della società.
Pertanto, alla luce
delle considerazioni testé riportate, i convenuti non possono essere ritenuti
responsabili del danno insorto all'attrice (…)"
Tutto ciò
non è sufficiente.
I
convenuti, in violazione degli obblighi che derivano loro dalla carica di
membri del CdA di una società anonima, non hanno svolto un sufficiente controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata
del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997
in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard,
Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le
proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e
STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Il
comportamento di __________, soprattutto l'aver sottaciuto l'effettiva
situazione societaria ai convenuti, non giustifica comunque la passività di
__________ e __________. Essi non hanno adempiuto ai loro obblighi con la
dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è
d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p.
6; DTF 99 II 179).
I
convenuti non potevano, nella veste di membri del CdA di una società anonima,
accontentarsi di semplici dichiarazioni verbali. I convenuti avrebbero dovuto
verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero
effettivamente versati alla Cassa.
Essersi
fidati delle dichiarazioni di __________ senza una verifica accurata della
situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza
dell'amministratore unico. I controlli avrebbero permesso ai convenuti di
appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non
pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H
132/00, consid. 8b).
E' pur
vero che generalmente all’interno di una parentela stretta, come nel caso che
ci occupa, vige un rapporto di fiducia privilegiato, ma è altrettanto vero che
se si volesse relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una
"SA famigliare”, si finirebbe per legittimare la posizione dell’
"uomo di paglia” a scapito segnatamente dell’amministrazione AVS/AI (STFA
non pubblicata del 31 dicembre 1993 in re M.S. consid. 4). Per questo motivo,
l'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è applicabile nel caso in esame.
Del resto il TFA ha riconosciuto responsabile la moglie di un amministratore,
anch’essa membro del CdA, che non disponeva di una particolare formazione e che
si fidava delle parole “rassicuranti” del marito, senza comunque verificarne la
veridicità (STFA inedita dell’8 gennaio 1990 in re B. menzionata da Frésard,
op.cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8). D'altra parte, secondo la giurisprudenza
federale, la moglie che entra in un CdA con il marito deve esercitare
correttamente il suo compito (cfr, RCC 1992, pag 263).
Lo stesso
discorso vale evidentemente per __________ e __________, fratelli di
__________.
Se i
convenuti avessero subito agito con determinazione, uscendo dalla società per
tempo, avrebbero certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è
vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare
compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è
pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa
A., H 436/00, consid. 3b).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa __________ a, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non
pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ e __________ ne determina la
loro responsabilità ex art. 52 LAVS. I convenuti hanno omesso di compiere
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito
delle incombenze riconducibili alla funzione di membri del CdA di una società
anonima. Essi hanno omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del loro dovere di
diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269),
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.9.2. Secondo la
giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale
organo della società: a partire da questa data (e non radiazione del Registro
di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività
della medesimo (SVR 2000 AHV Nr. 24; DTF 112 V 6).
Se un
amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo
della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da
parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).
Sia in
caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è
impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma
pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da
rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive
dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA
non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).
Come
rettamente stabilito dalla Cassa, visto che __________ ha provato di aver
dimissionato il 31 dicembre 1996 (cfr. doc. _, Inc. __________), la sua
responsabilità deve essere limitata ai contributi paritetici insoluti per gli
anni 1995 e1996, per quest'ultimo anno fino al mese di ottobre, pari a fr.
34'258.-- (cfr. doc. _ Inc. __________).
è stato membro del CdA solo sino al 15 settembre 1995 (cfr. doc. _, Inc.
__________), la sua responsabilità deve quindi essere limitata ai contributi
paritetici insoluti per i mesi di luglio e agosto 1995, pari a fr. 8'900.--
(cfr. doc. _, Inc. __________)
2.9.3. Quanto al
fatto che __________ abbia esonerato __________ e __________ da ogni
responsabilità (cfr. allegato _, doc. _, Inc. __________), è ininfluente nel
rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita
al rapporto di diritto privato tra i convenuti e __________ a(cfr. STFA non
pubblicata del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)
2.9.4. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dai convenuti,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per
statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene
necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario sentire __________, in quanto la sua
dichiarazione scritta è sufficiente (cfr. allegato _, doc. _, Inc. __________)
Per
quanto riguarda l'edizione di documenti, il TCA ritiene che la documentazione
depositata agli atti è sufficiente per determinare l'ammontare del danno di cui
i singoli convenuti devono rispondere.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le
petizioni sono accolte.
Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa __________ fr.
34'258.--, in via solidale con __________ limitatamente a fr. 8'900.--
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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